Categoria: 1981
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Tipologia: CCNL
Data firma: 12 gennaio 1981
Validità: 01-09-1979 - 31.07.1982
Parti: Fnae-Cna, Fiae-Casa, Claai e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Edili e affini, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Sistema di informazione
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Mansioni promiscue
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Soste di lavoro
Art. 10 - Sospensione e riduzione d’orario
Art. 11 - Recuperi
Art. 12 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 13 - Indennità territoriale di settore
Art. 14 - Lavoro a cottimo
Art. 15 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 16 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Gratifica natalizia
Art. 19 - Festività
Art. 20 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Art. 21 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 22 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 23 - Trasferta
Art. 24 - Elementi della retribuzione
Art. 25 - Modalità di pagamento
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia
Art. 27 - Trattamento in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 28 - Congedo matrimoniale
Art. 29 - Anzianità professionale edile
Art. 30 - Conservazione degli utensili
Art. 31 - Preavviso
Art. 32 - Indennità in caso di morte
Art. 33 - Controversie
Art. 34 - Reclami
Art. 35 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
Art. 36 - Indennità di anzianità
Art. 37 - Casse edili
Art. 38 - Commissione tecnica nazionale
Art. 39 - Addestramento professionale
Art. 40 - Quote sindacali
Art. 41 - Accordi locali
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 42 - Assunzione
Art. 43 - Documenti
Art. 44 - Periodo di prova
Art. 45 - Orario di lavoro
Art. 46 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 47 - Stipendio minimo mensile
Art. 48 - Premio di produzione
Art. 49 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 50 - Mense aziendali
Art. 51 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 52 - Indennità di cassa e di maneggio denaro
Art. 53 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
Art. 54 - Lavoro supplementare, straordinario notturno e festivo
Art. 55 - Trasferta
Art. 56 - Mutamento di mansioni
Art. 57 - Pagamento della retribuzione
Art. 58 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 59 - Ferie
Art. 60 - Tredicesima mensilità
Art. 61 - Premio annuo
Art. 62 - Premio di fedeltà
Art. 63 - Trattamento in caso di malattia
Art. 64 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 65 - Fondo previdenza impiegati
Art. 66 - Congedo matrimoniale
Art. 67 - Aspettativa
Art. 68 - Indennità di anzianità
Art. 69 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 70 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 71 - Indennità in caso di morte
Art. 72 - Certificato di lavoro
Art. 73 - Controversie
Art. 74 - Quote sindacali
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 75 - Classificazione dei lavoratori
Art. 76 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 77 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 78 - Tutela della maternità
Art. 79 - Igiene e ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Art. 80 - Permessi
Art. 81 - Diritto allo studio
Art. 82 - Assenze e permessi
Art. 83 - Provvedimenti disciplinari
Art. 84 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 85 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 86 - Diritti sindacali
Art. 87 - Normativa di tutela dei licenziamenti individuali
Art. 88 - Disposizioni generali
Art. 89 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 90 - Decorrenza e durata
Regolamento - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende Artigiane del settore delle costruzioni edili
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata apprendistato
Art. 5 - Trattamento economico
Art. 6 - Minimi di paga base
Art. 7 - Insegnamento complementare
Art. 8 - Malattia e infortunio
Art. 9 - Attribuzione della qualifica
Art. 10 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Valori mensili dei minimi di paga base degli operai
Allegato B- Stipendi minimi mensili per gli impiegati
Allegato C - Regolamento dell’anzianità professionale edile
Allegato D - Disciplina delle prestazioni delle Casse edili in caso di malattia

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane edili ed affini

Roma, 12 gennaio 1981, tra la Federazione nazionale artigiani dell’edilizia (Fnae) istanza sindacale settoriale della Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), la Federazione italiana artigiani edili (Fiae) aderente alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai) e la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - aderente alla Unione italiana del lavoro - Feneal Uil, la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca) aderente alla Confederazione italiana sindacato lavoratori - Cisl, la Federazione italiana lavoratori del legno, dell’edilizia, industrie affini ed estrattive aderenti alla Confederazione generale italiana del lavoro - Fillea che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni Flc viene stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sfera di applicazione
Il presente contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti dalle imprese artigiane considerate tali in base alla legge 860 del 25-7-1956 e che operano, nell’ambito della suddetta legge, nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare, nelle seguenti attività:
Costruzioni edili
e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle mosaico ecc., applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e monumenti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Lavori vari
Costruzione, demolizione di:
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche ecc;
- pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
costruzione e manutenzione e riparazione, demolizione di strade;
strade ferrate e tranvie;
messa in opera di pali, tralicci e simili;
scavi e rinterri e opere murarie per la stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas ecc.
Nota a verbale
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall’impresa che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività commesse per complementarietà e/o sussidiarietà alla edilizia, quando le stesse attività sono regolamentate da contratti artigiani di altre categorie, oppure se nel settore dell’artigianato non si è ancora addivenuti, per le categorie suddette, alla stipulazione di uno specifico strumento pattizio a carattere nazionale.

Sistema di informazione
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e decisione degli imprenditori artigiani, della loro organizzazione e delle organizzazioni dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana del settore delle costruzioni ha assunto nell’economia generale del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Gli incontri verranno effettuati sulle materie ed ai livelli di seguito specificati.
a) Livello nazionale
Annualmente le Organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia e lo sviluppo della occupazione.
[…]
Nel corso di tale incontro le parti potranno effettuare un esame congiunto in merito al fenomeno dell’appalto e del subappalto per valutarne l’andamento complessivo.
Le parti nel prendere atto della entità e del significato del fenomeno dell’appalto e del subappalto in edilizia e valutando tutti gli aspetti connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso non debba avere caratteristiche di generale applicazione nell’esecuzione del cantiere, in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso all’appalto ed al subappalto per le imprese artigiane è consentito in qualsiasi opera rientrante nella sfera di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro in rapporto alle specializzazioni relative alle opere da eseguire.
Pertanto la concessione del subappalto non deve minacciare l’occupazione dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente a parità di specializzazione professionale.
b) Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l’esame sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardanti il settore anche in relazione al ruolo dell’Ente regione, nonché sulle prospettive globali di intervento, relative al credito agevolato alle imprese artigiane, ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’imprenditoria medesima anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili, del settore edile ed affini.
Nel corso di tali incontri le parti potranno effettuare un esame congiunto in merito ai programmi complessivi di sviluppo, occupazionali e produttivi, dei consorzi artigiani edili ed affini di produzione nei quali siano occupati complessivamente almeno 200 lavoratori dipendenti dalle imprese consorziate.
Le parti si impegnano, per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale, realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale rivolta in modo particolare all’occupazione giovanile in riferimento alla legge 285, tenendo in considerazione le iniziative dell’Ente regionale per le sue specifiche competenze.
Le parti concordano inoltre per un confronto in merito ai problemi della occupazione e a sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
c) Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell’edilizia operanti nel territorio, ed in ordine all’ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali del settore, ai problemi relativi alla formazione e riqualificazione professionale con specifico riferimento alla occupazione giovanile.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d’intervento sono quelli sopradeterminati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli d’incontro fissati, il confronto non potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Regolamentazione per gli operai
Art. 6 - Orario di lavoro

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico- produttive ripartisca su sei giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 11 in materia di recupero.
Nell’effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell’anno le parti entro i limiti dell’art. 8 del RD 10-9-1923, n. 1955 e del RD 10-9-1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell’anno.
Sempre ai limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre agli orari dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 21 del presente contratto.
[…]

Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell’art. 8.
L’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per guardiani e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 21 punto 12).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di domenica o della normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 11 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normali non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 14 - Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individualmente che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all’albo del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]

Art. 15 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l’esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 16 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
a) l’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) l’impresa artigiana che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art. 41 dello stesso.
L’impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione della impresa medesima di adesione del contratto nazionale e dagli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle associazioni nazionali contraenti.
L’impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare al delegato di impresa di cui all’art. 86, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice e la indicazione delle opere appaltate o subappaltate, nonché a trasmettere ai dirigenti la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art. 41, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione al delegato di impresa di cui all’art. 86 parte comune del presente contratto - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro i 15 giorni e comunque prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di questa ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto in caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 34 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito dei delegati, di cui all’art. 86 (parte comune) di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 22 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari

 

Tabella unica nazionale Situazioni extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezza ora (compresa la prima mezz’ora)

4 5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango

5 12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio, nei lavori per armamento ferroviario

8 15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8 17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura degli stampi stessi per il riscaldamento prodotto elettricamente con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10 10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tali da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10 10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostante nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiori a metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

12) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre

13 22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

17 35

15) Lavori su scale aeree tipo porta

17 35

16) Costruzione di camini in muratura senza lo impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17 35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m

19 35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19 35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20 35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m

22 40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sottoindicato:
a) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 per cento.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore l’indennità percentuale prevista.
nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 per cento; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 chilometro dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20 per cento.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione è dovuta una indennità nella misura del 15 per cento da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 24 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L’indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi, e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 30 - Conservazione degli utensili
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto alla impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[…]

Art. 33 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello sviluppo del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni territoriali dai datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l’attribuzione della categoria e l’applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all’art. 14, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l’intervento del comitato tecnico paritetico previsto all’art. 35, per l’accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata all’Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta di intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 35 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell’art. 41 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l’esplicazione dei compiti di cui al secondo comma dell’art. 33.
I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 41 primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 37 - Casse edili
Le prestazioni indicate negli artt. 17, 18 19, 26, 27, 29 sono erogate ai lavoratori attraverso gl istituti mutualistici (Casse edili) secondo appositi accordi fra le parti stipulanti.
Le Casse edili provvedono a:
- gestione accantonamento per ferie, festività e gratifica natalizia;
- ogni altro compito ad esse affidato secondo gli statuti e gli accordi vigenti.
Gli obblighi contributivi delle imprese artigiane e dei lavoratori iscritti alle Casse edili sono inscindibili tra di loro.
Mediante l’iscrizione alle Casse edili i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle organizzazioni rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro, firmatarie del presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.
La riscossione per il tramite delle Casse edili per contributi associativi è regolata da accordi nazionali.
[…]
La Cassa edile, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente raccoglierà dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima una dichiarazione scritta di adesione al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché allo Statuto e al regolamento della Cassa edile stessa, con formale impegno di osservare integralmente anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 89 (parte comune) gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
[…]

Art. 38 - Commissione tecnica nazionale
È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:
a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo;
b) per l’esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti di cui agli artt. 15 e 16 del presente contratto;
c) per l’esame delle situazioni segnalate ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 22.

Art. 39 - Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo alla istituzione di apposito Ente-scuola ed al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti-scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti-scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20 per cento e l’1 per cento sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio di amministrazione nominerà il presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il vicepresidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il direttore, all’infuori del consiglio stesso, su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi suesposti le norme statutarie che dovranno regolare l’esercizio degli Enti-scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell’addestramento dovranno effettuare un periodo non superiore a 30 giorni di addestramento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello del manovale specializzato e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all’art. 3.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all’art. 3 valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l’attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ed avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi e frequentarli. È istituito un organismo paritetico a livello nazionale con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l’intera disciplina dell’istituto anche in relazione ai compiti demandati all’organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell’attività svolta dagli Enti-scuola.

Art. 41 - Accordi locali
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere entro il 30-6-1980:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro a norma dell’art. 6, terzo comma;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[…]
g) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 22.
h) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie.
Alle organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[…]
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili a norma dell’art. 41 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale in conformità a quanto stabilità in sede nazionale;
4) all’attuazione della disciplina dell’addestramento professionale contenuta nell’art. 36;
[…]
In caso di dissenso che non consenta la stipula degli accordi locali l’esame delle singole situazioni sarà avocato alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le questioni di interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Associazioni nazionali contraenti.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 45 - Orario di lavoro

A) Per orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ripartito su cinque giorni. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 46.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella redatta per gli operai di produzione dall’art. 6 (parte operai) e agli accordi locali integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino alla concorrenza dei maggiori orari previsti dall’art. 8 del RD 10-9-1923 n. 1955 e del RD 10-9-1923, n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 13 del presente contratto.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dell’art. 6 e dagli accordi locali integrativi dello stesso.
[…]

Art. 54 - Lavoro supplementare, straordinario notturno e festivo
[…]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario notturno o festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro supplementare e straordinario eseguito.
[…]

Art. 58 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerato giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 59 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all’impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l’impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie.
[…]

Art. 64 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità tenuto anche contro della posizione e delle attitudini compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 69 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali genericamente dipendono.
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Art. 73 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall’Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti interessate.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 76 - Lavoro delle donne e dei fanciulli

L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 78 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 79 - Igiene e ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all’attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell’ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero di rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l’impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali, e per uso servizio igienico- sanitario.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno aversi in unico locale, purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dell’avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obblighi di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300 del 1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio;
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione è demandata alle Associazione territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituendo servizio sanitario nazionale.

Art. 83 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con il richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lettera f) (licenziamento per mancanze).
[…]
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
f) l’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell’interno dell’impresa, furto, frode e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per contro terzi;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 86 - Diritti sindacali
Ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 10 ore annue per la partecipazione alle assemblee nei cantieri di lavoro o nei luoghi indicati dai sindacati, eccezion fatta per la sede amministrativa dell’impresa; tale misura sarà godibile dai lavoratori anche in una unica soluzione.
Fermo restando il valore e la portata della legge 20-5-1970 n. 300 ed escludendo qualsiasi riferimento alla legge medesima, nelle aziende da 10 dipendenti ed oltre potrà essere nominato un delegato di impresa.
Per queste ultime è inoltre stabilito che per i rappresentanti aziendali o facenti parte di organismi territoriali o nazionali, verranno concessi permessi retribuiti nella misura complessiva di due ore annue per ogni dipendente quale che sia il numero dei rappresentanti stessi esistenti nell’azienda.

Art. 88 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Regolamento - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane del settore delle costruzioni edili
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato - settore edili ed affini - è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto […]

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi d’insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata apprendistato
Durata massima
Durata massima (anni 15 di età con le opportune riduzioni); anni tre e mezzo per le qualifiche professionali di maggiore specializzazione, tradizionale delle attività artigiane (esemplificazione: decoratore, stuccatore, tappezziere di parati speciali, ornatista e modellista); anni tre (pavimentatori, coloristi, palchettisti, scalpellini ecc.).

Art. 7 Insegnamento complementare
Le ore destinate all’insegnamento complementare di cui all’art. 10 della legge n. 25, saranno stabilite in numero di tre ore settimanali e possono essere effettuate, quando vi ricorrano particolari esigenze da accertarsi in sede provinciale, in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 37 del regolamento della legge sull’apprendistato; in tal caso l’apprendista non dovrà ugualmente superare gli orari contrattuali di legge.