Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 febbraio 2011, n. 3048 - Infortunio sul lavoro e indennizzo


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno n. 51, presso lo studio dell'Avv. MAZZA Roberto, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. D'Angelo Matteo e dall'Avv. Sessa Fortuna del foro di Salerno per procura a margine del ricorso;
- ricorrente - contro

 

1) TEATRO V. SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. Silverio Sica, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso; - controricorrente -

 

2) IMPRESA GASTONE G. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n. 138, presso lo studio dell'Avv. Bellini Giulio, che la rappresenta, anche in via disgiunta, con l'Avv. Manfrino Roberto del foro di Torino come da procura a margine del controricorso - ricorso incidentale;
- intimata -

3) A. SUBALPINA ASSICURAZIONI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 88, presso lo studio dell'Avv. Spadafora Giorgio, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -

4) SNC ALFREDO P. E MARIO P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. SICA Salvatore, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -

 

5) N.G.;
- intimato -

6) S. ASSICURAZIONI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -

7) R.M. ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Liuzzi Antonio, che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti 3.05.2007 rep. n. 50051 autenticata da notaio Chianale in data 4.05.2007, posta in calce al controricorso con ricorso incidentale 7.05.2007;
- controricorrente -

 

e sul ricorso n. 12294/2007 proposto da:
S.p.A. S. ASSICURAZIONI (già F. - S. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, Via Della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell'avv. PERILLI Maria Antonietta, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l'Avv. Cilento Francesco del foro di Salerno come da procura a margine del controricorso - ricorso incidentale;
- controcorrente - ricorrente incidentale ¬

 

contro

 

1) D.S.M. elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno n. 51, presso lo studio dell'Avv. Mazza Roberto, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. D'Angelo Matteo e dall'Avv. Fortuna Sessa del foro di Salerno per procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente -

2) SNC ALFREDO P. E MARIO P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sica, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -

 

3) IMPRESA GASTONE G. C. GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

4) TEATRO V. SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

5) N.G.;

 

6) A. SUBALPINA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

7) R.M. ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimati - e sul ricorso n. 14243/2007 proposto da:

 

IMPRESA GASTONE G. C. GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e lesivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n. 138, presso lo studio dell'Avv. Giulio Bellini, che la rappresenta, anche in via disgiunta, con l'Avv. Roberto Manfrino del foro di Torino come da procura a margine del controricorso - ricorso incidentale;

 

- controricorrente - ricorrente incidentale -

 

contro

 

1) S.p.A. S. ASSICURAZIONI (già F. -S. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Perilli, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l'Avv. Francesco Cilento del foro di Salerno come da procura a margine del controricorso Controcorrente;

2) SNC ALFREDO P. E MARIO P., in persona del legale rappresentante pro tempore;

3) TEATRO V. SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

4) N.G.;

5) A. S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore;

6) A. SUBALPINA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale
rappresentante pro tempore;

- intimato -

 

7) D.S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno n. 51, presso lo studio dell'Avv. Roberto Mazza, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. Matteo D'Angelo e dall'Avv. Fortuna Sessa del foro di Salerno per procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente -

8) R.M. ASSICURAZIONI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonio Liuzzi, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l'Avv. Carlo Vaira del foro di Torino per procura speciale alle liti 03.05.2007 rep n. 500051 notaio Chianale, posta in calce al controricorso a margine del controricorso in data 7.05.2007;
- controricorrente -

 

e sul ricorso n. 14562/2007 proposto da:
R.M. DI ASSICURAZIONI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonio Liuzzi, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l'Avv. Carlo Vaira del foro di Torino per procura speciale alle liti 03.05.2007 rep n. 500051 notaio Chianale, posta in calce al controricorso in data 7.05.2007;
- Controricorrente - Ricorrente incidentale ¬

contro

 

1) D.S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno n. 51, presso lo studio dell'Avv. Roberto Mazza, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'Avv. Matteo D'Angelo e dall'Avv. Fortuna Sessa del foro di Salerno per procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente -

2) TEATRO V. SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

3) SNC ALFREDO P. E MARIO P., in persona del legale rappresentante pro tempore;

4) IMPRESA GASTONE G. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

5) A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

6) N.G.;

7) S.p.A. S. ASSICURAZIONI (già F. -S. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

8) A. SUBALPINA ASSICURAZIONI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -

 


e sul ricorso n. 15931/2007 proposto da:
R.M. DI ASSICURAZIONI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonio Liuzzi, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l'Avv. Carlo Vaira del foro di Torino per procura speciale alle liti 03.05.2007 rep n. 500051 notaio Chianale, posta in calce al controricorso in data 7.05.2007;
- controricorrente - ricorrente incidentale -

 

contro

 

1) IMPRESA GASTONE G. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e lesivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n. 138, presso lo studio dell'Avv. Giulio Bellini, che la rappresenta, anche in via disgiunta, con l'Avv. Roberto Manfrino del foro di Torino come da procura a margine del controricorso - ricorso incidentale;
- controricorrente -

ricorrente incidentale -

2) D.S.M.;

3) TEATRO V. SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

4) SNC ALFREDO P. E MARIO P., in persona del legale rappresentante pro tempore;

5) IMPRESA GASTONE G. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

6) A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

7) N.G.;

8) A. SUBALPINA ASSICURAZIONI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore;

9) S.p.A. S. ASSICURAZIONI (già F. -S. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati ¬

per la cassazione della sentenza n. 512/06 della Corte di Appello di Salerno del 15.03.2 006/26.04.2006 nella causa iscritta al n. 433 del R.G. anno 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.12.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Matteo D'Angelo per il ricorrente principale D. S., l'Avv. Giulio Bellini per l'Impresa Gastone G., l'Avv. Giorgio Spadafora per la A. Subalpina Assicurazioni, l'Avv. Salvatore Sica per la SNC Alfredo e Mario P., l'Avv. Antonio Liuzzi per la R.M. di Assicurazioni, l'Avv. Maria Antonietta Perilli per la S. Assicurazioni;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'improcedibilità o il rigetto dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

 


1. Con ricorso, depositato il 18.06.2002, D.S.M., dipendente della SNC FRANCESCO P. e F.LLI con mansioni di manovale, esponeva:
che il giorno (OMISSIS) era rimasto vittima di infortunio sul lavoro, mentre lavorava presso il cantiere Teatro V., riportando postumi permanenti nella misura dell'87%, così come accertato con sentenza del 12.12.2001 del Tribunale di Salerno; che l'infortunio si era verificato durante i lavori di restauro del Teatro V. concessi in appalto dal Comune di Salerno alla società consortile a r.l. Teatro V.- Associazione temporanea di imprese ex L. n. 584 del 1997 e costituita dalla S.p.A. GASTONE G. COSTRUZIONI GENERALI, dalla SNC ING. FRANCESCO P. E F.LLI e dalla S.p.A. A.;
-che responsabile del cantiere era il Geom. N.G., dipendente della prima società (Gastone G. Costruzioni Generali) con posizione di mandataria del gruppo, dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3 e all'art. 573 c.p., con sentenza della Corte di Cassazione n. 1602 del 27.09.2001;
che dovevano ritenersi accertati con autorità di cosa giudicata la occasione di lavoro, la violazione delle disposizioni antinfortunistiche contenute nel D.P.R. n. 164 del 1956, art. 70 il nesso di causalità, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra esso infortunato e la SNC Ing. Francesco P. e F.lli; che dall'infortunio erano derivati danno biologico, pari ad Euro 467.943,27; danno alla capacità lavorativa specifica, pari all'87% come accertato giudizialmente; danno morale nella misura di Euro 264.480,11; quota del TFR non goduto, pari ad Euro 286.321,95 fino al raggiungimento dell'età pensionabile; differenze per lucro cessante da perdita della capacità lavorativa; spese sofferte documentate.


Tutto ciò premesso, il D.S. chiedeva che, preso atto delle pronunce giudiziali nel frattempo intervenute, previo accertamento del nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni patite da esso ricorrente, venisse dichiarata la responsabilità civile, individuale e/o solidale, di tutti i soggetti già indicati, con la condanna degli stessi al risarcimento nella misura di Euro 1.291.142,24 o nella misura di giustizia, oltre accessori di legge.

Si costituiva la società P.A. e P.M., che si richiamava alla sentenza penale di assoluzione (per non avere commesso il fatto) nei confronti degli imputati P.M., F. ed A.; evidenziava che con la costituzione della società consortile la responsabilità cadeva sulla stessa e sui singoli consorziati in ragione del loro effettivo apporto, tanto più che nella specie era stato espressamente convenuto che la gestione tecnica dei lavoro competeva alla Impresa G., mentre ad essa resistente era stata affidata la gestione amministrativa e alla A. S.p.A. era stato conferito il solo compito di effettuare indagine di mercato.

Concludeva per il rigetto del ricorso ovvero per la riduzione dei vari tipi di danno e della quantificazione della pretesa.

Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa la S. -Compagnia di Assicurazione Industriale nonchè l'Ing. M.D. al fine di essere tenuta indenne da ogni eventuale richiesta risarcitoria.


La S. spiegava intervento volontario e si associava alle richieste della società P.. Resistevano anche la A. S.p.A., che eccepiva inopponibilità nei suoi confronti delle sentenza penali per essere rimasta estranea ai giudizi penali; spiegava domanda di regresso nei confronti delle due altre società consortili e dell'Ing. M.; chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la A. SUBALPINA S.p.A.;

- N.G., che eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso e, nel merito, assumeva che l'Impresa G., società capogruppo mandataria della Teatro V. SCRL, aveva designato per le funzioni di direttore tecnico un proprio dirigente nella persona dell'Ing. M.; che destinataria della normativa antinfortunistica era la P.A. e P.M., oltre che lo stesso infortunato; concludeva per il rigetto delle domande del D.S. e, in via subordinata, per la dichiarazione di responsabilità dell'anzidetta società P. ovvero della Teatro V. s.cr.l., spiegava domanda riconvenzionale di manleva nei confronti delle altre società;

l'IMPRESA GASTONE G., che, eccepita nullità del ricorso introduttivo, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la A. Subalpina e la SNC P.; evidenziava, in punto di merito, che doveva rispondere civilmente dei danni subiti dall'infortunato la SCRL Teatro V., che aveva concesso alla società P. il subappalto dei lavori del teatro;

la SCRL TEATRO V., che contestava qualsiasi sua responsabilità in ordine all'infortunio, per avere svolto, quale società consortile, unicamente attività di servizio nell'ambito delle società consorziate, chiedeva, in via subordinata, di essere autorizzata a chiamare in causa la Società R.M. di Assicurazione;

la A. SUBALPINA S.p.A., che, nel riportarsi alle difese scolte dalla A. S.p.A. in tema di legittimazione passiva e sulle questioni di merito, concludeva per il rigetto del ricorso nei suoi confronti;

la Società R.M. DI ASSICURAZIONI, che eccepiva in operatività della polizza assicurativa, in quanto il D.S. era dipendente della SNC Ing. P.F. e F.lli e la copertura per la società era limitata alla responsabilità verso i propri prestatori di lavoro; nel merito, ribadiva che la responsabilità dell'infortunio ricadeva in capo al N. e alla società P. come datrice di lavoro del D.S.; contestava il quantum dedotto nel ricorso introduttivo.


All'esito il Tribunale di Salerno con sentenza del 17.11.2004, premessa la verifica positiva della responsabilità di N. G. - quale responsabile del cantiere- nella causazione dell'evento, accoglieva parzialmente le domande proposte dal D. S. e condannava il N. al pagamento, in favore del ricorrente, per il risarcimento del danno morale della somma di Euro 30.978,41,oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Il Tribunale non riconosceva le altre voci di danno (danno biologico, danno esistenziale, danno alla capacità lavorativa specifica, maggiore TFR, lucro cessante da perdita della capacità lavorativa, danni materiali emergenti e futuri) indicate dal D.S..

 

Tale decisione, a seguito di appello principale del D.S. e di appelli incidentali della Impresa Gastone G., della SCRL Teatro V. e di N.G., è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 512 del 2006, che ha così provveduto:

a) ha condannato in solido la P.A. e P.M., l'Impresa Gastone G. Costruzioni Generali, la società consortile a r.l. Teatro V. e, per l'effetto della chiamata in garanzia, le rispettive società assicuratrici, nei limiti dei corrispondenti massimali, nonchè N.G. al pagamento, in favore dell'appellante D.S., della somma di Euro 187.230,00 a titolo di danno biologico (in luogo della somma liquidata dal primo giudice) e di quella di Euro 62.410,00 a titolo di danno morale per lo stesso titolo, oltre accessori di legge;

b) ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto da N. G. ed inammissibili quelli spiegati dall'Impresa Gastone G. Costruzioni Generali e dalla società consortile Teatro V.;

c) ha confermato nel resto.

La sentenza di appello, richiamati i principi che regolano il rapporto tra il giudizio penale e civile, ha affermato la responsabilità del geom. N., quale responsabile del cantiere, già evidenziata in sede penale.
La stessa decisione ha quindi affermato la responsabilità dell'Impresa G., quale datrice di lavoro del N. ex art. 2049 Cod. Civ., oltre che come obbligata - in forza del deliberato del Consiglio di Amministrazione della Teatro V.- a fornire il direttore tecnico dei lavori e il responsabile del cantiere.
La soc. Teatro V. è stata dichiarata responsabile perchè destinataria della prestazione, essendo stata costituita proprio per la realizzazione dei lavori ottenuti in appalto dall'associazione temporanea di imprese.
La responsabilità della società P.A. e P. M. è stata collegata alla sua posizione di datrice di lavoro dell'operaio Ma.Fr., che in qualità di caposquadra impartiva le disposizioni all'infortunato D.S.. E' stato anche evidenziato che la società P. aveva ottenuto in subappalto l'esecuzione dei lavori di restauro (cfr sentenza pag. 22 inizio).
La sentenza impugnata ha liquidato il danno biologico, facendo riferimento alle tabelle INAIL, in L. 543.794.000 e, effettuata una riduzione di un terzo, ha determinato tale danno in L. 362.529.334 (pari ad Euro 187.230,00). Il danno morale è stato parametrato sul danno biologico e liquidato in Euro 62.410,00, in misura corrispondente ad un terzo di quest'ultimo. Non sono state riconosciute le altre voci di danno richieste (cfr pag. 26 della sentenza).

 

3. Il D.S. ricorre per cassazione con sei motivi. Resistono con distinti controricorsi, ciascuno contenente ricorso incidentale, la F. S. (RG. N. 12294(07), l'Impresa Gastone G. Costruzioni Generali S.p.A. (RG n. 14243/07), la R.M. Assicurazioni (RG. N. 14562/07 e RG n. 15931/07).

Hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c. il D.S., l'Impresa Gastone G., la S. Assicurazioni, la A. Subalpina.

 

Diritto




1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.


2. Con il primo motivo del ricorso principale il D.S. lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e degli artt. 32 e 38 Cost., nonchè violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

Il ricorrente si duole della riduzione, operata dal giudice di appello, del danno biologico di un terzo, che avrebbe dovuto essere liquidato per intero, in quanto la limitazione dell'azione risarcitoria dell'infortunato al ed danno differenziale riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria e collegate alla riduzione della capacità lavorativa generica, ma non si applica al danno alla salute.
Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2057 cod. civ., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio.
Il D.S. sostiene che, assodata la scelta del legislatore di mantenere fermo il principio di autonomia delle varie voci di danno, nella liquidazione del danno biologico non è sufficiente l'acritica applicazione di meri automatismi, ma è necessaria la dimostrazione attraverso idonea motivazione, mancata nel caso di specie, di avere tenuto conto delle circostanze del caso concreto, e, in particolare, degli elementi di riferimento, quali la gravita delle lesioni, la sussistenza di postumi permanenti, l'età, l'attività del danneggiato e le sue condizioni sociali.
Con il terzo motivo bis il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2057 c.c., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè vizio di motivazione, perchè il giudice di appello ha fatto riferimento, in modo contraddittorio, da un lato, alla disciplina applicabile ratione temporis di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 e quindi ritenuto il danno biologico non compreso nell'indennizzo INAIL (relativo esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa) e, dall'altro lato, nel determinare la conseguente indennità ha ritenuto di decurtare tale danno di una percentuale, perchè in essa compresa una quota attinente alla capacità lavorativa.

Il primo motivo, il terzo e il terzo bis, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati in base alle seguenti considerazioni.

 

Secondo orientamento, più volte espresso da questa Corte, in base alla disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 (che all'art. 13 ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa), l'indennizzo a carico dell'INAIL, previsto per il caso di infortunio sul lavoro, si riferisce esclusivamente alla esclusione della capacità lavorativa, e, anche in base all'interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nelle sentenze n. 319 del 1989, 356 e 485 del 1991, non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, in quanto la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale", sicchè deve escludersi che parte del danno biologico risulti coperta dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità lavorativa generica.

Le indennità erogate dall'INAIL sono infatti collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico -fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro, benchè in tali ambiti resti compresa la stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti assolutamente differenti (Cass. n. 8365 del 2004; Cass. n. 12387 del 2003, Cass. n. 4080 del 2002; Cass. n. 11428 del 2000).
Orbene la sentenza impugnata ha disatteso tale ragionevole e condivisibile orientamento procedendo alla liquidazione del danno biologico, come già detto, con riduzione di un terzo. Sennonchè tale ragionamento non è corretto, in quanto la riduzione, così operata, non è condivisibile, perchè si fonda sull'affermazione che si deve tener conto della parte di danno biologico collegato alla perdita della capacità lavorativa già compresa nell'indennizzo INAIL.

La decisione in esame in altri termini trascura proprio le caratteristiche dell'indennità corrisposta dall'ente previdenziale secondo la disciplina antecedente alla riforma del 2000, che, come già evidenziato, è commisurata esclusivamente ai riflessi sull'attitudine al lavoro dell'assicurato conseguenti alla menomazione psico - fisica, mentre non vengono in rilievo gli altri inconvenienti e svantaggi- pur riconducibili all'attitudine al lavoro-derivanti dalla stessa menomazione. Così impostata e risolta la quaestio iuris, ne discende che nella liquidazione del danno biologico il criterio da seguire consiste nel non procedere a riduzioni automatiche, come ha fatto il giudice di appello, ma nel verificare in concreto tutti gli elementi che concorrono a determinare il danno biologico, come la gravita delle lesioni, l'esistenza dei postumi permanenti, l'età, l'attività lavorativa del danneggiato e le sue condizioni sociali e familiari.


3. Con il secondo motivo del ricorso principale il D.S., nel denunciare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. del 2000, art. 13 e tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, sostiene che le richiamata disciplina ribadisce l'autonoma risarcibilità delle varie voci di danno e, specificamente, del danno biologico, che è distinto da quello patrimoniale e va quindi integralmente risarcito.
Il motivo è infondato, giacchè i 1 riferimento alle tabelle INAIL del 2000 non assume decisiva rilevanza, avendo il giudice di appello considerato tali tabelle come parametro più attendibile per la valutazione equitativa del danno in questione (cfr. sentenza pag.
24).

4. Il D.S. deduce con il quarto motivo del ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2057, 2059 cod. civ., dell'art. 185 c.p., artt. 2 e 3 Cost., nonchè dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
La doglianza si riferisce alla liquidazione del danno morale, che si assume non correttamente effettuata dal giudice di appello nella misura del 30% del danno biologico, laddove la valutazione avrebbe dovuto essere adeguata al caso e personalizzata in relazione a tutte le concrete modalità dell'infortunio, alla gravità della colpa del datore di lavoro, all'età dell'infortunato, all'intensità delle sofferenze patite, alla gravita delle permanenti conseguenze psico - fisiche.
Il quinto motivo del ricorso principale, collegato al quarto, si riferisce anch'esso alla liquidazione del danno morale, deducendo che il giudice di appello non ha fornito adeguata e puntuale motivazione, limitandosi ad applicare un mero automatismo, laddove la valutazione avrebbe richiesto una verifica di tutte le circostanze del caso concreto, come quelle richiamate in precedenza. Le censure contenute nei due motivi, che vanno esaminati congiuntamente riguardando lo stesso thema decidendum sono fondate.
Questa Corte sul punto ha più volte affermato e ribadito che nella quantificazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravita del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicchè vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico (Cass. n. 29191 del 12 febbraio 2008; Cass. n. 23725 del 2008; Cass. S.U. n. 26972 del 2008; Cass. n. 18178 del 2007; Cass. n. 517 del 2006; Cass. n. 12124 del 2003; Cass. n. 11376 del 2002).
Orbene la sentenza impugnata nel liquidare il danno morale ha utilizzato un criterio automatico determinando tale voce di danno nella misura di un terzo dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico, non tenendo conto delle caratteristiche del danno morale, evidenziate dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata, e non procedendo alla verifica di tutti gli elementi del caso concreto posti in rilievo dalla parte ricorrente.

5. La R.M. DI ASSICURAZIONI con il ricorso incidentale (RG n. 14562/2007), redatto il 7.05.2007 e notificato l'11.05.2007, ha sollevato due questioni, la prima riguardante la non operatività della garanzia assicurativa per non essere contemplato l'evento fra i rischi assicurati e la seconda l'esistenza di un vincolo di solidarietà tra l'assicurato e l'assicuratore verso il terzo danneggiato.
Tale ricorso è inammissibile quanto alla prima questione, giacchè non risulta prodotto il relativo contratto; mentre è da accogliere con riguardo alla statuizione di condanna della medesima società in favore del danneggiato, risultando fondato il profilo di censura relativa alla mancanza di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratrice della società danneggiante, e ciò in relazione all'art. 1917 cod. civ..
Nessun pregio ha l'eccezione, contenuta nel controricorso redatto il 19.06.2007 del D.S. (pag. 10), che ha dedotto inesistenza, nullità e/o irritualità della notificazione del ricorso incidentale della R.M., atteso che la notificazione è stata effettuata presso il domicilio eletto al
D.S. personalmente (anzichè agli Avv.ti D'Angelo e Sessa) ed in tale modo ha raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c., con l'instaurazione di valido contraddittorio.
La stessa società R.M. di Assicurazioni con il ricorso incidentale (RG n. 15931/2007). redatto il 24.05.2007 e notificato il 30.05.2007, contrasta il ricorso incidentale della F. S. S.p.A., diretto ad ottenere modificazione delle statuizioni della sentenza impugnata relative all'affermazione della responsabilità dell'impresa P. in conseguenza dell'assoluzione pronunciata in sede penale.
Tale ricorso è inammissibile, limitandosi ad un generico richiamo alle vicende penali e alla relativa normativa e non indicando alcun motivo idoneo per l'accoglimento del gravame.

 

6. Con il ricorso incidentale (RG n. 14243/2007), redatto il 7.05.2007 e notificato l'11.05.2007, la IMPRESA GASTONE G. censura l'impugnata sentenza perchè avrebbe dovuto affermare la dipendenza del D.S. dalla Soc. Teatro V., che, secondo la sentenza penale 345/2001 della Corte di Appello di Salerno, era la destinataria della normativa antinfortunistica, e per essa il legale rappresentante P.M..
La censura è infondata.
Correttamente la responsabilità della società G. è stata affermata nella sua qualità di datrice di lavoro del geom. N., oltre che come soggetto obbligato, in forza del deliberato del consiglio di amministrazione della Teatro V. SCRL in data 6.02.1992, a fornire il direttore tecnico dei lavori e il responsabile del cantiere (cfr pag. 21 sentenza). La G. era quindi tenuta a provvedere ex art. 2087 cod. civ. alle misure di sicurezza del lavoratore D.S., anche se dalla stessa non dipendente, proprio perchè tale società si era resa garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico -organizzativi da eseguire.

7. Con il ricorso incidentale (RG 12294/2007) la F. S. S.p.A. lamenta che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto, diversamente dal giudice di prime cure, che il giudicato penale di assoluzione per non avere commesso il fatto dei fratelli P. non spieghi efficacia nel giudizio civile. La doglianza non è fondata, in quanto il giudice di appello ha affermato la responsabilità civile della società P. SNC ex art. 2049
c.c. nella qualità di datrice di lavoro dell'operaio Ma.
F., che, come caposquadra, impartiva gli ordini all'infortunato D.S.. Tale statuizione non risulta adeguatamente criticata dalla F. S..
La F. si limita a confutare tale circostanza dedotta dalla società G., ma non quella enunciata in proposito dalla sentenza impugnata (pag. 22), che fonda la responsabilità della società P. anche quale assuntrice dei lavori in subappalto.

8. Da parte sua la A. Subalpina S.p.A. con il controricorso ha eccepito inammissibilità del ricorso principale per essersi limitato ad opporre alla valutazione del giudice di appello, in tema di danno biologico e morale, un diverso e non consentito apprezzamento. Tale eccezione va disattesa alla luce delle argomentazioni svolte in precedenza sulle doglianze del ricorrente principale.
La stessa società in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. ha eccepito anche inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c.. Anche questa eccezione non è fondata, risultando i quesiti di diritto -formulati nel ricorso principale - adeguati e conformi a quanto prescrivi la richiamata norma.

9. In conclusione, riuniti i ricorsi, va accolto il ricorso principale di D.S.M. e l'incidentale della R.M. DI ASSICURAZIONI di cui al n. RG 14562/2007, redatto il 7.05.2 007 e notificato l'11.05.2007; va dichiarato inammissibile l'altro ricorso incidentale della R.M. DI ASSICURAZIONI di cui al n. RG 15931/2007, redatto il 24.05.2007; vanno rigettati il ricorso incidentale della IMPRESA GASTONE G. e quello della F. - S..

Per l'effetto va cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure e ai ricorsi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Potenza, che si uniformerà ai principi di diritto in precedenza enunciati.


Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

 


P.Q.M.

 


LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale di D.S. M. e l'incidentale della R.M. DI ASSICURAZIONI di cui al n. RG 14562/2007, redatto il 7.05.2007 e notificato l'11.05.2007;
dichiara inammissibile l'altro ricorso incidentale della R.M. DI ASSICURAZIONI di cui al n. RG 15931/2007, redatto il 24.0 5.2007;
rigetta il ricorso incidentale della IMPRESA GASTONE G. e quello della F. -S..

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure e ai ricorsi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza.