Tipologia: CCNL
Data firma: 16 giugno 1981
Validità: 01.06.1981 - 30.09.1983
Parti: Ausitra e Filtat-Cisl, Filt-Cgil, Uiltatep-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri

Sommario:

Art. 1 - Assunzione, documenti, visita medica
Art. 2 - Inquadramento del personale
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Indennità di trasferta
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Ricorrenze festive
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Permessi
Art. 12 - Assenze
Art. 13 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 14 - Servizio militare
Art. 15 - Trattamento economico
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione
Art. 17 - Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera
Art. 18 - Trattamento di malattia o di infortunio
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Indennità di anzianità
Art. 21 - Previdenza
Art. 22 - Indennità in caso di morte
Art. 23 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Quattordicesima erogazione
Art. 26 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - Indennità varie
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità di maneggio denaro
Art. 29 - Alloggio personale
Art. 30 - Rimborso spese mezzi di locomozione
Art. 31 - Indumenti di lavoro e protettivi
Art. 32 - Trasferimento
Art. 33 - Ritiro patente
Art. 34 - Norme disciplinari
Art. 35 - Condizioni di miglior favore
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 37 - Sostituzione degli usi
Art. 38 - Controversie
Art. 39 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 40 - Norma generale
Art. 41 - Rapporti sindacali
• Strutture sindacali aziendali
• Permessi sindacali
• Affissione comunicati
• Assemblee del personale e referendum
• Sedi sindacali
• Contributi sindacali
Art. 42 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
Art. 43 - Lavoratori studenti
Art. 44 - Decorrenza e durata
Art. 45 - Quota di servizio
Allegato
Allegato - Lettera per la richiesta delle trattenute del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri

Addì 16 giugno 1981 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra) e la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), l’Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali (Uiltatep-Uil) è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Art. 1 - Assunzione, documenti, visita medica
[…]
Prima dell’assunzione le aziende, possono, a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica presso gli Enti pubblici all’uopo preposti.
[…]

Art. 5 - Orario di lavoro
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni.
[…]
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. La suddetta ora di libertà deve essere concordata fra le rappresentanze dei lavoratori e dell’azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
L’azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]

Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le 250 ore annue. L’eventuale supero del plafond, derivante da motivi obiettivi e/o particolari circostanze dovrà essere concordato con la RSA.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con un riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, l’operaio avrà diritto ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione tabellare e contingenza di una giornata lavorativa.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[…]

Art. 10 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

Art. 23 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Si rinvia alle disposizioni di legge attualmente in vigore in materia.

Art. 28 - Indennità varie
Indennità di alta montagna
Agli operai inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

In sede aziendale potrà essere concordata la istituzione delle seguenti indennità:
a) indennità di vestizione;
b) indennità recupero salme;
c) discesa salme.

Art. 31 - Indumenti di lavoro e protettivi
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale operaio due tute o indumenti equivalenti nonché gli indumenti protettivi necessari all’espletamento della propria mansione.
L’azienda terrà, in dotazione, impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
Nel caso in cui l’azienda non provveda alla fornitura degli indumenti di lavoro sarà corrisposta un’indennità sostitutiva nella misura di lire 300 giornaliere.
Le aziende che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornire gratuitamente una tenuta estiva, una invernale ed un soprabito, la cui sostituzione sarà effettuata in base allo stato d’uso, previa verifica con le RSA.

Art. 34 - Norme disciplinari
Il lavoratore deve dichiarare all’azienda la propria dimora e segnalarne gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo eventuali responsabilità penali in cui incorra. […]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento con indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 38 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite le strutture sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali entro 40 giorni e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 50 giorni.

Art. 40 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 41 - Rapporti sindacali
Strutture sindacali aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o, in mancanza, Rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle Commissioni interne sono trasferite alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.

Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali e le Organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Assemblee del personale e referendum
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, hanno il diritto di convocare assemblee aziendali secondo le modalità previste dallo Statuto dei lavoratori.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]

Sedi sindacali
L’azienda metterà a disposizione delle Rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni.
Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 42 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante le loro strutture sindacali aziendali, hanno diritto di controllare le applicazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.