Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Prot. n. 3791 del 24/03/2011

Roma, 24 MAR. 2011

Alle Direzioni Regionali ad Interregionali VV.F.
Ai Comandi Provinciali VV.F.
LORO SEDI



LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO:

Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)
Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.


1. PREMESSA
Il 30 settembre 2010, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive". (SUAP)
Il nuovo Regolamento sostituisce il DPR n. 447 del 1998 ed entra in vigore con tempi diversi:
a) il 29 marzo 2011 i capi I, II, III, V e VI;
b) il 30 settembre 2011 il al capo IV;
Al fine di rendere uniforme la progressiva attuazione del nuovo Regolamento SUAP questo Dipartimento ritiene opportuno fornire di seguito alcune prime indicazioni riservandosi di effettuare eventuali aggiornamenti. Quest'ultimi possono rendersi necessari a seguito dei possibili mutamenti del quadro normativo anche in attesa che vengano definiti, dai Dicasteri competenti, i necessari collegamenti con i nuovi strumenti di semplificazione, primo fra tutti la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

2. IL NUOVO REGOLAMENTO SUAP
Il nuovo regolamento, come peraltro già previsto dal DPR n.447/1998, stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.
Le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessate dal procedimento, e quindi anche i Comandi Provinciali, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatoli, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
Il Regolamento SUAP è stato strutturato sulla distinzione fra il c.d. "procedimento automatizzato", fondato sulla SCIA, ed il procedimento ordinario, c.d. "procedimento unico", concernente gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA.
Rimandando la definizione delle procedure connesse al "procedimento unico" al momento della sua entrata in vigore, vengono di seguito fornite indicazioni connesse unicamente al "procedimento automatizzato ".

3. IL "PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO" E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.
L'art. 5 del DPR 160/10 prevede che, a partire dal 29 marzo p.v., gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi ed ad attività di impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 dello stesso DPR.
Gli standard citati sono compatibili con le modalità di trasmissione dati già adottate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e, si rammenta, sono riportati nel Decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007.
Si sottolinea che la SCIA, e di conseguenza il "procedimento automatizzato", sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.
Si evidenzia, altresì, che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Giova rammentare che, ovviamente, le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N. W.F.
Pertanto il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta.
Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, "abilita" l'impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell'attività.
Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.
A tale proposito, alla luce dei contenuti delle norme vigenti che permettono ai SUAP di inviare la documentazione anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), si evidenzia che:
1. gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale nella sezione "prevenzione incendi online";
2. le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", oppure attraverso la PEC del SUAP. In questo caso si richiama l'obbligo del rispetto del d.lgs. 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei.
Si evidenzia che la norma vigente, in tema di trasmissione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione, prevede la possibilità che quest'ultime possano essere non firmate digitalmente purché trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC).
In tale ultima ipotesi è responsabilità del SUAP accettare tale tipologia di documentazione nell'ambito dei controlli formali che deve effettuare nella fase di ricezione delle istanze.
In una prima fase di avviamento delle diverse procedure potranno emergere eventuali problematiche relative alla trasmissione per via telematica della documentazione. Al fine quindi di non penalizzare i procedimenti, dovranno essere concordate in sede locale modalità alternative che facciano riferimento ai sistemi tradizionali già consolidati.
Pertanto gli Uffici territoriali del Corpo Nazionale, nelle more dell'emanazione di uno specifico Regolamento che attuai la SCIA nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, conformeranno la propria azione amministrativa a quanto riportato di seguito.
Nel rammentare che la SCIA si applica ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, di conseguenza, non può applicarsi a interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell'organo di controllo.
Per la prevenzione incendi la SCIA non trova applicazione nei seguenti casi:
a) attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
b) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico -gestionale; in questi casi si può ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base delle valutazioni ai fini della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;
c) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio);
d) procedura di deroga (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37).

Pertanto, fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/02/82, ricadono nel "procedimento automatizzato" solo quelle comprese nell'elenco riportato nell'Allegato alla presente nota.
Per quelle attività del richiamato elenco che, per motivi non riconducibili alla prevenzione incendi, non trovi applicazione la SCIA continuano ad utilizzarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, sino all'entrata in vigore del "procedimento ordinario" di cui al Capo IV del regolamento SUAP (30 settembre 2011).
Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari per consentire le verifiche di competenza del CNWF, saranno conformi al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modiche ed integrazioni (Circolare prot. P1233/4101 sott.72/E del 8/10/1999 avente per oggetto "Modulistica di prevenzione incendi"; Circolare prot. P559/4101 sott.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi"; Circolare prot. P515/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI").
Sul punto si richiama l'attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della legge 241/90 sulle dichiarazioni mendaci che, oltre a dover essere segnalate all'Autorità Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini professionali.
Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale documentazione, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.
Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.
Giova rilevare che restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758/94 con particolare riferimento al Capo II " Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro" e quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 139/06.
Tenuto conto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 23 e dell'art. 14 comma 2 al punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il procedimento completo di rilascio del CPI (comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 139/06) fatto salvo i procedimenti regolamentati dal DPR n. 214/06.
Fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato i Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio. In questo caso i Sigg. Comandanti sono pregati di inoltrare alla scrivente Direzione Centrale copia dei protocolli sottoscritti.
Si confida nella puntuale osservanza della presente e nella più ampia diffusione/dei suoi contenuti presso i SUAP.

IL DIRETTORE GENERALE


ALLEGATO

N. Numero attività riferimento Elenco Allegato al DM 16702/82 Tipologia Attività NOTE
1 3b)

Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 Kg fino a 300 kg

Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)

2 4b)

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m3 fino a 5 m3

Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)

3 15

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m3 fino a 9 m3

Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

4 16

Deposti e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m3 fino a 9 m3

Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

5 17

Deposti e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diaterimici e simili per capacità superiore ad 1 m3 fino a 9 m3

Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

6 22

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m3 fino a 10 m3

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7 64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw

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8 84

Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50

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9 85

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150

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10 86

Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto

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11 87

Locali adibiti ad esposizione c/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m2

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12 91

Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw ( 100.000 kcal) e fino a 350 kW

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13 92

Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50

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14 94

Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m

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15 95

Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del DPR. 29 maggio 1963, n. 1497, fino a 32 m

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