Cassazione Penale, Sez. 3, 21 febbraio 2011, n. 6248 - Protezione dei lavoratori contro il rischio amianto


  • Amianto
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    "In tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, la disciplina penale prevista dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, comma 2, lettera b) e lettera b ter) del per i reati di omessa presentazione ed omessa predisposizione del piano di lavoro (articolo 59 duodecies) deve ritenersi più favorevole rispetto a quella prima contemplata dal Decreto Legislativo 15 agosto del 1991, n. 277, abrogato articolo 34 in quanto inferiore e' la pena pecuniaria prevista dalla nuova disciplina sanzionatoria. "


     

    REPUBBLICA ITALIANA 

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

    SEZIONE TERZA PENALE 

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

    Dott. TERESI Alfredo - Presidente

    Dott. FIALE Aldo - Consigliere

    Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere 

    Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

    Dott. SARNO Giulio -rel. Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

     

     

    sul ricorso proposto da:

    1) GI. MA. N. IL (OMESSO); avverso la sentenza n. 3637/2007 TRIBUNALE di FIRENZE, del 20/01/2009;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione.

     

    OSSERVA

     

    Gi.Ma. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Firenze lo aveva condannato per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 34, comma 1 e articolo 50, comma 1, lettera a), alla pena di euro 10.329,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
     
    Deduce in questa sede il ricorrente:

    1. estinzione alla data odierna del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di reati contravvenzionali risalenti, secondo la contestazione, alla data del 10/09/2004;

    2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della sanzione punitiva.

    Si rileva al riguardo che la contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 34, comma 1, e' oggi prevista e punita dal Decreto Legislativo n. 257 del 2006, articolo 59 duodecies, comma 2, che, pur lasciando invariato il precetto penale, ("il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro") ha tuttavia disposto un diverso trattamento sanzionatorio della violazione in esame.
    Infatti, mentre il reato di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 34, comma 1, oggi abrogato, era punito, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a), con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.164,00 a euro 25.822,00 il Decreto Legislativo n. 257 del 2006, nuovo articolo 3 prevede, in caso di trasgressione del suddetto obbligo, la comminazione della sanzione, prevista dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89, comma 2, e, cioè, dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.549,37 a euro 4.131 66.
    E, dunque, la nuova disposizione deve ritenersi, ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 4, più favorevole al reo, contemplando una pena pecuniaria di gran lunga inferiore a quella presa in considerazione dal tribunale di Firenze.

    3. mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e manifesta eccessività della pena.

    Cio' posto rileva il Collegio che il reato e' effettivamente prescritto alla data odierna.

    Non ricorrono le condizioni dell'articolo 129 c.p.p. alla luce degli elementi indicati nella motivazione di primo grado - non contestati dal ricorrente - ed il ricorso appare indubbiamente non manifestamente infondato in relazione al secondo motivo avendo questa Corte gia' affermato che in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, la disciplina penale prevista dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, comma 2, lettera b) e lettera b ter) del per i reati di omessa presentazione ed omessa predisposizione del piano di lavoro (articolo 59 duodecies) deve ritenersi più favorevole rispetto a quella prima contemplata dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, abrogato articolo 34 in quanto inferiore e' la pena pecuniaria prevista dalla nuova disciplina sanzionatoria.
    (Sez. 3 , n. 40196 del 11/10/2007 Rv. 238015).

    Va dunque annullata senza rinvio la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

     

    P.Q.M.

     

    La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.