Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12703 - Coordinatore per l'esecuzione e posizione di garanzia


 

 

 

Responsabilità per infortunio di un operaio che, mentre stava procedendo al carico delle macerie provenienti da lavori di demolizione di un edificio per convogliarle nel furgone sottostante, perdeva l'equilibrio cadendo dall'impalcatura nel cassone del furgone, riportando un politraumatismo con frattura tempo-parietale a seguito del quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico.

 

Venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Monza B.A., titolare della ditta e datore di lavoro della parte offesa, e G. P. A. , coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sia per colpa generica che per violazione di leggi, per G., segnatamente, per violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 per avere omesso di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

 

Condannati entrambi in primo grado, il solo G., coordinatore per l'esecuzione, propone appello e, vedendosi riconfermare il giudizio emesso in primo grado, propone ricorso in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

 

In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

Tuttavia, per completezza di motivazione la Corte afferma che "il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ha introdotto appunto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere. E il riferito articolo 5 affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni."

 

E ancora: la Corte d'appello dedica una diffusa analisi sul rischio da cui è scaturito l'infortunio ed ha evidenziato "che il ponteggio utilizzato al momento dell'infortunio, che implicava la proiezione del lavoratore nel vuoto ed andava quindi cautelata contro il rischio di caduta, era stato, fin dal giorno precedente in cui era stato montato, costruito in violazione delle norme antinfortunistiche. In tale situazione, questa Corte reputa che sia corretto ritenere che l'obbligo di vigilanza demandato al G. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1996, articolo 5 implicasse il controllo sul corretto approntamento delle misure antinfortunistiche nel cantiere. Ne discende che neppure assume decisivo rilievo, ai fini della decisione, stabilire se il coordinatore si sia limitato ai suoi compiti tipici o si sia invece ingerito nei ruoli demandati alle figure dei garanti operanti nell'ambito dell'impresa appaltatrice.

Invero, conclusivamente, l'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione di scarico di materiale nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di barriere protettive idonee."