Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12705 - Guida di una betoniera e obbligo di formazione  


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio mortale di un lavoratore: quest'ultimo, assunto con la qualifica di manovale edile dalla impresa edile di cui è titolare il ricorrente, mentre era alla guida di una betoniera, semovente auto-caricante, all'interno di un cantiere per la costruzione di un edificio, per cause imprecisate rovinava nella scarpata riportando lesioni gravissime alle quali seguiva il decesso.

 

Il LA., tratto a giudizio innanzi al Tribunale, veniva ritenuto responsabile del reato ascritto evidenziandosi, quale elemento determinante della colpa, la omessa formazione all'operaio circa l'attivita' di guida del mezzo.

  

Condannato anche in secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

  

La Suprema Corte, nel confermare la responsabilità datoriale, afferma che "la motivazione dell'impugnata sentenza è immune da vizi logici ed aderente al risultato probatorio: il comportamento colposo è ben stato evidenziato dai giudici del merito, esso è consistito nell'aver negligentemente ed imprudentemente affidato la guida di un mezzo meccanico semovente quale è una betoniera, che richiede una particolare abilità nel manovrarlo, ad un operaio assunto poco tempo prima e privo di qualsiasi esperienza in merito. Il comportamento è altresì violatore di una specifica norma (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 38) che impone a carico del datore di lavoro una particolare attività finalizzata proprio alla prevenzione di infortuni sul lavoro, cioè quella di fornire al dipendente adeguate informazioni e formazione circa la mansione da svolgere; per altro la Corte territoriale rileva che il Ma. fu assunto per svolgere mansioni del tutto diverse." 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. MONTAGNA Alfredo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

1) LA. LU. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 2242/2006 CORTE APPELLO di GENOVA, del 06/07/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

FattoDiritto

 

 

LA. LU. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 6.07.2010, della Corte d'Appello di Genova di conferma della sentenza di condanna emessa il 6.06.2005, nei sui confronti dal GUP presso il Tribunale di Chiavari in ordine al delitto di cui all'articolo 589 c.p. aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

 

In sintesi il fatto.

Il (Omissis), il lavoratore Ma.Ma. di anni (Omissis), assunto, con la qualifica di manovale edile, il giorno (Omissis) dalla impresa edile di cui è titolare il ricorrente, mentre era alla guida di una betoniera, semovente auto-caricante, all'interno di un cantiere, allestito in (Omissis), per la costruzione di un edificio, per cause imprecisate rovinava nella scarpata riportando lesioni gravissime alle quali seguiva il decesso.

 

Il LA., tratto a giudizio innanzi al Tribunale, veniva ritenuto responsabile del reato ascritto evidenziandosi, quale elemento determinante della colpa, la omessa formazione all'operaio circa l'attivita' di guida del mezzo.

 

La Corte d'Appello, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi del gravame di merito dando atto che l'incidente si verificò per un errore di manovra della parte offesa ed evidenziando la gravità della responsabilità del datore di lavoro per aver fatto condurre una betoniera ad un lavoratore, adibito ed idoneo per tutte altre mansioni, appena assunto e privo di formazione.

 

Con un primo motivo si denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 43 c.p., comma 3 e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 38 e vizio di motivazione.

Si argomenta che non appare censurabile la condotta del datore di lavoro che ha fatto affidamento sulla idoneità di un lavoratore maturo, tanto più che per la guida della betoniera non si richiede una perizia particolare trattandosi, in sostanza, di un camion con l'impastatrice sul cassone. Il sinistro si e' verificato per l'insidia del terreno.

 

Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

 

I motivi esposti sono manifestamente infondati sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

 

Quanto al primo, la motivazione dell'impugnata sentenza è immune da vizi logici ed aderente al risultato probatorio: il comportamento colposo è ben stato evidenziato dai giudici del merito, esso è consistito nell'aver negligentemente ed imprudentemente affidato la guida di un mezzo meccanico semovente quale e' una betoniera, che richiede una particolare abilità nel manovrarlo, ad un operaio assunto poco tempo prima e privo di qualsiasi esperienza in merito. Il comportamento è altresì violatore di una specifica norma (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 38) che impone a carico del datore di lavoro una particolare attività finalizzata proprio alla prevenzione di infortuni sul lavoro, cioè quella di fornire al dipendente adeguate informazioni e formazione circa la mansione da svolgere; per altro la Corte territoriale rileva che il Ma. fu assunto per svolgere mansioni del tutto diverse.

E, certamente, l'assunto, secondo cui per la guida di tale veicolo non è richiesta una perizia particolare, non assume alcuna rilevanza difensiva in ragione del fatto che la parte offesa era stata destinata allo spostamento del mezzo meccanico in una zona accidentata e scoscesa e, quindi, pericolosa, di tal che, se pur è vero che non era necessario possedere una patente di guida specifica per la guida di una betoniera, era, comunque, necessario che si fornissero al dipendente particolari informazioni circa la guida di essa in zona pericolosa. Ed, in ragione di tanto, appare fuor di luogo addebitare la causazione dell'infortunio all'insidia del terreno.

Anzi, proprio la presenza di "insidie", conosciuta all'imputato, rileva ancor di piu' nel qualificare la condotta colposa contestata. L'evento e' stato determinato unicamente, come rileva la Corte distrettuale, da una errata manovra del Ma., persona che non aveva alcuna esperienza di guida di una betoniera in un terreno scosceso.

Il secondo motivo che denuncia violazione di legge, nella specie dell'articolo 133 c.p., e vizio di motivazione in punto di qualificazione della pena e' inammissibile per carenza di specificità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.