Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 1981
Validità: 01.05.1981 - 31.10.1982
Parti: Fnaa-Cna-Satla, Fantel-Casa, Claai e Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Pulitintolavanderie, Artigianato

Sommario:

Parte I Disposizioni generali
Titolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Esclusiva di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Titolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Premessa
Art. 8 - Occupazioni ed investimenti
Art. 9 - Mobilità esterna della mano d’opera
Art. 10 - Lavoro esterno
Art. 11 - Lavoro a domicilio
Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Distribuzione del contratto
Art. 13 - Assemblea
Art. 14 - Delegato di impresa
Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 16 - Delega sindacale
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Contratto a termine
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Regime di orario part-time
Art. 25 - Lavoro straordinario
Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 27 - Lavoro a squadre
Art. 28 - Riposo settimanale e festività
Art. 29 - Permessi
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Congedo matrimoniale
Art. 32 - Maternità
Art. 33 - Servizio militare
Art. 34 - Trasferte
Art. 35 - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 36 - Cessione, trasformazione o trapasso di impresa
Art. 37 - Indennità in caso di morte
Art. 38 - Disciplina del lavoro
Art. 39 - Trattenute per il risarcimento danni
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
• Rimprovero, multa, sospensione
• Licenziamento
Art. 41 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 42 - Normativa di tutela dei licenziamenti individuali
Art. 43 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 44 - Conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio
Art. 45 - Inquadramento unico
Art. 46 - Pluralità e mutamento di mansioni
Art. 47 - Passaggio di qualifica
Art. 48 - Ambiente di lavoro
Art. 49 - Diritto allo studio
Art. 50 - Lavoratori studenti
Titolo V Parte operai

Art. 51 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 52 - Gratifica natalizia
Art. 53 - Indennità di anzianità
Art. 54 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 55 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 56 - Festività - Trattamento economico
Art. 57 - Apprendistato
• Insegnamento complementare
• Durata e percentuali retributive
Titolo VI Parte impiegati; Intermedi
Art. 58 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 59 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 60 - Trattamento economico per le festività
Art. 61 - Tredicesima mensilità
Art. 62 - Indennità di anzianità
Art. 63 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Allegati
Allegato 1 - Acconto sull’indennità di anzianità
Allegato 2 - Declaratorie
Allegato 3 - Livelli salariali ed assorbimenti
Allegato 4 - Tabella del minimi retributivi (livelli riparametrati) in vigore dal 1-2-1982
Allegato 5 - Nuovo inquadramento e decorrenze
Allegato 6 - Quote di servizio contrattuale
Allegato 7 - Accordo interconfederale del 24-4-1975 per la contingenza
Allegato 8 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
5. Retribuzioni
6. Maggiorazione della retribuzione
Allegato 9 - Regolamento part-time
Allegato 10 - Testo contrattuale sottoscritto il 5-4-1977
Allegato 11 - Testo contrattuale sottoscritto il 5-4-1977 - Parte intermedi ed impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere

Addì 8 luglio 1981 in Roma, tra la Federazione nazionale artigiani dell’abbigliamento (Fnaa) - struttura sindacale settoriale della Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna); nella propria struttura di mestiere denominata Sindacato artigiano tintorie, lavanderie e affini (Satla), la Federazione artigiana nazionale tintorie e lavanderie (Fantel), con l’intervento della Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), la Confederazione delle libere associazioni artigiani italiani (Claai) e la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil); la Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Filta) con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl); l’Unione italiana lavoratori tessili, abbigliamento, calzaturieri ed industrie varie (Uilta) con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil).

Parte I Disposizioni generali
Titolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane appartenenti al settore lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere.
Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento.

Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l’accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.

Titolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Premessa

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana del settore lavanderie, puliture a secco e tintorie ha assunto nell’economia generale del settore e del paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, e in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane in acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture settoriali e della loro autonomia.

Art. 8 - Occupazioni ed investimenti
[…]
b) Livello regionale
Annualmente o su richiesta di una delle parti, le organizzazioni di categoria artigiane e dei lavoratori si incontreranno per l’esame congiunto delle seguenti materie:
- Verifica del piano di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della regione sui problemi dell’artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno dello sviluppo della autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione e allo sviluppo di adeguate strutture per la qualificazione e l’eventuale ristrutturazione, diversificazione e riconversione.
- Impegno delle parti a favorire la costituzione e lo sviluppo di strutture di sostegno al sistema produttivo anche in rapporto con l’ente regione, alla gestione della mobilità nell’ambito delle aree produttive e fra i comparti presenti. Impegno delle parti del confronto e all’esame congiunto per definire iniziative coordinate, atte a garantire la continuità di flusso delle commesse per le imprese, di lavorazione per conto terzi.
- Le parti concordano inoltre sull’impegno a confrontarsi in merito ai problemi dell’occupazione, alla gestione della mobilità nell’ambito delle aree produttive e fra i comparti presenti.
In legame con l’ente regione, le parti si impegnano per il risanamento e la qualificazione del settore, operando per il recupero delle fasce di lavoro precario, attraverso il coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale, realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte, in modo particolare all’occupazione giovanile e femminile.
c) Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zona da definirsi tra le parti a livello regionale, le organizzazioni degli artigiani competenti forniranno di norma annualmente alle organizzazioni sindacali di pari livello elementi conoscitivi globali in loro possesso riguardanti:
- la struttura dell’occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- i volumi di investimento effettuati nel corso dell’anno con particolare riferimento ai finanziamenti agevolati a livello nazionale o regionale, la loro localizzazione anche in relazione all’attuazione su scala territoriale delle scelte programmatiche regionali.
In relazione ai suddetti problemi, a richiesta di una delle parti, seguiranno incontri allo scopo di effettuare un esame congiunto:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della mano d’opera;
b) sullo stato di applicazione della legge di parità uomo-donna (903/77).
Nei suddetti incontri le parti valuteranno l’andamento delle iscrizioni e delle cancellazioni delle aziende artigiane del settore e si impegnano affinché il settore venga regolamentato dall’ente pubblico competente.

Art. 10 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto delle possibilità di ricorso nell’ambito del settore a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e del contratto di pertinenza dell’impresa assuntrice di commessa. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro e di pertinenza delle leggi sul lavoro le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad operarsi nell’ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale, le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l’azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all’impresa la possibilità di coprire i costi aziendali.
Le parti convengono quanto segue:
1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro.
2) A livello territoriale e ove non possibile a livello regionale di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dell’articolazione del lavoro esterno.
Le associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso. relativi a tale fenomeno.
L’utilizzazione dei dati complessivi raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzato - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell’ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo dal segreto professionale previsto dalla legge.

Art. 11 - Lavoro a domicilio
Il ricorso a lavoro a domicilio viene disciplinato dalle norme di legge in vigore.

Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Assemblea

Le assemblee si terranno fuori dei locali dell’impresa, o, ove vi siano le condizioni, all’interno dell’azienda previo accordo tra le parti.
Le assemblee saranno tenute durante l’orario normale contrattuale, all’inizio o alla fine dell’orario stesso. A questo fine sono riconosciute 10 ore retribuite per ogni anno solare.
[…]

Art. 14 - Delegato di impresa
Nelle imprese con 8 o più dipendenti viene riconosciuto un delegato di impresa.
[…]

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 18 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18-4-1962, n. 230.
[…]

Art. 23 - Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito sui primi cinque giorni della settimana, fatti salvi i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli enti locali. Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale contrattuale è di 10 ore giornaliere e di 50 ore settimanali.
[…]
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale.

Art. 25 - Lavoro straordinario
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario, fanno eccezione, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 270 ore annue.
Durante il periodo di maggiore intensità produttiva determinata da punte periodiche di lavoro delle aziende del settore, esaminate tra delegato, i lavoratori e l’impresa le obiettive esigenze derivanti da detta maggiore intensità produttiva, verranno attuati, a seguito di contrattazione fra le parti, diversi regimi di orario settimanale, comprovato che nel semestre precedente l’azienda non abbia effettuato procedure di riduzione di personale e che comunque si sia in presenza di un regolare andamento occupazionale, in relazione agli organici, e che sia stata data attuazione alla norma sul lavoro esterno di cui all’art. 10, Parte generale.
Le ore in questo modo prestate oltre l’orario normale settimanale fino ad un massimo di 80 ore annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi, da collocarsi nei periodi di minore intensità produttiva verranno retribuite a regime normale.
[…]
Nel caso in cui si dovessero verificare condizioni che non diano luogo a periodi di minore intensità produttiva, le ore di cui sopra verranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto che l’andamento delle attività di aziende del settore può manifestarsi, nell’arco dell’anno, con curve di maggiore o minore intensità produttiva, convengono che in sede aziendale, previo esame congiunto vengano individuate soluzioni idonee a sopperire a tali esigenze produttive, dopo aver fatto ricorso a quanto previsto al comma quarto del presente articolo.

Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali.
Si intende qui richiamare le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i minori.
[…]

Art. 27 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 21 Parte generale, è comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all’entrata dello stabilimento.
In attuazione di quanto disposto all’art. 23 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l’intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per il turno fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7,30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentata della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre ivi compresa la mezza ora di riposo verrà corrisposta una maggiorazione […]

Art. 28 - Riposo settimanale e festività
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
1) il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 32 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 38 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione: deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso.
La consumazione dei cibi e bevande, nei locali dell’azienda, deve essere disciplinata.

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di anzianità.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa.

Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l’autorizzazione prescritta;
- che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l’applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con l’indennità di anzianità può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro; trafugamenti di disegni e campionature; lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all’azienda;
[…]

Art. 48 - Ambiente di lavoro
B1 - I lavoratori - mediante il delegato - hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l’intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell’ambito degli incontri fissati per il sistema di informazione), di norma una volta l’anno o su richiesta di una delle parti; per l’attuazione degli interventi nell’ambito della operatività della legge 833 e delle competenze delle USL e con gli enti pubblici e centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Titolo V Parte operai
Art. 57 - Apprendistato

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato del settore è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall’impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
La durata dei periodi di apprendistato è definita, in relazione alle sfere di applicazione ed all’età dell’apprendista all’atto dell’assunzione, nelle tabelle ivi riportate.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
La durata dell’addestramento sarà di un solo anno per i licenziati dalle scuole tecniche professionali di stato ad indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell’apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli e quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili agli operai.

Insegnamento complementare
La frequenza ai corsi di istruzione e insegnamento teorico e complementare per gli apprendisti è stabilita in 4 ore settimanali retribuite.

Durata e percentuali retributive
Assunti in età fino a 16 anni: 3 anni e mezzo
[…]
Assunti in età superiore ai 16 anni: 3 anni
[…]

Allegati
Allegato 8 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati e quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni dell’azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni e per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.