MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19

 

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0057) (GU n. 58 del 11-3-2011 )  

 

 

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 8911/2019;


 

 

note:   Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011

 

 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE  e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;

Visto il decreto 15  luglio  2003,  n.  388,  recante  «Regolamento recante disposizioni sul pronto  soccorso  aziendale,  in  attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;

Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Visto l'articolo 45, comma 3,  del  decreto  legislativo  9  aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti  ministeriali»  la definizione delle «modalita' di applicazione  in  ambito  ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

 

 

 

Adottano

 

il seguente regolamento:

 

 

Art. 1 Finalita'

 

1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le  modalita' di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unita' produttive che svolgono  attivita'  di  trasporto  ferroviario ovvero la cui attivita' e' comunque svolta in ambito ferroviario.

 


 

   

Avvertenza:- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.»

 

 

Art. 2 Ambito di applicazione

 

1. Le aziende o unità produttive di cui all'articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all'attività lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'articolo 3.

 

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.

 

3. Le aziende o unità produttive di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unità produttiva.

 

 

Art. 3 Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l'infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attività proprie dell'esercizio ferroviario nonchè gli impianti degli operatori ferroviari,strettamente connessi all'infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all'esercizio ferroviario;

c) attività lavorativa in ambito ferroviario: ogni attivitàlavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purchè sia svolta in ambito ferroviario; d) attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.

 


Note all'art. 3:

- Per i riferimenti del decreto 15 luglio 2003, n. 388 si veda nelle premesse. -

Il testo del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O. così recita: «3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanita'.».

 
 

Art. 4 Organizzazione di pronto soccorso

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati.

2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.

 


Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 del citato decreto 15 luglio 2003, n. 388, così recita: «Art. 2 (Organizzazione di pronto soccorso). -

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.».

 

 

Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso

 

1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attività lavorative di cui ai commi 1 e2 dell'articolo 2 del pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.

2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso.

 

 

 


Note all'art. 5: - Il testo dell'allegato 2 del citato decreto 15 luglio 2003, n. 388, così recita:

«Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.».

 

Art. 6 Formazione per il primo soccorso

 

1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresì il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione e' organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del predetto personale.

2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed e'svolto da personale medico nonchè, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso.

3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purche' la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all'allegato 1.

 

 

Art. 7 Disposizioni transitorie e finali

 

1. I soggetti di cui all'articolo 1 provvedono agli adempimenti di seguito indicati nel rispetto dei termini previsti ed esattamente:

a) entro ventiquattro mesi ad erogare il corso di formazione di cui all'articolo 6;

b) entro diciotto mesi:

1) a dotare ogni luogo isolato dell'infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa odi apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l'attivazione della richiesta di pronto soccorso;

2) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia;

3) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l'altro personale viaggiante ed a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso;

c) entro dodici mesi a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati.

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

 

Roma, 24 gennaio 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi

Il Ministro della salute Fazio

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta

Il Ministro dello sviluppo economico Romani

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 213

 

 

 

ALLEGATO 1

Programma del corso formativo di primo soccorso di cui all'articolo 6

1. Emergenza sanitaria: individuazione e rappresentazione a) osservazione delle funzioni vitali dell'infortunato con attenzione a respiro (se alterato o assente) e stato di coscienza (se presente o assente); b) elementi utili nella descrizione dell'accaduto e sulle condizioni fisiche generali dell'infortunato in modo da consentire la chiara rappresentazione dell'evento infortunistico.

2. Interventi di primo soccorso: a) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di primo soccorso per preservare l'infortunato da ulteriori conseguenze in caso di emorragia, di ustioni, di folgorazioni e di asfissia; b) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di rianimazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco; c) conoscenza ed acquisizione di modalità comportamentali idonee a sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi.

3. Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione: a) informazioni di base sui presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo; b) informazioni di base sulle misure di auto-protezione da adottare all'atto dell'intervento di primo soccorso e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo.

4. Istruzioni operative sull'attivazione del pronto soccorso. a) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di allerta della struttura responsabile del coordinamento del pronto soccorso del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attuando le procedure previste e fornendo le informazioni necessarie al personale sanitario; b) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di utilizzo dei mezzi di comunicazione.