Tipologia: CCNL
Data firma: 13 marzo 1983
Validità: 01.03.1983 - 31.12.1985
Parti: Associazione nazionale dell’industria chimica, Farmindustria, Associazione italiana dell’industria olearia, Associazione italiana cerai d’Italia, Gruppo nazionale produttori articoli dattilografici, Anicta e Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil)
Settori: Chimici, Industria Privata

Sommario:

Capitolo I
Parte I - Investimenti e occupazione
Parte II - Appalti e decentramento produttivo
Parte III - Mobilità
Parte IV
Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Disciplina dell’apprendistato
Capitolo III Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni
• Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 7 - Orario di lavoro
• Dichiarazione delle parti stipulanti
Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 10 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro
Art. 11 - Ferie
Capitolo V Trattamento economico
Art. 12 - Elementi della retribuzione
Art. 13 - Minimi contrattuali
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Scatti di anzianità
Art. 16 - Premio di produzione
Art. 17 - Lavoro a cottimo
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - 13a mensilità
Art. 21 - Trattamento economico per la Pasqua
Art. 22 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 23 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 24 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al Gruppo 1 dell’art. 4
a) Indennità per disagiata sede
b) Indennità di cassa
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27 - Trasferta
Art. 28 - Trasferimento
Art. 29 - Passaggi di qualifica
Capitolo VI Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 32 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 33 - Permessi di entrata nell’azienda
Art. 34 - Permessi non retribuiti
Art. 35 - Aspettativa
Art. 36 - Assenze
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Art. 38 - Servizio militare
Art. 39 - Malattia e infortunio
a) Assenza dal lavoro

b) Conservazione del posto durante l’assenza
c) Trattamento economico durante l’assenza
Art. 40 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 41 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Capitolo VIII Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 42 - Ambiente di lavoro
• Norme transitorie
Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Capitolo IX Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 44 - Lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Abiti da lavoro
Art. 47 - Reclami e controversie
1) Controversie individuali e plurime
2) Controversie per i provvedimenti disciplinari
3) Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Art. 48 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Capitolo X Norme disciplinari
Art. 49 - Rapporti in azienda
Art. 50 - Inizio e fine del lavoro
Art. 51 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 52 - Regolamento interno
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Capitolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 56 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Art. 58 - Previdenza
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 60 - Indennità in caso di morte
Art. 61 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo XII Istituti di carattere sindacale

Art. 62 - Consiglio di fabbrica
Art. 63 - Commissioni interne e delegato d’impresa
Art. 64 - Assemblee
Art. 65 - Permessi per cariche sindacali
Art. 66 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 67 - Affissioni
Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 69 - Fondo di solidarietà
Art. 70 - Distribuzione del Contratto ed esclusiva di stampa
Capitolo XIII Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 71 - Abrogazione dei precedenti Contratti: opzione
Art. 72 - Condizioni di miglior favore
Art. 73 - Piccole aziende
Art. 74 - Decorrenza e durata
Dichiarazioni delle parti stipulanti
Allegati
Allegato 1 - Norme particolari per i viaggiatori o piazzisti
Sistema di informazione
Art. 4 - Inquadramento e classificazione
Art. 7 - Prestazione lavorativa settimanale
Art. 10 - Riposi aggiuntivi e riduzione della prestazione lavorativa
Art. 15 - Scatti di anzianità
Art. 16 - Contrattazione aziendale
Art. 18 - Retribuzione giornaliera
Art. 24 - Maneggio denaro
Art. 27 - Diarie e rimborsi spese
Art. 45 - Lavoratori studenti
Art. 62 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 64 - Assemblea
Art. 65 - Permessi per cariche sindacali
Art. 67 - Affissioni
A) - Provvigioni
B) - Cauzione
C) - Rischio macchina
D) - Assicurazione aggiuntiva per infortuni sul lavoro
E) - Posto di lavoro
F) - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Allegato 2 - Norme particolari per il settore cellofan
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Scatti di anzianità
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 42 - Ambiente di lavoro
Art. 46 - Abiti da lavoro
Allegato 3 - Norme particolari per le aziende che applicavano il CCNL 17 aprile 1976 per gli addetti all’industria della saponeria, della detergenza e dei prodotti di igiene
Art. 4 - Classificazione del personale
Allegato 4 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle industrie: chimica, farmaceutica, fibre chimiche, cellofan, olii e margarina, detergenza, dielettrici e materiali isolanti, dattilografici, cere e lumini, elettrodi di carbone, coibenti

Addì 13 marzo 1983, in Roma, tra l’Associazione nazionale dell’industria chimica, la Farmindustria - Associazione nazionale dell’industria farmaceutica, l’Associazione nazionale dell’industria chimica - raggruppamento produttori di fibre chimiche, l’Associazione nazionale dell’industria chimica - raggruppamento produttori di cellofan, la Delegazione di rappresentanza sindacale nazionale delle aziende industriali produttrici di materiali dielettrici isolanti ed affini, l’Associazione italiana dell’industria olearia, l’Associazione italiana cerai d’Italia, il Gruppo nazionale produttori articoli dattilografici, l’Associazione nazionale industria coibenti termoacustici (Anicta), con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione unitaria lavoratori chimici - Fulc (Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil), con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali della Fulc e dei Consigli di fabbrica dei settori interessati, con l’assistenza della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, fibre chimiche, cellofan, olii e margarine, detergenza, dielettrici, dattilografici, cere e lumini, elettrodi di carbone e coibenti.

Capitolo I
Parte I - Investimenti e occupazione

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) A livello settoriale
Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione imprenditoriale, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
a) le prospettive produttive del settore chimico con articolazioni per i settori di specializzazione più significativi;
b) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni, per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche;
[…]
d) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
e) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Fulc di seguire lo sviluppo dell’attuazione delle previsioni, le parti procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito nazionale.

2) A livello territoriale
A livello di Regioni e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali, caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende, da identificare in incontri nazionali - annualmente le Associazioni industriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori in appositi incontri:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell’area industriale della categoria;
[…]
c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
e) la natura delle attività produttive conferite a terzi;
- a livello provinciale o comprensoriale, annualmente, le Associazioni industriali in appositi incontri porteranno a conoscenza del sindacato dei lavoratori:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell’area industriale della categoria;
[…]
c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito territoriale.

3) A livello aziendale e di gruppo
Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito dell’area dell’industria chimica, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale - l’informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste alla parte III del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
[…]
d) le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell’orario di lavoro;
e) il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
f) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
g) l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) e con la procedura di cui al comma precedente, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali a livello nazionale, per l’accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l’accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri fra le parti con l’intervento della Direzione aziendale e del CdF.
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 300 dipendenti, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della Fulc assistita dal CdF:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
c) il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
e) l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1) le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 300 e 200, le informazioni sul punto c) verranno fornite annualmente per iscritto alla Fulc e al CdF tramite l’Associazione territoriale competente.
Dichiarazione a verbale
Per le Regioni, le Province e i comprensori con scarsa concentrazione di stabilimenti della stessa categoria, le Associazioni individueranno consensualmente aree interregionali, interprovinciali e intercomprensoriali.

Parte II - Appalti e decentramento produttivo
1) Le aziende informeranno periodicamente i Consigli di fabbrica:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso a lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18 dicembre 1973, n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva; ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle OSL in occasione degli incontri nazionali e territoriali previsti nella Parte I.
I gruppi industriali e gli stabilimenti significativi di cui alla Parte I forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive.
2) Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con i Consigli di fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente con l’impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all’appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
3) Sono fatti salvi comunque - fino alla loro scadenza - i contratti di appalto stipulati prima del 17 aprile 1976.
4) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi Contratti di lavoro.
5) Per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
6) A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
7) Le norme di cui alla presente Parte II non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 60 lavoratori di cui al gruppo 3) dell’art. 4 del presente Contratto.

Parte IV
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 482/1968 in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Disciplina dell’apprendistato

Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente Contratto in quanto applicabili.
[…]
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 3 anni e 6 mesi, ma a seconda dell’età di assunzione e del titolo di istruzione in possesso degli apprendisti, sarà convenientemente ridotto come risulta dalla tabella seguente:

Titoli di studio Età di assunzione
15 16 17 18

A) Licenza di istituto professionale pubblico ad indirizzo chimico o di scuola tecnica industriale ad indirizzo chimico o ammissione al 3º anno di Istituto tecnico industriale ad indirizzo chimico o titolo equipollente

10 mesi 10 mesi 10 mesi

B) Licenza di scuola tecnica o di scuola professionale o di scuola d'arte o ammissione al 3º anno di istituto tecnico industriale o titolo equipollente

2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi 1 anno

C) Licenza di avviamento professionale o di scuola media inferiore o ammissione al 4º anno di scuola d'arte o titolo equipollente

3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi

D) Licenza elementare

3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni

Ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale svolgente attività nello stesso genere di produzione.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A) della tabella, dovranno seguire i corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
[…]

Capitolo III Classificazione del personale
Art. 6 - Passaggio di mansioni
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove formule organizzative consistenti in una diversa distribuzione delle mansioni.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l’attuazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con il CdF. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il CdF, assistito dai componenti del gruppo interessato.
Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.

Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 7 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente concentrate in 5 giorni.
A. In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
B. a) È considerato lavoro supplementare quello compreso tra l’orario contrattuale e l’orario massimo di legge.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
b) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro supplementare e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai Consigli di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui al precedente punto b).
C. L’orario normale di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le Aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui alla 1a parte del contratto, programmi, tendenzialmente annuali, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane con prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza del Consiglio di fabbrica.
D. Per le lavorazioni a ciclo continuo, l’orario di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 244 giornate lavorative annue fino al 30 giugno 1984, a 241,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1 luglio 1984 ed a 239 giornate lavorative annue a decorrere dal 1 gennaio 1985.
La collocazione rispettivamente dei 17, dei 19,5 e dei 22 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui al successivo art. 10, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all’Accordo 22 gennaio 1983, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle Aziende - sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzati, previo confronto sindacale, programmi che consentano sia il godimento di tre settimane pro-capite di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l’effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell’anno.
E. L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
I. Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto B) lettera c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
[…]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 25 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5) del presente articolo. […]

Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Art. 11 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Capitolo V Trattamento economico
Art. 17 - Lavoro a cottimo

Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al Gruppo 3) dell’art. 4 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l’istituto sono riportate qui di seguito:

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4) L’azienda tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i competenti Sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
21) Per i reclami riguardanti l’applicazione delle presenti norme ed in particolare quelli relativi:
[…]
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13);
[…]
sarà seguita la procedura prevista all’art. 47.
[…]

Capitolo VI Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia

A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente Contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al Gruppo 3) dell’art. 4 sono inquadrati nei sottoelencati livelli:
Livello 2°
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di specializzazione.
Livello °
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di qualificazione, nonché quelli inquadrati nella categoria E in base al CCNL 17 aprile 1976.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l’orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 sulla distribuzione dell’orario di lavoro.
[…]
Resta fermo quanto previsto dall’art. 7 lettera B) per il lavoro supplementare e straordinario.
[…]

Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell’orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 39 - Malattia e infortunio
a) Assenza dal lavoro

In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 40 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alle lavoratrici, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da esse percepite ai sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VIII Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 42 - Ambiente di lavoro

Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American conference of governmental industrial hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse. Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
Tali tabelle sono allegate al presente Contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell’art. 9 della legge 300 e della legge 833, vengono attribuiti al Consiglio di fabbrica i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini e accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall’art. 20 ultimo comma della legge n. 833 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell’Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l’attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all’area di rischio individuata.
L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini concordate con il Consiglio di fabbrica.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Per l’espletamento dei compiti suindicati, il Consiglio di fabbrica di ogni stabilimento individuerà i suoi membri incaricati di trattare con la Direzione aziendale nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti;
- da 6 a 9 oltre 1.000 dipendenti.
Agli incontri con l’azienda potranno partecipare, con i membri del Consiglio di fabbrica come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di fabbrica, su loro richiesta:
a) i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
c) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni tramite scheda da definire a livello nazionale tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
e) l’attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall’art. 21 della legge 833/78, nell’ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l’azienda esaminerà con il Consiglio di fabbrica la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto il controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri informativi annuali forniranno alle OSL le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità sanitarie locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell’esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti ai rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull’impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche.
Inoltre le Parti si incontreranno a livello nazionale per:
- esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell’ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall’American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali;
- a fronte di diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse nei luoghi di lavoro, esaminare le possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni;
esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato scientifico centrale per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
- individuare consensualmente linee di indirizzo che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali-ecologiche di interesse per il settore chimico.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale. I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
I Consigli di fabbrica sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.

Norme transitorie
Le disposizioni del CCNL 27 novembre 1966 riportate in nota riguardanti "le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose" resteranno in vigore fino a quando non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo, con l’intesa che per i lavoratori addetti alle lavorazioni in cui si producono o manipolano esplosivi si darà luogo al cumulo dell’indennità di nocività e di pericolosità. In tal senso si intende modificato il secondo comma dell’art. 18 - Parte comune - del CCNL 27 novembre 1966.
Per i lavoratori che al momento dell’abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del CCNL 27 novembre 1966 sotto riportate, l’ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.

Nota
Norme per le lavorazioni nocive e pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose (dal CCNL 27 novembre 1966).

Art. 14 - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria chimica, agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.
Art. 15 - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante la adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con la assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° Gruppo L. 270 orarie
2° Gruppo L. 160 orarie
3° Gruppo L. 115 orarie
Art. 16 - Per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Art. 17 - Gli operai addetti alle lavorazioni in cui si producono o si manipolano esplosivi e gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni di cui trattasi, vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
1) addetti a lavorazioni esplosive di massima e constatata pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: produzione e manipolazione di miscele innescanti, nitrazione e stabilizzazione nitroglicerina, produzione fulminato di mercurio, impasto o petrinaggio dinamite;
2) addetti a lavorazioni esplosive di media pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: nitrazione e stabilizzazione tritolo, pentrite, T4, produzione polveri nere, produzione gallette e successiva laminazione e trafile di polveri senza fumo, lavorazione dinamite successiva al petrinaggio, fabbricazione cariche compresse alla pressa idraulica;
3) addetti a lavorazioni esplosive che presentano un basso grado di pericolosità sia per la qualità che per la quantità dei prodotti trattati. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: caricamento cartucce e proiettili da guerra, nitrazione cotone e cellulosa, imballo polveri finite, manipolazione esplosivi in quantitativi modesti e suddivisi.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° Gruppo L. 270 orarie
2° Gruppo L. 160 orarie
3° Gruppo L. 115 orarie
Art. 18 - Le indennità di cui agli artt. 15 e 17 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 23.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 19 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali la indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell’indennità.
Art. 20 - Le indennità di cui agli artt. 15 e 17 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.
Art. 21 - L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
Art. 22 - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme le parti o le Organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 23 - In relazione al precedente art. 18, è stabilito quanto segue:
a) Ferie
Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali
In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Agli effetti di tali istituti la indennità competente secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente od a periodi più lunghi od a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 15, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il 1o gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Art. 24 - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 20 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.


Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
L’azienda inoltre:
1) può sottoporre, col consenso del lavoratore, nell’ambito della materia disciplinata dall’art. 42, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Capitolo IX Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 46 - Abiti da lavoro

A tutti i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio.
L’azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell’abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all’anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie ecc. oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanza ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
[…]
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui al Gruppo 1) dell’art. 4 o a quelli di cui al Gruppo 2) dell’art. 4 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice ecc.).

Art. 47 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso alla Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse le seguenti:
[…]
b) le controversie di cui alla norma transitoria di cui al precedente art. 42 del presente Contratto;
c) le procedure previste dagli artt. 14 e 15 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.

1) Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest' ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo tramite il Consiglio di fabbrica dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro dieci giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi alla applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la predetta rappresentanza può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e il CdF, il lavoratore interessato o la predetta rappresentanza in caso di controversia plurima può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, territorialmente competenti.
Questa potrà richiedere entro dieci giorni dal mancato accordo, alla Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro dieci giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro dieci giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro dieci giorni successivi.

3) Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l’interpretazione del presente Contratto, saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente Contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di due mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle Parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell’Accordo interconfederale 22 gennaio 1983, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e CDF. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla Parte I del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 48 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le parti concordano sull’esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano altresì di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Capitolo X Norme disciplinari
Art. 49 - Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 51 - Consegna e conservazione utensili e materiale
L’azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna, e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio.
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
[…]
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 52 - Regolamento interno
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 3 n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in modo chiaramente visibile.

Art. 54 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa, dell’ammonizione scritta o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 36 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa non può superare l’importo di 3 ore di retribuzione e va applicata per le mancanze di minor rilievo. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente;
[…]
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) furto o danneggiamento volontari di materiale dell’azienda;
[…]
f) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell’azienda stessa;
g) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
i) il diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) insubordinazione verso i superiori;
m) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f), dell’articolo precedente.

Capitolo XII Istituti di carattere sindacale
Art. 62 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 30 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 63 - Commissioni interne e delegato d’impresa
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 inerenti il delegato d’impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 64 - Assemblee
Nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’azienda in fabbrica o nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
[…]
Normalmente le assemblee saranno tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore all’anno compensate con la retribuzione ordinaria che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
Il suddetto numero di 10 ore verrà calcolato per anni di calendario.
Il numero massimo di assemblee nell’anno è fissato in 8.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 67 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ed al Consiglio di fabbrica di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Capitolo XIII Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 73 - Piccole aziende

Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 20 lavoratori di cui al gruppo 3) dell’art. 4 si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitano l’onere di qualche istituto contrattuale.

Dichiarazioni delle parti stipulanti
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo del settore nel più ampio contesto dell’economia nazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, l’Accordo Interconfederale del 22 gennaio 1983, le cui norme anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Allegati
Allegato 1 - Norme particolari per i viaggiatori o piazzisti
Art. 7 Prestazione lavorativa settimanale

La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono essere tra loro equivalenti.
[…]

Art. 62 Rappresentanze sindacali aziendali
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti le Organizzazioni sindacali dei viaggiatori firmatarie del presente Contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle Rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell’ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità - designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30) nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale *.
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali è estesa per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
[…]
* In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle 15 unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette. (Cfr. lettera Confindustria 30 luglio 1971).

Art. 64 Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria Rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 62, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all’art. 20 legge 300 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 67 Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSA ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSA.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

E) - Posto di lavoro
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il viaggiatore o piazzista abbia riportato dall’infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro, presso gli Uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’Ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il viaggiatore o piazzista dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33 comma settimo, della legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due commi.
[…]

Allegato 2 - Norme particolari per il settore cellofan
Art. 30 Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente Contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 3) dell’art. 4 sono inquadrati nei sottoelencati livelli:
Livello 2°
Vi appartengono: autisti meccanici con patente di grado "E" e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati, cuochi che dirigono impianti complessi di cucine ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
Livello 1°
Vi appartengono: autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali, cuochi ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione, nonché quelli precedentemente inquadrati in cat. I in base al CCNL 17 aprile 1976.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l’orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 sulla distribuzione dell’orario di lavoro.
[…]
Resta fermo quanto previsto all’art. 7, lettera B), per il lavoro supplementare e straordinario.
[…]

Art. 42 Ambiente di lavoro
Norme transitorie
Le disposizioni del CCNL 7 aprile 1967 riportate in nota riguardanti "le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose" resteranno in vigore fino a quando non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo.
Qualora non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, al trasferimento dell’ammontare dell’indennità.

Nota
Norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.

Art. 1 - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai, normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria delle fibre tessili artificiali cellulosiche e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, o particolare gravosità ambientale di lavoro.
Art. 2 - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° Gruppo L. 270 orarie
2° Gruppo L. 160 orarie
3° Gruppo L. 115 orarie
Art. 3 - Per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Art. 4 - Le indennità di cui all’art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 5 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.
Art. 6 - Le indennità di cui all’art. 2 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.
Art. 7 - L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati è riportato negli allegati accordi integrativi stipulati fra le Associazioni nazionali di categoria.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
Art. 8 - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme le parti e le Organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 9 - In relazione al precedente art. 4, è stabilito quanto segue:
a) Ferie
Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali
In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Agli effetti di tali istituti la indennità competente, secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente od a periodi più lunghi od a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il 1o gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Art. 10 - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Accordo integrativo
In relazione all’art. 7 delle norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, i lavoratori vengono incasellati come segue:
1° Gruppo
Addetti ai baratti.
Piombisti.
2° Gruppo
Addetti allo scarico a mano del solfuro e di altre sostanze nocive (ipoclorito, acido solforico e simili) per le ore intere effettivamente prestate in tale lavoro.
Addetti alla filtrazione viscosa (cantina viscosa).
Addetti alla filatura (dal bagno di coagulo all’essiccatoio).
Addetti ai bagni di filatura.
Addetti al reparto lavorazioni impermeabili di cellofan.
3° Gruppo
Addetti allo scarico delle presse di bagnatura in quanto eseguito a mano.
Addetti alla soluzione soda fusa e travaso manuale soda liquida fusti.
Addetti al lavaggio manuale tele.
Addetti ai mescolatori.


Art. 46 Abiti da lavoro
Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori di cui al Gruppo 2) e 3) dell’art. 4 dopo la loro conferma in servizio un abito da lavoro, che verrà rinnovato di anno in anno gratuitamente.
Onde consentire la normale tenuta dell’abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio, il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito da lavoro.
La pulizia, riparazioni ecc. dell’abito da lavoro sono a carico dei lavoratori.
Per gli uomini l’abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi, oppure in un camice per gli addetti ai laboratori chimici.
Per le donne, l’abito da lavoro consiste in un taglio di tela per grembiule (uno all’anno senza il taglio di ricambio).
Le tute, i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione delle tute in dotazione ai lavoratori addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni:
- filatura - parte umida;
- addetti all’impianto di produzione dell’acido solforico;
- preparazione bagni di filatura raion e fiocco;
- addetti agli impianti di produzione dell’ipoclorito;
- personale ausiliario normalmente addetto ai reparti sopracitati, per i quali la tuta deve essere di lana.
Nell’interno dello stabilimento i lavoratori sono tenuti ad indossare l’abito da lavoro in normali condizioni di decoro e di pulizia.
Gli abiti da lavoro devono essere riconsegnati all’azienda in caso di rescissione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui le aziende abbiano già provveduto a fornire l’abito da lavoro per l’anno in corso ai lavoratori di cui sopra, non hanno l’obbligo della concessione della prima fornitura, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Ai tecnici di stabilimento o laboratorio di cui al Gruppo 1) dell’art. 4 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice ecc.).