T.A.R. Marche, Sez. 1, 14 febbraio 2011, n. 115 - Iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti


 

 

N. 00115/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2010 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2010, proposto da:
Marco F., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 0022980-P del 18/5/2010 e per l’accertamento del diritto del ricorrente a poter svolgere le funzioni di medico competente sino alla attivazione dei percorsi formativi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

1. Il ricorrente, in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, impugna il provvedimento con cui il Ministero della Salute ha respinto la sua istanza di iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 81/2008. L’atto impugnato si fonda sul fatto che il dott. F., in possesso della predetta specializzazione, non ha svolto la formazione integrativa prevista dal comma 2 del citato art. 38.

 

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- l’art. 38 prevede la frequenza dei corsi di formazione solo per lo svolgimento dell’attività in parola e non anche ai fini dell’iscrizione nello speciale elenco nazionale;

- i corsi di cui al citato art. 2 non sono stati ancora attivati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione e dell’Università;

- in subordine, incostituzionalità in parte qua dell’art. 38, per eccesso di delega e disparità di trattamento (essendo stata la frequenza dei corsi summenzionati imposta solo agli specializzati in Igiene e Medicina Preventiva).

 

A sostegno delle predette doglianze, il ricorrente evidenzia che:

- all’epoca in cui si è iscritto alla scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva la normativa consentiva l’iscrizione all’albo dei medici competenti;

- tutti coloro che hanno conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nel 2009 sono stati iscritti all’albo, anche in assenza della formazione integrativa.

 

3. Con ordinanze nn. 166 e 541 del 2010 il Tribunale ha disposto istruttoria, al fine di acquisire:

a) una relazione a firma del Direttore Generale del Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute, in cui si desse conto dello stato di attuazione del disposto di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e, ove conosciute, delle ragioni per le quali il Legislatore ha stabilito a carico degli specializzati in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale l’onere di cui alla citata norma;

b) i piani di studio dei corsi di specializzazione in Medicina del lavoro, in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in Igiene e Medicina preventiva e in Medicina legale.

L’acquisizione della documentazione sub b) era ovviamente funzionale alla delibazione della dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del T.U. n. 81/2008.

 

4. Ciò premesso, poiché la presente controversia presuppone unicamente la risoluzione di questioni di diritto, il ricorso può essere definito in questa sede con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

 

5. Il ricorso non merita accoglimento.

Si deve preliminarmente evidenziare che l’incompleta esecuzione delle suddette ordinanze istruttorie da parte del Ministero della Salute non ha determinato alcuna conseguenza pratica ai fini della presente decisione, potendo le argomentazioni che si andranno a rassegnare essere desunte dagli atti di causa, dalla documentazione comunque depositata in giudizio dal Dicastero intimato e dalla normativa di settore.

 

5.1. Va in primo luogo disattesa la censura afferente la dedotta falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, visto che la norma è chiara nel prevedere, a carico degli specializzati in Igiene e Medicina Preventiva, l’onere della frequenza di appositi percorsi formativi universitari (che sembrano di imminente attivazione, stante alla documentazione versata in atti dall’Avvocatura dello Stato). Ciò si desume dalla lettura del secondo periodo del comma 2, in cui è previsto che i soggetti di cui al comma 1, let. d) che alla data di entrata in vigore del T.U. svolgano o abbiano svolto per almeno un anno nel precedente triennio le funzione di medico competente sono abilitati a svolgere le medesime funzioni (si tratta in sostanza di formazione acquisita “sul campo”).

Pertanto, il ricorrente non coglie nel segno nel momento in cui sostiene che la formazione integrativa è richiesta solo per lo svolgimento dell’attività di medico competente.

 

5.2. Resta quindi da esaminare l’asserita incompatibilità dell’art. 38, comma 2, con gli artt. 3 e 76 Cost.

Iniziando dal secondo dei due profili contestati, il Collegio rileva che l’art. 1, comma 2, let. g), della legge delega n. 123/2007 indicava, fra i principi a cui si sarebbe dovuto attenere il Governo nella redazione del T.U., la “….revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi… “. Pertanto, essendo il legislatore delegato abilitato ad occuparsi anche della revisione dei percorsi formativi relativi a tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale, ivi incluso il medico competente, sotto questo profilo non emerge il denunciato eccesso di delega.

 

5.3. L’analisi dell’altro aspetto del problema, ossia il presunto contrasto con l’art. 3 Cost., richiede invece una disamina della documentazione versata in atti dall’Avvocatura erariale in esecuzione delle predette ordinanze istruttorie, e precisamente della bozza del decreto interministeriale che istituisce i corsi integrativi di cui all’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 1/8/2005 (recante “Ordinamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria”).

 

 

Ora, dall’esame delle predette disposizioni emerge che:

- gli specializzati in Igiene e Medicina Preventiva debbono acquisire una professionalità che consenta loro di operare nell’ambito delle attività di prevenzione generale delle malattie, delle epidemie e di altri fenomeni analoghi (vedasi l’allegato “Sotto-area dei servizi clinici” – parte I – al citato D.M. 1/8/2005). In tal senso, la loro collocazione ideale è, oltre che in ambito ministeriale (o comunque a livello amministrativo centrale), all’interno dei servizi di prevenzione delle AUSL o in altre strutture deputate comunque a svolgere attività similari (o a sovrintendere alle stesse);

- gli specializzati in Medicina del Lavoro, invece, seguono un percorso formativo finalizzato ad approfondire specificamente tutte le problematiche di carattere sanitario legate in qualche modo al mondo del lavoro (il D.M. stabilisce che “Sono specifici campi di competenza la identificazione e la valutazione di rischi lavorativi, la sorveglianza sanitaria, il monitoraggio biologico, la diagnostica clinica e strumentale delle malattie da lavoro e la diagnostica differenziale, la promozione della salute sul luogo di lavoro, l'individuazione dei soggetti ipersuscettibili, l'adattamento del lavoro all'uomo, la valutazione della disabilità e la compatibilità lavorativa, la riabilitazione, l'informazione, la formazione specifica per la prevenzione di malattie e di infortuni, l'accrescimento della conoscenza scientifica sui fattori nocivi per la salute e sicurezza sul lavoro, la conoscenza ed applicazione delle normative nazionali ed internazionali, la consulenza per l'individuazione di rischi e l'attuazione delle misure preventive, la gestione del servizio di medicina del lavoro nei luoghi di lavoro”).

Naturalmente, è chiaro che alcune delle materie oggetto di studio possono sovrapporsi, ma ciò è del tutto normale, trattandosi in ogni caso di soggetti che svolgono entrambi la professione medica e afferendo entrambe le specializzazioni alla macro-area della Sanità Pubblica. Ed infatti, gli statuti delle scuole di specializzazione prevedono obiettivi formativi integrati – ossia comuni a tutte le branche – e obiettivi specifici per i vari settori.

Peraltro, se si esaminano le attività professionalizzanti obbligatorie, emerge chiara la differenza:

- gli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva debbono, ad esempio, aver collaborato ad analisi statistiche sanitarie correnti, aver progettato e realizzato almeno tre indagini epidemiologiche, aver effettuato analisi organizzative di strutture sanitarie, aver collaborato a campagne di vaccinazione, aver svolto attività di tirocinio presso direzioni sanitarie di AUSL o di aziende ospedaliere;

- gli specializzandi in Medicina del Lavoro debbono soprattutto partecipare in prima persona a numerose attività cliniche (diagnostica per immagini, audiologia, allergologia, tossicologia occupazionale, patologia clinica, riabilitazione, etc.) e a sopralluoghi presso enti pubblici e aziende private.

Tutto ciò trova un preciso riscontro nell’art. 2 della bozza del citato decreto interministeriale istitutivo dei corsi di formazione integrativa, in cui sono indicati gli obiettivi che debbono essere conseguiti dagli specializzati in Igiene e Medicina Preventiva per poter accedere all’elenco nazionale dei medici competenti (e le relative materie oggetto del corso di studio). Si tratta di:

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

- individuazione, misura, e valutazione dell’entità dei rischi da lavoro;

- protezione e prevenzione ambientale e individuale;

- informazione e formazione dei lavoratori;

- relazioni e rapporti con tutti gli “attori” del sistema (datore di lavoro, lavoratori, organi di vigilanza e così via).

 

Pertanto, il Tribunale non ritiene che la previsione di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 confligga in parte qua con l’art. 3 Cost., non venendo in evidenza situazioni omogenee e meritevoli di trattamento identico.

Il fatto che in passato il possesso della specializzazione in argomento fosse ritenuta sufficiente a svolgere le mansioni di medico competente non sposta i termini della questione, essendo del tutto normale che una legge sopravvenuta possa modificare i requisiti per l’esercizio di una professione o per lo svolgimento di una qualsiasi attività che richieda un atto abilitativo della P.A.

 

6. Premesso quanto sopra, il ricorso va respinto.

 

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)