Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2011, n. 6028 - Assicurazione per infortunio


 

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
 Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
 Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
 Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
 Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:
 sentenza

 

 sul ricorso proposto da:
 COOPERATIVA L'A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzo Nunzio del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso;
 - ricorrente -
 contro
 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente Generale Dott. F. M., elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti Pignataro Adriana e Vito Zammataro, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso;
 - controricorrente -
 per la cassazione della sentenza n. 2410/06 della Corte di Appello di Napoli del 3.04.2006/3.08.2006 nella causa iscritta al n. 1393 R. G. 2002.
 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8.02.2011 dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
 udito l'Avv. Lorella Frascone, per delega dell'Avv. Vito Zammataro, per l'INAIL;
 sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto il ricorso.
 

 

Fatto 
 

 

Con sentenza del 5.10.2001 il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione proposta dalla COOPERATIVA L'A. S.r.l. contro il decreto ingiuntivo, emesso a favore dell'INAIL per il pagamento di L. 73.870.300 per premi ed accessori maturati relativamente alla posizione assicurativa n. 22455/69. La Cooperativa aveva sostenuto di avere estinto il debito nei confronti dell'INAIL.

A seguito di appello dell'INAIL la Corte di appello di Napoli con sentenza n. 2410 del 2006 ha riformato la decisione di primo grado e per l'effetto ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, osservando che tutta la documentazione prodotta dalla Cooperativa opponente non era assolutamente idonea a provare l'eccepita estinzione del debito, in quanto riguardava posizioni debitorie del tutto diverse da quelle relative al decreto ingiuntivo in questione.
 

La Cooperativa ricorre per cassazione con un motivo.
 

Resiste l'INAIL con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

 

Diritto
 

 

Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 420, 437 e 645 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5).
 

In particolare la ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado, alla stregua di tardive allegazioni dell'INAIL nel ricorso di appello, ha esaminato la documentazione agli atti effettuando una diversa imputazione dei pagamenti, incorrendo con ciò nel vizio di "ultrapetizione" e violazione della normativa richiamata.
 

Il motivo è infondato.
 

Non è ravvisabile nel caso di specie il denunciato vizio di extrapetizione, in quanto correttamente il giudice di appello ha ritenuto che l'ente previdenziale, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, avesse svolto mera difesa in ordine all'eccepito pagamento assolvendo al proprio onere di prova sull'esistenza del credito azionato.
 

Non era quindi precluso al giudice di appello l'esame della documentazione, prodotta dall'INAIL, proprio in relazione all'accertamento dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione e alla verifica delle rispettive reciproche posizioni delineatesi nel processo.
 

Orbene dalla valutazione della Corte territoriale, così effettuata e sostenuta da adeguata e coerente motivazione, è risultato che l'eccepita estinzione del debito da parte dell'opponente cooperativa riguardava posizioni diverse da quelle oggetto del procedimento monitorio. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
 

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2011