Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1983
Validità: 01.08.1983 - 31.08.1986
Parti: Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari - Confindustria e Fipt-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Recapito telegrammi ecc.

Sommario:

Art. 1 - Sistema di informazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Inquadramento del personale
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 7 - Mansioni promiscue
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 10 - Rimborso spese
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Festività
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Permessi
Art. 15 - Assenze
Art. 16 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 17 - Recuperi
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Trattamento di malattia e di infortunio
• Malattia
• Infortuni
Art. 21 - Ambiente di lavoro
Art. 22 - Preavviso
Art. 23 - Trattamento di fine rapporto
Art. 24 - Indennità in caso di morte
Art. 25 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 26 - Retribuzione
Art. 27 - Accordi integrativi aziendali
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Quattordicesima mensilità
Art. 30 - Scatti biennali
Art. 31 - Previdenza
Art. 32 - Indennità varie
• Indennità di bicicletta e motomezzo
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità per i fattorini titolari di giro
Art. 33 - Trasferimenti
Art. 34 - Alloggio al personale
Art. 35 - Indumenti
Art. 36 - Determinazione della paga oraria e giornaliera
Art. 37 - Detrazione del trattamento mensile per le assenze non retribuite
Art. 38 - Lavoratori studenti
Art. 39 - Ritiro patente
Art. 40 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 41 - Norme disciplinari
Art. 42 - Consigli unitari. Rappresentanze Sindacali Aziendali
• Rappresentanze Sindacali Aziendali

• Permessi sindacali
• Affissione comunicati
• Contributi sindacali
Art. 43 - Patronati
Art. 44 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 45 - Controversie
Art. 46 - Fondo di solidarietà
Art. 47 - Norma generale
Art. 48 - Norme speciali
Art. 49 - Decorrenza e durata
Tabella - Retribuzioni tabellari mensili
Allegato 1 - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco

Addì, 26 luglio 1983 tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari
con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana e la Federazione Italiana Postelegrafonici (Fipt-Cgil), la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari del Traffico (Filtat-Cisl), la Uiltrasporti - Settore Auriliari del Traffico e Portuali, è stato rinnovato il CCNL 21 maggio 1980 per i dipendenti da imprese esercenti servizi recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco, con le seguenti aggiunte e/o modifiche.

Art. 1 - Sistema di informazione
Fermo restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale:
Di norma annualmente, e qualora eventi eccezionali lo richiedessero, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l’Ausitra fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione.
Nel corso del predetto incontro verranno esaminate le iniziative da assumere perché i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto e da Accordi sindacali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Livello territoriale:
I rappresentanti provinciali delle Associazioni nazionali stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si incontreranno di norma annualmente e comunque ogni qual volta se ne presenti l’esigenza. Nel corso di tale riunione verranno fornite, alle Organizzazioni sindacali provinciali informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possano avere riflessi sulla professionalità dei lavoratori e sulla occupazione. Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali crisi aziendali.
Livello aziendale:
Le aziende e le RSA semestralmente si incontreranno per un esame congiunto:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ad aggiornamento professionale del personale;
3) e ogni qualvolta si è di fronte alle innovazioni tecnologiche, alle ristrutturazioni e a riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazione sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori.
Inoltre concorderanno:
a) fermo restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
b) l’eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma contrattuale;
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale, programmabile a lungo termine.
[…]
Alle rappresentanze sindacali aziendali spetta infine:
a) di intervenire presso la direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la direzione aziendale per l’esatta applicazione dei Contratti di lavoro e degli Accordi aziendali.

Art. 3 - Contratto a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230.
[…]

Art. 8 - Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nell’ipotesi di settimana corta. Per Accordo tra le parti potrà essere convenuta una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro.
A decorrere dal 1 giugno 1986 la durata dell’orario di lavoro contrattuale sarà ridotta di 40 ore annue, attraverso la concessione di riposi compensativi.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]

Art. 9 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano potranno essere disposte prestazioni oltre l’orario normale stabilito. La distribuzione di detto lavoro sarà programmaticamente o caso per caso concordata con le RSA.
Comunque dette prestazioni non potranno superare:
- complessivamente il limite di 120 ore annue per il numero dei dipendenti;
- 200 ore annue per ogni dipendente, di cui 50 da convertire in riposi compensativi in base ad accordo da convenirsi con le RSA.
Le eventuali particolari situazioni aziendali che dovessero emergere saranno esaminate con i criteri di gradualità.
Semestralmente le aziende comunicheranno alle RSA il numero complessivo delle ore di prestazione eseguite oltre i limiti dell’orario contrattuale.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma l’autista non è tenuto a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 11 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
I turni di riposo settimanale saranno stabiliti con appositi ordini di servizio da affiggere all’albo aziendale almeno sei giorni prima.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale dovesse essere spostata in altro giorno, oltre al recupero nei giorni successivi, al lavoratore verrà corrisposta - in aggiunta alla normale retribuzione - la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo per le ore lavorate nel giorno di riposo.

Art. 13 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 17 - Recuperi
È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 20 - Trattamento di malattia e di infortunio
Infortuni
[...]
Nota a verbale

Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l’azienda valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative tecnico- produttive di adibire il lavoratore stesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.
[…]

Art. 21 - Ambiente di lavoro
Difesa della salute

Per una migliore tutela della salute dei lavoratori vengono istituiti:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l’indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate dagli organi preposti;
2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l’indicazione delle malattie ed infortuni;
3) il libretto sanitario individuale. Detto libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.

Art. 32 - Indennità varie
Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 35 - Indumenti
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale una divisa invernale e una estiva composte di giacca e pantalone o indumenti equivalenti.
L’azienda fornirà ai lavoratori addetti a servizi esterni un impermeabile con relativo copricapo o altro indumento equivalente.
Indumenti particolari per il personale addetto ai servizi esterni saranno concordati, in aggiunta a quelli del primo e del secondo comma, con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
La spesa iniziale per indumenti di lavoro non potrà superare l’importo complessivo pari a lire 500 giornaliere per ogni dipendente.
Qualora eccezionalmente si concordasse di sostituire gli indumenti di lavoro con una indennità, l’indennità sarà pari a lire 500 giornaliere.
Ai lavoratori nuovi assunti, per il primo anno e superato il periodo di prova, spetta in aggiunta alla previsione di cui al primo comma, altra divisa sia invernale che estiva.
La spesa degli indumenti di cui al quarto comma sarà dal 1o gennaio di ogni anno aggiornata in base alle variazioni dell’indice ISTAT riferito ai prezzi generali all’ingrosso (tavola 13/1).
Per il 1983 detto aggiornamento avrà decorrenza dal 1o agosto.

Art. 40 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 41 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche se indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro, che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino a un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
[…]
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[…]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato con indennità di fine rapporto può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell’azienda;
[…]
e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
f) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
g) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o che trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
h) si renda recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
[…]

Art. 42 - Consigli unitari.
Rappresentanze Sindacali Aziendali

Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto possono essere costituiti consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
[…]
Quando la costituzione dei consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Nei casi in cui non è consentita dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, è fatta comunque salva l’elezione del delegato di impresa ai sensi dell’Accordo interconfederale 18 aprile1966.

Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 45 - Controversie
Le controversie individuali anche se plurime, che dovessero sorgere nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione interna o le Rappresentanze Sindacali Aziendali entro 15 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 20 giorni e, nel caso di mancato Accordo, da quelle nazionali le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.

Art. 47 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.

Art. 48 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro, i dipendenti dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente Contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.