Categoria: 1980
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 1980
Validità: 01.05.1980 - 31.12.1982
Parti: Ausitra e Filt-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltatep-Uil e Fenaltat-Cisnal
Settori: Servizi, Servizi in appalto ferrovie ecc.

Sommario:

Art. 1 - Sistema di informazioni
Art. 2 - Relazioni sindacato azienda
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Contratto a termine
Art. 5 - Inquadramento del personale
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Festività
Art. 11 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 12 - Passaggio di livello
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Permessi
Art. 15 - Assenze
Art. 16 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 17 - Recuperi
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 21 - Indennità accessoria
Art. 22 - Tredicesima mensilità
Art. 23 - Quattordicesima mensilità
Art. 24 - Preavviso
Art. 25 - Indennità di anzianità
Art. 26 - Previdenza
Art. 27 - Indennità in caso di morte
Art. 28 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’impresa
Art. 29 - Determinazione della paga giornaliera ed oraria
Art. 30 - Detrazione dal trattamento mensile della retribuzione per le assenze non retribuite
Art. 31 - Corresponsione della retribuzione
Art. 32 - Scatti biennali di anzianità per gli impiegati e incremento automatico biennale per gli operai
Art. 33 - Indennità varie
• Indennità sostitutiva di mensa.
• Indennità di galleria.
Art. 34 - Indumenti di lavoro
Art. 35 - Rimborso spese per trasferta
Art. 36 - Trasferimento
Art. 37 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 38 - Norme disciplinari
Art. 39 - Disposizioni generali
Art. 40 - Norma generale
Art. 41 - Controversie
Art. 42 - Patronati
Art. 43 - Permessi per cariche sindacali
Art. 44 - Lavoratori studenti
Art. 45 - Istituzione del registro dei dati biostatici e del libretto sanitario
Art. 46 - Affissioni
Art. 47 - Versamento contributi sindacali
Art. 48 - Decorrenza e durata
Tabella - Retribuzioni tabellari mensili
Allegato - Lettera per la richiesta delle trattenute del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi in appalto dalle amministrazioni di ferrovie secondarie e concesse, di autolinee, di aziende autofilotranviarie e di metropolitane

Addì 19 maggio 1980, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil); la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico (Filtat-Cisl); l’Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali (Uiltatep-Uil), è stato rinnovato il CCNL 17-11-1977 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto dalle Amministrazioni di ferrovie secondarie e concesse, di autolinee, di aziende autofilotranviarie e di metropolitane.

Addì 19 maggio 1980, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione nazionale lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico (Fenaltat-Cisnal), è stato rinnovato il CCNL 17-11-1977 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto dalle Amministrazioni di ferrovie secondarie e concesse, di autolinee, di aziende autofilotranviarie e di metropolitane.

Art. 1 - Sistema di informazioni
Relazioni sindacali: Fermo restando le autonomie e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale
Di norma annualmente, e qualora eventi eccezionali lo richiedessero, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l’Ausitra fornirà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e di ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione.
Livello territoriale
I rappresentanti provinciali delle Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL si incontreranno di norma annualmente e comunque ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza. Nel corso di tale riunione verranno fornite alle Organizzazioni sindacali provinciali informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possano avere riflessi sulla professionalità dei lavoratori e sulla occupazione. Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali crisi aziendali.

Art. 2 - Relazioni sindacato azienda
Alle rappresentanze sindacali aziendali spetta:
a) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro.
Le aziende informeranno le RSA semestralmente:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) e ogni qualvolta si è di fronte alle innovazioni tecnologiche, alla ristrutturazione e a riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori.
Esamineranno con le RSA:
a) fermo restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
b) l’eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma contrattuale;
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale.
[…]

Art. 3 - Assunzione
[…]
Prima dell’assunzione le imprese possono per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 4 - Contratto a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
La durata dell’orario ordinario contrattuale è fissata in 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni lavorativi.
Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro dovrà essere concordata tra Direzione aziendale e rappresentanze sindacali aziendali, tenendo presenti le esigenze di servizio.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’entrata in rimessa, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione, fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze aziendali, gli stessi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale medesimo garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL 15-3-1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del RD 10-9-1923, n. 1955 (regolamento per l’applicazione del regio decreto-legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera.
Per i lavoratori che svolgono la loro prestazione in cinque giorni lavorativi, è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 13 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
[…]

Art. 17 - Recuperi
È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 33 - Indennità varie
Si specificano come appresso.

Indennità di galleria.
Ai lavoratori che prestano la propria opera in galleria, sarà corrisposta un’indennità di lire 200 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro da non computare in alcun istituto contrattuale.

Art. 34 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno al personale di pulizia e di officina due tute e due camicie all’anno e un giubbotto impermeabile ogni due anni, ad esclusivo proprio carico.
Ai lavoratori addetti al lavaggio esterno delle vetture le imprese forniranno inoltre, ogni anno, un paio di stivaletti di gomma.
Il prezzo d’acquisto degli indumenti di lavoro come innanzi indicati si intende ragguagliato ad una spesa mensile di lire 9.000 che costituisce l’eventuale "indennità sostitutiva degli indumenti di lavoro".
Data l’origine e la finalità di tale indennità, la stessa non concorre alla formazione della retribuzione al fine del trattamento economico per ferie, indennità di anzianità, gratifica natalizia e simili.
I lavoratori sono tenuti ad indossare in servizio l’indumento loro fornito dall’impresa ed a mantenerlo pulito ed in buono stato, come pure sono tenuti a curare la buona conservazione di altri indumenti, se loro affidati.
L’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Per particolari lavorazioni l’azienda è tenuta a fornire un paio di scarpe. L’individuazione dei destinatari di tale norma sarà convenuta con le Rappresentanze sindacali aziendali

Art. 37 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, le parti si richiamano alle norme di legge in materia.

Art. 38 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale o all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale o la merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’impresa degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
e) tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela e il pubblico;
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’impresa;
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
[…]
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[…]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato senza preavviso e con indennità di anzianità può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell’azienda;
d) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
e) affidi la guida delle macchine a persone non autorizzate a guidare dall’azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi;
g) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.
[…]

Art. 39 - Disposizioni generali
[…]
Le Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto svolgono i compiti già di pertinenza delle Commissioni interne.

Art. 40 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 41 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’impresa tramite le Rappresentanze aziendali sindacali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 40 giorni e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 50 giorni.

Art. 45 - Istituzione del registro dei dati biostatici e del libretto sanitario
L’azienda istituisce il registro dei dati biostatici. In esso saranno annotati i risultati biostatici delle visite mediche e degli eventuali esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
L’azienda istituisce, inoltre, il libretto sanitario personale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sanitario sarà consegnato al lavoratore.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie.

Art. 46 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.