Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2011, n. 5965 - Amianto 


 

 

 

 

 

 

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
 Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere -
 Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
 Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
 Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:
 sentenza 

 

  sul ricorso 11950/2009 proposto da:
 P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.  PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FELSANI MARIA CECILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato STORACE Iside, giusta delega in atti;
 - ricorrente -
 contro
 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE Nicola, PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
 - controricorrente -
 avverso la sentenza n. 234/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/05/2008, R.G.N. 1258/04;
 udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
 Udito l'Avvocato STORACE ISIDE;
 udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega RICCIO ALESSNDRO;
 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

 

 


Fatto

 

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, in riforma di decisione del Tribunale di Savona, ha rigettato la domanda proposta, tra gli altri, da P.F. nei confronti dell'INPS per ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per i periodi in cui aveva lavorato, con esposizione all'amianto, presso la società O. di Savona.
 

Condividendo i risultati della nuova consulenza tecnica di ufficio disposta in appello la Corte territoriale ha ritenuto che l'esposizione del lavoratore non aveva superato la soglia di rischio richiesta dalla legge per l'attribuzione del beneficio.
 

Per la cassazione di questa sentenza il P. ha proposto ricorso fondato su due motivi.
 

L'INPS resiste con controricorso.

 

Diritto

 

 1. Con il primo motivo e con denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (omessa motivazione in punto rinnovo della CTU già esperita in primo grado) la sentenza d'appello è censurata per aver disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio senza alcuna giustificazione, posto che da quella svolta in primo grado emergevano tutti gli elementi di cognizione necessari per la verifica della personale esposizione a rischio del ricorrente e non erano stati introdotti elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già valutati.


 

2. Il motivo non è fondato.
 

3. Decisiva, al riguardo, è la considerazione che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì (come riconosce lo stesso ricorrente) un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l'esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l'esigenza di procedere a una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (vedi Cass. nn. 17906 del 2003, n. 5777 del 1998, 8611 del 1995, 10972 del 1994).
 

4. Nel secondo motivo, sempre con deduzione di vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità del CTU), si sostiene che la Corte di merito avrebbe deciso la causa sulla base di una CTU nulla e, comunque, inattendibile giacchè redatta "sulla base di un evidente pregiudizio che avrebbe animato l'ausiliare"; tale pregiudizio risulterebbe dal contenuto di una lettera del consulente di parte che riferiva delle preoccupazioni espresse dal nuovo consulente di ufficio per il fatto della pendenza di un gran numero di domande di riconoscimento di benefici previdenziali per esposizione all'amianto. In ogni caso, il giudice di appello non avrebbe risposto alle contestazioni al riguardo svolte dai ricorrenti all'udienza del 29.2.2008, limitandosi ad esprimere un'acritica adesione a conclusioni fondate su una scelta arbitraria ed immotivata dei coefficienti di calcolo della esposizione a rischio e tanto più ingiustificate per il fatto che altri lavoratori dello stesso reparto - e con le stesse mansioni dei ricorrenti - avevano ricevuto l'attestazione di rischio da parte dell'INAIL e il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio contributivo.
 

5. Anche questo motivo è infondato.
 

 

6. Non può. invero, dubitarsi della imparzialità del CTU, rispetto alle valutazioni da compiere (e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa dell'odierno ricorrente per il solo fatto che l'ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico-economico derivanti dal numero di domande (all'epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla L. n. 257 del 1992, ai lavoratori esposti all'amianto.

E' irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto.

Peraltro, la confutazione delle riserve in proposito avanzate dall'(allora) appellato è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell'elaborato tecnico che la Corte di merito esprime e giustifica riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare - determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all'amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori, sulla base della ricostruzione della situazione esistente in azienda nel periodo dedotto in causa - e sottolineando che, quanto alle conclusioni dell'ausiliare tecnico, la difesa del lavoratore non aveva sollevato specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare di non condividerne il risultato.

A fronte di quest'ultima osservazione, non specificamente censurata in questa sede - (vedi Cass. sent. n. 10222 del 2009 sull'onere del ricorrente per cassazione di allegare le critiche mosse alla consulenza tecnica di ufficio già dinanzi al giudice "a quo", nonchè la loro rilevanza ai fini della decisione e il loro omesso esame da parte del giudice del merito, ove intenda infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza d'appello che recepisca "per relationem" le conclusioni e i punti salienti della detta consulenza di cui dichiari di condividere il merito) - diventano irrilevanti le censure in questa sede rivolte all'accertamento tecnico e alla sentenza d'appello che l'ha recepito;
così come irrilevante è la circostanza che a colleghi di lavoro dell'odierno ricorrente, operanti nello stesso ambiente e con le stesse mansioni, sarebbe stata riconosciuta dall'INAIL l'esposizione a rischio, posto che dall'avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di un' identica esposizione per un altro lavoratore.

Si aggiunga che diversamente da quanto sostiene il ricorrente, all'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8 (confermata anche dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (cfr. Cass. sent. nn 10037 del 2007, 400 del 2007, 27451 del 2006 e numerose altre conformi).
 

7. In definitiva, le censure di vizio di motivazione che il ricorrente addebita alla sentenza impugnata non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell'operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.
 

8. In conclusione il ricorso è rigettato.
 

9. Non vi è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

 

 P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
 Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
 Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2011