Categoria: Cassazione penale
Visite: 13239


Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 5032 - Divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche


 

 

 

Responsabilità per lesioni personali gravi in danno di un lavoratore concretatesi in folgorazione con ustioni da elettrocuzione degli arti superiori ed inferiori, integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 111: S.P. infatti, posizionato sulla sponda di un canale sovrastato da linea elettrica aerea, mentre era intento ad orientare il getto di calcestruzzo condotto dal braccio meccanico di una beton pompa collocata su di un vicino ponte, subiva folgorazione a causa dell'insufficiente distanza del suddetto braccio meccanico alla linea elettrica.

Furono condannati in primo e secondo grado:

- P.A., in qualità di mandatario speciale con rappresentanza, responsabile sicurezza del lavoro della ditta impresa F.lli C. di C. Enzo s.n.c, capogruppo con rappresentanza esclusiva della Associazione temporanea di imprese concorrenti, appaltatrice ed, a sua volta, subappaltante i lavori ed Amministratore delegato - Direttore Tecnico della ditta Impresa P. Isidoro s.r.l.;


- P.R., in qualità di mandatario speciale con rappresentanza-Responsabile sicurezza del lavoro della ditta impresa F.lli C. di C. Enzo e C s.n.c., appaltatrice ed, a sua volta, subappaltante i lavori e Direttore di cantiere.

Per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, nell'inosservanza del disposto del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 11 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, omettevano infatti di rispettare il divieto di eseguire i lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non si fosse provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse e omettevano di cooperare con le ditte operanti in subappalto all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa relativamente, nello specifico, alla presenza di linee elettriche aeree.

Ricorrono entrambi in Cassazione - Rigetto.

 

 

"Come ben rileva la Corte territoriale P.A., amministratore delegato della S.r.l. P.I. e P.R., socio della stessa società, erano stati delegati a "coordinare le imprese sul cantiere" e, nell'ambito dello stesso, "all'organizzazione in materia di sicurezza del lavoro, di tecnopatie ed igiene sul lavoro ed, in particolare, all'organizzazione ed alla scelta di misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione nonchè del relativo controllo".
Tanto premesso si osserva che la disciplina infortunistica impone ai datori di lavoro, ai committenti e agli appaltatori, in caso di cantieri mobili, specifici obblighi di coordinamento per la tutela della sicurezza e della incolumità dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi alle specifiche lavorazioni che si svolgono nel cantiere.
Nella fattispecie di cui è processo il piano di sicurezza coordinato, che P.R. e A. erano tenuti ad osservare, aveva preso in considerazione, come rileva la sentenza impugnata, la possibilità concreta che l'attività lavorativa interferisse con il passaggio di linee aeree elettriche. Il PSC aveva pertanto previsto, in conformità del
D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, il dimensionamento dei mezzi provvisti di braccio mobile o telescopico, in modo da consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa "senza che sia possibile, anche accidentalmente, la penetrazione nella zona di guardia". Era stata inoltre prevista la segnalazione della "presenza delle linee aeree ai mezzi di cantiere (in particolare a quelli dotati di braccio brandeggiabile in elevazione) che possano venire a contatto con uomini e mezzi, con opportuni segnali di pericolo".
Gli odierni ricorrenti invece hanno consentito l'uso di un mezzo non adeguato, in quanto hanno permesso che una beton pompa, con braccio estensibile in altezza per ventotto metri, operasse al di sotto di una linea elettrica in tensione che si trovava, come ben evidenzia la sentenza impugnata, a soli nove metri dal piano su cui poggiava la macchina" ...


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente
Dott. IZZO Fausto Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta rel. Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) P.A., N. IL (OMISSIS);

2) P.R., N. IL (OMISSIS);

avverso  la  sentenza  n.  98/2009  della CORTE  APPELLO  di  TRENTO,  del  02/12/2009;   
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;   
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA  del  11/01/2011 la  relazione  fatta  dal  Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Lombardo Domenico, del Foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

P.A. e R. sono stati tratti a giudizio, unitamente a T.R., R.L. e S.M., davanti al Tribunale di Rovereto per rispondere del reato di cui agli artt. 40, 81 e 113 c.p., art. 590 c.p., commi 3 e 5, art. 583 c.p., commi 1, n. 1 per avere il giorno (OMISSIS), in cooperazione tra loro, presso il cantiere edile sito in (OMISSIS) destro della ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CONCORRENTI ("impresa P. Isidoro s.r.l., S.A.L.P. Omissis s.p.a., Impresa F.lli C. di C. Enzo e C. Società in nome collettivo), nella qualità rispettivamente:


P.A., di mandatario speciale con rappresentanza, responsabile sicurezza del lavoro della ditta impresa F.lli C. di C. Enzo s.n.c, capogruppo con rappresentanza esclusiva della Associazione temporanea di imprese concorrenti, appaltatrice ed, a sua volta, subappaltante i lavori ed Amministratore delegato - Direttore Tecnico della ditta Impresa P. Isidoro s.r.l.;

 


P.R., di mandatario speciale con rappresentanza-Responsabile sicurezza del lavoro della ditta impresa F.lli C. di C. Enzo e C s.n.c., appaltatrice ed, a sua volta, subappaltante i lavori e Direttore di cantiere, cagionato a S.P. lesioni personali gravi concretatesi in "folgorazione con ustioni da elettrocuzione degli arti superiori ed inferiori, integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 111, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, nell'inosservanza del disposto del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 11 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, in quanto omettevano di rispettare il divieto di eseguire i lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non si fosse provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse e omettevano di cooperare con le ditte operanti in subappalto all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa relativamente, nello specifico, alla presenza di linee elettriche aeree.


Il (OMISSIS), infatti, S.P., posizionato sulla sponda di un canale sovrastato da linea elettrica aerea, mentre era intento ad orientare il getto di calcestruzzo condotto dal braccio meccanico di una beton pompa collocata su di un vicino ponte, subiva folgorazione a causa dell'insufficiente distanza del suddetto braccio meccanico alla linea elettrica.


Con sentenza del 14 marzo 2006 il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato P.R. e P.A. responsabili del reato di cui sopra e li aveva condannati rispettivamente alla pena di mesi 3 e mesi 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

 

Avverso la decisione del Tribunale di Rovereto hanno proposto appello i difensori degli imputati.

 

La Corte di Appello di Trento, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 2.12.2009, confermava la sentenza e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali.

 

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento P.R. e P. A. proponevano ricorso per Cassazione personalmente e concludevano chiedendone l'annullamento con o senza rinvio.

All'udienza pubblica dell'11/01/2011 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

 

Diritto

 

P.R. e P.A. hanno censurato con separati ricorsi la sentenza impugnata per il seguente motivo:

art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - erronea applicazione della legge penale, in particolare del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2.
Secondo P.R. i giudici di merito erroneamente avrebbero ritenuto che la prescrizione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 11 sarebbe stata violata non solo da parte di chi materialmente ha eseguito l'operazione con la beton pompa, ma anche da chi gestiva e coordinava il cantiere nel suo complesso ed aveva il compito di elaborare le norme di sicurezza generale che dovevano essere osservate da parte di tutte le imprese intervenute ed i cui piani di sicurezza operativi dovevano necessariamente essere conformi al PCS e, quindi, anche dagli odierni ricorrenti che erano stati nominati mandatari speciali dell'associazione temporanea di imprese, con espressa delega in materia di osservanza della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.


La sentenza impugnata sarebbe invece erronea sul punto, perchè la posizione e la qualifica di P.R. era solo quella di direttore del cantiere, nonchè di delegato per la sicurezza per l'associazione di imprese temporanea facente capo alla P. Isidoro s.r.l..

Al contrario, secondo la sentenza impugnata egli, in quanto responsabile della sicurezza dell'appaltatore, avrebbe assunto le funzioni di responsabile della sicurezza di tutto il cantiere, con riferimento a tutte le lavorazioni in subappalto. Tale erroneo assunto, secondo il ricorrente, sarebbe stato originato dalla ingiustificata assenza, nel presente procedimento, di due figure essenziali e cioè il committente e il responsabile dei lavori. Tale ingiustificata assenza, unitamente alla sua costante presenza sul cantiere in considerazione del suo ruolo di direttore dello stesso, non avrebbe dovuto consentire di attribuirgli un ruolo mai assegnatogli, ossia quello di responsabile per la sicurezza dell'opera, se non per la parte che riguardava l'attività della sua impresa. Assume il ricorrente di essere vincolato al contratto di subappalto con la ditta L. Pav. Due Srl, che poneva a carico della stessa il pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e, quindi, di non potere esercitare alcuna ingerenza sul personale della predetta ditta, nè di poterne gestire i dipendenti, avendo egli soltanto la qualifica di Direttore di cantiere e non già quella di super preposto ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.


P.A. affermava nel suo ricorso di essere stato nominato insieme con il fratello mandatario speciale dell'Associazione temporanea di imprese -, con espressa delega in materia di osservanza della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e con l'espresso compito di coordinare le imprese operanti nel cantiere, ma che il mandato era stato conferito espressamente con rappresentanza, ma in via tra loro disgiunta. Pertanto, non avendo egli partecipato alla riunione del 22.10.2003 di verifica di applicazione del Piano di Sicurezza, in cui veniva approvato l'aggiornamento del PCS, e non essendo egli stato messo al corrente di tale aggiornamento, appariva assolutamente illegittimo affermare la sua penale responsabilità solo sulla base dell'assunzione della qualifica di responsabile per la sicurezza del lavoro.

Riteneva ancora P.A. che, anche qualora si ritenesse che la rappresentanza in via disgiunta conferita ai due mandatari speciali dell'Associazione temporanea di imprese non lo esonerasse da responsabilità per le decisioni assunte dall'altro mandatario, la sua posizione è stata quella di rappresentante della Isidoro P. s.r.l., impresa presente in cantiere con le proprie maestranze, oltre che di mandatario speciale dell'Associazione temporanea di imprese. Egli, quindi, in relazione alla sua qualifica di responsabile per la sicurezza per l'Associazione temporanea di imprese, aveva tutti gli obblighi inerenti la sicurezza del cantiere relativa allo svolgimento delle lavorazioni da parte dei propri lavoratori per l'esecuzione delle parti di lavorazioni che inerivano specificatamente l'impresa di cui era a capo. Pertanto, con riferimento al getto di calcestruzzo, subappaltato alla L., egli non aveva alcun ruolo in tema di sicurezza per quella parte di gestione di subappalto (L.-E.), non essendo delegato alla specifica funzione di responsabile per la sicurezza di quella lavorazione.

 

I proposti ricorsi sono infondati.

 

Come ben rileva la Corte territoriale P.A., amministratore delegato della S.r.l. P.I. e P.R., socio della stessa società, erano stati delegati a "coordinare le imprese sul cantiere" e, nell'ambito dello stesso, "all'organizzazione in materia di sicurezza del lavoro, di tecnopatie ed igiene sul lavoro ed, in particolare, all'organizzazione ed alla scelta di misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione nonchè del relativo controllo".
Tanto premesso si osserva che la disciplina infortunistica impone ai datori di lavoro, ai committenti e agli appaltatori, in caso di cantieri mobili, specifici obblighi di coordinamento per la tutela della sicurezza e della incolumità dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi alle specifiche lavorazioni che si svolgono nel cantiere.
Nella fattispecie di cui è processo il piano di sicurezza coordinato, che P.R. e A. erano tenuti ad osservare, aveva preso in considerazione, come rileva la sentenza impugnata,la possibilità concreta che l'attività lavorativa interferisse con il passaggio di linee aeree elettriche. Il PSC aveva pertanto previsto, in conformità del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, il dimensionamento dei mezzi provvisti di braccio mobile o telescopico, in modo da consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa "senza che sia possibile, anche accidentalmente, la penetrazione nella zona di guardia". Era stata inoltre prevista la segnalazione della "presenza delle linee aeree ai mezzi di cantiere (in particolare a quelli dotati di braccio brandeggiabile in elevazione) che possano venire a contatto con uomini e mezzi, con opportuni segnali di pericolo".
Gli odierni ricorrenti invece hanno consentito l'uso di un mezzo non adeguato, in quanto hanno permesso che una beton pompa, con braccio estensibile in altezza per ventotto metri, operasse al di sotto di una linea elettrica in tensione che si trovava, come ben evidenzia la sentenza impugnata, a soli nove metri dal piano su cui poggiava la macchina. E ciò nonostante che vi fosse stata una specifica riunione di coordinamento (sulla base di una prassi operante), alla quale P.A. non aveva partecipato, che aveva avuto ad oggetto, appunto, le condizioni di lavoro in quello specifico tratto dell'opera, e in cui era stato stabilito che l'operazione di getto di calcestruzzo di cui è causa dovesse avvenire "non posizionando le macchine sull'argine, ma sull'adiacente ponte", in quanto ciò avrebbe consentito "la necessaria manovrabilità della pompa e la distanza di sicurezza dalle linee", distanza che non avrebbe dovuto scendere al di sotto dei cinque metri. Nella stessa riunione si era anche puntualizzato che, in considerazione della brevità dell'intervento, non si riteneva di chiedere il sezionamento della linea, ma si raccomandava la massima attenzione.
E emerso pertanto che gli odierni ricorrenti, che avevano la responsabilità di garantire, anche attraverso il coordinamento delle varie imprese che operavano nel cantiere, la sicurezza dei lavoratori, non hanno adempiuto al loro dovere di cooperare, a nulla rilevando, come correttamente osservano i giudici della Corte territoriale, la circostanza che P.A. fosse assente alla riunione di cui sopra, tenendo in tal modo un comportamento negligente.


I ricorsi devono essere pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.