Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 marzo 2011, n. 6207 - Infortunio e prova dell'occasione di lavoro


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza

 


sul ricorso 24304/2009 proposto da:
C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato RIZZO Nunzio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di
livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUGLISI LUCIA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5374/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 22/09/08, depositata il 07/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell'01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

FattoDiritto

 

Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo l'appello proposto dall'INAIL contro C.A., ha interamente riformato la decisione del primo giudice, di accoglimento della domanda del C., dipendente di Telecom come operatore notturnista, diretta ad ottenere il riconoscimento di una rendita per l'infortunio subito, durante il servizio, scivolando sul pavimento bagnato mentre si recava alla toilette.
Per ciò che interessa, la Corte territoriale ha osservato che il lavoratore avrebbe dovuto provare con assoluta certezza il requisito dell'occasione di lavoro ed ha ritenuto invece non dimostrato che la causa dell'incidente fosse stata il pavimento bagnato piuttosto che un capogiro o una distrazione.
In proposito, la Corte ha messo in rilievo che nel giudizio di primo grado erano stati escussi taluni testi ma che nulla era possibile dire circa il contenuto delle loro dichiarazioni perchè il Tribunale, più volte richiestone non aveva inviato il fascicolo d'ufficio e le parti, pur sollecitate in tal senso, non avevano prodotto copia delle dichiarazioni testimoniali.


La sentenza è impugnata dal C. con ricorso per un motivo, illustrato da memoria. L'INAIL ha depositato controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso la sentenza è censurata per aver tratto argomenti di prova dall'assenza del fascicolo d'ufficio, contenente i verbali delle prove testimoniali, sostenendosi che tale mancanza avrebbe dovuto giocare semmai contro l'INAIL appellante, e per aver escluso l'occasione di lavoro pur in presenza di una situazione anomala quale il pavimento bagnato.
Va però osservato che la sentenza - come detto - ha addebitato alle parti la mancata produzione di copia dei verbali di causa a prescindere dall'invio del fascicolo d'ufficio. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non può dirsi che essa abbia fatto carico alla parte qui ricorrente delle disfunzioni dell'ufficio.

Poichè non risulta affermato che il fascicolo fosse andato smarrito è evidente che al mancato invio le parti, e in particolare la parte allora appellata, in quanto parte attrice, avrebbero potuto porre rimedio nei termini indicati dalla Corte territoriale.

Nè rileva che, come affermato in memoria, il fascicolo d'ufficio non sia nella disponibilità delle parti, perchè ciò non impedisce alle stesse di trarre copia di quanto possa loro riuscire utile. Nemmeno rileva d'altro lato che a ciò le parti non siano tenute, nel senso che non vi sono obbligate, visto che nel caso di specie tale produzione costituiva oggetto di un onere, ossia di un'attività che le parti avrebbero dovuto svolgere nel loro stesso interesse.
Quanto all'esclusione dell'occasione di lavoro, la Corte ha chiarito, con valutazione di merito qui non censurabile, che proprio per l'impossibilità di accedere alle testimonianze, mancava la prova che l'incidente fosse qualificabile in tali termini.


In conclusione, il ricorso deve essere rigettato senza pronunzie sulle spese data l'epoca di inizio della controversia (anno 1997).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011