Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 1981
Validità: 01.10.1981 - 30.09.1984
Parti: Agidae e Sism-Cisl Sinascel-Cisl, Sindacato nazionale scuola-Cgil, Uilscuola-Uil
Settori: Servizi, Scuole private religiose, Agidae

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
II - Classificazione
Art. 4 - Classificazione
Art. 5 - Mutamenti di qualifica
Art. 6 - Mansioni promiscue
III - Assunzione
Art. 7 - Assunzione
Art. 8 - Insegnanti statali e pensionati
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Paga base
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Determinazione della quota giornaliera, oraria mensile
Art. 19 - Trattamento previdenziale
Art. 20 - Incarico per attività di doposcuola
Art. 21 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 22 - Commissioni d’esame
Art. 23 - Supplenze
V - Orario di lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Completamento orario
Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Festività soppresse
Art. 29 - Riposo settimanale
VI - Trattamento convittuale
Art. 30 - Vitto e alloggio
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Aspettativa
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Permessi non retribuiti
Art. 38 - Permesso straordinario per concorsi e esami
Art. 39 - Gite scolastiche
VIII - Regolamento di Istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
Art. 42 - Ammonizione scritta, multa e sospensione
Art. 43 - Licenziamento per mancanze
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 44 - Preavviso
Art. 45 - Preavviso
Art. 46 - Chiusura degli istituti
Art. 47 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 48 - Risoluzione per limiti di età
Art. 49 - Decesso del lavoratore
Art. 50 - Indennità di anzianità
X - Diritti sindacali
Art. 51 - Rappresentanza sindacale
Art. 52 - Assemblea
Art. 53 - Affissioni
Art. 54 - Permessi
Art. 55 - Ritenute sindacali
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 - Altre istruzioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all’Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica)

Il giorno 30 novembre 1981, in Roma tra l’Associazione gestori istituti dipendenti dall’Autorità ecclesiastica (Agidae) e la Federazione scuola università ricerca Cisl, ed i sindacati componenti Sism-Cisl Sinascel-Cisl con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), il Sindacato nazionale scuola-Cgil con l’assistenza della Confederazione generale italiana del Lavoro (Cgil), la Uil Scuola con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all’Agidae.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercenti attività educative, ricreative e/o di istruzione associati, iscritti o aderenti all’Agidae e da essa rappresentati.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni non associate all’Agidae qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.

II - Classificazione
Art. 4 - Classificazione

Ai fini del presente contratto, il personale è classificato come segue:
1° livello - appartiene a questo livello il personale ausiliario. A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: addetti alle pulizie, bidelli, personale di fatica, manovali comuni, inservienti ai piani, lavoranti di cucina, camerieri, custodi e portieri, addetti alla manutenzione ordinaria della casa e del giardino.
2° livello - appartengono a questo livello gli operai specializzati e gli impiegati d’ordine.
A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: applicati di segreteria, aiuto economi e amministrativi, aiutanti tecnici di laboratorio, assistenti di convitto, bibliotecari, modelli viventi, infermieri generici, tecnici alle caldaie, autisti di bus, idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici, cuochi, portieri centralinisti, capisala, bagnini, camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera, assistenti di colonie, guardarobiere responsabili di convitto.
3° livello - appartengono a questo livello il personale di concetto e i docenti di materie per l’insegnamento delle quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: economi, segretari e responsabili amministrativi, maestri di scuola elementare, maestri di scuola materna, puericultrici, assistenti sociali e sanitari, educatori di convitto, docenti di steno-dattilografia, tecnici-pratici, doposcuolisti, istruttori di attività parascolastiche. Appartengono inoltre a questo livello i lettori di lingua madre, i capocuochi, gli infermieri professionali.
4° livello - appartiene a questo livello il personale docente in materie per le quali è richiesto diploma di laurea per insegnare in scuole secondarie di primo e secondo grado, e i docenti di Educazione fisica e musicale in possesso dei requisiti di legge.
5° livello - appartiene a questo livello il personale direttivo: Presidi di scuole secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute, direttori di scuole elementari e materne, rettori di convitto.

III - Assunzione
Art. 7 - Assunzione

[...]
All’atto dell’assunzione il personale dovrà presentare i titoli e le qualifiche richieste e i seguenti documenti:
[...]
- certificato di sana costituzione;
[...]

V - Orario di lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello - 40 ore settimanali e, per il personale addetto ad attività discontinue o di semplice attesa è di 44 ore settimanali.
2° livello - 40 ore settimanali per gli operai specializzati e per gli assistenti di convitto;
38 ore settimanali per il personale impiegatizio e per i modelli viventi.
3° livello - 40 ore settimanali per gli educatori di convitto, i capicuochi, gli assistenti sociali e sanitari, gli infermieri professionali;
38 ore settimanali per il personale impiegatizio e per le puericultrici;
32 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna, per i doposcuolisti, per gli istruttori delle attività parascolastiche, per i lettori di lingua madre;
24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare. Nelle ore in cui vengono tenute lezioni da altri docenti, l’insegnante rimane a disposizione della direzione didattica e nulla viene detratto dalla retribuzione; 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno-dattilografia e tecnico-pratici.
4° livello - 18 ore settimanali di insegnamento. Potranno essere assegnate fino ad un massimo di 24 ore.
5° livello - 38 ore settimanali.
In Istituti con un numero di classi inferiore a 12 il Preside resterà a disposizione per attività di insegnamento. Il numero di ore di insegnamento verrà stabilito dalla direzione.
La presenza del personale docente nell’intervallo del mattino è definita dal Regolamento interno d’Istituto.
[...]
Oltre alle ore di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come da art. 12, il personale docente è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero non superiore alle 110 ore nell’anno, programmate trimestralmente, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe e scrutini;
c) riunione dei docenti con le famiglie;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e di programmazione.
[...]
I lavoratori addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa (ad esempio infermieri, custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, autisti, conduttori di caldaie) avranno un orario di 44 ore settimanali.
[...]

Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[...]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite di 220 ore annue. Di norma il personale verrà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 29 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale, normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

VI - Trattamento convittuale
Art. 30 - Vitto e alloggio

La Direzione dell’Istituto ha facoltà di richiedere agli Educatori e assistenti di convitto, al momento dell’assunzione, che essi consumino i pasti e alloggino nell’Istituto.
[...]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 33 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme delle leggi vigenti.

VIII - Regolamento di Istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e, comunque, messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 42 - Ammonizione scritta, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’Istituto;
e) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l’orario di lavoro;
[...]
g) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quella di maggior rilievo.

Art. 43 - Licenziamento per mancanze
A) (con preavviso e indennità di anzianità)
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[...]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
- danneggiamento colposo di materiale a disposizione;
[...]
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 42 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 42, salvo quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 41.
B) (senza preavviso e con indennità di anzianità)
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[...]
- danneggiamento doloso al materiale dell’Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’Istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[...]

IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell’attività stabilita contrattualmente.

X - Diritti sindacali
Art. 51 - Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali d’Istituto aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, in Istituti con oltre 15 dipendenti, così composte:
- 1 RSI per ogni organizzazione sindacale con un massimo complessivo tra tutte le OO.SS., di due Istituti fino a 50 dipendenti;
- 1 RSI per ogni organizzazione sindacale con un massimo complessivo tra tutte le OO.SS. di quattro in Istituti con oltre 50 dipendenti.
I nominativi dei RR.SS. verranno comunicati alla Direzione per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

Art. 52 - Assemblea
I dipendenti di Istituti con personale superiore a 15 unità potranno riunirsi all’interno dell’Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa, al di fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario nei limiti di 10 ore totali per anno scolastico, in modo da non intralciare il regolare funzionamento della scuola e della vita comunitaria dell’Ente gestore.
Ciascuna assemblea in orario di lavoro non può avere durata superiore a 2 ore e si svolge, per il personale docente, di norma in orario non di insegnamento. Le assemblee in orario di lavoro indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola [...]

Art. 53 - Affissioni
I RSI o in mancanza le OO.SS. firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro potranno affiggere in appositi spazi indicati dalla Direzione e ad essi accessibili comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Allegati
Allegato 3 - Altre istruzioni
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro è applicato alle istituzioni di cui all’art. 1 e alle seguenti, alle quali era già applicato il precedente contratto:
- centri culturali;
- case di ferie e soggiorno per alunni e famiglie;
- case di esercizi spirituali;
- case per anziani quando fossero collegate con scuole e soggette ad uno stesso gestore e in tutti i casi in cui l’attività scolastica è prevalente.
Alle altre istituzioni già tutelate nel precedente contratto Agidae, come:
- istituzioni che perseguono, a norma di costituzione, regolamento o Statuto, finalità di culto, religione, assistenza, beneficenza;
- istituti che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziali previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali (case per minori);
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero regolare e secolare;
verrà prorogata per il periodo di un anno l’applicazione del precedente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Entro un anno dal 1-10-1981 l’Agidae e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si incontreranno per decidere un’eventuale nuova regolamentazione.
Ai dipendenti di tali Istituzioni verrà corrisposto un aumento della paga-base pari al 15 per cento dell’attuale, quale acconto sui futuri miglioramenti.
Le parti si riservano di esaminare l’applicabilità del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro anche per le istituzioni esplicitamente elencate nel primo comma del presente allegato.