Tipologia: CCNL
Data firma: 12 maggio 1983
Validità: 01.08.1982 - 31.12.1986
Parti: Unionlegno-Confapi e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Legno, P.M.I.

Sommario:

Premessa
Sfera di applicazione
Parte prima - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Sistema di informazione sulla situazione dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento
1. Investimenti, occupazione e attività indotte
2. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzate e produttive
3. Lavoro a domicilio
4. Disciplina della mobilità in caso di ristrutturazione e riconversione ex legge n. 675/77
5. Contrazioni temporanee dell’orario di lavoro
Art. 2 - Assemblea
Art. 3 - Consiglio di fabbrica
Art. 4 - Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 5 - Permessi per cariche sindacali ed aspettative
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Fondo di solidarietà
Art. 8 - Affissioni
Art. 9 - Ambiente di lavoro
Art. 10 - Patronati
Parte II - Regolamentazione comune, operai, intermedi, impiegati
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
• Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
• Riduzione dell’orario di lavoro
• Festività abolite
Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 9 - Festività e giorni festivi
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro a turni
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 13 - Lavoro a tempo parziale
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Tredicesima mensilità
Art. 17 - Corresponsione della retribuzione
Art. 18 - Reclami sulla retribuzione
Art. 19 - Premio di produzione
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 21 - Congedo matrimoniale
Art. 22 - Indennità di zona malarica
Art. 23 - Mensa
Art. 24 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 25 - Formazione professionale
Art. 26 - Assenze
Art. 27 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 28 - Permessi di entrata e uscita
Art. 29 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 30 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 31 - Visite di inventario e di controllo
Art. 32 - Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Art. 34 - Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 36 - Norme complementari e precedenti contratti
Art. 37 - Reclami e controversie
Art. 38 - Decorrenza e durata
Art. 39 - Disposizioni finali
Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 3 - Recuperi
Art. 4 - Sospensione di breve durata ed interruzione di lavoro - Soste
Art. 5 - Modifica di mansioni
Art. 6 - Lavoro a cottimo
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento

B) Industrie boschive e forestali
Art. 7 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio

2. Divieti
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavorante a domicilio
5. Retribuzione
6. Maggiorazione della retribuzione
7. Pagamento della retribuzione
8. Procedura di informazione
9. Norme generali
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 11 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 12 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Art. 13 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15 - Disciplina aziendale
Art. 16 - Divieti
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Multe e sospensioni
Art. 19 - Licenziamento per mancanze
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno e del sughero
Art. 1 Norma generale
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Durata dell’apprendistato
Art. 4 Minimi di paga
Art. 5 Ferie
Art. 6 Tredicesima mensilità
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Insegnamento complementare
Art. 9 Attribuzione della qualifica
Art. 10 Riconoscimento della qualifica
Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
Art. 3 - Modifica di mansioni
Art. 4 - Sospensioni di lavoro
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Servizio militare
Art. 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 14 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 15 - Doveri del lavoratore
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 18 - Periodo di prova
Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Modifica di mansioni
Art. 3 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia
Art. 5 - Sospensioni di lavoro
Art. 6 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Trasferimenti
Art. 8 - Trasferte
Art. 9 - Alloggio
Art. 10 - Servizio militare
Art. 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 14 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 15 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 16 - Doveri dell'impiegato
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto
Art. 20 - Indennità in caso di invalidità permanente
Art. 21 - Benemerenze nazionali
Art. 22 - Previdenza
Art. 23 - Norme generali e speciali
Parte sesta
Tabella A - Minimi tabellari in vigore dal 1° maggio 1983
Tabella B - Minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 1984
Tabella C - Minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 1985

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’arredamento e delle industrie boschive e forestali

Addì 12 maggio 1983 in Roma, tra l’Unionlegno (Unione italiana delle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento), una delegazione di industriali e una Commissione Tecnica con l’assistenza della Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria) e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni - Flc - costituita dalla Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal - aderente alla Uil, dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - aderente alla Cisl, e la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive - Fillea.

Premessa
1. Il presente Contratto attua una articolazione per settori e fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriale e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori e dall’altro, l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4. Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.

Sfera di applicazione
Industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento
Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine ecc.) per uso edilizio o altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico-sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - bigliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - cartelli stradali e allestimenti in genere - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - compensati - cornici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - isolanti in sughero - listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili; arredamenti vari e oggetti e complemento d’arredamento (compresi i mobili e articoli vari di arredamento, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene ecc.; mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - multistrati - mobilitazione pannelli truciolari, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - rivestimenti fiaschi e damigiane - sediame comune e curvato - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante - scopi e fiori secchi.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente Contratto:
a) le segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse;
b) le segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati, segherie che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda.
Industrie boschive e forestali
Industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (tantenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse ecc.) di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un completamento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Parte prima - Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 Sistema di informazione sulla situazione dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.

1. Investimenti, occupazione e attività indotte
1.1 Livello Nazionale
Annualmente - entro il primo semestre - si terrà un incontro tra Unionlegno e Flc nazionale.
Nel corso di tale incontro l’Unionlegno fornirà, sui settori del legno, del sughero e del mobile, informazioni globali sui temi seguenti, riferite alle aziende associate:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell’occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell’occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- inquadramento categoriale;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca.
Le informazioni verranno inoltre fornite disaggregate per seguenti comparti produttivi:
- manufatti in legno per l’edilizia;
- semilavorati in legno;
- mobili in genere;
- imbottiti;
- cucine;
- sughero e suoi lavori.
Nell’arco di ciascun anno solare, normalmente durante l’ultimo trimestre si darà luogo ad un esame di quei temi, oggetto della informativa a livello nazionale, che una o entrambe le parti ritenessero necessario approfondire.
Nel predetto incontro potranno essere presi in esame problemi che investono la globalità del settore.
Le informazioni di cui sopra contribuiranno a formare un quadro il più possibile completo anche ai fini della programmazione industriale del settore.
Formazione professionale - Preso atto delle profonde trasformazioni avvenute in questi ultimi anni all’interno del mercato del lavoro e conseguentemente del mutato rapporto fra domanda ed offerta dei posti di lavoro, l’Unionlegno intende, attraverso la normativa disciplinata dal presente articolo, acquisire elementi conoscitivi atti a promuovere, presso gli organi pubblici competenti, valide iniziative di formazione professionale, attraverso l’adeguamento di programmi e strutture didattiche alle reali necessità di personale specializzato del settore.
Le parti si impegnano congiuntamente a promuovere la reciproca presenza negli organi di gestione e controllo delle istituzioni preposte in materia.
Forestazione e approvvigionamento - L’Unionlegno è impegnata a sensiblizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali alla necessità di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento della materia prima.
Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
1.2 Livello regionale
Di norma almeno una volta l’anno - entro il primo semestre o dietro richiesta di una delle parti - le sezioni regionali dell’Unionlegno si incontreranno con le Flc regionali e forniranno informazioni globali sui temi seguenti, riferite alle aziende associate:
- politiche di settore viste anche alla luce delle politiche di programmazione regionale;
- stato e prospettive produttive;
- prospettive di sviluppo;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- andamento e prospettive del commercio con l’estero;
- situazione e prospettive dell’occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell’occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età e per qualifiche professionali;
- stato e prospettive di nuovi insediamenti inustriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- tendenze del decentramento produttivo
- necessità del settore in riferimento ai contenuti ed alle modalità di effettuazione dei corsi regionali di formazione professionale.
Le informazioni verranno fornite per settori produttivi e per comparti indicati al livello nazionale.
Nel corso dell’incontro Unionlegno regionale fornirà proprie valutazioni sui temi della forestazione, della ricerca e della formazione professionale.
Nell’ambito regionale potranno inoltre essere individuate, congiuntamente dalle parti delle zone produttive omogenee ad alta concentrazione industriale che presentino aggregazioni significative di aziende del settore associate.
In tali zone si prevede uno scambio di informazioni sui temi e per i settori di cui al livello territoriale; gli incontri relativi potranno svolgersi con cadenza semestrale.
L’Unionlegno e la Flc concordano sulla opportunità di migliorare gli strumenti di contatto e reciproco confronto previsti a tale livello.
Quanto sopra anche al fine di attivare più efficacemente le Amministrazioni regionali in termini di specifiche iniziative a favore del settore, con particolare riferimento alle problematiche inerenti alla formazione professionale e il mantenimento dei livelli occupazionali.
A tale livello sono previsti appositi incontri di informazione su eventuali iniziative di supporto con riferimento alla legge 30 aprile 1971, n. 374, volte a realizzare politiche finalizzate alla acquisizione di materie prime, di nuove linee di mercato, nonché all’attuazione di progetti di ricerca applicati al settore.
Punti di crisi
[…]
1.3 Livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, le sezioni territoriali dell’Unionlegno forniranno alle Flc territoriali nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo.
1.4 Livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre 75 dipendenti, assistiti dall’Unionlegno, forniranno informazioni preventive ogni semestre, al Consiglio di fabbrica ed alla Flc territoriale, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta del Consiglio di fabbrica, in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o estero;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell’organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l’azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 75 dipendenti complessivi, caratterizzate da un’unica struttura d’impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse.
Resta inteso che tale informativa verrà trasferita ai rispettivi Consigli di fabbrica.
La direzione aziendale fornirà informazioni al CdF in caso di rivelanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nell’ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovvero riduzioni dell’orario lavorato, l’azienda ne darà preventiva informazione al CdF.
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l’Unionlegno.

2. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzate e produttive
Le aziende con più di 75 dipendenti forniranno preventivamente al Consiglio di fabbrica, e tramite la Sezione territoriale Unionlegno al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l’informazione riguarderà:
- l’articolazione per tipologie dell’attività decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell’attività da decentrare;
- eventuali appalti (nel comparto della nautica).
Nei Contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al primo comma, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività.

3. Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro le Sezioni territoriali Unionlegno di competenza trasmetteranno al Sindacato territoriale di categoria l’elenco delle aziende del legno associate che si avvalgano di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio e quello dei lavoratori a domicilio che operano per conto delle stesse.
Ogni 6 mesi le Sezioni territoriali Unionlegno trasmetteranno le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Durante l’incontro di cui al punto 1.3 le Sezioni territoriali Unionlegno daranno informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno associate e sui prevedibili riflessi sull’occupazione.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute ai punti 3 e 4 del presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 2 Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso si potranno svolgere durante l’orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dell’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 3 Consiglio di fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita - il cui numero potrà essere al massimo di 9 per le unità superiori a 300 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie prime in discussione.
3) Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna, laddove esistente.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto 2).
[…]
Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 4 Rappresentanza sindacale aziendale
I delegati sono, nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
[…]
Per l’individuazione dell’unità produttiva agli effetti dell’applicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]
Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
[…]
Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano solamente nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 8 Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di fabbrica hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle Rappresentanze stesse, inerenti a materia di interessi sindacali e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.

Art. 9 Ambiente di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In conformità ai criteri di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’esecutivo del Consiglio di fabbrica svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controlla l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l’elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocività;
- concorda con la direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rivelazione.
Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la Direzione aziendale e l’esecutivo del Consiglio di fabbrica.
Analogamente è confermata l’istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolte delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenza per malattia e infortunio).
Le aziende trasmetteranno al CdF copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 16 e 33 del TU 30 giugno 1965, n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra Direzione aziendale ed esecutivo del CdF per l’adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all’aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo Statuto degli Enti o Istituti stessi, saranno a carico dell’azienda.
Saranno altresì a carico dell’azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
È conformata altresì l’istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni che gestiscono l’assistenza sanitaria.
In considerazione delle caratteristiche delle piccole e medie aziende ed allo scopo di garantire l’attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente articolo, il registro dei dati ambientali biostatistici e il libretto sanitario di rischio possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente Contratto, preferibilmente a livello regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno all’esecutivo del CdF l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di malattia delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta del CdF, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando tempestiva informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l’azienda intende adottare.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con le eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Parte II - Regolamentazione comune, operai, intermedi, impiegati
Art. 1 Assunzione

[…]
Dichiarazione a verbale
Le aziende considereranno con maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture, dei portatori di handicap in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 3 Donne e minori
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata massima dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all’orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali medie da calcolarsi nell’ambito dell’anno solare.
Si intende lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora non si tratti di compensazione per l’impiego flessibile dell’orario di lavoro di cui al n. 2 del presente paragrafo.
Parimenti, sarà considerato lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre il limite dell’impiego flessibile dell’orario di lavoro.
[…]
L’orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell’arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell’arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.

Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
In ottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, l’orario di lavoro contrattuale potrà essere per azienda, per reparti, uffici e gruppi di addetti, elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 settimane medie e ciò in periodi dell’anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per i quali l’orario non potrà essere inferiore alle 35 ore settimanali.
Nell’ipotesi di cui al primo comma del punto due, la Direzione aziendale informerà il CdF e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative modalità di attuazione.
Si darà luogo, pertanto, almeno due settimana prima dell’inizio del periodo di flessibilità, ad apposito incontro preventivo tra Direzione d’azienda e CdF, onde esplicitare le modalità applicative.
Il singolo lavoratore è tenuto all’effettuazione dell’orario flessibile. Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra della 40 ore settimanali in concomitanza all’attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale.
A partire dal 1 gennaio 1984, entro il 31 dicembre di ogni anno, si effettuerà un raffronto nell’ambito del regime di impiego flessibile dell’orario di lavoro tra la prestazione lavorativa reale e quella contrattuale richiesta dall’azienda.
Qualora la prestazione lavorativa reale in regime di flessibilità risulti inferiore alle 40 ore settimanali, si darà luogo nell’anno successivo al recupero delle prestazioni lavorative relative alle ore non effettuate.
Resta inteso che da tale computo si escludono le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, astensione obbligatoria per maternità, periodi di malattia, permessi sindacali retribuiti, trasferta, congedo matrimoniale.
Verranno computate le assenze per malattia inferiore a 6 giorni consecutivi (con esclusione di ricoveri ospedalieri), se più di una volta coincidenti nell’arco con i periodi di flessibilità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nella definizione delle prestazioni lavorative effettuate nell’arco annuale, le assenze non previste dall’ultimo comma del presente articolo vanno computate per otto ore giornaliere e per 40 ore settimanali.

Riduzione dell’orario di lavoro
[…]
Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità oltre le 40 settimanali non potrà superare le 90 ore nell’arco dell’anno solare.
Entro la fine di dicembre dell’anno 1984 e successivi, l’azienda verificherà l’attuazione del limite minimo di flessibilità così come stabilito dal precedente comma; conseguentemente il suddetto beneficio verrà fruito nell’anno successivo.
[…]
Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti a livello regionale, provinciale, locale o aziendale.
Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di flessibilità nella presente normativa sull’orario di lavoro, farà automaticamente decadere quanto indicato al punto 3 "riduzione orario di lavoro", fermo solo restando quanto previsto dalla formulazione dell’art. 7 della parte seconda del CCNL 12 settembre 1979 al paragrafo "Riduzione dell’orario di lavoro".

Art. 8 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni a deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L’azienda quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore, dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto di godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
[…]

Art. 11 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti in quanto pertinenti.
L’orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all’orario contrattuale di cui all’art. 7 della parte comune del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nell’impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 6 per cento dei minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz’ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dell’art. 20 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 12 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario contrattuale deve avere carattere eccezionale.
L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario contrattuale nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione dalla legge e relativo regolamento.
Inoltre l’azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario contrattuale che il lavoratore è tenuto ad effettuare nei seguenti casi:
- necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti;
- esigenze straordinarie connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime.
Su richiesta del CdF l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario contrattuale effettuato.
Al di fuori di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario contrattuale sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica.
[…]

Art. 22 Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 Formazione professionale
L’Unionlegno e la Flc - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell’automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori. Esse pertanto convengono sull’opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
In relazione a quanto previsto dalle leggi e legislazioni in materia di assunzione dei giovani, le parti convengono che:
- i giovani che saranno assunti con contratto di formazione saranno inquadrati nella categoria E se assunti con qualifica operaia e nella categoria D se assunti con qualifica impiegatizia, per tutto il periodo di durata del Contratto di formazione medesimo. Trascorso l’anno di tirocinio, o il minor periodo fissato dall’azienda, il lavoratore, ove confermato in servizio, accederà alla categoria corrispondente alle mansioni svolte.
Le Organizzazioni firmatarie concordemente riconoscono la prioritaria importanza che va attribuita alla formazione e all’addestramento professionale al fine di favorire una politica di sviluppo delle risorse anche in riferimento ai profili dell’occupazione giovanile.
In tale direzione, le parti sottolineano l’esigenza che l’utilizzo di giovani assunti con Contratto a termine di formazione, debba avvenire nell’ambito di cicli formativi, che comportando la partecipazione diretta al processo produttivo del giovane, consentano il raggiungimento di adeguati livelli di formazione.
A livello nazionale e locale, a richiesta di una delle parti, potranno effettuarsi incontri tra le Organizzazioni competenti per un esame della materia, anche con riguardo alle iniziative degli Enti pubblici nel settore della formazione, allo scopo di rendere il più possibile coincidenti le attese dei giovani in cerca di prima occupazione e le concrete esigenze delle imprese.

Art. 30 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buon stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione della direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 36 Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell’industria del legno e del sughero e per gli addetti alle piccole e medie industrie, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente Contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

Art. 37 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o l’esecutivo del Consiglio di fabbrica, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte III - Regolamentazione per gli operai
Art. 3 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 6 Lavoro a cottimo
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento

[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale aziendale o il Comitato esecutivo del Consiglio di fabbrica, anche sulla base degli elementi di computo di guadagno di cottimo che la direzione avrà messo a disposizione dell’operaio e della Rappresentanza sindacale aziendale oppure del Comitato esecutivo del Consiglio di fabbrica.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

B) Industrie boschive e forestali
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
All’operaio che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, l’azienda conserverà l’utile di cottimo se rimarranno inalterate le condizioni di lavoro e se sarà a lui richiesto il mantenimento della stessa produzione individuale.
[…]

Art. 7 Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Divieti
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

8. Procedura di informazione
Il Consiglio di fabbrica può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame, il CdF potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l’azienda interessata.

9. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

Art. 10 Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell’art. 9 della parte prima sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavoratori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 12 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori dallo stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 14 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 15 Disciplina aziendale
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

Art. 16 Divieti
[…]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcoliche senza il permesso della Direzione.
[…]
È proibito all’operaio di eseguire nell’interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L’operaio che commette la mancanza, incorre nell’applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all’azienda.

Art. 17 Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dell’operaio alle norme del presente Contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.

Art. 18 Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo precedente all’operaio che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell’art. 25 (assenze) della parte comune del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo alla osservanza delle norme del presente Contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 19 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto con la perdita dell’indennità di preavviso, all’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l’impiego di materiale dell’azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 18 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell’ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno e del sughero
Art. 1 Norma generale

La disciplina dell’apprendistato nelle industrie del legno e del sughero è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.
[…]

Art. 3 Durata dell’apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita come segue:
- assunti prima del compimento del 18° anno di età: 1 anno e mezzo;
- assunti dopo il compimento del 18° anno di età: 1 anno.
Il periodo di apprendistato di cui sopra è ridotto del 50 per cento per i giovani che siano muniti di licenza di istituto professionale ad indirizzo corrispondente all’attività cui saranno adibiti e di un terzo se muniti della licenza di scuola professionale o corsi riconosciuti per licenza di scuola professionale o corsi riconosciuti per la formazione di operai qualificati nell’attività suddetta.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili fra loro, se compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l’interessato dovrà esibire all’atto dell’assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l’ammissione al lavoro.

Art. 7 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è quello fissato dalla legge (8 ore giornaliere, 44 settimanali); la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.

Art. 8 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 3 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.

Parte IV - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 7 Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari al 10 per cento della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale - In relazione a quanto stabilito nell’articolo della regolamentazione comune sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 13 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 15 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 16 Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l’applicazione della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento fine rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 15 della presente regolamentazione per gli intermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle completate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicate la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Parte V - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 13 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda integrerà all’impiegata il trattamento corrisposto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
[…]

Art. 16 Doveri dell'impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 17 Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze dell’impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 24, parte comune, del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle completate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 23 Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente Contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.