Tipologia: CCNL
Data firma: 22 gennaio 1983
Validità: 01.01.1983 - 31.12.1985
Parti: Asap e Fulc (Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil)
Settori: Chimici, PP.SS.

Sommario:

Premessa
Dichiarazione delle parti contraenti
Avvertenza
Parte prima
I Rapporti sindacali

Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale
Art. 2 - Organizzazione del lavoro - Formazione professionale
• Organizzazione del lavoro

• Formazione professionale
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Fondo di solidarietà
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche
Art. 6 - Intesa su appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
• Dichiarazione dell’Azienda sugli handicappati
Art. 7 - Assetto impianti
II - Diritti sindacali
Art. 8 - Strutture sindacali di fabbrica
Art. 9 - Istituti di patronato
Art. 10 - Permessi per cariche sindacali
Art. 11 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 12 - Contributi sindacali
Art. 13 - Comunicazioni sindacali
Art. 14 - Diritto d’assemblea e locali
Parte seconda
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda

Art. 15 - Assunzione
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 18 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell’Azienda
Art. 19 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 20 - Abiti da lavoro
Art. 21 - Visita personale di controllo
Art. 22 - Ambiente di lavoro
Art. 23 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 24 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 25 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 26 - Lavoratori studenti - Assegni di studio
Art. 27 - Diritto allo studio
II - Classificazioni
Art. 28 - Classificazione del personale
Art. 29 - Normative particolari per lavoratori di 7o e 8o livello
Art. 30 - Passaggio di mansioni
III - Trattamento economico
Art. 31 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
Art. 32 - Determinazione della quota oraria e giornaliera
Art. 33 - Minimi retributivi
Art. 34 - Elemento retributivo specifico - ERS - per i lavoratori di 7o ed 8o livello
Art. 35 - Indennità di contingenza
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Contrattazione articolata
Art. 38 - Forme incentivanti di retribuzione
Art. 39 - Indennità per disagiata sede
Art. 40 - Contestazioni sulla retribuzione
IV - Durata del lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro
1) Lavoratori giornalieri non discontinui
2) Lavoratori turnisti
3) Lavoratori discontinui
Art. 42 - Interruzione del lavoro a causa di forza maggiore e riduzione dell’orario
Art. 43 - Chiamate fuori orario
Art. 44 - Giorni festivi
Art. 45 - Lavoro straordinario - notturno - festivo
Art. 46 - Maggiorazioni per lavoro in turno
Art. 47 - Ferie
V - Trasferimenti e trasferte

Art. 48 - Trasferimenti
Art. 49 - Trasferte
Art. 50 - Lavoro all’estero
1) Tutela sindacale
2) Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro

b) Ferie
c) Festività
d) Trattamento di fine rapporto
3) Tutela previdenziale
4) Questioni inerenti l’insediamento
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 51 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
Art. 52 - Denuncia di infortunio e malattia professionale
Art. 53 - Conservazione del posto durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 54 - Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Art. 56 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 57 - Servizio militare
Art. 58 - Aspettativa
VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 60 - Trattamento di fine rapporto
Art. 61 - Certificato di lavoro
Parte terza
I - Disciplina nell'Azienda

Art. 62 - Doveri del lavoratore
Art. 63 - Disciplina aziendale
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
Art. 66 - Licenziamento
II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 67 - Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 68 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 69 - Impegni derivanti dall’applicazione delle procedure
Parte quarta Disposizioni finali
Art. 70 - Aumenti dei minimi
Art. 71 - Distribuzione del contratto
Art. 72 - Durata del contratto
Allegati
Allegato 1 - Accordo integrativo
Allegato 2 - Accordo sulla determinazione degli organici
Allegato 3 - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1 gennaio 1983
Allegato 4 - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1 gennaio 1984
Allegato 5 - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1 gennaio 1985
Allegato 6 - Elemento retributivo specifico per lavoratori di 7o ed 8o livello
Allegato 7 - Accordo fondo prestiti case
Allegato 8 - Dichiarazione congiunta
Allegato 9 Norme per l’applicazione del CCNL chimici pubblici ai dipendenti già inquadrati nel CCNL chimici privati
Allegato 10 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato 11 - Leggi e decreti richiamati nel presente contratto
Allegato 12 - TLV (Threshold Limit Values) per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati per il 1982 dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
Allegato 13 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle industrie del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche

Il 22 gennaio 1983, in Roma, tra l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap, e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil) con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali della Fulc e dei consigli di fabbrica dei settori interessati, con l’assistenza della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali nelle aziende a partecipazione statale del settore chimico rappresentate dall’Asap.

Premessa
Le parti prendono atto del compito affidato all’Eni nel recupero dell’investimento chimico nazionale nonché della funzione oggettivamente assegnata alle relazioni industriali del settore nella gestione del profondo cambiamento necessario per il proseguimento dell’obiettivo avanti indicato.
In questo quadro, il presente rinnovo contrattuale costituisce pertanto non solo un momento strumentale di negoziazione per la definizione delle nuove ragioni di scambio, bensì anche un fondamentale fattore di innovazione volto ad identificare i termini più funzionali del raccordo con i mercati dei prodotti, i contesti tecnologici e organizzativi, dello stesso processo di valorizzazione e tutela del fattore lavoro.
Le parti, pertanto, con il presente contratto hanno inteso realizzare, ciascuna nell’ambito della propria autonomia, soluzioni e strumenti coerenti col processo di risanamento e di sviluppo del settore chimico Eni.
La gestione delle modificazioni degli equilibri occupazionali conseguenti ai cambiamenti strutturali imposti dall’esigenza di recupero e di ottimizzazione degli investimenti deve essere costantemente inquadrata in un ampio disegno imprenditivo che, per il settore chimico, l’Eni andrà definendo e precisando secondo gli impegni di cui alle normative contrattuali in materia di diritti di informazione.
Essa andrà sostenuta dalla volontà delle parti di recuperare - in un ambito di efficienza gestionale e affidabilità produttiva - tutta la negoziazione alla logica di una continua ricomposizione di equilibri e scambi flessibili, volti a ricreare condizioni di competitività e di efficienza al sistema.
Il governo del cambiamento richiede una struttura contrattuale nazionale la cui strumentazione ed articolazione assicuri, nel processo di ottimizzazione della allocazione delle risorse, le necessarie flessibilità ed elasticità alle singole gestioni. Pertanto, tenuto conto della complessa articolazione già in atto nel Polo Chimico Pubblico e delle prospettive di ulteriore differenziazione dello stesso, le parti ritengono doversi dare come obiettivo una struttura contrattuale che tenga conto delle diverse esigenze operative nei diversi contesti produttivi, per quanto attiene agli aspetti tecnici ed organizzativi dei processi di innovazione tecnologica e degli sviluppi della ricerca, con riferimento alla evoluzione del quadro internazionale ed alle esigenze di integrazione nello stesso.
A questo riguardo l’evidenziazione nel presente contratto di un livello settoriale, che riguarda in via sperimentale i settori della Chimica di base, Chimica secondaria e farmaceutica, Fibre, Coke, rappresenta una specificazione del livello nazionale ritenuta opportuna ai fini suddetti anche per realizzare il collegamento con le diverse esperienze che si andranno configurando nell’ambito delle singole realtà all’interno di uno specifico settore.
Anche in relazione a quanto stabilito nel successivo art. 3 per i diritti di informazione, questo livello si configura come un momento di approfondimento e di confronto complessivo sulle problematiche proprie di ogni settore, soprattutto attesa l’esigenza di individuare opportune articolazioni tra settore e settore anche in riferimento a politiche innovative in materia di organizzazione delle produzioni e del lavoro, dell’inquadramento professionale ed ai conseguenti riflessi contrattuali.
Resta inteso che la contrattazione a livello locale rimane regolata dai principi finora adottati e le parti si adopereranno perché detto livello sia in grado di cogliere nella maniera più puntuale le diverse realtà locali.

Dichiarazione delle parti contraenti
I miglioramenti scaglionati nell’arco della vigenza del contratto di cui agli artt. 37-41-70 trovano spazi di contrattazione nel quadro dello scambio complessivo e continuativo che le parti si sono impegnate a realizzare e sono quindi ad esso correlate.

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la distinzione tra operai e impiegati, superata in tutti gli aspetti che ricadono nell’ambito dell’autonomia sindacale, verrà mantenuta a titolo individuale ai soli fini previdenziali.

Parte prima
I Rapporti sindacali
Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale

1. Il presente CCNL si applica ai lavoratori delle aziende a prevalente partecipazione statale associate all’Asap che operano nel settore della Chimica e, più specificamente nei campi della Chimica di base, Chimica secondaria e farmaceutica, Fibre e Coke.
2. In particolare, alla data del 1 gennaio 1983 il presente contratto si applica, con le modalità in esso contenute, a tutti i lavoratori delle seguenti associate:
- Enichimica
- Anic
- Anicagricoltura
- Anicfibre
- Enoxy
- Alcantara
- Bozzetto
- Carpol
- Carpefin
- Chimica Augusta
- Chimica Dauna
- Chimica Larderello
- Chimica Saline
- De. Bi
- Isaf
- Phillips Carbon Black Italiana
- Prodeco
- Saras Chimica
- Sclavo
- S.I.L.
- Terni Industrie Chimiche
- Assoreni
- Agip Nucleare
- Italiana Coke
- Solmine
- Samim Abrasivi
- Samim Bario
- Agip Robassomero

Art. 2 - Organizzazione del lavoro - Formazione professionale
Organizzazione del lavoro

1. Nella esigenza di promuovere mutamenti organizzativi connessi con l’evoluzione tecnologica e nella consapevolezza che il cambiamento nella organizzazione del lavoro rappresenta nella realtà industriale del settore un fattore evolutivo che oggi può contribuire al miglioramento della produttività e conseguentemente al superamento della crisi in atto, l’Asap e le Aziende assicurano che soluzioni di cambiamento organizzativo, finalizzate alla realizzazione di obiettivi di produttività ed efficienza ed alla contemporanea valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori sia individuali che collettive, verranno ricercate ed attuate attraverso il confronto con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso soluzioni necessariamente graduali e articolate, tenendo conto della oggettiva diversità (dal punto di vista tecnico, impiantistico, produttivo, organizzativo, nonché da quello dei contesti ambientali e sociali dati) delle situazioni esistenti nelle varie unità.
3. L’Asap e le Aziende riconfermano, in materia di organizzazione del lavoro, che faranno sostanzialmente riferimento ai seguenti principi:
- il processo organizzativo deve tendere ad attuarsi nel senso di una gestione continua della professionalità;
- il fattore lavoro deve acquisire competenze professionali effettive, piene, disponibili ed utilizzabili nel processo produttivo;
- i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, devono essere concepiti come presenza consapevole alla globalità del processo produttivo.
4. Verranno attuati, anche mediante adeguate sperimentazioni, assetti organizzativi che:
- perseguano il miglioramento di produttività ed efficienza verificato attraverso parametri concreti e misurabili;
- siano volti in generale alla ricerca di una migliore "qualità del lavoro":
offrendo ai lavoratori le maggiori possibilità di sviluppare la propria professionalità e di esprimerla in senso collettivo;
consentendo una maggiore partecipazione al controllo del ciclo di attività di competenza;
favorendo le esperienze di lavoro e di gruppo;
evitando o riducendo la presenza nelle strutture di livelli prevalentemente gerarchici;
eliminando divisioni e parcellizzazioni del lavoro;
consentendo alle lavoratrici di sviluppare la propria professionalità anche nell’ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
5. Le Aziende agiranno pertanto nelle seguenti direzioni:
a) realizzazione di cambiamenti organizzativi secondo le finalità indicate nel punto precedente, anche ricorrendo a metodologie e modelli partecipativi avanzati tali da incidere sia sulle strutture che sui comportamenti;
b) attuazione di specifici programmi formativi, coerenti con le linee di cambiamento organizzativo ipotizzati e con le nuove forme di professionalità da raggiungere.
Per l’attuazione dei cambiamenti e dei programmi suddetti risultano presupposti necessari la volontà, la disponibilità e l’impegno dei lavoratori.
6. Sulla base di queste premesse e in relazione alla eliminazione degli indicati condizionamenti oggettivi, le Aziende opereranno in modo da determinare l’evoluzione effettiva dell’organizzazione del lavoro, la modificazione sostanziale del rapporto, tra i lavoratori e il ciclo produttivo, l’effettivo innalzamento qualitativo dei livelli professionali, il graduale movimento verso forme di professionalità di gruppo e collettive omogenee, pervenendo per questa via al superamento del tradizionale limite classificatorio esistente tra attività di tipo operativo e attività di tipo impiegatizio.
7. L’Asap e le Aziende dichiarano inoltre la loro disponibilità a ricercare, laddove lo sviluppo del processo di cambiamento organizzativo lo renda possibile, la strumentazione di elementi retributivi complementari volti a riconoscere i maggiori apporti verificati e verificabili in quelle aree o nuclei di attività in cui le situazioni oggettive consentano l’individuazione e la definizione, attraverso la contrattazione con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, del rapporto tra prestazione collettiva o di squadra e a risultato produttivo, misurato mediante parametri verificabili quali, ad esempio, qualità e quantità della produzione, rese, consumi ecc.
8. In ciascuna sede di lavoro, ai fini dell’attuazione degli interventi organizzativi di cui sopra, le parti definiranno le aree di applicazione, le priorità e le gradualità necessarie, nonché il carattere, le modalità ed i tempi delle sperimentazioni, riconoscendo peraltro la necessità di definire la distinzione tra il momento dell’attuazione del cambiamento organizzativo e il momento del riconoscimento formale di eventuali nuovi contenuti professionali.
9. L’Asap e le Aziende verificheranno periodicamente con la Fulc la situazione determinatasi nelle varie unità a seguito dell’applicazione dei criteri suddetti, nonché lo stato dei programmi di cambiamento organizzativo, di formazione e di sviluppo della professionalità, anche nei loro riflessi sugli inquadramenti del personale.

Formazione professionale
10. Al fine di favorire l’aggiornamento e la riqualificazione professionale richiesti dalle esigenze di supportare la mobilità anche interfunzionale e consentire il necessario adeguamento a fronte dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa in corso e/o programmati, le parti - anche con riferimento ai processi di razionalizzazioni produttive, secondo le modalità convenute tra di esse nell’Accordo integrativo di cui all’allegato 1 del presente contratto - convengono sull’attuale rilevanza della formazione professionale dei lavoratori.
11. Pertanto le Aziende organizzeranno, in funzione delle esigenze di cui sopra, corsi di riqualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento su materie di specifico interesse le cui caratteristiche fondamentali dovranno essere:
- l’assoluta aderenza alla realtà e alle singole esigenze;
- l’adozione di forme di modi adeguati ("formazione su misura" che nasce e si attua cioè essenzialmente sul posto di lavoro e che adotta supporti e metodologie didattiche "attive");
- l’interessamento contemporaneo del maggior numero possibile di lavoratori compatibilmente con le esigenze operative e nei tempi obiettivamente necessari;
- l’assenza in tale tipo di formazione di ogni intento aprioristicamente selettivo.
Le Aziende forniranno informazioni, ai vari livelli, agli organismi sindacali, in merito al numero dei lavoratori interessati ed ai criteri di selezione, alla durata, alla sede, alle caratteristiche e alle finalità tecnico-professionali dei corsi.
Le Aziende terranno altresì conto di eventuali suggerimenti o proposte che venissero formulate dalle OO.SS.

Art. 3 - Diritti di informazione
1. L’Asap e le Aziende, al fine di consentire alle OSL di conoscere le implicazioni che progetti strategici, programmi di investimenti, programmi produttivi, processi di razionalizzazione e ristrutturazione, potranno avere sul mercato del lavoro e sulla forza lavoro occupata, metteranno le OSL in grado di disporre di una puntuale conoscenza e di esprimere, in sede di esame congiunto, la loro autonoma valutazione.
2. In ordine al perseguimento dei suddetti obiettivi ed esigenze, le parti procederanno a confronti e verifiche nel modo che segue:

1) Per quanto afferisce a ciascun raggruppamento
A) A livello nazionale
Ciascun raggruppamento industriale, assistito dall’Asap, incontrerà annualmente le OSL al fine di fornire informazioni relative a:
- obiettivi e programmi strategici con le relative esigenze finanziarie;
- programmi di ristrutturazione;
- eventuali esigenze di reindustrializzazione;
- linee strategiche di ricerca e sviluppo;
- proiezioni operative e commerciali relative all’estero.
Nel corso dell’anno potranno effettuarsi incontri di verifica su richiesta di una delle parti.
Con riferimento a tali incontri le Aziende forniranno i necessari dati informativi.
B) A livello territoriale
Ciascun raggruppamento industriale, assistito dall’Asap, incontrerà a livello regionale e/o alle necessarie articolazioni comprensoriali le OSL al fine di fornire informazioni relative a:
- interconnessioni tra attività produttive nel territorio rispetto al relativo quadro di programmazione;
- strutture produttive;
- struttura quantitativa e qualitativa dell’occupazione compresa quella indotta e/o decentrata;
- programmi di ristrutturazione nel territorio;
- programmi di ricerca e sviluppo che possono integrarsi con le attività produttive e di mercato insediate nel territorio.
Potranno inoltre essere esaminati, approfonditi e scambiati dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro.
Al fine di consentire alle OSL di valutare le interconnessioni delle diverse produzioni che insistono sul territorio e le relative compatibilità nel quadro di programmazione su aree industriali integrate - non necessariamente coincidenti con le dimensioni delle articolazioni politico-amministrative del territorio, ma aree dove il grado di concentrazione industriale sia tale da rendere significativa l’informativa - le Aziende e l’Asap si dichiarano disponibili a incontri di norma annuali, anche unitamente ad altre Aziende e Associazioni imprenditoriali con le strutture sindacali di categoria ed orizzontali per fornire informazioni sui punti sopra esposti.
Con riferimento a tali incontri le Aziende forniranno i necessari dati informativi.

2) Per quanto afferisce a ciascun settore
A) A livello nazionale
Ciascun settore, assistito dall’Asap, incontrerà annualmente le OSL al fine di fornire informazioni relative a:
- il quadro di riferimento complessivo sugli indirizzi economico-produttivi;
- i programmi di investimento;
- i programmi di ristrutturazione;
- le prospettive produttive e di mercato;
- le informazioni sulle prospettive di introduzione di innovazioni tecnologiche;
- le informazioni sulle modifiche generali dei modelli organizzativi;
- i programmi di ricerca e sviluppo.
Nel corso dell’anno potranno effettuarsi incontri di verifica su richiesta di una delle parti.
Con riferimento a tali incontri le Aziende forniranno i necessari dati informativi.
B) A livello di direzioni, di stabilimenti o insediamenti assimilabili
L’Azienda incontrerà il CDF al fine di fornire informazioni relative a:
- realizzazione degli investimenti;
- realizzazione delle ristrutturazioni;
- programmi produttivi e di vendita e loro aggiornamenti anche ai fini della gestione del tempo di lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 41;
- modifiche significative dell’OdL e/o delle tecnologie e conseguenze sulla struttura qualitativa delle forza lavoro;
- esistenza, caratteristiche e volume delle attività conferite a terzi;
- programmi applicativi di ricerca e sviluppo;
- dati analitici sulla composizione della forza-lavoro.
Saranno parimenti oggetto di comunicazione alle OSL eventuali conseguenze occupazionali connesse alle problematiche industriali sopra elencate, nonché i relativi programmi di formazione professionale.
Con riferimento a tali incontri le Aziende forniranno i necessari dati informativi.
Nelle unità produttive che realizzano presenze plurisocietarie, eventuali problemi di interesse generale derivanti dalla oggettiva situazione di compresenza relativamente all’utilizzazione dei servizi logistici e/o infrastrutturali saranno oggetto di esame congiunto fra la Società capo settore ed i CdF interessati, eventualmente assistiti dalle strutture territoriali.
Analoga disponibilità viene assicurata, per quanto di competenza, riguardo ad insediamenti industriali nei quali esista compresenza di Società esterne al polo chimico.
3. L’informativa che le Aziende e l’Asap forniranno alle OSL negli incontri di confronto e verifica previsti per ciascun raggruppamento a livello nazionale o regionale, o negli incontri a livello di settore, sarà comprensiva degli eventuali aspetti concernenti la valutazione delle possibili dimensioni delle problematiche di natura ambientale ed ecologica.
Nota a verbale
Per quanto concerne l’Assoreni - tenuto conto del ruolo intersettoriale ad essa assegnato per la ricerca scientifica e lo sviluppo della ricerca nell’ambito del gruppo Eni, nonché del ruolo strategico innovativo che deve avere la ricerca stessa per le applicazioni e lo sviluppo industriale - le informative ed i confronti sulla programmazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte da questo organismo saranno gestiti a livello nazionale di categoria e confederale.
A tal fine l’Assoreni, assistita dall’Asap, incontrerà annualmente le OSL a livello nazionale al fine di fornire informazioni su:
- la sintesi dei programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo concernente le tematiche per linee generali ed i relativi finanziamenti;
- eventuali programmi di collaborazione con enti di ricerca pubblica;
- andamento dei programmi di ricerca e sviluppo in atto.
Con riferimento a tali incontri l’Azienda fornirà i necessari dati informativi, fatti salvi eventuali specifici vincoli di riservatezza.
A livello di ciascuna delle sue "Sedi" operative, inoltre, l’Assoreni fornirà annualmente ai CdF opportune informazioni sullo stato dei programmi di ricerca e sviluppo affidati, per la realizzazione, alle strutture organizzative di tali sedi.

Art. 6 - Intesa su appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
1. Ai fini di un’efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le Aziende in occasione degli incontri per gli investimenti produttivi forniranno alle rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni correlati ai processi di investimento, con particolare riferimento ai problemi della occupazione: politica dell’indotto, sua articolazione per tipologia di prodotto; ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo o comunque fatti di decentramento produttivo come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio a quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
A tale proposito le Aziende forniranno periodicamente i dati relativi al numero delle imprese interessate e dei lavoratori impiegati.
2. Le Aziende si impegnano a portare periodicamente a conoscenza delle rappresentanze sindacali degli stabilimenti, delle sedi e dei laboratori con riferimento ai processi di investimento, le situazioni relative al ricorso alla attività delle imprese esterne, necessitato dalla esigenza di modifica e miglioramento degli impianti, ampliamento degli stessi, costruzione di nuovi impianti.
3. Relativamente alle attività di migliorie e modifiche, verranno in particolare esaminate, nei vari stabilimenti, le singole realtà esistenti allo scopo di pervenire ad una costante e coerente individuazione delle situazioni specifiche con l’obiettivo di definire concreti progetti di graduali e realistiche soluzioni al fenomeno dell’appalto stesso.
4. Per quanto riguarda più specificatamente le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell’efficienza e della sicurezza degli impianti, nonché alla bonifica e al risanamento degli stessi, le Aziende contratteranno con i CdF il loro svolgimento con personale aziendale.
5. Le soluzioni sostitutive degli appalti dovranno tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, di una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, del carattere di continuità anche con svolgimento in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati, secondo specifici accordi.
6. Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori interessati, saranno oggetto di confronto a livello sindacale.
7. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa, che verranno stipulati con le imprese rientranti nell’ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l’osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.
8. Le Aziende sono disposte altresì a collaborare attivamente con Enti pubblici e con iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell’ambito del territorio in cui l’Azienda opera. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
9. Le Aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento al suo interno delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l’igiene, l’ambiente e la sicurezza del lavoro.

Dichiarazione dell’Azienda sugli handicappati
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge 482/1968, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 7 - Assetto impianti
Le parti concordano sulla opportunità che in sede locale vengano realizzati accordi, da assoggettare a verifiche periodiche, aventi l’obiettivo di garantire in ogni occasione la salvaguardia delle strutture produttive e della sicurezza dei lavoratori.

II - Diritti sindacali
Art. 8 - Strutture sindacali di fabbrica

1. L’Asap e le Aziende da essa rappresentate, al fine di una migliore strumentazione del sistema di relazioni industriali, nel pieno rispetto del principio dell’autonomia sindacale in tutta la sua portata operativa, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di affidare la rappresentanza sindacale a livello di stabilimento ai CdF e si impegnano a facilitare ad essi l’assolvimento degli specifici compiti operativi.
2. Nell’ambito del CdF è costituito un Comitato esecutivo. Il numero dei componenti di ciascun CdF verrà stabilito per ogni Stabilimento funzionalmente alla struttura organizzativa dello Stabilimento stesso, in occasione dell’accordo applicativo a livello locale.
3. Il CdF, oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall’accordo interconfederale del 18 aprile 1966, è l’organo sindacale di rappresentanza unitaria a livello di unità produttiva e assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori in fabbrica. Più in particolare i singoli delegati assistiti dal Comitato esecutivo possono intervenire in prima istanza nei confronti dei rappresentanti della Direzione aziendale per specifici problemi del reparto; è invece compito del CdF, eventualmente assistito dai sindacati provinciali, affrontare le vertenze in seconda istanza o quelle che si riferiscono ai problemi generali dello stabilimento.
4. I delegati potranno svolgere la propria attività durante l’orario di lavoro nei limiti necessari allo svolgimento della attività stessa, e tenendo conto del buon andamento dell’attività produttiva.
5. Le riunioni del Consiglio avverranno normalmente fuori dall’orario di lavoro; nel caso in cui si svolgano durante l’orario di lavoro avverranno previo preavviso e compatibilmente con le esigenze produttive dell’Azienda.
6. I Sindacati riconoscono la funzione unitaria del nuovo organismo mentre le Aziende si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti volti a ferire il principio della rappresentanza unitaria di stabilimento e, quindi, a non riconoscere organismi di rappresentanza di stabilimento diversi dal CdF sunnominato.
Norma transitoria
Nel caso di presenze plurisocietarie all’interno dello stesso stabilimento i CdF che verranno costituiti presso ciascuna società risponderanno a criteri di proporzionalità, entro i limiti complessivi unitari precedentemente in atto.

Art. 13 - Comunicazioni sindacali
1. I comunicati dei rappresentanti delle strutture sindacali di fabbrica nonché dei Sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto vengono affissi su albi posti a disposizione delle Aziende, previa comunicazione delle Aziende stesse.
2. Tali comunicati debbono riguardare la convocazione di riunioni sindacali e argomenti direttamente attinenti alla materia contrattuale.

Art. 14 - Diritto d’assemblea e locali
In conformità alla legge 20 maggio 1970, n. 300 è concesso a richiesta dei Sindacati, previo idoneo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa e simili) fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso alle strutture sindacali di fabbrica di usufruire di appositi locali nell’ambito dell’Azienda.

Parte seconda
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda

Art. 19 - Consegna e conservazione utensili e materiali
1. Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. […]
2. È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
[…]
4. Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli che siano imputabili a sua negligenza. […]
5. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli, senza l’autorizzazione dell’Azienda. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all’Azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
6. Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato; in caso contrario, ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però tempestivamente l’Azienda.

Art. 20 - Abiti da lavoro
1. L’Azienda fornisce in uso gratuito ogni anno un abito da lavoro (tuta, vestaglia, camice ecc.) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e che pertanto gli stessi sono tenuti ad indossare.
2. Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni ecc.) l’Azienda è inoltre tenuta a fornire una tantum, all’atto dell’assunzione, una seconda tuta.
3. Ogni 12 mesi viene rinnovata una tuta da lavoro. Qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di tale termine per cause attribuibili al lavoratore, quest' ultimo è tenuto a risarcire l’Azienda del relativo danno.
4. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l’abito da lavoro tenendo presente la necessità di assicurarne l’efficacia agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
5. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposte alle intemperie debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
6. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’Azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
7. Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[…]
9. L’Azienda deve inoltre dotare i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle norme vigenti sull’igiene e la sicurezza del lavoro. Il lavoratore è responsabile della buona conservazione di questi mezzi.
10. Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo e il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale.

Art. 22 - Ambiente di lavoro
1. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali gli agenti chimici e fisici di cui all’allegato 12, parti A e B superino i limiti stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse, in base a quanto previsto nel suddetto allegato.
2. Tali tabelle verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati di volta in volta dall’ACGIH.
3. Per circostanziate situazioni di rischio, derivanti da fattori per i quali non sia previsto un TLV dell’ACGIH, le parti si incontreranno a livello nazionale al fine di concordare eventuali integrazioni sulla base delle proposte di limiti - di dimostrata applicabilità - avanzate da Enti scientifici nazionali o internazionali, positivamente ed inequivocabilmente convalidate dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
4. Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti con leggi nazionali, essi verranno assunti contrattualmente.
5. Le parti si danno atto dell’esigenza di procedere a sistematiche indagini sull’ambiente di lavoro volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
6. Entro questo ambito dovranno essere posti sotto controllo, attraverso una idonea strumentazione tecnica, quei fattori ambientali che possono dare origine a nocività, (ivi compresi rumori, microclima, luminosità ecc.).
7. Al fine di realizzare tale controllo le parti convengono quanto segue:
Il CdF è competente, per parte dei lavoratori, a trattare tutti i problemi derivanti dall’ambiente di lavoro. Pertanto il CdF, salvo la opportuna strumentazione pratica operativa da definirsi - ai diversi livelli di fabbrica - a seconda dei casi in funzione di un più agile funzionamento, ha il compito di:
a) controllare lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presentare alla Direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa;
c) promuovere, partecipare, controllare ricerche sui vari aspetti che abbiano rilevanza sulla salute ed integrità fisica dei lavoratori;
d) controllare l’applicazione concreta delle misure che l’Azienda introduce sulla base di accordi o impegni precedentemente intercorsi;
e) presentare proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione nonché della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e specifiche;
f) controllare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici.
8. È competenza congiunta dell’Azienda e del CdF esaminare e definire le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in Azienda entro i limiti di soglia, sia mediante interventi di carattere generale, sia mediante provvedimenti di carattere personale volti a ridurre l’esposizione al rischio e i suoi eventuali riflessi, sia mediante specifici interventi organizzativi e di programmazione della manutenzione.
9. A tale proposito l’Azienda, riconoscendosi che in generale gli interventi di manutenzione devono contribuire anche a garantire il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza e delle condizioni ambientali, dichiara che verranno sviluppate linee d’intervento tendenti ad intensificare sistemi di manutenzione preventiva, predittiva e migliorativa, oltre ad applicare sistemi di controllo e di ispezione che consentano una migliore individuazione degli interventi da effettuare.
10. Ciò avverrà nel quadro di una politica di sviluppo organizzativo dell’attività di manutenzione sorretta da adeguati programmi di addestramento e formazione del personale e dallo studio di innovazioni di metodo e tecniche.
11. Per mettere in grado i lavoratori di meglio conoscere i fattori di rischio capaci di influire sulla loro salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro, anche in relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, le Aziende si impegnano ad una adeguata informativa dei CdF su tali fattori e sulle modalità per un loro controllo.
In particolare:
a) annualmente le Aziende informeranno i CdF sull’entità delle spese previste per ogni stabilimento in relazione a programmi di bonifiche degli impianti per sicurezza ed igiene ambientale, nonché sui principali interventi previsti. Le Aziende forniranno inoltre ai CdF l’elenco dei lavori di bonifica effettuati ed i relativi importi;
b) in occasione della costruzione di nuovi impianti le Aziende informeranno i CdF sulle caratteristiche degli stessi e sulle conseguenti misure predisposte in materia di sicurezza e di igiene ambientale;
c) le Aziende e l’Asap forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta dei CdF e a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali in fabbrica, i dati relativi agli effluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alla quantità e qualità degli scarichi finali di stabilimento; l’Asap e le Aziende si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica;
d) ribadita l’esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le Aziende si impegnano a comunicare ai CdF, su loro richiesta, le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche, quali risultano dall’acquisizione scientifica esistente. Per le impurezze di reazione l’informazione si riferirà a quelle di cui è nota l’esistenza; per quanto attiene ai laboratori la comunicazione verterà sulle sostanze di uso corrente;
e) in occasione dell’introduzione di nuove sostanze, nei processi produttivi, riconfermata l ''opportunità dell’informazione preventiva ai CdF, l’Azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute;
f) per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazione ceduti a terzi, le Aziende si impegnano a dare a questi le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi.
12. Per quanto concerne le indagini ambientali di rischio e gli accertamenti medici specifici per il personale interessato le parti convengono di far riferimento alle seguenti modalità operative:
a) le parti si accorderanno, stabilimento per stabilimento, sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle conclusioni derivanti dai rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria risoluzione dei problemi relativi;
b) per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in azienda, in stretta collaborazione con il CdF e specificatamente coi delegati delle unità interessate alle indagini, con metodologie, localizzazione e frequenze degli interventi preventivamente concordati;
c) le Aziende si dichiarano disponibili ad esaminare coi CdF la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli eventuali agenti di rischio nel posto di lavoro;
d) le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per la particolare complessità dell’indagine, potranno inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio sanitario nazionale e ad Enti o Istituti specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all’intervento ed ai suoi risultati; in tal caso le parti interessate hanno il diritto di far seguire la commessa e le indagini in ogni loro fase da propri tecnici e specialisti;
e) le Aziende assumeranno l’onere relativo alle indagini ambientali e alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati fra le parti;
f) laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, tenuto conto oltre che dei dati oggettivamente rilevabili anche del giudizio di compatibilità espresso dal gruppo omogeneamente interessato a quel determinato ambiente, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, ricorrendo di norma, alle strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero ad Enti o specialisti esterni; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione sindacale delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
13. Le parti, concordando che un potenziamento della medicina preventiva al livello di fabbrica e in generale della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nel territorio potrà realizzarsi con la completa attuazione della riforma sanitaria, si impegnano a collaborare con il Servizio sanitario nazionale e con le strutture di prevenzione delle Unità sanitarie locali. In tale prospettiva:
a) le Aziende - previa intesa con le OSL ed in relazione alla normativa di attuazione della legge 833/78 - metteranno a disposizione degli enti e strutture come sopra individuati i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro;
b) i servizi aziendali di medicina, di sicurezza e di ecologia, esistenti nelle Aziende svolgeranno in maniera integrata i propri compiti preventivi per la sorveglianza sui fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall’art. 21 della legge 833/78, nell’ambito degli indirizzi e secondo gli standards di servizio eventualmente fissati dai piani sanitari regionali, coordinandosi - nel rispetto dei reciproci ruoli - con le USL ove queste siano operanti. Su tale materia le Aziende concorderanno con i CdF la natura e le modalità di un’azione congiunta.
14. Quali strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione dei vari tipi di rischio nonché di tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
b) il registro dei dati biostatistici, relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo. L’insieme dei registri di tutti i reparti sarà tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda. Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni. Il registro dei dati biostatistici dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera. Il registro sarà tenuto dall’Azienda a disposizione del CdF e dei lavoratori;
c) la cartella sanitaria e di rischio lavorativo, dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, da realizzare per ogni lavoratore, sarà tenuta ed aggiornata dall’Azienda e dovrà essere idonea ad ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo. Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
1) i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed agli infortuni non professionali. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, per quanto riguarda il personale femminile, comprende tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati saranno aggiornati e fatti registrare dalla lavoratrice stessa, che potrà avvalersi della assistenza, per tali aggiornamenti, dei servizi delle USL e dei consultori;
2) in sezione staccabile, i dati e variabili che caratterizzano l’ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività, cioè: reparto, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell’esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno a lavoro in turno. Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro;
d) scheda delle sostanze chimiche utilizzate. Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale o di fabbrica, ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio e lavorative;
e) scheda di affidabilità impianti. Le parti acquisiranno i risultati della norma attuativa della direttiva CEE 501/82 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante (art. 5), impegnandosi sin d’ora a verificarne i criteri applicativi al fine della conseguente costituzione di apposite schede.
15. I criteri di impostazione degli strumenti informativi come sopra individuati costituiranno oggetto di esame congiunto tra le parti a livello di settore entro sei mesi, in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, sulla base di linee guida concordate e livello nazionale tra Asap e FULC.
16. L’Asap e la FULC svolgeranno incontri a livello nazionale per:
a) confrontare le evidenze emerse sui rischi più gravi e diffusi esistenti sui luoghi di lavoro;
b) valutarne la rilevanza anche alla luce dei riscontri obiettivi che tali evidenze possono comportare sul piano nazionale;
c) concordare azioni di sistematico controllo di situazioni di rilevanza particolarmente grave, per ambito territoriale e per livello di rischio, al fine anche di pervenire ad iniziative di possibile intervento. Nel caso in cui le parti - al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro - abbiano concordato sulla necessità di apportare sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la riduzione della produzione o la fermata degli stessi, l’Azienda provvederà ad utilizzare in altre attività all’interno dello stabilimento i lavoratori o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, a ricercare, d’accordo con il CdF, soluzioni rivolte a garantire la retribuzione dei lavoratori, anche in funzione della durata delle fermate degli impianti.
17. L’Asap e le Aziende danno sin d’ora la disponibilità ad un confronto a livello nazionale sui problemi relativi alle sostanze cancerogene e mutagene, al fine di concordare l’eventuale aggiornamento della lista di tali sostanze e la fissazione dei relativi valori limite, tenuto conto:
- delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio a livello ufficiale e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria;
- della valutazione di enti di ricerca scientifica e di normazione specifica di indiscussa autorità e competenza (IARC, Comitato scientifico consultivo per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA), tenuto conto della loro dimostrata applicabilità.
18. Qualora uno degli Enti suddetti, attraverso le proprie metodologie di valutazione, definisca una sostanza come cancerogena o sospetta di cancerogenicità, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale ed aziendale per valutare quali siano le misure di prevenzione da predisporre affinché i lavoratori siano protetti dal rischio, tenuto conto anche delle esperienze tecnico-normative e legislative finora realizzate in Italia ed all’estero.
19. Per quelle sostanze cancerogene indicate come prioritarie dalla Commissione cancerogenesi e mutagenesi che le parti concorderanno di prendere in esame in base al principio della diffusione e gravità del rischio, le Aziende e l’Asap sono disponibili a collaborare - per quanto di competenza - alle iniziative intraprese dalla pubblica autorità per la prevenzione e per la memorizzazione degli esposti a rischio di sostanze cancerogene.

Art. 23 - Igiene e sicurezza del lavoro
1. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituisce un preciso dovere dell’Azienda e dei lavoratori.
2. In particolare l’Azienda:
a) nel corso del rapporto di lavoro ha facoltà di far effettuare visite di accertamento con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti;
b) fa controllare, nei termini fissati dalle leggi o da accordi sindacali o quando il singolo interessato lo richieda, la idoneità fisica del lavoratore addetto a lavorazioni particolari;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono essere nocivi alla salute dei lavoratori stessi nell’esercizio della loro attività. Tali mezzi protettivi di uso personale (come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc.) sono a cura e a carico dell’Azienda; vengono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
e) è tenuta a curare che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione;
f) ove motivi di legge o di igiene lo esigano è tenuta a provvedere all’istituzione di bagni a doccia, perché i lavoratori possano usufruirne.
3. I lavoratori sono tenuti all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall’Azienda per la tutela della loro salute. Essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi forniti dall’Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 24 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 25 - Disciplina dell’apprendistato
Le parti stipulanti il presente contratto si riservano di provvedere, se del caso, alla disciplina dell’apprendistato.

III - Trattamento economico
Art. 38 - Forme incentivanti di retribuzione

1. Le parti stipulanti il presente contratto si danno atto che le soluzioni previste sotto i titoli II e III della seconda parte del presente contratto sono riferite all’attuale organizzazione del lavoro in economia nelle Aziende.
2. Le parti riconoscono la possibilità di adottare altre forme particolari di retribuzione - anche diverse dai tradizionali mezzi di incentivazione come i cottimi, i premi di produzione ecc. - quando esse vengano riconosciute utili per il miglioramento dei rendimenti e per l’incremento della produzione. Anche tali forme particolari di retribuzione potranno essere introdotte dopo preventive intese tra le parti.
[…]

IV - Durata del lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro

1. Premesso che l’attenta gestione del tempo di lavoro costituisce un elemento importante del progetto complessivo di recupero - ai massimi livelli possibili - dell’investimento chimico, in un comparto caratterizzato dalla necessità di mantenere il costante raccordo con il mercato, realizzando indispensabili condizioni di competitività, le parti confermano l’impegno a migliorare il rapporto tra le prestazioni come contrattualmente dovute e quelle effettivamente conferite, identificando nuove articolazioni di orario e modalità di gestione flessibile degli orari e delle prestazioni (mobilità, turni, lavori preparatori - complementari e di emergenza, eventuali prestazioni straordinarie nell’ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali).
2. In relazione alle esigenze connesse con il diritto dei lavoratori a godere delle ferie e dei riposi contrattuali le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento di tali diritti tenendo altresì conto dell’assenteismo secondo i parametri convenzionali concordati a livello nazionale (All. 2).
3. Al verificarsi di situazioni di crisi strutturali che determinano rilevanti conseguenze occupazionali le parti concordano sulla possibilità di realizzare riduzioni di orario i cui costi in linea di principio non dovranno ricadere sulle aziende.
4. In relazione a quanto sopra, gli orari di lavoro e le modalità di conferimento delle prestazioni vengono stabiliti come segue:

1) Lavoratori giornalieri non discontinui
5. In linea di principio, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge e di contratto, i lavoratori giornalieri forniranno le loro prestazioni secondo un orario settimanale di 40 ore distribuite normalmente dal lunedì al venerdì.
6. Considerato altresì che detti lavoratori sono impegnati ad una prestazione annua pari a 2.048 ore 1 al lordo delle ferie e delle festività coincidenti con giornate lavorative - intendendosi con ciò compensate le festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 - a livello aziendale potranno essere programmate - previ confronti sindacali - articolazioni collettive di orario anche a livello di singola unità organizzativa. Tali programmi potranno prevedere prestazioni fino a 48 ore settimanali su sei giorni a settimana con correlativi periodi a prestazioni ridotte nel rispetto dell’orario contrattuale annuo nonché una distribuzione su cinque giorni compreso anche il sabato per i lavoratori addetti a laboratori, manutenzioni, spedizioni ed attività assimilabili dal punto di vista operativo.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1984, l’orario di lavoro dei giornalieri non discontinui viene ridotto da 40 ore settimanali a 39 ore e mezza.
Vengono corrispondentemente riproporzionati gli orari annui espressi in ore e le misure orarie delle ferie di cui agli artt. 41 e 47.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1985 l’orario di cui sopra viene ridotto a 39 ore settimanali, con gli analoghi riproporzionamenti.

2) Lavoratori turnisti
9. I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo così determinato:
10. a) Turnisti tipo A (3X7) e C (2X7) - esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:
- 1952 ore annue 2 al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali.
11. A decorrere dal 1 gennaio 1984, il numero delle suddette giornate viene ridotto da 244 a 241.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1985, il numero delle suddette giornate viene ridotto a 238.
13. b) Turnisti di tipo B (3X5):
- 2024 ore annue 3 al lordo delle ferie e delle festività infrasettimanali coincidenti con le giornate lavorative.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il numero annuo delle giornate viene ridotto da 253 a 250.
15. A decorrere dal 1 gennaio 1985, il numero delle suddette giornate viene ridotto a 247.
16. Restano così compensati tutti i riposi derivanti da norme di legge o da precedenti accordi sindacali.
17. Per ogni ora effettivamente lavorata dai lavoratori addetti ai turni di tipo A e C nelle festività infrasettimanali, viene corrisposto il compenso previsto dall’art. 45, comma 14.
18. I lavoratori turnisti addetti ai turni di tipo B hanno diritto di godere, nel corso dell’anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate, con la corresponsione del compenso previsto dall’art. 45, comma 14.
19. A livello nazionale, nell’ottica di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere programmati, previo confronto sindacale, schemi di turno che consentiranno il godimento di 3 settimane pro-capite di ferie in un periodo di 4 mesi normalmente da giugno a settembre. Conseguentemente nella restante parte dell’anno verranno attuate schematizzazioni che realizzino le prestazioni dovute.

3) Lavoratori discontinui
20. I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri.
21. Le aziende potranno fissare l’orario normale di lavoro in misura compresa tra l’orario settimanale di lavoro dei giornalieri previsto alle varie date, di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo, e le 48 ore settimanali, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre il suddetto orario dei giornalieri e fino alle 48 ore settimanali, un compenso pari al 100 per cento della quota oraria.
22. L’individuazione di figure di lavoratori discontinui e la fissazione degli orari settimanali, nell’ambito delle misure previste al precedente comma, saranno esaminate in sede aziendale.
23. L’orario di lavoro deve essere apposto in apposita tabella, da affiggere a norma di legge.
Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento alle riduzioni di orario di lavoro definite nel presente contratto ed agli obiettivi di tutela dell’occupazione che le hanno ispirate, si danno reciproco affidamento sul fatto che - con particolare riferimento alla programmazione dell’orario di lavoro dei turnisti - orienteranno i loro rapporti all’obiettivo di favorire i necessari recuperi di efficienza ed evitare incrementi di costo ingiustificati rispetto al perseguimento dei rispettivi obiettivi.
Note:
1 Corrispondenti a 256 giornate di 8 ore.
2 Corrispondenti a 244 giornate di 8 ore.
3 Corrispondenti a 253 giornate di 8 ore.

Art. 45 - Lavoro straordinario - notturno - festivo
[…]
4. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea connessa a comprovabili esigenze tecniche, produttive e gestionali, e tali da non richiedere un correlativo dimensionamento di organico.
5. Al di là dei casi previsti al comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario derivanti da situazioni che non è possibile prevedere all’atto della predisposizione dei programmi di lavoro e delle loro variazioni, saranno contrattate tra Direzione aziendale e CdF. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione previste al comma 10 del presente articolo - saranno compensate da corrispondenti riposi possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
6. Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai CdF i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie, per servizio o reparto.
7. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, nei limiti previsti dal presente articolo, a meno che non sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.
8. Il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno debbono essere espressamente disposti e autorizzati.
[…]

Art. 47 - Ferie
[…]
8. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con una indennità sostitutiva commisurata a tante quote giornaliere (ventunesimi) della retribuzione quante sono le giornate di ferie non fruite (5/21 per ogni settimana nei casi di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni).
[…]

V - Trasferimenti e trasferte
Art. 50 - Lavoro all’estero

1 Per alcune società del settore, il ricorso al lavoro all’estero risulta connaturato con le specifiche attività svolte e con le esigenze di internazionalizzazione del Gruppo Eni che abbisogna di una flessibilità di impiego, a livello internazionale, delle proprie capacità tecniche e manageriali come strumento primario per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L’impiego della capacità tecnico-operativa nei mercati internazionali impone a tali Aziende di confrontarsi costantemente in un regime caratterizzato da alta concorrenzialità, ed in contesti legislativi diversi da quelli vigenti nel nostro Paese.
3. Le OSL concordano con quanto sopra detto e in funzione della rilevante importanza che l’attività all’estero riveste per l’economia nazionale, dichiarano la loro piena disponibilità a sostenere iniziative aziendali volte a facilitare la mobilità dei lavoratori per l’esecuzione del lavoro all’estero.
4. Le Aziende e le OSL concordano inoltre nel ritenere che l’attività all’estero è uno dei modi per mantenere i livelli occupazionali.
5. A tal fine l’Asap e le Aziende dichiarano che per il personale in servizio in Italia temporaneamente comandato all’estero, tenuto conto delle specificità e pluralità delle situazioni che si possono riscontrare, sia a livello di area geografica che di contesti operativi, nell’intento di mantenere, il più possibile, il collegamento con la disciplina contrattuale del Settore, nella stipulazione dei contratti individuali per l’estero garantiscono quanto segue:

1) Tutela sindacale
a) Il lavoratore prima di recarsi a prestare servizio con "contratto estero" presso società estera o una dipendenza all’estero della società usufruirà dell’assistenza della rappresentanza sindacale per la definizione del contratto individuale con particolare riferimento alla sua posizione professionale.
Analoga assistenza potrà essere fornita al rientro dall’estero per l’inserimento del lavoratore e la destinazione nelle unità produttive operanti in Italia.
L’invio di un lavoratore all’estero non comporta la sospensione del versamento dei contributi associativi e la correlativa assistenza sindacale.
b) L’esame, con rappresentanze di lavoratori italiani nelle unità aziendali locali all’estero, dei problemi emergenti in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro, logistica e distribuzione dell’orario di lavoro.
c) Il riconoscimento, al momento del rientro in Italia, del livello professionale acquisito nell’attivita all’estero.

2) Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro

Premesso che il regime dell’orario di lavoro da osservare all’estero non può non risentire della legislazione, oltre che degli usi e delle consuetudini locali, le Aziende si impegnano a fissare i trattamenti economici di base sull’orario contrattuale del Settore, riconoscendo ovviamente o compensi aggiuntivi o comunque trattamenti globali che tengano conto di ulteriori prestazioni.

b) Ferie
Le Aziende riconoscono ai lavoratori impiegati all’estero un numero di giorni di ferie all’anno, non inferiore a quello previsto dal CCNL per i lavoratori che operano in Italia.
Per i lavoratori che operano in zone geografiche particolarmente disagiate sotto il profilo climatico, le Aziende riconoscono un numero aggiuntivo di giorni di ferie.

c) Festività
Saranno riconosciute le festività vigenti nella sede estera, in un numero comunque complessivamente non inferiore a quello vigente in Italia.

3) Tutela previdenziale
Ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, il lavoratore operante all’estero fruirà sostanzialmente delle stesse garanzie secondo le normative legislative e contrattuali inerenti all’attività prestata in Italia.

4) Questioni inerenti l’insediamento
Il trasferimento nella sede estera, a spese della società, dei familiari a carico dei lavoratori avrà luogo in relazione alla durata del contratto e per le località che consentono adeguate possibilità di insediamento.
L’Azienda, inoltre, in presenza di legislazione idonea a garantire la continuità di attività scolastica per i figli dei lavoratori all’estero, si farà carico di supportare strutture già esistenti, comunque formalizzate.
Le Aziende e l’Asap si impegnano a comunicare preventivamente alle OSL nazionali gli schemi di contratto-tipo da depositare presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale e loro eventuali aggiornamenti, in cui sono riportate le condizioni di lavoro illustrate nel presente articolo.

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Denuncia di infortunio e malattia professionale

1. Per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso in caso di infortunio e malattia professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
2. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi l’Azienda per i provvedimenti del caso.
[…]
6. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortuni di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.

Art. 56 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Per il trattamento delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
2. All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, l’Azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici addette a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni.
[…]

Parte terza
I - Disciplina nell'Azienda
Art. 62 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività nell’Azienda, e in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli, osservando le norme del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 63 - Disciplina aziendale
1. Il lavoratore - nelle manifestazioni del rapporto di lavoro - dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Egli è tenuto a trattare educatamente con i propri colleghi.
2. I superiori debbono improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di correttezza e di collaborazione.
3. L’Azienda favorisce la conoscenza diretta, da parte del lavoratore, non solo dei superiori diretti, ma anche di quelli con i quali egli può avere rapporti nello svolgimento della sua attività.

Art. 65 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti della multa, dell’ammonizione scritta, o della sospensione, il lavoratore che:
a) senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, senza l’autorizzazione del superiore diretto o senza giusto motivo;
c) esegue con negligenza il lavoro affidatogli;
d) contravviene al divieto di fumare, espressamente indicato con apposito cartello;
e) costruisce entro l’Azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno all’Azienda stessa;
f) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’Azienda;
g) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
i) non osserva e non fa osservare scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza del lavoro;
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del presente contratto e del Regolamento interno, o commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene del lavoro.
La multa va applicata per le mancanze di minor rilievo; l’ammonizione scritta e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Il maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze di cui al primo comma del presente articolo. […]

Art. 66 - Licenziamento
Il lavoratore, ai sensi delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
[…]
c) recidiva nella mancanza di cui al punto d) dell’art. 65 (divieto di fumare);
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nell’Azienda, e che rechi perturbamento all’attività della stessa;
h) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 65 (danni non gravi e sperpero non rilevante al materiale dell’Azienda);
i) costruzione entro l’Azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell’Azienda stessa;
l) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal Regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 65;
m) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
n) asportazione di materiale dall’interno dell’Azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
p) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
[…]

II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 68 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro

1. Salvo restando quanto previsto dalle procedure di cui all’art. 64 quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma del presente contratto può proporre - tramite il CdF - la questione dinanzi alla Delegazione sindacale dell’Azienda. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 30 giorni dalla presentazione.
2. La Delegazione sindacale dell’Azienda ha sede presso il Servizio relazioni col personale o presso l’Unità periferica designata.
3. La regolamentazione procedurale delle fasi di cui ai commi precedenti è stabilita con appositi accordi.
4. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il CdF può ripresentare il reclamo all’Asap, tramite i Sindacati provinciali o nazionali di categoria dei lavoratori.

Art. 69 - Impegni derivanti dall’applicazione delle procedure
1. Le parti stipulanti il presente contratto si danno atto del comune intendimento di servirsi delle procedure di cui all’articolo precedente, al fine di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie.
2. Le parti stipulanti il presente contratto si impegnano ad attuare le procedure di cui all’art. 68 prima di riprendere - relativamente all’oggetto della controversia - la propria libertà di azione.