Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n. 12463 - Datore di lavoro e protezione dell'albero motore


 

Responsabilità del presidente del Consiglio di Amministrazione di una srl per aver cagionato ad una dipendente l'amputazione-sguantamento della falange ungueale del 5 dito della mano sinistra, malattia guaribile in un tempo superiore a gg. 40, da cui derivava l'indebolimento permanente dell'organo della prensione.

In particolare, l'imputato veniva accusato di aver omesso di proteggere con idonea copertura l'albero di trasmissione del moto della binatoia per seta.

 

Ricorso in Cassazione - La Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente al punto concernente la concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Milano, e rigetta nel resto il ricorso.

 

La Suprema Corte afferma infatti che "rimane ovviamente fermo il principio che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo in commento, dalla "norma di chiusura" stabilita nell'articolo 2087 c.c., che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell'incolumità del lavoratore. Va, quindi, ancora una volta ribadito che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'articolo 2087 c.c., è il "garante" dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" (articolo 40 c.p., comma 2). "


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

1) NE. MA. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 6418/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/06/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. Tamburrini Giorgio del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Ursini Silvio, del Foro di Roma, unitamente all'Avv. Spreafico Riccardo, codifensore già nominato. L'Avv. Tamburrini chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

 

 

 

Fatto

 

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8.6.2009, confermava quella emessa in data 10.6.2008 dal Tribunale di Como - Sez. Distaccata di Erba, che condannava N.M., con circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena, condonata, di mesi uno di reclusione in ordine al delitto di lesioni colpose con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno della lavoratrice P.L..

 

Secondo la contestazione, il N., aveva per negligenza, impudenza, imperizia, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della T.D.O. s.r.l., cagionato alla dipendente P.E. l'amputazione-sguantamento della falange ungueale del 5 dito della mano sinistra, malattia guaribile in un tempo superiore a gg. 40, da cui derivava l'indebolimento permanente dell'organo della prensione.

In particolare, per avere omesso di proteggere con idonea copertura l'albero di trasmissione del moto della binatoia per seta (commesso l'(Omissis).

La lavoratrice P.E., avendo rilevato che uno dei capi in lavorazione si era spezzato, causando l'accumularsi di un residuo di lavorazione ("strazza"), interveniva, svolgendo la "strazza" con la mano destra e ammassando il gomitolo nella mano sinistra, che veniva trascinata da qualche filo di seta pendente rimasto intrecciato nell'albero motore del macchinario, con conseguente tensione. Come reazione, la lavoratrice istintivamente ritraeva la mano, causando l'amputazione dell'ultima falange 5 dito mano sinistra attorno alla quale erano avvolti i fili della "strazza".

 

L'inchiesta dell'ASL di Como aveva accertato la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55 in relazione alla mancata segregazione integrale dell'albero motore. L'azienda ottemperava alle prescrizioni, prolungando verso il basso il carter di protezione, in modo da rendere completamente inaccessibile l'albero motore.

 

Avverso tale sentenza della Corte milanese ricorre per cassazione il difensore di fiducia di N. M., deducendo:

 

1. la violazione di legge in relazione all'articolo 590 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 55, assumendo che la Corte non aveva valutato la norma giuridica che era stata rispettata dall'imputato allorchè aveva acquistato e messo in funzione un macchinario dotato di tutti i requisiti previsti dal citato articolo 55, che mai prima era stato ritenuto inadeguato nel corso di controlli e verifiche;

 

2. il vizio motivazionale in relazione alla contraddittorietà sotto il profilo del nesso causale tra la supposta violazione contravvenzionale e l'evento: in quanto il fatto che i fili di seta potessero entrare in contatto con l'albero motore, anche dopo il prolungamento del carter, forniva la prova evidente dell'inutilità delle prescrizioni dell'ASL e della non violazione dell'articolo 55 cit.;

 

3. la violazione di legge in relazione all'articolo 62 c.p., n. 6, essendone stato rigettato il riconoscimento poichè si assumeva non integrale il risarcimento ed effettuato dalla C. di. A..

 

Diritto

 

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, sono del tutto aspecifiche le prime due censure, che ripropongono le medesime doglianze rappresentate senza successo dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

La Corte, infatti, ha rilevato come l'inchiesta dell'ASL abbia evidenziato la violazione della norma antinfortunistica richiamata nell'imputazione, in quanto difettava la integrale segregazione dell'albero motore alla cui incombenza provvedeva, successivamente, la società interessata: sicchè era palesemente provata la violazione della norma di cui all'articolo 55 cit..

Del pari, quanto al nesso di causalità, è stato correttamente affermato dalla Corte che il prolungamento del carter non mirava ad impedire che i fili di seta entrassero in contatto con l'albero motore, bensì che vi fossero trascinati, per qualsivoglia motivo (quindi anche indiretto), gli arti del lavoratore addetto, cioè mirava ad impedire non solo un contatto diretto tra arto e macchina ma anche un mero contatto mediato tra gli stessi: mentre già dall'imputazione si apprende che lo scarto (di seta) che rimaneva sulla mano sinistra della lavoratrice veniva afferrato dall'albero in rotazione e che la donna, nel tentativo di liberare tale scarto, arretrava di scatto procurandosi le lesioni in questione.

 

Del resto, è palese come il ricorrente, laddove contesta le affermazioni della Corte territoriale o la ricostruzione e dinamica del sinistro, intenda sollecitare questa Corte ad operare un'inammissibile sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, nonchè ad effettuare, al fine di saggiare la tenuta logica della decisione impugnata, un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento. Il riferimento, contenuto nell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), al "testo" del provvedimento impugnato, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale della sentenza, in sè e per sè considerata. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata alla predetta norma dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche (incombenza comunque non adempiuta nel caso di specie) "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione; e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito (Cass. pen. Sez. 5, 12.4.2006, n. 16956, Rv. 233822).

E' comunque da rilevare come sia stata anche contestata la colpa generica: e rimane ovviamente fermo il principio che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo in commento, dalla "norma di chiusura" stabilita nell'articolo 2087 c.c., che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell'incolumità del lavoratore. Va, quindi, ancora una volta ribadito che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'articolo 2087 c.c., è il "garante" dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" (articolo 40 c.p., comma 2).

 

Diversamente, per quel che concerne l'ultimo motivo di gravame, nulla, tanto meno la sentenza di primo grado, consente di escludere l'integralità del risarcimento del danno a fronte della somma incontestabilmente corrisposta alla parte lesa, di euro 10.000. Per di più il Giudice d'appello, laddove richiama una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 5909 del 1988) che non ammette l'applicabilità dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 in caso di risarcimento corrisposto dall'Ente assicuratore, non tiene alcun conto di un più recente e diametralmente opposto orientamento di questa Corte sullo specifico punto (cfr. Sez. 4, n. 13870 del 6.2.2009, Rv. 243202).

Questo, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 5941 del 22.1.2009) che, pur mettendo in rilievo la ricorrenza comunque di un profilo "volontaristico" nell'attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6 nel senso che l'intervento risarcitorio deve essere riferibile all'imputato, ha concordato con la Corte Costituzionale (sent. n. 138 del 1998, c.d. manipolativa di rigetto) nel ravvisare la volontà di riparazione anche nell'avere stipulato un'assicurazione o nell'avere rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivanti dall'attività pericolosa, ha ritenuto che anche il risarcimento eseguito dalla società assicurativa debba ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio.

Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente al punto concernente la concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Milano, altra sezione, per nuovo esame. Il ricorso dev'essere, nel resto, rigettato.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 c.p., n. 6 e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta il corso nel resto.