Categoria: 1981
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 aprile 1981
Validità: 01. 02.1980 - 31.12.1982
Parti: Associazione nazionale artigiani della ceramica, vetro ed affini - Cgia e Fulc (Fillea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil)
Settori: Chimici, Ceramica, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Regolamentazione comune
Art. 1 - Sistema di informazione - sviluppo economico e produttivo - investimenti, occupazione e decentramento
Art. 2 - Lavoro conto terzi
Art. 3 - Assunzioni
Art. 4 - Documenti e visita medica
Art. 5 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Festività
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 13 - Recuperi
Art. 14 - Assenze
Art. 15 - Delegato di impresa
Art. 16 - Diritto di assemblea
Art. 17 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 18 - Permessi per cariche sindacali
Art. 19 - Contributi sindacali
Art. 20 - Affissioni
Art. 21 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione; reclami sulla paga
Art. 23 - Reclami e controversie
Art. 24 - Ambiente di lavoro
Art. 25 - Diritto allo studio
Art. 26 - Mano d’opera femminile
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Trattamento in caso di maternità
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 30 - 30 Chiamata o richiamo alle armi
Art. 31 - Trasferte
Art. 32 - Gratifica feriale
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Classificazione dei lavoratori
Art. 35 - Salario
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità operai-impiegati
Art. 37 - Rapporti in azienda
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
Art. 39 - Licenziamento senza preavviso
Art. 40 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 41 - Abiti da lavoro
Art. 42 - Cessione, trasformazione e trapasso di impresa
Art. 43 - Cessione, trasformazione e trapasso di impresa
Art. 44 - Indennità in caso di morte
Art. 45 - Apprendistato
Art. 46 - Decorrenza e durata
Normativa operai
Art. 47 - Riposo settimanale
Art. 48 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 49 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 50 - Lavoro a cottimo
Art. 51 - Calcolo dell’indennità
Art. 52 - Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 54 - Prevenzione delle malattie professionali
Normativa impiegati
Art. 55 - Riposo settimanale
Art. 56 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 57 - Indennità di trasporto
Art. 58 - Indennità di anzianità
Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 59 - Norme generali
Art. 60 - Periodo di prova
Art. 61 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 62 - Minimi tabellari apprendisti
Art. 63 - Ferie
Art. 64 - Insegnamento complementare
Art. 65 - Attribuzione della qualifica
Regolamento - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione del lavoro a domicilio
Art. 2 - Libretto personale di controllo
Art. 3 - Responsabilità del lavorante a domicilio
Art. 4 - Retribuzioni
Art. 5 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 6 - Lavoro notturno e festivo
Art. 7 - Pagamento delle retribuzioni
Art. 8 - Fornitura materiali
Art. 9
Allegati
Allegato 1 - Allegato fac-simile delega quote sindacali
Allegato 2 - Normativa e percentuali dei minimi tabellari per gli apprendisti in forza alla data del 1-2-1980
Allegato 3
Accordo interconfederale 24-4-1975 per l’adozione del meccanismo della scala mobile e la regolamentazione dell’indennità di contingenza nel settore dell’artigianato
Legge 20-5-1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 15-7-1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della ceramica, terracotta e gres

Addì 24 aprile 1981 in Roma tra l’Associazione nazionale artigiani della ceramica, vetro ed affini, aderente alla Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia) con l’assistenza della Confederazione generale italiana dell’artigianato, e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Fillea - Cgil - Federchimici - Cisl - Uilcid- Uil); con l’assistenza della segreteria generale della Fulc viene stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sfera di applicazione
Il presente contratto è valido per gli operai, apprendisti, impiegati dipendenti dalle imprese artigiane della ceramica, porcellana, gres, terracotta ecc., che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento, nonché dal DPR 8-6-1964, n. 537 concernente i mestieri artistici e tradizionali appartenenti al settore ceramica.

Regolamentazione comune
Art. 1 - Sistema di informazione - sviluppo economico e produttivo - investimenti, occupazione e decentramento
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana e del settore della ceramica ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, ed in particolare il settore della ceramica finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
[…]
Livello regionale
Di norma, annualmente, su richiesta di una delle parti le Organizzazioni di categoria artigiane e dei lavoratori si incontreranno per l’esame congiunto delle seguenti materie:
- verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio anche in rapporto ad un più ampio rispondente ruolo della Regione sui problemi dell’artigianato ed investimenti agevolati del credito selezionato per settori e principalmente indirizzato al sostegno dello sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e le eventuali ristrutturazioni, diversificazioni e riconversione della produzione.
[…]
- Impegno comune per il risanamento e la qualificazione del settore, di concerto con l’Ente regione, attraverso il coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale, realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte in modo particolare all’occupazione giovanile e all’occupazione femminile.
Livello territoriale
Di norma annualmente su richiesta di una delle parti, tra le Associazioni sindacali degli artigiani competenti, e le Organizzazioni dei lavoratori si terranno incontri a livello di comprensorio intendendo per tale una area territoriale che presenti al suo interno una concentrazione significativa di aziende del settore ceramico-artigiano. Tali aree potranno avere dimensione provinciale o interprovinciale.
Andrà comunque evitata ogni inutile duplicazione di incontri.
lavoratori elementi conoscitivi globali in loro possesso per settori e comparti produttivi riguardanti:
- la struttura dell’occupazione suddivisa per età e sesso;
- la struttura produttiva del settore all’interno del comprensorio e gli eventuali fenomeni di lavoro decentrato;
- i volumi di investimenti effettuati nel corso dell’anno con particolare riferimento ai finanziamenti agevolati, nonché le prospettive di espansione dei singoli comparti anche in relazione all’attuazione su scala territoriale delle scelte programmatiche regionali.
[…]
Nota a verbale
Le parti concordano che sui problemi citati i livelli di confronto sono esclusivamente quelli sopra determinati; lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazione comune.
Il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli sopra individuati.
Le richieste di incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.

Art. 2 - Lavoro conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, richiederanno alle imprese esecutrici l’impegno all’applicazione del presente CCNL.

Art. 3 - Assunzioni
[…]
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
[…]

Art. 4 - Documenti e visita medica
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.

Art. 7 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, a decorrere dal 1-9-1976 l’orario di lavoro contrattuale è fissato in 40 ore distribuite di norma su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Fino al 31-12-1981 la differenza fra le 40 e le 48 ore è considerata supplementare e compensata con una maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione.
È ammesso il lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali fino al 31-12-1981) in casi imprescindibili e che comunque deve avere carattere occasionale temporaneo.
A partire dal 1-1-1982 l’orario eccedente le 40 ore settimanali sarà considerato straordinario.

Art. 8 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Fino al 31-12-1981 viene riconfermata la precedente normativa in tema di lavoro supplementare e straordinario.
A partire dal 1-1-1982 verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
La quantità di ore di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore, non potrà comunque eccedere il tetto di 280 ore annue.
Qualora si presenti l’esigenza di effettuare lavoro straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori, ove esistano, e comunque, in mancanza di detti rappresentanti, direttamente ai lavoratori.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro supplementare o straordinario.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.

Art. 13 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 (trenta) giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura di alcune imprese artigiane del settore, ferma restando la situazione di fatto esistente, come organo di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, potrà essere scelto tra questi ultimi un delegato di impresa qualora abbiano almeno otto dipendenti.

Art. 16 - Diritto di assemblea
Potranno essere effettuate un massimo di otto ore di assemblea all’anno nelle imprese con meno di 15 dipendenti, fuori dagli stabilimenti mantenendo le condizioni di miglior favore.
Per le aziende oltre i 15 dipendenti le assemblee sono di un massimo di 10 ore annue e possono essere utilizzate sia fuori che dentro l’azienda.
Le assemblee possono essere richieste dalle organizzazioni sindacali locali e di categoria.

Art. 20 - Affissioni
L’impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili dei Sindacati attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell’impresa.

Art. 23 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all’autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del presente contratto, prima di adire l’autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 24 - Ambiente di lavoro
1) Le parti si impegnano ad operare per l’eliminazione delle condizioni ambientali nocive.
2) La struttura sindacale aziendale partecipa alla ricerca delle cause che hanno determinato le situazioni ambientali nocive, e delle misure per la loro eliminazione; tale ricerca, d’intesa con le parti, potrà essere affidata ad organismi ed istituti di diritto pubblico qualificati. La RSA o il delegato d’impresa ricercherà con l’impresa le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose.
- Le parti concordano di costituire commissioni sanitarie territoriali comprendenti in forma paritetica i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Tali commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere medico che ambientale per individuare i fattori di rischio e fornire indicazioni per il loro superamento.
La RAS o il delegato di impresa sarà informato a richiesta circa: gli eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo cui sono esposti i lavoratori, rischi noti sulla base di acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Per l’effettuazione delle indagini di cui sopra le parti si impegnano a richiedere in via prioritaria l’intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro etc.) e dei patronati e di promuovere effettivamente la crescita di tali strutture e la loro capacità d’intervento nei luoghi di lavoro.
Qualora esistessero degli oneri per svolgere tali indagini non coperti dalle strutture pubbliche, si procederà ad esaminare e concordare, con le Commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo, il merito dell’indagine e degli oneri conseguenti a carico delle imprese.
Verranno istituiti i libretti sanitari e di rischio e schede di maternità.
3) Le parti si danno atto che quanto previsto dalla presente regolamentazione attua il disposto dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300 e che la complessità del programma di eliminazione e riduzione dei fattori ambientali nocivi e particolarmente gravosi, richiede che la sua attuazione avvenga osservando le opportune priorità e tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la realizzazione.
4) Le parti concordano infine sulla piena applicazione dell’art. 12 della legge 20-5-1970, n. 300.

Art. 28 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 37 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.

Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità.
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 39 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all’azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 38 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell’arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l’autorizzazione della direzione:
- di oggetti ed opere per uso proprio o di terzi all’interno dell’azienda;
[…]
g) introduzione di persone estranee nell’azienda stessa senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell’interno dell’azienda.

Art. 41 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l’impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione del 60 per cento.
In via di principio l’assegnazione dell’indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all’anno dietro presentazione dell’indumento deteriorato.
[…]
Nell’eventualità che, fuori dei casi previsti dai precedenti comma, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l’impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà l’acquisto con facilitazioni di pagamento.

Art. 45 - Apprendistato
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato valgono le norme di cui alla relativa regolamentazione.

Normativa operai
Art. 47 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo eccezioni previste dalla legge.
Per i lavoratori cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quelli adibiti a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’impresa preavviserà il lavoratore possibilmente 48 ore prima. In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore, il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.

Art. 49 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al RD del 6-12-1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nei locali dell’impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
L’orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali.
[…]

Art. 50 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 53 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 54 - Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Normativa impiegati
Art. 55 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 59 - Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato della ceramica, è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente accordo e, per quanto applicabili, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 61 - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di tirocinio prestato in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini del computo della durata massima dei periodi di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestato presso altre imprese, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuto e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che sono obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto dell’apprendista sarà rilasciato dall’impresa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]
Apprendistato artistico
Durata del periodo
Viene considerato apprendistato artistico quello riferito esclusivamente ai seguenti mestieri: modellatore - torniante - madrista - montatore e rifinitore di forme o oggetti con elevato grado di difficoltà - pittori di decori di difficile esecuzione - decoratori.
Per i suddetti mestieri la durata del periodo di apprendistato è la seguente:
15 anni: 4 anni
16/17 anni: 3 anni
18/19 anni: 2 anni
[…]
Apprendistato tecnico (non artistico)
Durata del periodo
La durata normale del periodo di apprendistato per i mestieri del settore tecnico (non artistico) è la seguente:
15 anni - anni 2 e mezzo
16/17 anni - anni 2
18/19 - anni 1 e mezzo
[…]
Apprendistato ex 4° gruppo
Gli apprendisti facenti parte dell’ex 4° gruppo del precedente contratto manterranno le condizioni previste dal precedente contratto sia per quanto concerne la durata dell’apprendistato che le percentuali dei minimi tabellari.

Art. 64 - Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse tre ore settimanali per tutta la durata dei corsi stessi.

Regolamento - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1 Definizione del lavoro a domicilio

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18-12-1973, n. 877.

Art. 2 Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio oltre il libretto di cui alla legge 10-1-1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

Art. 4 Retribuzioni
[…]
La compilazione e l’approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni provinciali artigiane e dei lavoratori; questi ultimi potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti lavoratori cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda e delle aziende interessate.
A tal fine nelle aree provinciali e interprovinciali omogenee di cui all’art. 1 (livello regionale) ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.

Art. 8 Fornitura materiali
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. […]

Art. 9
Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 18-12-1973, n. 877.
Dichiarazione a verbale
È di competenza delle parti stipulanti il presente contratto l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio e le norme disciplinanti del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove è possibile, incrementare l’occupazione aziendale.