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C97 Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta nel 1949)





Ginevra, 1 luglio 1949


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949 nella sua trentaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione sui lavoratori emigranti, 1939, adottata dalla Conferenza alla sua venticinquesima sessione, questione compresa nello undicesimo punto all’ordine del giorno della sessione;
Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui lavoratori emigranti (riveduta), 1949.

Articolo 1

Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a porre a disposizione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e di qualsiasi altro Stato membro, dietro loro richiesta:
a. informazioni sulla politica e sulla legislazione nazionali relative all’emigrazione e all’immigrazione;
b. informazioni sulle disposizioni particolari relative al movimento dei lavoratori emigranti e alle loro condizioni di lavoro e di vita;
c. informazioni sugli accordi generali e i provvedimenti particolari in queste materie adottati dallo Stato membro in questione.

Articolo 2

Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a mantenere o ad assicurarsi che esista, un servizio gratuito appropriato incaricato di prestar aiuto ai lavoratori emigranti e in particolare di fornir loro informazioni esatte.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, ad adottare tutte le misure appropriate contro la propaganda sull’emigrazione e l’immigrazione che possa indurre in errore.
2. A questo scopo, egli collaborerà, ove sia necessario, con gli altri Stati membri interessati.

Articolo 4

Quando sia opportuno, ogni Stato membro dovrà adottare delle misure, nei limiti della sua competenza, al fine di facilitare la partenza, il viaggio e l’arrivo dei lavoratori emigranti.

Articolo 5

Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a mantenere, nei limiti della sua competenza, dei servizi medici appropriati incaricati di:
a. assicurarsi, ove necessario, sia al momento della partenza che a quello dell’arrivo, del soddisfacente stato di salute dei lavoratori emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli;
b. provvedere affinché i lavoratori emigranti e i membri della loro famiglia godano di una protezione medica sufficiente e di buone condizioni di igiene al momento della loro partenza, durante il viaggio e al loro arrivo nel paese di destinazione.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad applicare, senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, agli immigranti che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti in relazione alle seguenti materie:
a. nella misura in cui queste questioni sono regolate dalla legislazione o dipendono dalle autorità amministrative:
i. la rimunerazione, inclusi gli assegni familiari quando questi assegni fanno parte della rimunerazione, la durata del lavoro, le ore straordinarie, le ferie pagate, le limitazioni al lavoro a domicilio, l’età di ammissione all’impiego, l’apprendistato e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti;
ii. l’affiliazione alle organizzazioni sindacali e il godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;
iii. l’alloggio;
b. l’assicurazione sociale (cioè le disposizioni legali contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la maternità, la malattia, la vecchiaia e la morte, la disoccupazione e gli obblighi familiari, nonché contro qualsiasi altro rischio che, in conformità alla legislazione nazionale, sia coperto da un sistema di assicurazione sociale), con riserva:
i. degli accordi appropriati circa la conservazione dei diritti acquisiti e dei diritti in corso di acquisizione;
ii. delle disposizioni speciali prescritte dalla legislazione nazionale del paese di immigrazione sulle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili esclusivamente con fondi pubblici, nonché sulle indennità pagate alle persone che non riuniscono le condizioni di contributo richieste per l’attribuzione di una normale pensione;
c. le imposte, le tasse e i contributi relativi al lavoro, percepiti per ogni lavoratore;
d. le azioni giudiziarie concernenti le questioni menzionate nella presente convenzione.
2. Nel caso in cui si tratti di uno Stato federale, le disposizioni del presente articolo dovranno essere applicate nella misura in cui le questioni alle quali esse si riferiscono sono regolate dalla legislazione federale o dipendono dalle autorità amministrative federali. Sarà compito di ogni Stato membro determinare in quale misura e a quali condizioni queste disposizioni saranno applicate alle materie regolate dalla legislazione degli Stati membri, province o cantoni, o che dipendono dalle loro autorità amministrative. Lo Stato membro indicherà, nel suo rapporto annuale sull’applicazione della convenzione, in quale misura le materie previste al presente articolo sono regolate dalla legislazione federale o dipendono dalle autorità amministrative federali. Per quanto riguarda le materie regolate dalla legislazione degli Stati membri, province o cantoni, o che dipendono dalle loro autorità amministrative, lo Stato membro agirà in conformità alle disposizioni previste al paragrafo 7 b) dell’articolo 19 dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a che il proprio servizio di collocamento e gli altri suoi servizi che si occupano di emigrazione cooperino con i servizi corrispondenti degli altri Stati membri.
2. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a che le operazioni effettuate dal proprio servizio pubblico di collocamento non comportino spese per i lavoratori migranti.

Articolo 8

1. Un lavoratore emigrante che sia stato ammesso a titolo permanente e i membri della sua famiglia che siano stati autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo non potranno essere rinviati nel loro territorio di origine o nel territorio da cui essi sono emigrati, quando a causa di malattia o di infortunio il lavoratore emigrante si trovi nell’impossibilità di esercitare il proprio mestiere, a condizione che la malattia o l’infortunio sia sopravvenuto dopo il i suo arrivo, a meno che la persona interessata lo desideri o che lo stabiliscano degli accordi internazionali che vincolano lo Stato membro interessato.
2. Quando i lavoratori emigranti siano, sin dal loro arrivo nel paese di immigrazione, ammessi a titolo permanente, l’autorità competente di questo paese può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non abbiano effetto che dopo un periodo ragionevole che non sarà, in alcun caso, superiore a cinque anni, a partire dalla data di ammissione di tali migranti.

Articolo 9

Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a permettere, tenendo conto dei limiti fissati dalla legislazione nazionale relativa all’esportazione e all’importazione di valuta, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e delle economie del lavoratore migrante che questi desideri trasferire.

Articolo 10

Quando il numero degli emigranti che vanno dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro sia rilevante, le autorità competenti dei territori in questione devono, ogni volta che ciò sia necessario o opportuno, concludere degli accordi per regolare le questioni di interesse comune che possono sorgere con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 11

1. Ai fini della presente convenzione, il termine «lavoratore emigrante» designa una persona che emigra da un paese verso un altro paese allo scopo di occupare un impiego che non dovrà esercitare per proprio conto e comprende qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore emigrante.
2. La presente convenzione non si applica:
a. ai lavoratori frontalieri;
b. all’entrata, per un breve periodo, di persone che esercitano una professione libera e di artisti;
c. alla gente di mare.

Articolo 12

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 13

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 14

1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione può, con una dichiarazione allegata alla sua ratifica, escludere da quest’ultima i vari allegati alla convenzione o uno di loro.
2. Con riserva del contenuto di una dichiarazione così formulata, le disposizioni degli allegati avranno lo stesso effetto delle disposizioni della convenzione.
3. Ogni Stato membro che formuli una tale dichiarazione può successivamente, mediante una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale che esso accetta i vari allegati menzionati nella dichiarazione o uno di loro; a partire dalla data di registrazione da parte del Direttore generale di una tale notifica, le disposizioni di detti allegati diventeranno applicabili allo Stato membro interessato.
4. Mentre una dichiarazione formulata in conformità ai termini del paragrafo 1 del presente articolo rimane in vigore rispetto ad un allegato, lo Stato membro può dichiarare che egli ha l’intenzione di accettare un tale allegato come avesse il valore di una raccomandazione.

Articolo 15

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno indicare:
a. i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna a che le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi siano applicate senza modifiche;
b. i territori per i quali esso si impegna a che le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi siano applicate con modifiche, e in che cosa consistano dette modifiche;
c. i territori ai quali la convenzione e i suoi vari allegati o uno di essi non sono applicabili e in questi casi i motivi per i quali sono inapplicabili;
d. i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di aver meglio studiato la situazione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 16

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in virtù dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno indicare se le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi saranno applicate nel territorio interessato con o senza modifiche; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare in che cosa consistano dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante una successiva dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione o i suoi vari allegati o uno di essi possono essere denunciati in conformità alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 17

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
3. Mentre la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti, ogni Stato membro per il quale sia in vigore la convenzione e che non la denunci, può in qualsiasi momento comunicare al Direttore generale una dichiarazione che denunci unicamente uno degli allegati a detta convenzione.
4. La denuncia della presente convenzione, dei suoi vari allegati o di uno di essi non pregiudicherà i diritti che essi accordano al lavoratore emigrante o alle persone della sua famiglia se egli è immigrato quando la convenzione o l’allegato erano in vigore nei confronti del territorio in cui si pone la questione del mantenimento della i validità di questi diritti.

Articolo 18

l. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro renderà nota a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 19

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 20

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 21

l. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 17 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 22

1. La Conferenza internazionale del Lavoro può, in qualsiasi sessione in cui la questione sia compresa nell’ordine del giorno, adottare, a maggioranza dei due terzi, un testo riveduto di uno o più allegati alla presente convenzione.
2. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione dovrà, entro un anno o, in circostanze eccezionali, nel termine di diciotto mesi a partire dalla chiusura della sessione della Conferenza, sottoporre questo testo riveduto all’autorità o alle autorità competenti, affinché si promulghino le leggi corrispondenti o si adottino altre misure.
3. Questo testo riveduto avrà effetto, per ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione, al momento della comunicazione da parte di questo Stato membro al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro di una dichiarazione che notifichi la sua accettazione del testo riveduto.
4. A partire dalla data di adozione del testo riveduto dell’allegato da parte della Conferenza, solo il testo riveduto rimarrà aperto all’accettazione degli Stati membri.

Articolo 23

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

ALLEGATO I

RECLUTAMENTO, COLLOCAMENTO E CONDIZIONI DI LAVORO DEI LAVORATORI EMIGRANTI CHE NON SONO RECLUTATI IN VIRTÙ DI ACCORDI RELATIVI AD EMIGRAZIONI COLLETTIVE STIPULATI CON CONTROLLO GOVERNATIVO

Articolo 1

Il presente allegato si applica ai lavoratori emigranti che non sono reclutati in virtù di accordi relativi a migrazioni collettive stipulati con controllo governativo.

Articolo 2

Ai fini del presente allegato:
a. il termine «reclutamento» indica:
a. l’assunzione di una persona che si trova in un territorio, per conto di un datore di lavoro che si trova in un altro territorio;
b. il fatto di impegnarsi, nei confronti di una persona che si trova in un territorio, a garantirle un impiego in un altro territorio, nonché l’adozione di misure relative alle operazioni previste sotto i) e ii), incluse la ricerca e la selezione degli emigranti, nonché la loro partenza.
c. il termine «introduzione» indica tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’arrivo o l’ammissione, in un territorio, di persone reclutate alle condizioni enunciate al capoverso a) di cui sopra;
d. il termine «collocamento» indica tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’impiego di persone introdotte alle condizioni enunciate al punto b) di cui sopra.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e la cui legislazione autorizzi le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento. quali sono definite all’articolo 2, deve regolare quelle di dette operazioni che sono autorizzate dalla sua legislazione, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Con riserva delle disposizioni previste al paragrafo seguente, saranno i soli autorizzati ad effettuare le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento:
a. gli uffici pubblici di collocamento o altri organismi ufficiali del territorio in cui hanno luogo le operazioni;
b. gli organismi ufficiali di un territorio che non sia quello in cui hanno luogo le operazioni e che sono autorizzati ad effettuare tali operazioni su questo territorio, in virtù di un accordo stipulato fra i governi interessati;
c. qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale.
3. Nella misura in cui la legislazione nazionale o un accordo bilaterale lo permettano, le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento potranno essere effettuate:
a. dal datore di lavoro o da una persona che si trovi al suo servizio e che agisca a suo nome, con riserva, ove sia necessario nell’interesse dell’emigrante, dell’approvazione e della sorveglianza dell’autorità competente;
b. da un ufficio privato, se l’autorizzazione preliminare a procedere a queste operazioni sia accordata dall’autorità competente del territorio in cui le operazioni devono aver luogo, nei casi e secondo le modalità che saranno determinati:
i. sia dalla legislazione di questo territorio,
ii. sia da un accordo fra l’autorità competente del territorio di emigrazione o qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale, da una parte, e l’autorità competente del territorio di immigrazione, dall’altra.
4. L’autorità competente del territorio in cui hanno luogo le operazioni deve esercitare una sorveglianza sull’attività delle persone o degli organismi muniti di un’autorizzazione rilasciata in applicazione del paragrafo 3 b), ad eccezione di qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e la cui situazione continuerà ad essere retta dai termini di detto strumento o da accordi intervenuti tra detto organismo e l’autorità competente interessata.
5. Nessuna disposizione, nel presente articolo, deve essere interpretata nel senso di autorizzare una persona o un organismo che non sia l’autorità competente del territorio di immigrazione a permettere l’entrata di un lavorator:e emigrante sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato si impegna a garantire la gratuità delle operazioni effettuate dai servizi pubblici di collocamento in relazione al reclutamento, all’introduzione ed al collocamento dei lavoratori emigranti.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e che disponga di un sistema per controllare i contratti di lavoro conclusi tra un datore di lavoro o una persona che agisca a suo nome ed un lavoratore emigrante, si impegna ad esigere:
a. che un esemplare del contratto di lavoro sia rilasciato all’emigrante prima della sua partenza o, se i governi interessati ne convengono, in un centro di raccolta al momento dell’arrivo nel territorio di immigrazione;
b. che il contratto contenga le disposizioni indicanti le condizioni di lavoro e, in particolare, la rimunerazione offerta all’emigrante;
c. che l’emigrante riceva, per iscritto, prima della sua partenza, per mezzo di un documento che si riferisca a lui individualmente o al gruppo di cui fa parte, informazioni sulle condizioni generali di vita e di lavoro cui dovrà sottostare nel territorio di immigrazione.
2. Quando un esemplare del contratto debba essere rilasciato all’emigrante al suo arrivo nel territorio di immigrazione, egli deve, prima della sua partenza, essere informato, mediante un documento scritto che si riferisca a lui individualmente o al gruppo di cui fa parte, della categoria professionale nella quale è assunto e delle altre condizioni di lavoro, in particolare della rimunerazione minima che gli è garantita.
3. L’autorità competente adotterà le misure necessarie affinché le disposizioni dei paragrafi precedenti siano rispettate e sanzioni siano applicate in caso di infrazione.

Articolo 6

Le misure previste all’articolo 4 della convenzione devono, nei casi appropriati, comprendere:
la semplificazione delle formalità amministrative;
a. l’istituzione di servizi di interpreti;
b. qualsiasi assistenza necessaria, nel corso di un periodo iniziale, per la sistemazione degli emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli;
c. la protezione del benessere degli emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli durante il viaggio e in articolare a bordo delle navi.

Articolo 7

1. Quando il numero del lavoratori emigranti che vanno dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro sia assai elevato, le autorità competenti dei territori interessati devono, ogni volta che ciò sia necessario od opportuno, concludere degli accordi per regolare le questioni di interesse comune che possono sorgere con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
2. Quando gli Stati membri dispongano di un sistema per controllare i contratti di lavoro, detti accordi dovranno indicare i metodi da seguire allo scopo di garantire l’esecuzione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro.

Articolo 8

Qualsiasi persona che incoraggi un’immigrazione clandestina o illegale sarà passibile di sanzioni adeguate.


ALLEGATO II

RECLUTAMENTO, COLLOCAMENTO E CONDIZIONI DI LAVORO DEI LAVORATORI EMIGRANTI RECLUTATI IN VIRTÙ DI ACCORDI RELATIVI A EMIGRAZIONI COLLETTIVE STIPULATI CON CONTROLLO GOVERNATIVO

Articolo 1

Il presente allegato si applica ai lavoratori emigranti reclutati in virtù di accordi relativi a migrazioni collettive stipulati con controllo governativo.

Articolo 2

Ai fini del presente allegato:
a. il termine «reclutamento» designa:
i. l’assunzione di una persona che si trova in un territorio per conto di un datore di lavoro che si trova in un altro territorio, in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo;
ii. il fatto di impegnarsi, nei confronti di una persona che si trova in un territorio, a garantirle un impiego in un altro territorio, in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo, nonché la conclusione di accordi relativi alle operazioni previste ai punti i) e ii), comprese la ricerca e la selezione degli emigranti, nonché la loro partenza;
b. il termine «introduzione» designa tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’arrivo o l’ammissione, in un territorio, di persone reclutate alle condizioni enunciate al capoverso a) di cui sopra in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo;
c. il termine «collocamento» designa tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’impiego di persone introdotte alle condizioni enunciate al capoverso b) di cui sopra in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e la cui legislazione autorizzi le operazioni di reclutamento. di introduzione e di collocamento, quali sono definite all’articolo 2, deve regolare quelle di dette operazioni che sono autorizzate dalla sua legislazione, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Con riserva delle disposizioni previste al paragrafo seguente, saranno i soli autorizzati ad effettuare le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento:
a. gli uffici pubblici di collocamento o altri organismi ufficiali del territorio in cui hanno luogo le operazioni;
b. gli organismi ufficiali di un territorio che non sia quello in cui hanno luogo le operazioni e che sono autorizzati ad effettuare tali operazioni su questo territorio, in virtù di un accordo stipulato fra i governi interessati;
c. qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale.
3. Nella misura in cui la legislazione nazionale o un accordo bilaterale lo permettano, e con riserva, se l’interesse dell’emigrante lo esige, dell’approvazione e della sorveglianza dell’autorità competente, le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento potranno essere effettuate:
a. dal datore di lavoro o da una persona al suo servizio che agisca a suo nome;
b. dagli uffici privati.
4. Il diritto di effettuare le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento sarà sottoposto all’autorizzazione preventiva dell’autorità competente del territorio in cui queste operazioni devono aver luogo, nei casi e secondo le modalità che saranno determinati:
a. o dalla legislazione di questo territorio,
b. o da un accordo fra l’autorità competente del territorio di emigrazione, o qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale, da una parte, e l’autorità competente del territorio di immigrazione, dall’altra.
5. L’autorità competente del territorio in cui hanno luogo le operazioni deve, in applicazione a qualsiasi accordo concluso dalle autorità competenti interessate, esercitare una sorveglianza sull’attività delle persone o degli organismi muniti di un’autorizzazione rilasciata in virtù del paragrafo precedente, ad eccezione di qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e la cui situazione continuerà ad essere retta dai termini di detto strumento o da accordi intervenuti fra detto organismo e l’autorità competente interessata.
6. Prima di autorizzare l’introduzione di lavoratori emigranti, l’autorità competente del territorio di immigrazione deve verificare se non vi sia già un numero sufficiente di lavoratori capaci di occupare gli impieghi a cui si tratti di provvedere.
7. Nessuna disposizione, nel presente articolo, deve essere interpretata nel senso che autorizzi una persona o un organismo che non sia l’autorità competente del territorio di immigrazione a permettere l’entrata di un lavoratore emigrante sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato si impegna a garantire la gratuità delle operazioni effettuate dai servizi pubblici dell’impiego in relazione al reclutamento, all’introduzione ed al collocamento dei lavoratori emigrati 2. Le spese amministrative occasionate dal reclutamento, dall’introduzione e dal collocamento non saranno a carico dell’emigrante.

Articolo 5

Quando si tratti di un trasporto collettivo di emigranti da un paese ad un altro che necessiti un passaggio di transito attraverso un terzo paese, l’autorità competente del territorio di transito dovrà adottare dei provvedimenti che permettano di affrettare il passaggio di transito allo scopo di evitare ritardi e difficoltà amministrative.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e che disponga di un sistema per controllare i contratti di lavoro conclusi tra un datore di lavoro o una persona che agisca a suo nome, e un lavoratore emigrante si impegna ad esigere:
a. che un esemplare del contratto di lavoro sia rilasciato all’emigrante prima della sua partenza o, se i governi interessati ne convengono, in un centro di raccolta al momento del suo arrivo nel territorio di immigrazione;
b. che il contratto contenga delle disposizioni che indichino le condizioni di lavoro e, in particolare, la rimunerazione offerta all’emigrante;
c. che l’emigrante riceva, per iscritto, prima della sua partenza, per mezzo di un documento che si riferisca a lui individualmente o al gruppo di cui fa parte, delle informazioni sulle condizioni generali di vita e di lavoro alle quali dovrà sottostare nel territorio di immigrazione.
2. Quando un esemplare del contratto debba essere rilasciato all’emigrante al suo arrivo nel territorio di immigrazione, egli deve, prima della sua partenza. essere informato, mediante un documento scritto che si riferisca a lui individualmente, o al gruppo di cui fa parte, della categoria professionale nella quale è assunto e delle altre condizioni di lavoro, in particolare della rimunerazione minima che gli è garantita.
3. L’autorità competente adotterà le misure necessarie affinché le disposizioni dei paragrafi precedenti siano rispettate e sanzioni siano applicate in caso di infrazione.

Articolo 7

Le misure previste all’articolo 4 della convenzione devono, nei casi appropriati, comprendere:
a. la semplificazione delle formalità amministrative;
b. l’istituzione di servizi di interpreti;
c. qualsiasi assistenza necessaria, nel corso di un periodo iniziale, per la sistemazione dei migranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli;
d. la protezione del benessere degli emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli durante il viaggio e in particolare a bordo delle navi;
e. l’autorizzazione per liquidare e trasferire la proprietà degli emigranti ammessi a titolo permanente.

Articolo 8

L’autorità competente dovrà adottare misure appropriate allo scopo di assistere i lavoratori emigranti durante un periodo iniziale nella regolamentazione delle questioni che concernono le loro condizioni di impiego; ove sia necessario, queste misure potranno essere adottate in collaborazione con le organizzazioni volontarie interessate.

Articolo 9

Se un lavoratore emigrante introdotto nel territorio di uno Stato membro in conformità alle disposizioni dell’articolo 3 del presente allegato non ottiene, per una causa di cui non è responsabile, l’impiego per il quale è stato reclutato o un altro impiego conveniente, le spese per il suo ritorno e per quelle dei membri della sua famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, incluse le tasse amministrative, il trasporto e il mantenimento sino a destinazione finale, nonché il trasferimento degli utensili domestici, non devono essere a carico dell’emigrante.

Articolo 10

Se l’autorità competente del territorio di immigrazione considera che l’impiego per il quale l’emigrante è stato reclutato in virtù dell’articolo 2 del presente allegato si è rivelato inadeguato, questa autorità dovrà adottare le misure necessarie per assistere detto emigrante nella ricerca di un impiego conveniente che non pregiudichi i lavoratori nazionali; essa dovrà adottare delle disposizioni che garantiscono sia il suo mantenimento, in attesa che egli ottenga un tale impiego, sia il suo ritorno nella regione in cui è stato reclutato, se l’emigrante è d’accordo o ha accettato il suo ritorno a queste condizioni quando fu reclutato, sia il suo stabilimento in un altro luogo.

Articolo 11

Se un lavoratore emigrante che possegga la qualità di rifugiato o di persona trasferita è in soprannumero in un qualsiasi impiego su un territorio di immigrazione in cui egli è entrato in conformità all’articolo 3 del presente allegato, l’autorità competente di questo territorio dovrà fare tutto il possibile per permettergli di ottenere un impiego conveniente che non pregiudichi i lavoratori nazionali e adotterà delle misure che garantiscano il suo mantenimento, in attesa del suo collocamento in un impiego conveniente o del suo stabilimento in un altro luogo.

Articolo 12

1. Le autorità competenti dei territori interessati devono concludere accordi per regolare le questioni di comune interesse che possono sorgere con l’applicazione delle disposizioni del presente allegato.
2. Quando gli Stati membri dispongano di un sistema per controllare i contratti di lavoro, detti accordi dovranno indicare i metodi da seguire per garantire l’esecuzione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro.
3. Questi accordi dovranno prevedere, nei casi appropriati, una collaborazione per l’assistenza da prestarsi agli emigranti in relazione al regolamento delle questioni concernenti le loro condizioni di impiego, in virtù dell’articolo 8, fra l’autorità competente del territorio di emigrazione o un organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale, da un lato, e l’autorità competente del territorio di immigrazione, dall’altro.

Articolo 13

Qualsiasi persona che incoraggi l’immigrazione clandestina o illegale sarà passibile di sanzioni adeguate.

ALLEGATO III



IMPORTAZIONE DEGLI EFFETTI PERSONALI, DEGLI UTENSILI E DELL’EQUIPAGGIAMENTO DEI LAVORATORI MIGRANTI


Articolo 1

1. Gli effetti personali appartenenti ai lavoratori emigranti reclutati e ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli devono essere esenti dai diritti di dogana all’entrata nel territorio di immigrazione.
2. Gli utensili manuali portatili e l’equipaggiamento portatile del tipo di quelli che sono abitualmente in possesso dei lavoratori per l’esercizio del loro mestiere, appartenenti ai lavoratori emigranti e ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, devono essere esenti dai diritti di dogana all’entrata nel territorio di immigrazione, a condizione che, al momento dell’importazione, possa essere provato che gli utensili e l’equipaggiamento in questione sono effettivamente di loro proprietà o in loro possesso, sono stati per un periodo considerevole in loro possesso per loro uso, e sono destinati ad essere da loro usati nell’esercizio della loro professione.

Articolo 2

1. Gli effetti personali appartenenti ai lavoratori emigranti e ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o à raggiungerli devono essere esenti dai diritti di dogana al ritorno di dette persone nel loro paese di origine sempre che abbiano conservato la nazionalità di questo paese.
2. Gli utensili manuali portatili e l’equipaggiamento portatile del tipo di quelli che sono abitualmente in possesso dei lavoratori per l’esercizio del loro mestiere, appartenenti ai lavoratori emigranti ed ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, devono essere esenti dai diritti di dogana al ritorno di dette persone nel loro paese di origine, se esse hanno conservato la nazionalità di questo paese, e a condizione che al momento dell’importazione possa essere provato che gli utensili e l’equipaggiamento in questione sono effettivamente di loro proprietà o in loro possesso, sono stati per un periodo considerevole in loro possesso per loro uso, e sono destinati ad essere da loro usati nell’esercizio della loro professione.


Entrata in vigore: 22 gennaio 1952
Ratifica: Legge 2 agosto 1952, n. 1305
Note:
- Traduzione non ufficiale Fonte: G. Kojanec, Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
- Allegato: R86 Raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta nel 1949), 1 luglio 1949
- Rivede C66 Convention concerning the Recruitment, Placing and Conditions of Labour of Migrants for Employment, 28 giugno 1939


Fonte: ILO