Tipologia: CCNL
Data firma: 14 giugno 1982
Validità: 01.01.1982 - 31.12.1984
Parti: Fieg, Associazione italiana stampatori giornali e Filis, Fis, Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende editrici ecc.

Sommario:

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Rappresentanze sindacali
• Delegato di impresa
Art. 6 - Regolamento interno
Art. 7 - Diritti sindacali
• Assemblea
• Contributi sindacali
• Diffusione stampa sindacale
• Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali
• Comunicati sindacali
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Art. 10 - Igiene del lavoro e tutela della salute
Art. 11 - Assicurazione infortuni
Art. 12 - Istruzione professionale
Art. 13 - Diritto allo studio
Art. 14 - Norme per i licenziamenti
Art. 15 - Investimenti ed innovazioni tecnologiche
• Programmi globali di settore

• Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
• Piani di ristrutturazione tecnologica
• Disciplina della trasmissione in fac-simile
Art. 16 - Mutamenti di proprietà
Art. 17 - Appalti
Art. 18 - Controversie
Art. 19 - Inquadramento e classificazione del personale
• Norme tecniche
Art. 20 - Norme complementari
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Visita medica
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Apprendistato
Art. 4 - Orario di lavoro
• Turni
• Complementari e ausiliari
• Maggiorazioni
• Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Lavoro straordinario
Art. 7 - Festività - Lavoro festivo
Art. 8 - Interruzione di lavoro
Art. 9 - Orario e retribuzione garantiti
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Assenze
Art. 12 - Permessi - Aspettativa
Art. 13 - Giorni di riposo
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Mutamento di mansioni
Art. 21 - Corresponsione delle paghe
Art. 22 - Conteggi perequativi
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 27 - Cessione - Trapasso - Trasformazione - Cessazione di azienda
Art. 28 - Disciplina del lavoro
Parte III - Norme impiegati

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Livelli professionali
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Orario di lavoro
• Impiegati amministrativi

• Impiegati tecnici
• Agenzie di stampa
• Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 - Festività - Lavoro festivo
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Aspettativa
Art. 11 - Giorni di riposo
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Corresponsione della retribuzione
Art. 15 - Indennità di maneggio di denaro
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 18 - Tutela della maternità
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 23
Art. 24 - Cessione, trapasso, trasformazione di azienda
Art. 25 - Disciplina del lavoro
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale
Parte IV - Condizioni di miglior favore
Parte V - Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Allegati
Allegato A - Tabelle salariali (in vigore dall’1-7-1982)
Allegato B - Regolamento per l’erogazione dell’indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato C - Accordo interconfederale 26-1-1977
Allegato D - Accordo 13-12-1964 integrativo dell’art. 6; Norme operai; del CNL 30-7-1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato E - Accordo 13-12-1964 integrativo dell’art. 7; Norme impiegati; del CNL 30-7-1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato F - Accordo integrativo per l’istruzione professionale
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Allegato G - Legge 18-4-1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Allegato H - Accordo interconfederale 29-4-1965 sui licenziamenti individuali
Allegato I - Legge 15-7-1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato L - Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato M - Legge 29-5-1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto
Allegato N - Distribuzione del contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa

L’anno 1982 addì 14 giugno in Roma, tra la Federazione italiana editori giornali, l’Associazione italiana stampatori giornali, la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari e Sassari; la Federazione informazione e spettacolo, con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari e Varese; la Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo informazione cultura con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari; è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Parte I - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa coi lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.

Art. 3 Contratto a termine
L’assunzione a termine è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Rappresentanze sindacali
Si applicano le norme della legge 20-5-1970, n. 300 sulle Rappresentanze sindacali.
[…]

Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970, n. 300, nelle aziende con meno di 16 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
[…]

Art. 6 Regolamento interno
È in facoltà della direzione dell’azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 7 Diritti sindacali
Si richiamano le disposizioni contenute nella legge 20-5-1970, n. 300 con le seguenti precisazioni:

Assemblea
Le assemblee previste dall’art. 20 della legge saranno fissate tenendo conto delle particolari esigenze di produzione dei giornali quotidiani. Ulteriori modalità per l’esercizio di assemblea oltre quelle fissate dalla richiamata legge potranno essere concordate in sede aziendale.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. […]

Diffusione stampa sindacale
È consentita la diffusione all’interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dell’orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla Direzione dell’azienda.

Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze e previo avviso alla direzione aziendale, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, specie per quanto concerne gli ambienti di lavoro particolarmente disagiati.
I lavoratori tramite le loro rappresentanze potranno procedere, all’interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato - appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata in comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti), attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
La direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali concorderanno, secondo le procedure previste dal presente articolo, specifici accertamenti sulle conseguenze dirette o indirette dell’introduzione di nuove tecnologie - con particolare riferimento ai terminali video - sulla salute ed integrità fisica del dipendente al fine di attuare tutte le misure idonee alla prevenzione e alla tutela. L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini concordate.
Qualora i risultati degli accertamenti suggeriscano tale soluzione, con intesa tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali dell’azienda potranno essere concordate pause a favore degli addetti che operano costantemente e per l’intero orario contrattuale all’unità video.

Art. 12 Istruzione professionale
L’impegno delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani di contribuire alla costituzione ed al funzionamento di scuole professionali per l’addestramento di coloro che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica, è regolato dall’accordo integrativo allegato al presente contratto.
Norma transitoria
Le parti contraenti, riconosciuta la necessità di disporre di strutture idonee a garantire la formazione e la riqualificazione del personale poligrafico ai fini del miglioramento tecnico del settore e della difesa dell’occupazione, concordano di istituire una commissione mista paritetica che individui quali compiti possano essere svolti a tal fine dall’Enipg e quali mezzi finanziari siano necessari per il loro espletamento. La Commissione esaurirà i propri lavori entro il 31-12-1982.

Art. 15 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Programmi globali di settore

La Fieg si impegna ad esaminare con le Federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, ogni sei mesi, il programma globale degli investimenti e i piani di trasformazione previsti nel settore a breve e a medio termine, finalizzati al potenziamento produttivo e al risanamento economico del settore nella prospettiva di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l’occupazione.
La Fieg, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell’informazione, si impegna a favorire ed a partecipare ad incontri annuali che si prefiggano di acquisire elementi di valutazione più generali per quanto attiene gli investimenti, i programmi e l’andamento economico-produttivo dei singoli settori, anche sotto il profilo dell’occupazione.

Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
Gli editori, tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo le organizzazioni sindacali sui programmi che comportino nuovi insediamenti produttivi o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione e i prevedibili effetti sull’occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei lavoratori.

Piani di ristrutturazione tecnologica
A) Confronto sindacale e finalizzazione
I piani di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell’intero periodo della loro realizzazione e, prioritariamente, debbono indirizzarsi allo sviluppo delle singole iniziative. Tali piani debbono contenere le necessarie indicazioni sull’organizzazione dell’intero ciclo produttivo, dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione. Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani editoriali, contenenti chiare indicazioni delle finalità che si intendono raggiungere, saranno presentati preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione, dalle direzioni aziendali alle RSA, assistite dalle rispettive organizzazioni. I piani editoriali dovranno indicare programmi, fasi e obiettivi della trasformazione. In relazione alle finalità del piano editoriale, saranno indicate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l’occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare - attraverso il confronto sindacale - un’equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti sulla base dei criteri più avanti enunciati.
Per quanto riguarda i dati relativi all’andamento del settore, le aziende tramite la Fieg si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali (con scadenze immediatamente successive a quelle previste per gli adempimenti della legge 5-8-1981, n. 416) anche i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
- teletrasmissione da ogni singola regione;
- teletrasmissione nelle singole regioni;
- utilizzo organici e impianti nell’arco delle 24 ore;
- orario di chiusura;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria) nelle singole aziende e nel territorio;
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- entrata e uscita manodopera azienda per azienda (per qualifica, sesso, categoria);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell’entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero edizioni per copia);
- consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione).
La predetta informativa relativa ai dati sull’andamento del settore integra gli accordi di analogo contenuto intervenuti a livello territoriale e si propone l’obiettivo di favorire intese tra le parti in relazione all’andamento produttivo ed ai problemi occupazionali.

B) Garanzie occupazionali
[…]
2) L’individuazione degli organici necessari per la nuova organizzazione del lavoro sarà concordata tra le RSA, assistite dalle organizzazioni territoriali, e le direzioni aziendali. I nuovi organici saranno fissati tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio del settore. Gli organici così determinati dovranno assicurare la costante normalità della produzione in caso di improvvise assenze. Nel caso di assenze prolungate si darà luogo a relative sostituzioni qualora non sia possibile ricorrere a spostamenti nei turni settimanali.
[…]

C) Utilizzo delle tecnologie
I piani di ristrutturazione tecnologica debbono essere prioritariamente finalizzati allo sviluppo dell’impresa, per ottenere una migliore qualità del prodotto, una più estesa articolazione dell’informazione, promuovendo e realizzando iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale. Per il conseguimento di tali obiettivi, l’organizzazione aziendale del lavoro deve consentire il pieno sfruttamento degli impianti attraverso l’integrale utilizzazione del loro potenziale produttivo, l’impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché l’attuazione della mobilità nell’ambito del profilo (livello retributivo) e della specifica professionalità acquisita con la riqualificazione.
Debbono, pertanto, essere eliminate tutte le duplicazioni di operazioni non richieste dalle esigenze della produzione e, in primo luogo, la ribattitura di testi redazionali eseguiti da parte di lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del presente contratto, anche se operanti in punti logistici diversi e/o dipendenti da aziende editrici e stampatrici caratterizzate da diversa ragione sociale. Tali testi sono ammessi al passaggio diretto in composizione.
L’organizzazione del ciclo produttivo del giornale conseguente all’adozione di più avanzate tecnologie non deve, comunque, determinare impropria ridistribuzione di mansioni con i giornalisti ai quali compete l’elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
L’utilizzazione di sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) da parte delle redazioni deve, quindi, realizzarsi nel rispetto di tale principio.
È pertanto di competenza dei lavoratori poligrafici la realizzazione delle fasi produttive del giornale esclusa la ribattitura dei testi elaborati, con i terminali, da ciascun giornalista dipendente dall’azienda editrice.
I criteri di riorganizzazione del ciclo produttivo conseguente all’utilizzo del sistema editoriale, anche da parte della redazione, saranno specificati negli accordi da realizzarsi in sede aziendale. L’adozione di nuovi sistemi, con l’utilizzazione di terminali da parte dei giornalisti, deve essere preceduta da una fase di sperimentazione e, comunque, non potrà concretamente realizzarsi prima del 1-1-1983.
Allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nell’applicazione, in sede aziendale, dei piani di trasformazione tecnologica, le parti costituiscono una commissione paritetica nazionale che procederà all’esame dei suddetti piani in relazione alle norme del presente contratto.
In sede di presentazione dei piani che prevedono l’utilizzazione dei terminali in redazione, si determinerà l’organico lordo necessario per la loro attuazione tenendo conto del personale che - nell’arco temporale di realizzazione dei piani - lascia l’azienda per raggiunti limiti d’età, per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento.
[…]

Art. 17 Appalti
Richiamate le norme della legge 23-10-1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Art. 18 Controversie
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 20 Norme complementari
1) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.
[…]

Parte II - Norme operai
Art. 1 Visita medica

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dalla azienda, prima dell’assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300.
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l’orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 3 Apprendistato
L’apprendistato non è ammesso.

Art. 4 Orario di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro, a tutti gli effetti del presente contratto, è stabilito per tutti i turni in 6 ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto.
Dal 1-9-1982 le aziende attueranno, salvo le eccezioni appresso previste, il regime lavorativo articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi ed uno di riposo. Detto regime nella sua estensione annuale determina un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla legge 22-2-1934, n. 370 di 7 giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione. Nei casi in cui per motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui al comma precedente e quindi si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo, gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 - parte operai - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e pertanto comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’operaio su base annuale.
Per il 1982 i giorni di riposo retribuiti aggiuntivi saranno pari a 3.

Turni
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Il particolare trattamento economico per il turno notturno prestato sistematicamente in attività lavorativa che inizia prima delle ore 3 e termina dopo le ore 3 è stabilito nel paragrafo maggiorazioni del presente articolo. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle ore 23. Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo terminerà alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
[…]
Per il turno diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell’orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell’azienda con carattere di continuità.
[…]

Complementari e ausiliari
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali).
[…]
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali.

Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli operai chiamati a prestare la propria opera la domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani osserveranno un orario di lavoro settimanale di 36 ore distribuito su sei giornate lavorative comprese le domeniche fino al 31-8-1982. Successivamente a tale data gli operai osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo e terzo comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5 primo comma della legge 22-2-1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest' ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 6 Lavoro straordinario
[…]
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno far ricorso al lavoro straordinario. Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario programmato, eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione.
[…]

Art. 10 Ferie
[…]
Il periodo delle ferie deve essere effettivamente goduto.
[…]

Art. 18 Malattia e infortunio
[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge.
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata ma avrà diritto alla liquidazione limitatamente alla differenza tra il precedente e il nuovo minore trattamento economico. Però se la inidoneità derivi da malattia professionale od infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione anche se in dipendenza di postumi invalidanti deve essere assegnato a categoria inferiore.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, la direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]
Per le sottoindicate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate potrà essere inflitta la multa o la sospensione all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
[…]

Parte III - Norme impiegati
Art. 4 Orario di lavoro
Impiegati amministrativi

L’orario giornaliero di lavoro, a tutti gli effetti del presente contratto, è stabilito per tutti i turni in 6 ore giornaliere.
[…]
Dal 1-9-1982 le aziende attueranno, salvo le eccezioni appresso previste, il regime lavorativo articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi ed uno di riposo. Detto regime nella sua estensione annuale determina un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione, da parte degli impiegati in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla legge 22-2-1934, n. 370, di 7 giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui, per motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui al comma precedente e quindi si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo, gli impiegati interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 11 - parte impiegati - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e pertanto comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’impiegato su base annuale.
Per il 1982 i giorni di riposo retribuiti aggiuntivi saranno pari a 3.
Agli impiegati, che sulla base di prassi o accordi aziendali usufruiscono della prestazione lavorativa settimanale nell’arco di cinque giorni, non compete il godimento degli ulteriori giorni di riposo retribuiti. I suddetti impiegati osserveranno un orario settimanale di lavoro di 35 ore ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente, tra la direzione e le rappresentanze sindacali, l’orario unico.
[…]
L’interruzione per la refezione durante l’orario di lavoro non potrà superare le tre ore.

Impiegati tecnici
Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della parte II - norme operai.

Agenzie di stampa
I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno il trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
[…]

Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli impiegati chiamati a prestare la propria opera la domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani osserveranno un orario di lavoro settimanale di 36 ore distribuito su sei giornate lavorative comprese le domeniche fino al 31-8-1982.
Successivamente a tale data gli impiegati osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo e terzo comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 22-2-1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest' ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
[…]
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno fare ricorso al lavoro straordinario.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario programmato, eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione.
[…]

Art. 9 Ferie
[…]
Il periodo di ferie deve essere effettivamente goduto.
[…]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300 le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni. La sospensione si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti a), b) e c);
e) licenziamento. Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità alle disposizioni contenute nella legge 15-7-1966, n. 604.

Parte IV - Condizioni di miglior favore
[…]
Città di Trieste
1) Orario di lavoro
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un’interruzione di mezz’ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
[…]

Allegati
Allegato F - Accordo integrativo per l’istruzione professionale
Addì 25-7-1968, in Roma tra la Federazione italiana editori giornali, l’Associazione italiana stampatori giornali e la Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, la Federazione italiana lavoratori del libro, la Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria;
premesso che con il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, stipulato a Roma il 25-7-1968, è stato confermato l’impegno delle aziende di contribuire alla costituzione ed al funzionamento di scuole professionali per l’addestramento di coloro che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica;
si conviene e si stipula:

Art. 1
All’istruzione professionale provvederanno apposite scuole riservate ai giovani di età non inferiore ai 14 anni i quali intendano specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica. Potranno esservi ammessi anche i lavoratori grafici che siano o siano stati dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani i quali aspirino a specializzarsi in altri rami della professione grafica.

Art. 2
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l’Ente nazionale per l’istruzione professionale grafica - Enipg - e, per ciascuna provincia o diversa circoscrizione, i Comitati provinciali o interprovinciali le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuti e regolamenti.

Art. 3
È confermato l’obbligo delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani di versare, con decorrenza 1-7-1968, nei modi che saranno stabiliti dai singoli comitati o, in mancanza, dall’Enipg, un contributo settimanale di lire ottanta per ogni dipendente che svolga attività grafica propriamente detta.

Art. 4
La misura del contributo potrà essere sottoposta a revisione, a richiesta di una delle parti contraenti.

Art. 5
Qualora per disposizione di legge le aziende fossero obbligate a corrispondere contributi per l’istruzione tecnico-professionale di coloro che intendono addestrarsi o perfezionarsi nell’arte grafica, la corresponsione del contributo di cui all’art. 3 sarà sospesa e le parti riesamineranno l’oggetto del presente accordo.

Art. 6
Il presente accordo avrà la durata del CCNL 25-7-1968 di cui è parte integrante e potrà essere modificato con l’accordo delle parti anche prima della scadenza.