R190 Raccomandazione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione




Ginevra, 17 giugno 1999


La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1º giugno 1999 nella sua ottantasettesima sessione,
Avendo adottato la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999,
Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999,
adotta, oggi diciassette giugno millenovecentonovantanove, la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.


1. Le disposizioni di questa Raccomandazione completano quelle della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (qui appresso denominata «la Convenzione») e dovranno essere applicate contestualmente ad esse.


I - PROGRAMMI DI AZIONE



2. I programmi d’azione menzionati all’articolo 6 della Convenzione dovrebbero essere progettati, con procedure d’urgenza, previa consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e, all’occorrenza, di altri gruppi interessati e impegnati nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione e di questa Raccomandazione. Tali programmi dovrebbero mirare, fra l’altro, a:
a. individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile;
b. impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e psicologiche;
c. prendere in particolare considerazione:
i. i minori di più tenera età;
ii .i minori di sesso femminile;
iii. il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari;
iv. altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze;
d. individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari, entrare in contatto diretto e lavorare con esse;
e. informare, sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.


II - LAVORI PERICOLOSI



3. Nel determinare i tipi di lavoro considerati nell’articolo 3 d) della Convenzione e nel localizzare la loro esistenza, occorrerebbe prendere in considerazione, inter alia:
a. i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali;
b. i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti;
c. i lavori svolti mediante l’uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implichino il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti;
d. i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;
e. i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.
4. Per i tipi di lavoro considerati nell’articolo 3 d) della Convenzione e nel paragrafo 3 di cui sopra, la legislazione nazionale o l’autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, potrebbero autorizzare l’assunzione o il lavoro a partire dall’età di 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei minori interessati siano perfettamente tutelate e che il minore abbia ricevuto un’istruzione specifica adeguata o una formazione professionale nel settore d’attività pertinente.


III - ATTUAZIONE



5. (1) Al fine di determinare le priorità dell’azione nazionale volte all’abolizione del lavoro minorile, e in particolare alla proibizione e alla eliminazione delle sue forme peggiori, le informazioni dettagliate e i dati statistici sulla natura e la portata del lavoro minorile dovrebbero essere raccolti e regolarmente aggiornati, con procedure d’urgenza.
(2) Per quanto possibile, tali informazioni e dati statistici dovrebbero essere disaggregati per sesso, fascia di età, occupazione, settore di attività, condizione professionale, frequenza scolastica e area geografica. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione, l’importanza di un sistema di registrazione anagrafica efficace, ivi incluso il rilascio di certificati di nascita.
(3) I dati relativi alle violazioni delle disposizioni nazionali pertinenti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, dovrebbero essere raccolti e aggiornati.
6. La raccolta e la elaborazione delle informazioni e dei dati cui si fa riferimento al paragrafo 5 di cui sopra, dovranno essere effettuate con la dovuta attenzione al diritto di riservatezza.
7. Le informazioni raccolte conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, dovrebbero essere comunicate regolarmente all’Ufficio Internazionale del Lavoro.
8. I Membri dovrebbero istituire o designare meccanismi nazionali idonei per sorvegliare l’attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
9. I Membri dovrebbero fare sì che le autorità competenti, preposte all’attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, cooperino e coordinino le loro attività.
10. La legislazione nazionale o l’autorità competente dovrebbero individuare le persone da ritenersi responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali per la proibizione e l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.
11. I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura d’urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso:
a. la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali;
b. l’identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell’impiego, nell’ingaggio o nell’offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
c. la schedatura degli autori di tali violazioni.
12. I Membri dovrebbero assicurare che le seguenti forme peggiori di lavoro minorile siano considerate crimine:
a. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, incluso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori per servire in conflitti armati;
b. l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
c. l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni previste nei trattati internazionali pertinenti, o per attività che comportino il trasporto o l’uso illeciti di armi da fuoco o altre armi.
13. In caso di violazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione dei tipi di lavoro menzionati all’articolo 3 d) della Convenzione, i Membri dovrebbero far si che sia assicurata l’applicazione di sanzioni, ivi comprese, all’occorrenza, quelle penali.
14. Allo scopo di garantire l’applicazione effettiva delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, i Membri dovrebbero, con procedura d’urgenza, all’occorrenza, prevedere provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa, quali un controllo speciale di quelle imprese che hanno già fatto ricorso alle peggiori forme di lavoro minorile e, nei casi di recidiva delle violazioni, la possibile revoca provvisoria o definitiva delle autorizzazioni di esercizio.
15. Altri provvedimenti volti alla proibizione e all’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile potrebbero comprendere:
a. l’informazione, la sensibilizzazione e la mobilitazione dell’opinione pubblica, inclusi i dirigenti politici nazionali e locali, i parlamentari e le autorità giudiziarie;
b. il coinvolgimento e la formazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle associazioni di cittadini;
c. l’erogazione di una formazione adeguata per i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, per gli ispettori ed i tutori della legge, nonché per altri funzionari pertinenti;
d. la perseguibilità nel paese di appartenenza dei cittadini degli Stati membri che commettano reati in violazione delle proprie norme nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, anche ove tali reati siano commessi in un altro paese;
e. la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e la garanzia che queste siano appropriate e rapide;
f. l’incoraggiamento all’adozione di politiche imprenditoriali che promuovano gli obiettivi della Convenzione;
g. il monitoraggio e la divulgazione delle esperienze più positive relative all’eliminazione del lavoro minorile;
h. la divulgazione di disposizioni legislative o di altro tipo riguardanti il lavoro minorile nelle diverse lingue o dialetti;
i. l’istituzione di procedure speciali di denuncia e di provvedimenti atti a proteggere da discriminazioni e rappresaglie coloro che denunciano legittimamente le violazioni delle disposizioni della Convenzione, nonché l’istituzione di linee telefoniche o centri d’assistenza e di mediatori;
j. l’adozione di provvedimenti appropriati per migliorare l’infrastruttura scolastica e la formazione degli insegnanti in modo corrispondente alle necessità di ragazzi e ragazze;
k. nella misura del possibile, la presa in considerazione, nei programmi d’azione nazionali:
i. della necessità di favorire l’occupazione e la formazione professionale dei genitori e degli adulti delle famiglie di minori che lavorano nelle condizioni coperte dalla Convenzione; e
ii. della necessità di sensibilizzare i genitori in merito al problema dei minori che lavorano in tali condizioni.
16. Una migliore cooperazione e/o assistenza a livello internazionale tra i Membri, volte alla proibizione e all’eliminazione effettiva delle forme peggiori di lavoro minorile dovrebbero essere complementari agli sforzi nazionali e potrebbero, eventualmente, essere sviluppate e attuate in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La cooperazione e/o l’assistenza internazionale dovrebbero includere:
a. la mobilitazione di risorse per programmi nazionali o internazionali;
b. l’assistenza giuridica reciproca;
c. l’assistenza tecnica, compreso lo scambio di informazioni;
d. il sostegno allo sviluppo sociale ed economico, ai programmi di eradicazione della povertà e di istruzione universale.


Note:
- Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo inglese in G. U. 12 giugno 2000, n. 135.
- Allegato a:
• C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 17 giugno 1999
C138 Convenzione sull’età minima, 26 giugno 1973
R146 Raccomandazione sull’età minima, 26 giugno 1973

Fonte: ILO