Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare 28 marzo 2011, n. 10 - Verbale unico di accertamento - illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili - effetti notificazione illeciti


 

 

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All' INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
All' INAIL
Direzione Centrale Rischi
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
LORO SEDI ep.c.
ali ' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
ali ' Ispettorato regionale del lavoro di Catania
alla Provincia autonoma di Trento
alla Provincia Autonoma di Bolzano
LORO SEDI

 

 


Oggetto: verbale unico di accertamento - illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili - effetti notificazione illeciti.


Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento degli Uffici nonché di uniformare l'attività di accertamento sia delle Direzioni del lavoro che degli altri soggetti che svolgono vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in ordine agli effetti della contestazione e notificazione del ed, verbale unico.
 
In particolare occorre chiarire come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16 L. n. 689/1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffìdabili.


Sul punto va evidenziato che il Legislatore, all'art. 33, comma 5, della L. n. 183/2010, ha stabilito che "ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico (...) produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato alla efficacia della notificazione".
In altri termini, qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato art. 16 della L. n. 689/1981 decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la ed. diffida ora per allora).

Del resto, già la circolare n. 41/2010 di questo Ministero aveva chiarito che, nelle ipotesi indicate, anche i termini di 30 giorni per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004) decorre necessariamente dal 46° giorno dalla notifica del verbale unico, così come il termine di 30 giorni per presentare "scritti difensivi e documenti" ai sensi dell'art. 18 della citata L. n. 689/1981.
Ciò in quanto il Legislatore, con il richiamato art. 33, comma 5, ha inteso produrre "gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido" solo dopo lo spirare del termine utile per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla diffida impartita dal personale ispettivo.
Resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla ed. conciliazione amministrativa di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 decorre invece dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)