Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2011, n. 8868 - Omissione di armature di sostegno in uno scavo e infortunio


Responsabilità del coordinatore per la sicurezza G. della committente S. Rete Gas e di D.S. quale titolare e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'omonima impresa che nelle settimane precedenti aveva curato l'esecuzione di uno scavo per conto della subcommittente B. s.p.a., nell'esecuzione dei lavori di costruzione di uno dei nuovi P.I.L. (Piano o Punto di Intercettazione della Linea) del metanodotto "Enna-Motalbano Elicona DN 1220 Lotto 1-2 Agira Bronte" senza predisporre idonee armature di sostegno ed altre precauzioni.

Sicchè, con i comportamenti appena descritti contraddistinti da negligenza, imprudenza ed imperizia, cagionavano la morte di S. G. che, mentre si trovava a lavorare all'interno dello scavo in questione, rimaneva schiacciato dalla frana che ne interessava una delle pareti.

Ricorrono in Cassazione - Rigetto.

La Suprema Corte afferma che "non emerge alcun elemento concreto che consenta di escludere il nesso causale tra la condotta colposa rispettivamente addebitabile a ciascuno dei due ricorrenti (al D. la mancata predisposizione di idonee armature di sostegno nello scavo ed altre precauzioni, quali ad es. palancolata blindaggi e sbadacchiature; e al G. l'omesso tempestivo rilievo della irregolarità dello scavo, constatate tardivamente solo il 27.10.2005, e la pericolosità delle pareti dello scavo senza ulteriori provvedimenti e senza apprestare una penetrante attività di sorveglianza) e l'evento mortale."


Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'intervento di altre ditte sul cantiere non esonerava da responsabilità il subappaltatore, dal momento che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, "quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali"".

Quanto al G., in particolare, i suoi oneri, conseguenti alla qualità di preposto alla sicurezza, sono stati enucleati dal Giudice d'appello dal P.S.C, che prescriveva l'obbligo di ispezione giornaliera degli scavi, prima dell'inizio dei lavori e del loro controllo con attenzione almeno una volta alla settimana e di essi doveva essere tenuta la dovuta registrazione; inoltre il Preposto alla sicurezza era tenuto a programmare ed accertare che le opere provvisionali fossero appropriate e regolarmente poste in essere; ed era persino prevista la possibilità di evacuazione dello scavo, di sospensione dei lavori e delimitazione dell'area "a rischio" nel caso di allagamenti, "ma anche infiltrazioni, dovendosi in tal caso, subordinare la ripresa dei lavori alla messa in atto di procedure o sistemi protettivi atti a garantire la stabilità delle pareti" (pag. 22 sent.).

Analogamente, come ancora precisato dalla sentenza impugnata, anche in forza del D.Lgs. n. 494 del 1996 come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999, il coordinatore per l'esecuzione (CEL) ha l'obbligo di verificare l'idoneità del P.O.S. ed adeguarlo in relazione all'evoluzione dei lavori e segnalare eventuali inosservanze e proporre la sospensione dei lavori al committente e tali obblighi sono stati ricompresi proprio nel punto 3.9 del PSC della Sn. e nel punto 6.3. de POS, come da precisa contestazione nell'imputazione.


A fronte di tali puntuali richiami degli obblighi incombenti sul G., nella detta qualità, e della circostanza che sin dal 19.9.2005, e cioè ben 14 giorni prima dell'incidente mortale, il G. avrebbe potuto comunque rendersi conto delle palesi irregolarità e predisporre un più penetrante ed effettivo piano di intervento e di controllo, i motivi di ricorso si prodigano nella prospettazione dell'assenza di situazioni di pericolo che facessero scattare l'onere di attivazione dell'imputato, giungendo a riproporre in questa sede la tesi, motivatamente già respinta dal Giudice a quo (al pari dello stesso ispettore Gi.), dell'incidenza causale della rimozione del palo ENEL e del diaframma di terreno circostante (che comunque, s'inseriva, come osservato, in un contesto di sicurezza dello scavo già compromesso ed assolutamente deficitario e che quindi non appariva idoneo ad interrompere la sequenza causale tra la condotta tenuta e il successivo crollo)."


 

 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) G.F.P., N. IL (OMISSIS);
2) D.S., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 657/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 07/01/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale impersona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; Udito il difensore dell'imputato D.S., avv. FARANDA Claudio, del Foro di Messina, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso ai cui motivi si riporta nonchè l'accoglimento dei motivi nuovi.

Udito il difensore dell'imputato G.F.P., avv. Tavella Francesco, del Foro di Enna, che conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso ai cui motivi si riporta.

 

Fatto

 

 

Con sentenza in data 9.12.2008 il Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, assolveva per non aver commesso il fatto G.F.P. e D.S. dal reato di cui all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2.


Secondo l'imputazione, i predetti, in cooperazione con T. M. e B.A. (che definivano la loro posizione separatamente con sentenza ex art. 444 c.p.p.), G.F.P. nella qualità di coordinatore per la sicurezza della committente S. Rete Gas e D.S. quale titolare e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'omonima impresa che nelle settimane precedenti aveva curato l'esecuzione dello scavo di seguito descritto per conto della subcommittente B. s.p.a., nell'esecuzione dei lavori di costruzione di uno dei nuovi P.I.L. (Piano o Punto di Intercettazione della Linea) del metanodotto "Enna-Motalbano Elicona DN 1220 Lotto 1-2 Agira Bronte" (lavori che si inserivano nel quadro di un raddoppio della linea del metanodotto già esistente, con la realizzazione di una ulteriore intersezione adiacente la "vecchia cameretta" utilizzando la parete di cemento armato preesistente e lavorando in aderenza alla stessa), non predisponevano idonee armature di sostegno ed altre precauzioni, quali ad es. palancolati, blindaggi e sbadacchiature (come prescritto dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, commi 1 e 2, nonchè dal contratto di subappalto tra la B. s.p.a. e la ditta D. Sebastiano del 5/05/2005, dal punto 3.9 del piano di sicurezza e coordinamento della committente Sn. Progetti e dal punto 6.3 del P.O.S. redatto dall'impresa D.S. e trasmesso alla committente), nell'esecuzione dello scavo in cui trovava la morte il S. e tanto facevano nonostante che:
1) si trattasse di uno scavo profondo oltre 1,5 metri;
2) lo scavo fosse caratterizzato da pareti con un'angolazione di circa 90 rispetto al fondo dello scavo stesso;
3) nelle immediate adiacenze si trovasse un pozzetto realizzato all'interno del precedente P.I.L.;
4) alcune parti del precedente P.I.L. (in particolare la trave di recinzione) fossero state demolite o fossero in corso di demolizione con conseguenti vibrazioni del terreno circostante.

Sicchè, con i componenti appena descritti contraddistinti da negligenza, imprudenza ed imperizia, cagionavano la morte di S. G. che, mentre si trovava a lavorare all'interno dello scavo in questione, rimaneva schiacciato dalla frana che ne interessava una delle pareti (commesso il (OMISSIS)).


Il Giudice di primo grado, quanto alla posizione del D., riteneva non pienamente provata la tesi accusatoria, accedendo alla versione dei fatti prospettata sin dall'inizio delle indagini dall'imputato, secondo cui i lavori eseguiti nell'area denominata P.I.L. 35/C consistevano nell'ampliamento del punto di intercettazione linea con la realizzazione di uno sbancamento all'interno del quale poi sarebbero stati poggiati manufatti in metallo e basamenti e pertanto non riguardavano la linea principale nella quale era avvenuto il sinistro mortale.
Nonostante l'Ispettore del lavoro Gi. avesse riferito che la società B. aveva dato in subappalto l'esecuzione delle opere per la sistemazione della c.d. P.I.L. 35/c alla Ditta D., avendo prodotto la Ditta B. una planimetria da cui risultava indicata, con colorazione rossa, la zona ove operava la società del D., tale indicazione topografica dei lavori veniva contestata dai testi della difesa D.F., figlio dell'imputato, D.L., R.B. e D.B., dalle cui deposizioni si evinceva che nella zona si erano realizzati numerosi interventi ad opera di terzi che, stravolgendo lo stato originale dei luoghi e lo stesso assetto geologico, costringevano la ditta a dover giustificare il proprio operato con quella appaltante.


Il Tribunale non riteneva che fosse possibile stabilire effettivamente se lo scavo antistante la parete crollata addosso al S., impegnato nei lavori di saldatura, fosse stato eseguito, o meno, dall'impresa dell'imputato D. ovvero se lo scavo si fosse limitato alla sola area relativa alla c.d. "cameretta" per la posa in opera della valvola e delle tubazioni per il c.d. By pass con la linea principale. In particolare, evidenziava il Giudice come fosse stato accertato che alcuni giorni prima dell'incidente mortale, vi era stato un intervento da parte di una ditta, diversa da quella del D., finalizzato alla rimozione dell'ostruzione dello scavo, in corrispondenza di un palo dell'energia elettrica, a pochi metri di distanza dal crollo, non potendosi quindi ragionevolmente escludere che lo scavo venne ad assumere nell'occasione una diversa staticità.


Con riferimento invece alla posizione del G., a costui veniva contestata dall'Ispettorato del Lavoro la violazione del D.Lgs. n. 494, art. 5, lett. A), che prescrive al coordinatore della sicurezza di compiere delle azioni di verifica sui luoghi di lavoro, rilevando che, nello scavo in questione, l'imputato, pur avendo fatto osservazioni in ordine al montaggio dei ponteggi, nulla aveva rilevato in merito alle caratteristiche dello scavo aperto ed al taglio delle pareti (lo scavo era profondo oltre 1,50 mt., aveva un'angolazione di 90 rispetto al fondo, si trovava in prossimità di un pozzetto del precedente P.I.L., alcune parti del P.I.L. erano state demolite con produzioni di vibrazioni pericolose).
Il Tribunale valorizzava il dato rappresentato dalla circostanza che il giorno del fatto il G. non si era potuto recare a controllare i lavori, perchè l'impresa B. aveva comunicato solo alle ore 14,13 dell'1.10.2005 (giorno di sabato) che il lunedì successivo nell'area P.I.L. 35/c si sarebbero svolte operazioni di saldatura, impedendo al G. di essere presente, in quanto già impegnato nel controllo dei lavori che si svolgevano tra il punto 526 e 581; inoltre, evidenziava che l'attività dallo stesso svolta, per soli 19 giorni, di cui 13 lavorativi, aveva di fatto impedito una visione globale dei cantieri.

 

La Corte di Appello di Caltanissetta, adita su gravame del locale Procuratore generale, con sentenza in data 7.1.2010, riformava la predetta sentenza assolutoria riconoscendo la colpevolezza di G.F.P. e D.S. che, con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, venivano condannati, rispettivamente, alla pena di mesi nove di reclusione il primo, e a quella di anni uno di reclusione, il secondo, con applicazione dell'indulto su entrambe le pene. La Corte accertava dalla documentazione in atti che i lavori svolti dall'Impresa D. comprendevano anche i lavori di scavo eseguiti nella zona PIL 35/C, dove si verificò l'infortunio e, dopo aver escluso, sulla scorta delle dichiarazioni dell'Ispettore del lavoro Gi. e di altri testi, la rilevanza della rimozione del palo dell'Enel (e del diaframma di terreno posto in corrispondenza di esso), attesa la sua distanza di circa 15 mt. e la sua collocazione al di fuori del PIL in questione, ricostruiva le modalità del fatto sulla scorta di quanto riferito dall'Ispettore del lavoro.
Era stata tolta una rete metallica di recinzione e vi era, all'interno dello scavo, una trave adiacente al luogo dell'infortunio, realizzata in cemento armato, che era stata demolita. L'Ispettore escludeva con sicurezza, in ciò suffragato dalle deposizioni dei testi P., Ga. e D.Z., che la rimozione del diaframma di terreno potesse aver causato il cedimento strutturale delle pareti dello scavo.
La natura del crollo, evidenziata dalla documentazione fotografica, denotava un vero e proprio cedimento strutturale della parete verticale dello scavo riconducibile non all'effettuazione di nuovi lavori sulla linea principale o alla rimozione di un diaframma di terreno in un punto distante circa 15 metri, bensì, più verosimilmente, alla irregolare realizzazione dello scavo, alla sottovalutazione dei pericoli derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, alla mancanza di opere di "contenimento", atte ad impedire pericoli di crolli (tutte proprie della condotta colposa di D. S.).
La Corte, poi, analizzava le deposizioni dei testi D. F., D.L., D.B. e R.B., valorizzate dal Giudice di primo grado che le riteneva tali da inficiare il quadro probatorio a carico dell'imputato, sottolineandone la dubbia attendibilità per via della parentela di tre dei testi predetti con l'imputato e le contraddizioni con i dati documentali, ribadendo che l'eventuale intervento di imprese terze sul medesimo luogo di lavoro, non esimeva da responsabilità il subappaltatore in ordine all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tal fine richiamando una sentenza di questa Corte e concludendo che era provata la violazione contestata, per avere il D. realizzato uno scavo assolutamente precario, senza le protezioni antifrana e senza le cautele atte ad evitare che materiale terroso similcalcareo e verosimilmente di riporto, si distaccasse dalla parete in cemento armato della "vecchia cameretta".

Quanto al G., responsabile e coordinatore della sicurezza dell'opera e dell'impianto per conto della Sn., firmando i suoi atti come "Coordinatore esecuzione lavori" (CEL), fra l'altro, non aveva riscontrato, nel corso del sopralluogo del 19.9.2005 ad ore 14,10 alcuna irregolarità in ordine alle pareti dello scavo (che fino al giorno dell'infortunio non sarebbero state modificate), solo in data 28.9.2005, secondo la sentenza di 1^ grado, "sensibilizzava l'imprenditore ad attenersi scrupolosamente alle misure generali contro il rischio di seppellimento di cui all'art. 3.9 del P.S.C, e verificare costantemente la stabilità delle pareti dello scavo" segnalando con il verbale di sopralluogo n. 15 del 27.10.2005 che "le pareti dello scavo di linea in corrispondenza del PIL n. 35/C non sono adeguatamente svasate ...nell'area le attività sono ferme".

La Corte riteneva smentito, non risultando ulteriori lavori che avessero inciso sullo scavo, l'assunto difensivo contenuto nella consulenza di parte teso a sminuire le argomentazioni dell'Ispettore del Lavoro circa la mancanza di osservazioni da parte del G. in relazione allo scavo, nel corso del predetto sopralluogo del 19.9.2005 e ravvisava, alla luce anche delle prescrizioni PSC (piano di sicurezza e coordinamento) la condotta negligente da parte del G. che omise di rilevare l'irregolarità dello scavo in data 19.9.2005 (ben quattordici giorni prima dell'infortunio) e di predisporre un'adeguata sorveglianza affinchè si sospendessero i lavori e per aver rilevato tardivamente, solo il 27.10.2005, la pericolosità delle pareti dello scavo senza ulteriori provvedimenti e senza apprestare una penetrante attività di sorveglianza, specie in concomitanza di condizioni metereologiche non favorevoli (piovosità).

 

Avverso tale sentenza della Corte nissena ricorrono per Cassazione i rispettivi difensori di fiducia di G.F.P. e D. S..

Per il D. si deducono i seguenti motivi.
1. La mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
2. La violazione di legge in relazione al rapporto di causalità, al concorso di cause, alla normativa penale sulla cooperazione delle persone nel reato.
3.  La mancanza o difetto di motivazione atta a sostenere una diversa interpretazione delle norme di cui alla precedente censura.

 

Sub 1. Il ricorrente evidenzia che alla ditta D. non era stato affidato in contratto alcun lavoro, nè civile nè tecnico, nella frazione della traccia del metanodotto in cui è avvenuto l'incidente, nè su alcun punto della traccia principale, affidato ad altra ditta: e ciò in linea con quanto affermato dall'imputato, e recepito dal Tribunale di Nicosia, confermato, a sua volta, dal contratto di sub-appalto fra B. S.p.a. e la Ditta D. Sebastiano e da quello aggiuntivo, in atti. Il tutto contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. appellante ed acriticamente recepito in sentenza, così travisando il contenuto del contratto.
La Corte aveva, inoltre, omesso di rilevare che da alcuno dei disegni che facevano parte integrante del contratto risultava una delimitazione che ricomprendesse nell'opera del D. anche lo scavo della linea principale fuori del PIL.

Il ricorrente evidenzia l'omessa indicazione in sentenza dei disegni originali e della genericità della clausola contrattuale che non riferisce gli obblighi di prevenzione a nessuna area specifica ma genericamente a tutti i lavori di competenza del subappaltatore, che richiedessero maggiori cautele. Contesta l'attribuzione nel contratto di subappalto, con riferimento al piano di intercettazione, "di alcuna prescrizione specifica della tipologia specificata" e che non era stata violata dal subappaltatore alcuna norma di sicurezza relativa alle armature degli scavi nel PIL, come si evinceva dalla fotografie in atti, nel quale le pareti erano non a 90 ma a "svasare".
Inoltre, non era stata descritta la condotta omissiva addebitabile al D. nell'esecuzione delle opere previste in contratto e/o effettivamente eseguite nel PIL. Si duole che la sentenza impugnata faccia riferimento a pag. 6 solo a quei disegni (con indicazioni a pennarello in rosso) che la ditta B., a seguito dell'incidente, aveva inviato all'Ispettorato del lavoro, ma non era stata raffrontata tale mappa con quella allegata al contratto, onde trame la chiara "sensazione del B. di artefare un dato contrattuale per declinare la propria responsabilità".
Del pari erano stati travisati i dati documentali portati da altri atti, come la nota del 20.4.2006 a cura della ditta B. con allegato stralcio del libro giornale citata a pag 6 dalla sentenza de qua. Richiama uno passo della sentenza di 1^ grado a proposito di talune stampate del libro giornale, che vengono del tutto ignorate dalla sentenza impugnata, da cui evincere il mancato intervento del D. sia il giorno del sinistro sia in quelli precedenti e, sottolineato il travisamento dei fatti da parte della Corte territoriale laddove aveva citato un orientamento giurisprudenziale secondo cui la prevenzione degli infortuni sul lavoro è affidata anche al subappaltatore anche quando in un cantiere predisposto dal medesimo operino altre imprese, evidenzia la correttezza della conclusione del Tribunale laddove assume la mancanza di prova certa che lo scavo fosse stato già completato dal D..

La Corte non aveva approfondito a sufficienza l'esame della relazione del 3.10.2005 degli ispettori del lavoro e l'importante relazione interna della ditta B. a firma dell'ing. Bo., responsabile di cantiere, nonchè i dati in essa contenuti (rimozione del palo dell'ENEL da parte della B. il 28.9.2005; il 3.10.2005 la squadra in cui era la vittima, si avvaleva di un trattore guidato dal C.G. e di un escavatore della Se.; nella stessa data i membri della squadra facevano preparare dall'escavatorista un'area di alloggiamento per la saldatrice, oltre alla pulizia del fondo dello scavo, mentre nulla era demandato alla ditta D.).
Si sostiene che il D., oltre a non avere alcun obbligo contrattuale di eseguire lavori nel punto del sinistro, non aveva di fatto operato antecedentemente nè con propri operai nè con propri mezzi, nè sullo scavo nè per lo scavo nè nello scavo nel tratto della linea principale nella quale si era verificato l'evento, come poteva desumersi dai libri giornali e documenti in atti.
Si evidenzia la contraddittorietà della sentenza laddove vengono respinte le affermazioni di affidabilità dei testi di cui alla sentenza di 1^ grado per recepire invece quelle di testi come il P., che avrebbe dovuto essere coinvolto del procedimento attesi i compiti spettantigli quale capo squadra dei saldatori e che, pertanto, aveva interesse ad attribuire ad altri la colpa: di qui l'incompletezza della rubrica, attesa la mancata indicazione della ditta B., della quale la vittima era dipendente, in persona del caposquadra P.. Mancava anche l'indicazione della ditta Se., altra subappaltatrice della B., che aveva eseguito gli scavi sulla linea principale e rimosso il diaframma che manteneva stabile lo scavo.
Si sostiene che le fotografie allegate alla relazione dell'ispettorato, e quelle nuovamente prodotte dalla difesa mostrano caratteristiche diverse delle opere della ditta D., non compatibili con quelle dello scavo in questione. Erroneamente era stato localizzato il locus commissi delicti nell'ambito di competenza ed interventi dell'impresa D..
La prova documentale da cui emergevano gl'interventi diretti della ditta B. e di quelli della Se. di qualche giorno prima e dello stesso giorno dell'infortunio era riscontrata da prove testimoniali delegittimate dalla Corte, proponendo invece come credibile quella del P. della quale, però, viene omessa la valutazione di taluni punti rilevanti (non aver mai visto il D. scavare nella zona del sinistro).
Si contesta l'incompleta valutazione della deposizione del teste D.Z. e del teste Ga. richiamando i decisivi contenuti delle dichiarazioni dell'Isp. gi. circa l'assenza di opere provvisionali atte ad evitare il cedimento del terreno e l'adiacenza del luogo dell'infortunio al PIL 35/C e ad un pozzetto interrato per la raccolta dei cavi elettrici (indicate nella sentenza di 1^ grado).
Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il campo operativo dell'impresa come descritto dai testi della difesa, corrispondeva a quello documentale e testimoniale ed in particolare dell'Ispettorato che attribuisce alla Se. le operazioni sul luogo del sinistro.

 

Sub 2 e 3. Si sollecita, nell'ipotesi come quella in esame in cui si prospetti una pluralità di agenti operanti sulla stessa piattaforma, la necessità di determinazione della zona di operatività dei vari soggetti, della concomitanza di lavori dello stesso o diverso tipo nel medesimo punto e di altri parametri al fine di delimitare il principio di responsabilità concorsuale.

Con motivi nuovi nell'interesse di D.S. (in questa Sezione pervenuti il 15.1.2011), si ribadiscono le censure già illustrate con il ricorso principale con particolare riguardo al motivo sub I, evidenziando, tra l'altro, l'erroneità della contestazione in quanto non individualizzante: l'area operativa della ditta D. (descritta come PIL 35/C) è distaccata e non interferente con la posa della condotta principale e la condotta colposa come consistente in una mancata predisposizione di idonee armature di sostegno, trattandosi di uno "scavo di oltre metri 1,5 con angolazione di 90", afferivano solo alla condotta principale ma non al PIL nel quale era accertato che non vi era stato alcuno scavo superiore a mt. 1,5 e nel quale le pareti erano svasate e non ad angolo retto: la contestazione era rimasta generica in quanto riferita erga omnes, cioè nei confronti di tutti i soggetti originariamente coinvolti, tra cui il T. e il Bo. che avevano patteggiato la pena.
Sottolinea, infine, che, malgrado gli accertamenti del Tribunale di Nicosia circa: l'esistenza nelle immediate adiacenze del luogo del sinistro di un pozzetto realizzato all'interno del vecchio PIL, la cui area era in parte coincidente con quella del nuovo realizzato dal ricorrente; la circostanza che il nuovo PIL distava da 12 a 15 mt. dallo scavo; la circostanza che i lavori per la rimozione della recinzione del vecchio PIL riguardavano solo la superficie e non avevano interessato lo scavo, la sentenza impugnata, tratta in inganno dalla genericità della contestazione, aveva confuso il pozzetto con parete in paraton, attinente al luogo del disastro e cameretta PIL, accertando che il punto in cui si era verificato l'infortunio si trovava fuori dal PIL e quindi rapportando al ricorrente un'attività antecedente legata da nesso causale "alla successiva effettuazione della posa della condotta effettuata nell'inosservanza delle cautele".

 

Nell'interesse del G. si deduce: la violazione di legge in relazione all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2 e alla normativa sella sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 494 del 1996 -D.Lgs. n. 528 del 1999) e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, richiamando vari documenti (tra cui gli allegati alla relazione del 4.11.2005 acclusa alla relazione dell'Ispettore del Lavoro del 22.5.2006, consulenza tecnica di parte del G., foto, PSC, POS, come sempre non allegati al ricorso in copia), evidenzia che la "situazione di pericolo" vista e descritta dagli Ispettori del lavoro e soprattutto la "parete tagliata con un angolo di 90" rispetto al fondo dello scavo era quella esistente dopo gl'interventi svolti dalla B. sia in data 28.9.2005 che in data 3.10.2005, mentre la parete alla data del sopralluogo CEL effettuato in data 19.9.2005 dal Geom. G., era non già verticale bensì con inclinazione vicina all'angolo di natura declivio del terreno.
Nella circostanza il CEL, pur in presenza di uno scavo aperto, in quelle condizioni dal 26.8.2005 (come da relazione B. del 7.10.2005), non aveva alcun obbligo giuridico o contrattuale o professionale di "fare osservazioni sullo scavo", come sostenuto in sentenza, perchè non era prevista nè in corso alcuna attività di scavo, non erano presenti persone all'interno e, in ogni caso, le pareti non facevano assolutamente prevedere alcun pericolo di franamento (avvenuta solo il 3.10.2005 e dopo gli interventi della B.).

 

Per le stesse ragioni non vi era alcun obbligo di segnalazione al committente di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. comma 1. lett. a) non esistendo alcuna situazione "di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato", tale da sospendere le lavorazioni (peraltro non in atto).
Delle dettagliate osservazioni del 4.11.2005 quindi inviate dal G. all'Ispettorato del Lavoro, quest'ultimo non teneva conto, trasmettendo alla Procura solo la lettera senza i 29 allegati poi prodotti dalla difesa del G., il cui contenuto valeva ad escludere la sussistenza della violazione ravvisata dall'Ispettorato del lavoro e, quindi, non giustificava la prescrizione di intensificare la frequenza dei controlli e delle verifiche, peraltro regolarmente svolti come si desumeva dagli atti e documenti di causa.
Si ribadisce che la ditta B. al 28.9.2005 aveva effettuato la rimozione del palo ENEL e del diaframma di terreno in corrispondenza di esso in un'area prossima al luogo dell'infortunio, provocando modificazioni radicali dello scavo e di stabilità delle vicine pareti dello scavo aperto, richiamando il confronto tra talune foto a smentita della tesi della Corte territoriale dell'irrilevanza della rimozione del diaframma.
Analogamente il 3.10.2005 la B. dava inizio ai lavori di inserimento e saldatura del piatto di prova nello scavo con un trattore posatubi ed un escavatore oltre alla pulizia del fondo scavo e quindi, diversamente da quanto relazionato dalla ditta B., aveva modificato radicalmente la conformazione dello scavo ed inciso nell'equilibrio statico del sito (si richiamano al riguardo la CTP ed altri atti della difesa del G.). Rileva che, mentre il CEL aveva a ragione ritenuto di svolgere correttamente tutti i compiti della norma di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 e quindi di non incorrere nella sua violazione, la B., invece, non gli aveva tempestivamente comunicato, come suo obbligo, le variazioni del programma concordato e sottoscritto in occasione della riunione settimanale di sicurezza del 28.9.2005, non mettendo quindi il G. in condizioni di verificare la mattina del 3.10.2005 lo stato di sicurezza dell'area.
Si sostiene, inoltre, che nel caso specifico dei lavori di scavo in esame, trattandosi di fasi lavorative che si dovevano svolgere in prossimità di strutture esistenti ed in esercizio di proprietà della committente, era necessario per la B. ottenere il preventivo "permesso di lavoro" da richiedere tempestivamente alla Supervisione Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione e alla Committente stessa che lo dovevano approvare (come prescritto da verbali, documenti vari, PSC ed altri, prodotti dalla difesa del G.). Cosa che non era avvenuta.

 

 

Diritto

 


I ricorsi sono infondati.

Va rilevata anzitutto, l'estrema genericità dei motivi sub 2 e 3 del ricorso presentato nell'interesse del D., meramente enunciativi, nei termini riportati in narrativa, e solo propositivi di una necessità, "al fine dell'accertamento del nesso causale in capo ai soggetti ai quali sono contestate le colpose omissioni", di determinazione delle zone di competenza dei plurimi soggetti coinvolti nei lavori e di varie altre valutazioni quali quelle relative alla successione dei rispettivi interventi operativi e all'interferenza di condotte o eventi esterni atti ad interrompere il nesso causale. Peraltro è rimasta solo allo stato programmatico la finale riserva di precisazione della doglianza nei motivi aggiunti.
In via preliminare, inoltre, non è inutile ricordare, con particolare riferimento alle censure sub 1 e 3 nell'interesse del D. e del secondo motivo di ricorso nell'interesse del G., i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con l'ulteriore precisazione che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass. pen., Sez. Un. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a Sezioni unite, n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Peraltro, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 24667 del 15.6.2007, Rv. 237207).
I termini della questione non risultano mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio n. 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" specificamente indicati per giunta nei termini esplicitati in prosieguo, sì da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.
In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa -in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (cfr. ex plurimis: Sez. 6, n. 752 del 18.12.2006, Rv. 235732): un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.

La Suprema Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

In questa prospettiva, il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale.
E' quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In questa prospettiva, per chiarire, potendosi apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di Cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri, inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi, che abbiano una rilevanza decisiva nell'orientare il percorso logico del decidente.
Tanto, peraltro, contestualmente al rispetto della regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, ma che trova applicazione anche nell'ambito penale, con la conseguenza che, quando si lamenti l'omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare (cosa che non è avvenuta nel caso di specie) la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi o allegazione in fotocopia (elaborati peritali, deposizioni testimoniali, stralci di libri giornale, foto di raffronto ed altra documentazione riversata in atti e richiamata per sostenere la diversa valutazione dei fatti, alle quali la Corte di legittimità non ha accesso) in modo da rendere possibile il completo e celere apprezzamento del vizio dedotto (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 26.6.2008 n. 37982, Rv. 241023; Sez. 1, 22.1.2009, n. 6112, Rv. 24322).


Orbene, la motivazione addotta dalla sentenza impugnata risulta corretta ed esaustiva avendo (cfr. Cass. pen. Sez. 5, 17.10.2008 n. 42033, Rv. 242330 e numerosi precedenti, tra cui Sez. 6, n. 6221 del 2006, Rv 233083 e Sez. Un. n. 33748 del 12.7.2005, Rv. 231769), confutato specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

 


La Corte territoriale ha esaurientemente analizzato il contratto di subappalto e quello integrativo, rilevando come la ditta D. dovesse eseguire, tra l'altro, scavi ed apprestare quelle precauzioni tecniche necessarie a rendere stabili le pareti dello scavo (art. 2 del contratto principale) dando atto, sulla scorta anche dell'ulteriore documentazione ed in particolare della nota protocollo della ditta B. s.p.a. con allegata planimetria relativa al P.I.L. 35/C, con evidenziazione in rosso dei lavori di scavo effettuati dalla ditta D., e con evidenziazione in giallo dei lavori eseguiti, in adiacenza a tale PIL da parte della ditta dell'ATI Se. di C.G., che con tutta evidenza risultava che i lavori eseguiti dalla ditta D., cui erano stati subappaltati "a corpo", comprendevano certamente anche quelli eseguiti nella zona P.I.L. 35/C in cui si era verificato l'infortunio.

Tanto aveva ricevuto riscontro sia dall'Ispettorato provinciale del Lavoro con la nota del 20.4.2006 sia dai rapporti giornalieri della Ditta D. Sebastiano, nonchè dalle deposizioni testimoniali dibattimentali. E' stata compiutamente valutata, altresì, come anticipato in narrativa, la natura del crollo, evidenziata dalla documentazione fotografica (pagg. 13¬14 sent.), che denotava un vero e proprio cedimento strutturale della parete verticale dello scavo riconducibile non all'effettuazione di nuovi lavori sulla linea principale o alla rimozione di un diaframma di terreno in un punto distante circa 15 metri, bensì, più verosimilmente, alla irregolare realizzazione dello scavo, alla sottovalutazione dei pericoli derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, alla mancanza di opere di "contenimento", atte ad impedire pericoli di crolli (tutte proprie della condotta colposa di D. S.).


A fronte di sì esauriente disamina, le contro tesi prospettate dai ricorrenti, oltre a riproporre argomentazioni già correttamente disattese dall'impugnata sentenza (come quello secondo cui potrebbe aver concorso a determinare il crollo delle pareti dello scavo la rimozione di un palo ENEL e di un diaframma di terreno situato in corrispondenza di esso da parte della ditta Se. s.r.l.) di cui si riportano ampi stralci, richiamano circostanze fattuali e contro valutazioni di merito o segnalano parziali e scorrette valutazioni della Corte mirando allo smantellamento della ricostruzione operata da quest'ultima con sovrapposizione ad essa delle diverse ipotesi; s'insinua finanche l'incompletezza della rubrica, adombrando la responsabilità di soggetti mai raggiunti dalle contestazioni (come la ditta Se. e il teste P. quale dipendente della ditta B.); inoltre, si rappresentano incomplete valutazioni di documenti solo indicati nei ricorsi (quale la mappa allegata al contratto di subappalto richiamata per il raffronto con quella contrassegnata dal perimetro in rosso della zona comprendente il P.I.L. 35/c e definita oggetto di "artefazione" da parte della ditta B. e le stesse relazioni), neppure corredati dal numero di affoliazione, laddove, per il principio dell'autosufficienza sopra precisato, avrebbero dovuto essere almeno integralmente allegati in fotocopia.


Insomma, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano, palesemente, in censure di puro fatto come tali non consentite in questa sede di legittimità.


Del pari, sono infondati i motivi addotti sotto l'apparente profilo della violazione di legge, peraltro genericamente indicata ed interconnessa con il vizio motivazionale da entrambi i ricorrenti.
Invero, non emerge alcun elemento concreto che consenta di escludere il nesso causale tra la condotta colposa rispettivamente addebitabile a ciascuno dei due ricorrenti (al D. la mancata predisposizione di idonee armature di sostegno nello scavo ed altre precauzioni, quali ad es. palancolata blindaggi e sbadacchiature; e al G. l'omesso tempestivo rilievo della irregolarità dello scavo, constatate tardivamente solo il 27.10.2005, e la pericolosità delle pareti dello scavo senza ulteriori provvedimenti e senza apprestare una penetrante attività di sorveglianza) e l'evento mortale.


Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'intervento di altre ditte sul cantiere non esonerava da responsabilità il subappaltatore, dal momento che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, "quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" (Cass. pen. Sez. 4, n. 42477 del 16.7.2009, Rv. 245786).


Quanto al G., in particolare, i suoi oneri, conseguenti alla qualità di preposto alla sicurezza, sono stati enucleati dal Giudice d'appello dal P.S.C, che prescriveva l'obbligo di ispezione giornaliera degli scavi, prima dell'inizio dei lavori e del loro controllo con attenzione almeno una volta alla settimana e di essi doveva essere tenuta la dovuta registrazione; inoltre il Preposto alla sicurezza era tenuto a programmare ed accertare che le opere provvisionali fossero appropriate e regolarmente poste in essere; ed era persino prevista la possibilità di evacuazione dello scavo, di sospensione dei lavori e delimitazione dell'area "a rischio" nel caso di allagamenti, "ma anche infiltrazioni, dovendosi in tal caso, subordinare la ripresa dei lavori alla messa in atto di procedure o sistemi protettivi atti a garantire la stabilità delle pareti" (pag. 22 sent.).

Analogamente, come ancora precisato dalla sentenza impugnata, anche in forza del D.Lgs. n. 494 del 1996 come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999, il coordinatore per l'esecuzione (CEL) ha l'obbligo di verificare l'idoneità del P.O.S. ed adeguarlo in relazione all'evoluzione dei lavori e segnalare eventuali inosservanze e proporre la sospensione dei lavori al committente e tali obblighi sono stati ricompresi proprio nel punto 3.9 del PSC della Sn. e nel punto 6.3. de POS, come da precisa contestazione nell'imputazione.
A fronte di tali puntuali richiami degli obblighi incombenti sul G., nella detta qualità, e della circostanza che sin dal 19.9.2005, e cioè ben 14 giorni prima dell'incidente mortale, il G. avrebbe potuto comunque rendersi conto delle palesi irregolarità e predisporre un più penetrante ed effettivo piano di intervento e di controllo, i motivi di ricorso si prodigano nella prospettazione dell'assenza di situazioni di pericolo che facessero scattare l'onere di attivazione dell'imputato, giungendo a riproporre in questa sede la tesi, motivatamente già respinta dal Giudice a quo (al pari dello stesso ispettore Gi.), dell'incidenza causale della rimozione del palo ENEL e del diaframma di terreno circostante (che comunque, s'inseriva, come osservato, in un contesto di sicurezza dello scavo già compromesso ed assolutamente deficitario e che quindi non appariva idoneo ad interrompere la sequenza causale tra la condotta tenuta e il successivo crollo).

Si tratta, come si è sopra accennato, di non consentite censure in fatto che mirano a sovrapporre una diversa ricostruzione della vicenda (segnatamente, le condizioni delle pareti dello scavo, alla data del sopralluogo del 19.9.2005, come poste non già a 90, bensì "all'angolo di natura declivio del terreno") rispetto a quella effettuata, con dovizia di particolari, dal giudice d'appello, che (dopo aver richiamato l'inequivocabile esposizione del teste Ga., secondo cui "le pareti dello scavo, dove si era verificato il cedimento, non erano sfasate, non erano state approntate reti di protezione, blindature o pareti di acciaio": pag. 11 sent.), ha, fra l'altro, spiegato come dal 19.9.2005 alla data dell'infortunio (3.10.2005) non fossero intervenuti lavori tali da modificare lo stato dei luoghi, laddove il ricorrente rappresenta l'effettuazione di opere in loco dalla ditta B. il 28.9.2005 e il 3.10.2005.

Non rileva a tal ultimo proposito, che non vi sia stata, come asserito dal ricorrente, la previa comunicazione della variazione del programma concordato il 28.9.2005 e senza chiedere il "permesso dei lavori": va rimarcato, infatti, che la Corte territoriale ha, da una canto, richiamato l'obbligo di ispezione giornaliera degli scavi, prima dell'inizio dei lavori prescritto dal P.S.C, e, dall'altro, che comunque l'effettiva attuazione di tali opere risulta fondata su quelle testimonianze delegittimate, con valutazione sorretta da motivazione congrua e corretta (come tale insindacabile in questa sede di legittimità), dallo stesso Giudice d'appello.

Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali.