Tribunale di Roma, Sez. 3 Lav., 20 maggio 2010 - Fumo passivo in banca



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE TERZA LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA,

sezione 3A lavoro,

primo grado,

in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 maggio 2010, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

 

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 216516 del RGAC dell'anno 2007, vertente tra:

B. Domenico, elett.nte domicto in Roma, Via Dardanelli n.21, presso 1' Aw. M. Vaglio, che lo rappr.nta e difende - ricorrente
E BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a., elett,nte domic.ta in Roma, Via Po n.25/b, presso gli Avv. R. Pessi e F. Giammaria, che la rappr.ntano e difendono -convenuta

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
a) condanna la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente, delle seguenti somme:
- €. 6.141,90 a titolo di danno patrimoniale (come da ricevute di cure termali e spese residenza alberghiera, limitate al singolo ad all'uso della camera, di data successiva al 2/11/1996), oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al soddisfo;
- €. 7.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dal maggio 2000 al soddisfo;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di difesa, che liquida in €. 3.434,00, di cui €. 20,00 per spese, €. 1.466,00 per diritti, e 6. 1,948,00 per onorari, oltre S.G., Iva e Cpa, da distrarsi.

Pone a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

 

IL GIUDICE

(dr. Dario Conte)

 

 
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con ricorso depositato il 19/7/2007 B. Domenico conveniva qui in giudizio la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a.

Esposto: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta fino al pensionamento, avvenuto il 31/12/2003; che nel corso del rapporto aveva prestato servizio (almeno dal 1979, come si evince dall'esame complessivo dell'atto) negli Uffici dell'Ag. 21 di Via Tiburtina, e negli Uffici di Via S. Basilio; che in entrambi detti uffici era stato forzatamente esposto, per l'abitudine di gran parte dei colleghi a fumare indisturbatamente, nel disinteresse dell'azienda, malgrado le rimostranze orali e scritte, anche, da ultimo, rivolte al Responsabile dell'Ufficio del Personale, ad una "illimitata" quantità di fumo passivo; che tale esposizione gli aveva causato gravi problemi respiratori e, in particolare, una bronchite cronica; che a causa di detti problemi, aveva dovuto affrontare, dal 1980 al 2006, spese per cure termali, sedute di inalazione, aerosol, età, per un importo di €. 7.475,75; che per usufruire di dette cure, si era dovuto avvalere dei giorni di ferie, e solo eccezionalmente, per soli dieci giorni, nel 1979, di un periodo di malattia; che anche a seguito del divieto frapposto dall'azienda solo il 28/1/2002, i colleghi di lavoro avevano continuato a fumare in sua presenza in modo indisturbato; dedotto che l'azienda, non attivandosi mai concretamente perché non si fumasse nel luogo di lavoro, aveva violato l'art. 2087 c.c.; che l'esposizione non impedita dall'azienda gli aveva causato un danno alla salute, consistente in bronchite cronica, ipertensione e problemi alla tiroide; nonché un danno patrimoniale, consistente nelle spese affrontate per le terapie, e nella consumazione di giorni feriali di sua spettanza; nonché un danno "morale", consistente nella sofferenza provata per dover svolgere il proprio lavoro in un ambiente carico di fumo, cosa che gli cagionava colpi di tosse e difficoltà del sonno; nonché un danno "esistenziale", giacché, fin dall'inizio degli anni '80, non aveva più frequentato ristoranti e locali in cui era possibile fumare, dovendo perciò rinunciare a frequentare amici e a opportunità di svago e divertimento; chiedeva, dichiarato l'illecito, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno:

a) patrimoniale per spese affrontate, per €. 7.475,75;

b) alla salute, morale ed esistenziale, da liquidarsi in via equitativa.

 

Resisteva la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. chiedendo respingersi le avverse domande, perché: non era vero che l'attore fosse stato esposto al fumo passivo in azienda nei termini descritti; prima della Legge Sirchia (legge n.3/2003) non vigeva un divieto di fumo nei luoghi di lavoro; vigeva invece la legge n. 584/75, che vietava il fumo solo in ambienti determinati, tra i quali anche quelli adibiti a pubblica riunione, peraltro non rientranti nel caso di specie; luoghi nei quali peraltro il fumo era consentito, ai sensi dell'art.3, ove fosse installato un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione a norma di legge, cosa che nella specie era avvenuta, essendo presente nei luoghi di lavoro un impianto di aerazione perfettamente funzionante; vigeva altresì l'art. 9, co. 1, del DPR n.303/56, c.s. dall'art. 33, commi 6 e 7, del D.lgs n.626/94 e dal D.lgs n. 242/96, che prescriveva che nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianto di aerazione; non era d'altronde vero che i colleghi di stanza del B. fossero fumatori e d'altronde, come l'attore ammetteva, il suo luogo di lavoro era "all'americana", ossia consisteva in un ampio salone con stanze divise da tramezzature interne; la BNL aveva imposto il divieto di fumo nei propri locali dal febbraio 2002, e quindi da prima che tale divieto fosse posto per legge; e prima ancora, dal 2000, per accordo sindacale, aveva affisso nei luoghi di lavoro cartelli esponenti l'invito a non fumare; l'azienda aveva quindi posto in essere tutte le misure di legge, e tutte le misure di protezione possibili; non v'era prova dei danni lamentati né del loro nesso causale col preteso illecito; l'azienda non aveva legittimazione passiva sul danno biologico, fruendo dell'esonero di legge in relazione alla copertura assicurativa Inail di cui all'art. 13 del D.lgs n. 38/2000; la pretese erano prescritte per il periodo precedente il decennio anteriore alla notifica del ricorso, avvenuta il 19/7/2007.

 

La causa, istruita per documenti, mezzi orali e CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.

 

La domanda attorea appare in parte fondata, e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il teste M.i G., che lavorò con il ricorrente nell'agenzia di San Basilio dal 1979 al 1985, ha riferito che in quel periodo il B. lavorava in uno stanzone con 15/18 colleghi, i quali tutti (tranne il teste) fumavano nel luogo di lavoro; che in detto ufficio non c'era alcun impianto di aerazione; che solo a volte il B. ed il teste, a seconda delle condizioni climatiche, riuscivano a convincere i colleghi ad aprire le finestre del locale; che già a quell'epoca il B. aveva avanzato al riguardo, senza esito, rimostranze verbali anche col capo del personale.

Il teste T. M.G., riferendosi allo stesso periodo, ha confermato che in quel periodo l'attore lavorava in stanza con una dozzina di colleghi, i quali fumavano tutti nel posto di lavoro, e non sempre consentivano che fossero aperte le finestre; ha confermato altresì che il B. se ne lamentava col funzionario. Il teste ha riferito che un impianto c'era, ma era per il condizionamento dell'aria.

Il teste ha detto che la stessa situazione si verificò negli anni dal 1990 al 1996.

Il teste R. P. ha riferito di aver lavorato col ricorrente nell'agenzia di Via Bissolati dal 1990 al 2002; che nella stanza del B. c'erano 4/5 fumatori accaniti, cosa che lo faceva arrabbiare; che spesso i colleghi non consentivano l'apertura delle finestre, perché faceva troppo caldo o troppo freddo; che in quel locale non c'era alcun impianto di areazione, ma solo un condizionatore; che a partire dal 1998 l'attore lavorò invece in un "open space" con paratie che non arrivavano al soffitto; che anche lì fumavano tutti; che anche li non c'era un impianto di aerazione, ma solo un condizionatore; che l'attore tossiva spesso nel luogo di lavoro e si lamentava  con i suoi superiori gerarchici, i quali, però, fumavano anche loro.
 

Il teste M. N. ha riferito di aver lavorato col ricorrente dal 1997 al 2000; ha ammesso che a quell'epoca "non c'era attenzione al fumo"; ha affermato che il locale era dotato di un impianto di riciclo dell'aria; che ricevuta la doglianza del B. incaricò la collega S. di fare un sopralluogo.
Il teste S. ha detto che ricevuto l'incarico, domandò in giro se qualcuno fumava, ricevendo risposta negativa; ha affermato che l'impianto di aerazione c'era, ma di non sapere di che tipo.
La prova mostra univocamente che almeno dal 1979 al 1995 l'attore prestò la propria opera per la BNL in ambienti di lavoro saturi di fumo passivo, fenomeno determinato dal fatto che la gran parte dei numerosi colleghi di stanza fumava indisturbata in azienda e resisteva, in determinate condizioni climatiche, persino a che fossero aperte le finestre. Non risulta, inoltre, in detto periodo, che vi fosse, nei luoghi di lavoro frequentati dall'attore, alcun impianto idoneo al ricambio dell'aria, ma solo, in certi luoghi, un condizionatore, che, come tale, immette nell'ambiente aria alla temperatura desiderata, ma certo non elimina i prodotti rilasciati nell'ambiente dal fumo di sigaretta.
La documentazione prodotta evidenzia che già dall'inizio degli anni '80 l'attore risulta affetto da una patologia alle vie respiratorie, di frequente qualificata "bronchite cronica" nella documentazione diagnostica dell'epoca.

Allo stato (v. (CTU) tale patologia risulta di più modesta entità (rino-faringo-laringite cronica catarrale di lieve entità), ed è stata giudicata dal CTU compatibile eziologicamente con esposizione a fumo passivo.
Dal 1995 in poi v'è parziale evidenza di impianti di areazione la cui idoneità ad eliminare dai locali di lavoro il fumo passivo non si è offerta alcuna concreta e specifica  evidenza.   L'esposizione  massiccia  a  fumo  passivo  deve  ritenersi proseguita almeno fino al 2000/2001 ad onta dell'"indagine" svolta dalla S. con la modalità chiaramente e manifestamente inidonea dell'interpello dei colleghi fumatori del B..

Risulta altresì adeguatamente dimostrato dalla prova che l'attore sin dai primi anni '80 aveva segnalato ai propri superiori ed al capo del personale l'insalubrità del proprio ambiente di lavoro, senza ottenere risposta né tantomeno adozione di misura di contrasto alcuna.
L'art. 2087 cc. impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica del prestatore.
Trattasi di una disposizione "di chiusura" del sistema antifortunistico, che impone al datore di lavoro di adottare, non solo le specifiche misure prevenzionali previste dalla legge;  bensì,  in presenza dei requisiti  di prevedibilità ed  evitabilità dell'evento, ogni ragionevole misura necessaria a tutelare l'integrità fisica del prestatore, comprese quelle genericamente imposte da diligenza e prudenza (Cass. 11704/2003,432/99).
La responsabilità datoriale al riguardo è per colpa, e non oggettiva, sicché nel comportamento datoriale deve essere ravvisabile una negligenza, non bastando il mero verificarsi del danno (Cass. 8381/2001, 3224/99; 5035/98); pur tuttavia, ai fini del giudizio di colpa, non occorre che risultino violate specifiche misure prevenzionali previste dalla legge, bastando la violazione delle comuni regole di diligenza e perizia (Cass. 7629/2004, 1575/2000, 7792/98 ed altre conf.).

La conoscenza scientifica e nella generalità dei consociati della attitudine della prolungata e massiccia esposizione al rumo passivo in ambienti chiusi a causare patologie respiratorie, insufficientemente esaminata dal CTU con riguardo alle diversa problematica dell'attitudine a causare patologie cardiovascolari o tumorali, per le quali l'evidenza scientifica è più recente (e per certi versi ancora controversa), risale sicuramente ad epoca anteriore al 1979.

Il fumo di sigaretta è assai diffuso tra i consociati almeno dagli inizi del '900, il che rende chiaramente ascrivibile a diffusissima massima di esperienza che il fumo provoca affezioni alle vie respiratorie. Sebbene lo studio degli effetti nocivi del fumo passivo sia più recente, tutti i fumatori, e tutti quelli che si trovano in una stanza in cui numerose persone fumano sanno, o comunque possono prevedere, da decenni, che anche il fumo passivo può irritare le vie respiratorie e può produrre patologie temporanee o anche, in relazione all'entità ed alla durata dell'esposizione, croniche.
Il carattere sostanzialmente notorio degli effetti nocivi del fumo passivo trova peraltro una precisa ed inequivoca evidenza normativa già nella legge n. 584/75, che pur prevedendo il divieto di fumare solo in determinati ambienti (art.1), nel prevedere all'art. 3 una possibilità di esenzione per alcuni di questi per chi avesse predisposto un impianto di condizionamento o areazione idoneo allo scopo secondo criteri da adottarsi dal Ministro della Sanità, ed ottenuta in base ad esso una autorizzazione sindacale "sentito l'ufficiale sanitario", trovava evidentemente la propria "ratio" nella già acquisita consapevolezza della pur generica lesività del fumo passivo (la direzione dell'interesse del Legislatore per la tutela della salute dei non fumatori particolarmente esposti a rischio è resa evidente dai divieti specifici dettati per gli ospedali e per i luoghi frequentati dai minori).

La Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 202/91, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. della legge n. 584 cit, nella parte in cui limitava il divieto di fumo in «determinati ambienti chiusi aperti al pubblico, e non nella totalità degli stessi, diede atto del fatto che v'era già evidenza della nocività alla salute del cd. fumo passivo, tanto da sollecitare il Legislatore ad adottare misure più adeguate a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato ex art. 32. Inoltre non mancò di segnalare che il fatto che per certi luoghi non vi fosse per legge un divieto di fumare, non negava certo la tutela risarcitoria a coloro che, per fatto e colpa altrui, avessero riportato un danno alla salute da fumo passivo.
Cort. Cost. n. 399/96 condivise ed ampliò tali argomentazioni, osservando che un divieto generalizzato di fumare negli ambienti chiusi di lavoro non costituiva l'unico mezzo idoneo a preservare la salute dei non fumatori, essendo comunque il datore di lavoro tenuto ad adottare, oltre che le specifiche misure prevenzionali di legge (artt. 1, 4 e 31 del D.lgs n.626/94; art. 9 DPR n. 303/56, c.m. dall'art. 16 del D.lgs n.242/96; art. 9, ultimo c., D.lgs n.242/96), anche quelle genericamente imposte dall'art. 2087 cc, specificando che i datori devono "attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata".

Tali misure, disse la Corte, non comprendono necessariamente il divieto totale di fumo in azienda, ma in ogni caso "la tutela preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro può ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio". Alla luce di tali arresti, risulta confermato:
a) che l'attitudine dell'esposizione a fumo passivo in qualunque ambiente chiuso a cagionare danni alla salute era già del tutto nota alla generalità dei consociati almeno negli anni '80;
b) che il fatto che i luoghi chiusi di lavoro non rientrassero tra quelli per i quali la legge 584 prevedeva un divieto assoluto di fumare, nulla toglieva al fatto che, sin dall'entrata in vigore dell'art. 2087 cc, i datori di lavoro, avuta evidenza che propri dipendenti subivano fumo passivo in azienda in entità idonee a provocare loro rischi alla salute, erano tenuti ad adottare ogni possibile e adeguata misura prevenzionale, incorrendo altrimenti in responsabilità civile per i danni cagionati, a nulla rilevando in senso contrario l'inesistenza di un divieto assoluto di legge;
e)  che la materia era peraltro, almeno dal 1994, regolata anche da disposizioni prevenzionali specifiche, dalla cui inosservanza poteva derivare "a fortiori" la responsabilità civile per i danni cagionati al prestatore. Tali evidenze destituiscono di fondamento l'assunto datoriale per cui, non vigendo per legge, prima del 2003, un divieto assoluto di fumare nei luoghi chiusi di lavoro, l'azienda non fosse tenuta ad adottare alcuna misura prevenzionale idonea a evitare che   propri   dipendenti   riportassero   danni   all'integrità   fisica   per   effetto dell'esposizione al fumo passivo promanato da colleghi di lavoro.

La disamina della fattispecie deve muovere dai principi relativi ai rispettivi oneri probatori che la regolano secondo il disposto dell'art. 2087 cc - il lavoratore deve provare: a) la nocività dell'ambiente di lavoro; b) il danno; e) nesso causale tra detta nocività e danno. Fatto questo, il datore deve fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno (Cass. 8944/2000, 5491/2000, 12763/98).
L'attore ha, ad avviso del giudicante, assolto all'onere probatorio su di esso gravante.
Dalla prova orale è infatti chiaramente emerso che il B., a partire dal 1979, ha lavorato per oltre venti anni in ambienti di lavoro fortemente inquinati da fumo passivo, prodotto dalle sigarette fumate nel medesimo ambiente da numerosi (in certi periodi anche decine) di colleghi fumatori, senza impianto di aspirazione/areazione almeno fino al 1995; forse in certi periodi, successivamente, in ambienti dotati di meri impianti di condizionamento, come tali strutturalmente inidonei a ripulire l'aria dai prodotti della combustione del tabacco; e forse, in certi periodi, dotati di impianti di areazione la cui idoneità specifica a bonificare l'aria è rimasta del tutto priva di prova.
La esperita CTU medico-legale ha attendibilmente accertato che il B. è attualmente affatto da rino-faringo-laringite cronica compatibile con l'esposizione a fumo passivo.
Il nesso di compatibilità prudenzialmente pronunciato dal CTU (sensibile all'idea che l'accertamento del nesso causale spetta al giudice implicando l'accertamento dei fatti) va tradotto in termini di effettività causale. La documentazione prodotta dimostra infatti che al B. è stata costantemente diagnosticata, proprio a partire dal 1980, una condizione di patologia respiratoria cronica, la quale, in costanza di rapporto e di conseguente esposizione al rischio specifico, rivestiva una evidenza clinica più grave, tanto da essere diagnosticata solitamente in termini di bronchite cronica; e che dopo la cessazione del rapporto è migliorata, assumendo le attuali condizioni di patologia alle vie aeree superiori. L'andamento della patologia segue quindi plausibilmente il fattore di esposizione a rischio denunciato, conformandosi alla regola del criterio cronologico sia quanto all'epoca della sua insorgenza sia quando all'andamento delle sue conseguenze.
La BNL non ha invece assolto alla prova liberatoria; ed anzi emergono a suo carico concreti, positivi elementi di colpa specifica e generica.
Poiché dalla documentazione medica prodotta risulta che già negli anni '80 il B. era cronicamente affetto da patologia respiratoria; e non v'è evidenza di successivi miglioramenti malgrado le cure da allora costantemente praticate, fino alla cessazione del rapporto di lavoro; l'indagine va svolta essenzialmente, in difetto di previsioni normative specifiche riferibili all'epoca, in base al parametro generale di diligenza di cui all'art. 2087 cc.
D'altro canto l'apparato prevenzionale specifico vigente prima della legge Sirchia, comprensivo delle disposizioni richiamate da Cort. Cost. n. 399/96, non appare adeguato a fronteggiare i rischi del cd. fumo passivo, ai quali esso non si riferisce specificamente, né appare ad esso agevolmente adattabile.

L'art.9 del DPR n.303/56, c.s. dall'art.33 del D.lgs n.626/94 e c.m. dall'art. 16, co.6, del D.lgs n. 242/96 si occupa della salubrità dell'aria sotto il profilo della necessità che i lavoratori dispongano, anche quando sottoposti a sforzi fisici, "di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianto di areazione".
La nocività del fumo passivo è conseguenza dei fattori irritanti e patogenetici che esso contiene e non dell"'insufficienza di aria salubre". Immettere in un ambiente di lavoro mediante un impianto di areazione "aria salubre" non elimina gli effetti nocivi del fumo passivo che resti nell'ambiente: semmai occorre introdurre un impianto di aspirazione di aria inquinata (e ce n'è).
Né del tutto pertinente alla fattispecie appare la regola posta dall'ultimo comma dell'art. 9, che pone un obbligo di rimozione di "qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata", giacché il fumo passivo è difficilmente qualificabile "sedimento o sporcizia", e d'altro canto qualunque esposizione di fumo passivo non comporta affatto un "pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata".
Il fumo passivo costituisce un fattore di rischio specifico della salute proprio (e solo) in caso di esposizione tanto quantitativamente intensa, quanto significativamente protratta nel tempo. L'esalazione occasionale e comunque non frequente, di fumo passivo non ha infatti una significativa rilevanza morbiogena, non essendo comunque questa seriamente distinguibile da quella che, nelle società industrializzate, affligge ubiquitariamente i consociati, in ragione dei fattori inquinanti normalmente presenti nelle nostre città (gli impianti di riscaldamento degli edifici, le automobili, per non dire le fabbriche), che pure fanno male bensì, ma non determinano un "pericolo immediato per la salute". La disposizione ha quindi evidentemente riguardo alla necessità di immediata rimozione dagli ambienti di materiali inquinanti a forte ed immediata potenzialità lesiva. Né elementi coerenti con le esigenze prevenzionali in esame risultano dagli artt. 1, 4 e 31 del D.lgs n. 626/94, che non recano regole specifiche in materia e d'altronde calibrano il sistema di individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori in sostanziale rapporto col tipo di attività produttive che si svolge nell'impresa, col tipo di materiali e attrezzature che vi vengono utilizzati, ed in genere in rapporto a dinamiche aziendali in senso stretto; laddove l'esposizione al fumo passivo è fenomeno intrinsecamente estraneo ai processi produttivi come tali, che si manifesta allo stesso modo in qualunque ambiente chiuso, ogni qual volta tocchi in sorte di condividere lo stesso ambiente con persone aduse ad una pratica personale, sostanzialmente non legata all'attività lavorativa come tale, e dannosa per sé e per gli altri.
La larga diffusione del cd. vizio del fumo; la rilevanza non prettamente lavorativa delle condotte impositive ad altri del fumo espirato; la ritenuta normale tollerabilità delle imposizioni normalmente ad altri inflitte dalle persone ben educate; e la obiettiva difficoltà di stabilire regole diverse da divieti totalitari; hanno in realtà dissuaso il Legislatore per decenni dall'adottare misure normative specifiche per il fenomeno in ambito lavoristico; normative che, in effetti, fino alla legge 3/2003, non appaiono sussistere.
L'apprezzamento di una violazione dell'art. 2087 cc. sotto il profilo generico del mancato apprestamento di tutele innominate richiede in primo luogo un apprezzamento:

a) quanto all'oggettiva possibilità datoriale di conoscere ed apprezzare l'esistenza in azienda del fattore morbigeno denunciato, e della sua potenziale nocività;

b) quanto all'oggettiva praticabilità di misure preventive, che devono appartenere alla sfera del ragionevolmente richiedibile, perché la pretesa all'adozione di ogni ipotetica misura di prevenzione finisce con l'allineare la fattispecie ad una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 3162/202, 15350/2001, 7052/2001).


Nella specie appare, per quanto predetto, chiaramente dimostrato: a)  dalla prova per testi, che sin dal 1979 e per anni, l'attore è stato costretto ad assimilare quotidianamente, in ambienti chiusi, il fumo passivo esalato da numerosi colleghi fumatori;
 
b) dai dati di comune esperienza e normativi sopra richiamati, che tale condizione era apprezzabile come potenzialmente morbigena già all'epoca dei fatti in questione;

c)  che sin da quell'epoca il B. aveva denunciato tale condizione ai suoi superiori gerarchici ed al capo del personale, senza che nessuno avesse fatto alcunché per evitare il protrarsi della situazione. L'assoggettamento del prestatore ad una condizione di lavoro dannosa per la sua salute era chiaramente evitabile con semplici misure organizzative, non solo mediante ordine datoriale di non fumare (ordine che il datore poteva ben impartire nel proprio ambito organizzativo anche nella inesistenza di un divieto legale), ma anche semplicemente applicando il prestatore ad un'altra stanza, cosa che deve ritenersi fosse possibile non avendo la BNL neppure prospettato, e tampoco provato, di non poterlo fare.

Per converso, è risultato provato: che la BNL, pur interessata dal prestatore, nulla fece almeno fino alla metà degli anni '90; che solo successivamente a quest'epoca, e quando il danno era ormai cronico da decenni, applicò il B. a locali provvisti, nella migliore delle ipotesi, ad impianti di areazione sulla cui natura e consistenza, e quindi sulla cui idoneità a bonificare effettivamente l'aria dai prodotti della combustione del tabacco, non si è allegato e tampoco provato nulla di specifico. La BNL si è attivata solo a partire dal 2000, pubblicando, per accordo sindacale, cartelli recanti l'"invito" a non fumare; ed a partire dal 2002, imponendo un divieto di fumo nei locali aziendali; il tutto quando ormai la salute del B. era pregiudicata da vent'anni.
In realtà, neppure sembra al giudicante che la convenuta avesse specificamente l'obbligo di vietare il fumo in azienda, prima che lo facesse la legge. L'art. 2087 cc. richiede solo che siano adottate le misure ragionevolmente possibili, necessarie e sufficienti a prevenire significativi rischi per la salute del prestatore. Di per sé, accendersi una sigaretta in una banca alla presenza di non fumatori è condotta scostumata, e non una seria minaccia alla salute di chicchessia.

 

Il giudicante non si sente quindi di dire che tutte le imprese, sin dagli anni '80, dovessero vietare il fumo in azienda.

Ma qui siamo in presenza di un lavoratore che per decenni, per l'insensibilità dei colleghi fumatori e nell'indifferenza dei vertici aziendali, è stato costretto a lavorare quotidianamente in ambienti di lavoro carichi di fumo passivo, perché in stanza con numerosi, ed in certi periodi decine di colleghi fumatori. Una tale condizione, anche riguardata alla luce delle conoscenze esistenti all'inizio del fenomeno, non poteva non apparire chiaramente rischiosa per la salute, e quindi, dal momento (del tutto precoce) in cui denunciata, esigeva, secondo richiedibili canoni di comune prudenza, l'adozione di misure prevenzionali, se non totalitariamente vietative (comunque dovute se il rischio non era prevenibile altrimenti), comunque da ritenersi agevolmente attuabili (in carenza di prova contraria), quali l'adibizione del prestatore non fumatore in una stanza di non fumatori, o la prescrizione di consentire la frequente o addirittura costante (magari relativa) apertura delle finestre, ad onta del caldo o del freddo eccessivo che ne derivasse, di modo da consentire il frequente ricambio dell'aria inquinata. L'azienda ha invece tenuto in non cale le legittime doglianze del lavoratore, coercendolo per decenni a lavorare in una sorte di "camera a gas". Tutto ciò non può non apparire illecito ex art. 2087 cc.
Nella disamina dei danni risarcibili, viene in preliminare considerazione l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla convenuta.
I danni derivanti da violazione dell'art. 2087 cc. sono danni da inadempimento contrattuale, e come tali le relative ragioni di credito sono soggette all'ordinario termine contrattuale decennale (Cass. SU 310/87; Cass. 1168/95, 8090/94).
Tale termine non resta interrotto in corso di rapporto, afferendo i correttivi al riguardo indotti dalla nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (Cort. Cost. 66/63, 39/69) alle materie coperte dal termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948 cc.
In prima considerazione vengono le dedotte ragioni di danno patrimoniale.

Fondatamente l'attore rivendica a ragione di danno ingiusto le spese affrontate per la terapia della malattia provocata, ed i soggiorni nelle località termali frequentate per le cure.
Tali ragioni di danno si sono verificate, e quindi potevano essere fatte valere (art. 2935 cc), nel momento in cui, volta per volta, sono state affrontate le relative spese.
Il primo atto idoneo a costituire in mora appare rappresentato dalla richiesta di conciliazione, risultante ricevuta dalla BNL il 2/11/2006. Non idonea allo scopo appare invece la lettera del 10/6/2005, risultante ricevuta dalla BNL il 17/6/2005, perché essa non contiene una precisa intimazione ad adempiere all'obbligazione risarcitoria, ma una prospettazione dell'illecito seguita da un invito a prendere contatti con lo studio legale per un bonario componimento dell'insorgente lite, corredata dalla minaccia alternativa di adire l'autorità giudiziaria.
Ne segue che le spese risultanti affrontate prima del 2/11/1996 sono prescritte. Quelle affrontate dopo tale data risultano assommare a €. 6.141,90; e giudicate giustificate dal CTU, vanno refuse a titolo risarcitorio, con gli accessori di cui agli artt. 429 cp.c. e 150 d.a.cp.c dai singoli pagamenti al soddisfo (sull'applicabilità del regime di cui alle dette disposizione anche per i crediti di natura risarcitoria, v. Cass. 3213/2004,7101/90).
Priva di fondamento appare invece la prospettazione di danno patrimoniale sollevata dal ricorrente in ragione dell'asserita necessità di far ricorso alle ferie per usufruire dei necessari periodi di ed. cure termali.
La possibilità di fruire di periodi retribuiti di assenza dal lavoro per cure idrotermali al di fuori dei periodi di ferie è sempre stata subordinata dalla legge ad appositi specifici presupposti. Le cure idrotermali non sono infatti trattamenti di malattia in senso tecnico, perché servono alla cura ed alla riabilitazione di malattie croniche non impeditive dell'effettuazione della prestazione lavorativa, e come tali, quindi, non sono coperte, sotto il profilo retributivo, dall'art. 2110 ce.
 
L'art. 13 della legge n.638/83 richiedeva a tal scopo che un medico specialista attestasse che la fruizione di dette cure in periodo extraferiale fosse necessaria per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative. La giurisprudenza assolutamente prevalente della S.C., condivisa dal giudicante, richiedeva che l'attestazione dello specialista desse specificamente atto della indifferibilità della fruizione del permesso, quantomeno ai fini della sua maggiore efficacia ed utilità (Cass. SSUU 5634/88; Cass. 5705/96,1709/95,138/95 ed altre conf.).
Tali princìpi sono stati maggiormente esplicitati dall'art. della legge n. 412/91, che ha richiesto a tal scopo che le prestazioni in questione fossero fruite "per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista della USL ".
Ne segue che il lavoratore che abbia fruito di cure idrotermali nel periodo di ferie non ha titolo di dolersene col datore, a meno che non alleghi, e in caso di contestazione dimostri, che questi gli abbia negato il permesso extraferiale, ovvero gli abbia imputato il periodo di cure termali a ferie, sebbene egli avesse chiesto di fruire del periodo termale in periodo extraferiale, e tale richiesta fosse sorretta da apposita certificazione di uno specialista pubblico, recante l'indicazione del motivo per cui, al buon fine della terapia o della riabilitazione, fosse determinante che la cura fosse tempestiva, e non fosse differita al periodo feriale. Nulla di tutto ciò avendo fatto l'attore, il capo di domanda va respinto.
In successiva considerazione vengono la dedotte ragioni di danno non patrimoniale.
Alla luce dei principi posti da Cass SSUU n. 8827 e 8828/2003 e da Cass SSUU 26972/2008, il danno non patrimoniale, come danno-evento, è risarcibile solo nei casi in cui il risarcimento è previsto espressamente dalla legge, ovvero nei casi di lesione di specifici diritti inviolabili della persona umana.
Tra detti ultimi diritti è certamente ascrivibile il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost.
Il ricorrente, come sopra accertato, ha subito, per effetto dell'illecito datoriale, un danno permanente all'integrità fisica, consistente in una sia pur lieve rino-faringo- laringite cronica.

Tale lesione integra il fenomeno di lesione di danno-evento, che apre la possibilità di   risarcimento   delle   singole   ragioni   di   danno-conseguenza   (Cass   SSUU 26972/2008), a misura che esse siano provate, anche per presunzioni (Cass SSUU 6572/2006).
La prima ragione di danno-conseguenza fatta valere è costituita dal danno biologico da invalidità permanente come tale.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata al riguardo dalla convenuta è infondata, perché il diritto al risarcimento del danno biologico è un diritto diverso da quello all'indennizzo previdenziale della medesima ragione di danno, diversi essendone tanto i debitori (l'autore o comunque il responsabile dell'illecito nel primo caso, l'Inail nel secondo) quanto i presupposti (nel primo caso è richiesta la colpa; l'indennizzo previdenziale ne prescinde).
 
Neppure la BNL può invocare il regime di esonero di cui all'art. 10 del DPR n. 1124/65, essendo stato questo sostanzialmente abolito dalle sentenze della Corte Costituzionale (Cort. Cost. 22/67, 118/86) che hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 cit nella parte in cui non consentiva al lavoratore infortunato l'azione risarcitoria nei confronti del datore se non nel caso questi avesse riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Il nuovo c.p.p. ha soppresso la cd. pregiudizialità penale, sicché il giudice civile può ben accertare, nella sede che gli pertiene, che il fatto ha rilevanza penale, cosa che esclude l'esonero.

 

Nella specie il fatto che qui viene in esame ha la consistenza obiettiva di lesione colposa grave (per aver prodotto l'indebolimento di un organo, se non una malattia probabilmente insanabile) consistente in malattia professionale. Vero è che il diritto all'indennizzo, se non esclude, limita, di regola, secondo la regola di detraibilità dell'"aliunde perceptum" o "percipiendum", l'ammontare del risarcimento, all'eventuale danno differenziale, ossia alla differenza tra la somma spettante secondo gli ordinari criteri civilistici, e la misura dell'indennizzo. Tuttavia nella specie il danno biologico da invalidità permanente risulta stimabile in misura (2%) inferiore alla soglia che dà diritto ad indennizzo ex art. 13 D.lgs n. 38/2000, sicché nulla sarebbe detraibile.


La ragione di danno biologico da invalidità permanente va tuttavia disattesa, in quanto prescritta.

Il termine prescrizionale di tale ragione di danno decorre infatti dal momento in cui concorrono: a) l'avvenuta verificazione della ragione di danno nella sua permanenza, ossia si è reso evidente che la patologia ha assunto carattere cronico; b) il lavoratore ha avuto piena consapevolezza tanto della malattia, quanto della sua eziologia professionale (Cass. 4774/97).
Il protrarsi dell'illecito non sposta in avanti il termine prescrizionale, neppure quando il medesimo danno ne risulti aggravato; il termine si sposta solo se la protrazione dell'illecito provoca nuove e distinte lesioni (Cass. 3498/2004, 7937/2000, 1520/98).
Nella specie risulta dalla stessa produzione attorea che il ricorrente, a partire dal 1982, ha ottenuto con frequenza anche pluriannuale certificati medici attestanti l'esistenza a suo carico di una patologia cronica alle vie respiratorie, inizialmente diagnosticata come "rinofaringite cronica" o "rinofaringite-tracheobronchite cronica", e quindi "bronchite cronica", per le quali si è curato annualmente per oltre 20 anni.
Si è d'altronde già visto che dall'esperita priva orale è emerso che già nei primi anni '80 e comunque in epoca già anteriore al 1985, l'attore si era rivolto ai suoi superiori gerarchici contestando la sua condizione lavorativa di persona cui nocevano le esalazioni di fumo passivo dei colleghi.
Il complesso di tali circostanze rende del tutto evidente che l'attore, già agli inizi degli anni '80, era cronicamente malato alle vie respiratorie, e sapeva che tale malattia gli era stata causata dal fumo passivo dei colleghi, e quindi già da quell'epoca ben poteva agire per rivendicare i propri diritti. Rispetto ad essa, l'intimazione di mora del 2006 si palesa di gran lunga tardiva.
 

 

Di nessun merito si palesa la doglianza di danno esistenziale consistente nel fatto di non aver più potuto frequentare ristoranti per fumatori, con conseguenti preclusioni alle possibilità di svago con amici che tali locali fossero adusi frequentare.
Non può infatti non apparire stravagante l'idea che un lavoratore patologicamente sensibile al fumo passivo si dolga del fatto di non aver potuto danneggiarsi di suo, scegliendo liberamente di frequentare locali per fumatori.
Merita invece riconoscimento la lamentata ragione di danno morale, consistente nella sofferenza patita per aver dovuto lavorare quotidianamente per vent'anni in un ambiente di lavoro molesto ed insalubre.
Trattasi, ad avviso del giudicante, nella specie, di un pregiudizio tutt'altro che bagatellare, se si tiene conto della lunga durata, e della consistenza quotidiana, di una condizione di sofferenza apprezzabile sia in termini di disturbo/fastidio, per il carattere obiettivamente molesto dell'odore della combustione del tabacco per chi non fuma, sia per i disagi (accessi di tosse) messi pure in specifica evidenza dall'istruttoria.
La circostanza che, nella specie, la consistenza della ragione di danno, non attenga tanto, in termini di sofferenza, al modesto danno da invalidità permanente riportato, quanto alla ventennale quotidiana condizione di disagio e sofferenze subita, fa apparire del tutto inadeguato il tradizionale criterio di quantificazione a percentuale sul danno biologico, ed impone una quantificazione equitativa che si parametri, piuttosto, alla durata del disagio.
Poiché anche detta ragione di danno si è maturata nel tempo "de die in diem", il risarcimento va limitato al periodo non prescritto, che è quello che va dal novembre 1996 al dicembre 2003.

Il giudicante stima equo al riguardo un ristoro di €.  1.000,00 annue, per complessive €. 7.000,00.
Per semplificare i calcoli, appare possibile riferire tutta la somma al periodo intermedio tra il novembre 96 ed il dicembre 2003, e quindi al maggio 2000, epoca a partire dalla quale spettano la rivalutazione e gli interessi ex artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.

 

Le   spese  di  difesa,   liquidate  come  da  dispositivo  in  base  al  criterio  di quantificazione  secondo la somma attribuita (art.6, co.l   T.P.),  seguono  la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.
Ugualmente seguono la soccombenza le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010 IL GIUDICE