DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

 

vista la proposta della Commissione (1),

 

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

 

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nei vari Stati membri quanto ai requisiti di sicurezza dei giocattoli hanno contenuto e campo di applicazione diversi; che tali disparità creano ostacoli agli scambi e condizioni di concorrenza ineguali sul mercato interno, senza peraltro garantire nel mercato comune una efficace tutela del consumatore, in particolare del bambino, dai rischi connessi a tali prodotti;

 

considerando che tali ostacoli alla realizzazione di un mercato interno, nel quale dovrebbero circolare solo prodotti sufficientemente sicuri, dovrebbero essere eliminati e che, a tal fine, l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei giocattoli debbono essere soggette a norme uniformi ispirate ad obiettivi di tutela della salute e della sicurezza del consumatore, quali sono definiti nella risoluzione del Consiglio, del 23 giugno 1986, concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore (4);

 

considerando che per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate sul piano europeo, riguardanti in particolare la costruzione e la composizione dei giocattoli, norme la cui osservanza garantisce che i prodotti possano essere presunti conformi ai requisiti essenziali; che dette norme armonizzate sul piano europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, orientamenti firmati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi due organismi, o da entrambi, in seguito ad un mandato conferito dalla Commissione in virtù delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e in forza degli orientamenti generali;

 

considerando che secondo la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6), l'armonizzazione da realizzare deve consistere nel fissare requisiti essenziali di sicurezza per l'insieme del giocattoli quale condizione della loro commercializzazione;

 

considerando che, data l'estensione e la mobilità del mercato dei giocattoli, nonché il carattere multiforme di tali prodotti, il campo d'applicazione della presente direttiva deve essere stabilito sulla base di una nozione di giocattolo che sia sufficientemente ampia; che è tuttavia opportuno precisare che taluni prodotti, sia perché non sono di fatto destinati ai bambini, sia perché implicano una sorveglianza o condizioni di utilizzazione particolari, non sono da considerare come giocattoli nel senso definito dalla presente direttiva;

 

considerando che i giocattoli immessi sul mercato non devono compromettere la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi; che il grado di sicurezza del giocattolo deve essere fissato in base al criterio dell'utilizzazione conforme alla destinazione del prodotto, ma tenendo anche conto del prevedibile uso del prodotto, in relazione al comportamento abituale del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di «diligenza media» proprio dell'utilizzatore adulto;

 

considerando che al momento della commercializzazione del giocattolo deve essere valutato il grado di sicurezza del medesimo tenendo conto della necessità di assicurare il perdurare di tale grado di sicurezza per tutto il periodo di utilizzazione prevedibile e normale del giocattolo stesso;

 

considerando che il rispetto dei requisiti essenziali mira a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori; che tutti i giocattoli immessi sul mercato debbono rispondere a tali requisiti e che, qualora essi vi rispondano, nessun ostacolo deve essere frapposto alla loro circolazione;

 

considerando che la conformità a tali requisiti essenziali può essere presunta quando i giocattoli siano conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

 

considerando che la conformità ai requisiti essenziali può anche essere considerata come rispettata per i giocattoli conformi ad un modello approvato da un organismo abilitato e che tale conformità deve essere dichiarata con l'apposizione di un marchio europeo;

 

considerando che debbono essere stabilite procedure di certificazione volte a definire le modalità secondo cui gli organismi abilitati nazionali debbono procedere all'approvazione dei modelli di giocattoli non conformi alle norme e al rilascio di attestati di certificazioni per tali giocattoli, nonché per i giocattoli conformi alle norme il cui modello sia stato sottoposto all'approvazione di tali organismi;

 

considerando che ai vari stadi delle procedure di certificazione e di controllo deve essere prevista un'informazione adeguata degli Stati membri, della Commissione e dell'insieme degli organismi abilitati;

 

considerando che ai fini dell'applicazione del sistema adottato in materia di giocattoli gli Stati membri debbono designare organismi indicati come «organismi abilitati»; che deve essere assicurata un'informazione adeguata circa tali organismi e che per ottenere l'abilitazione detti organismi debbono soddisfare a determinati requisiti;

 

considerando che potrebbe verificarsi che taluni giocattoli non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza; che in tal caso lo Stato membro che l'abbia constatato deve adottare tutte le misure utili per ritirare questi prodotti dal mercato o vietarne la commercializzazione; che tale decisione deve essere motivata e che, qualora le norme armonizzate comportino delle lacune, esse devono essere, in tutto o in parte, ritirate dagli elenchi pubblicati dalla Commissione;

 

considerando che la Commissione vigila affinché l'elaborazione delle norme armonizzate in tutti i settori cui si applicano i requisiti essenziali di cui all'allegato II sia ultimata in tempo utile per permettere agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie prima del 1g luglio 1989; che, pertanto, le disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva dovrebbero produrre i loro effetti a decorrere dal 1g gennaio 1990;

 

considerando che debbono essere previste misure appropriate nei confronti di chi abbia indebitamente apposto un marchio di conformità;

 

considerando che le autorità competenti degli Stati membri debbono effettuare controlli di sicurezza sui giocattoli in commercio;

 

considerando che determinate categorie di giocattoli particolarmente pericolosi o destinati a bambini molto piccoli devono essere munite anche di avvertenze o di una indicazione sulle precauzioni per l'uso;

 

considerando che gli organismi abilitati devono informare regolarmente la Commissione sulle attività esercitate nel quadro della presente direttiva;

 

considerando che i destinatari delle decisioni prese nel quadro della presente direttiva debbono conoscere le motivazioni di dette decisioni e i mezzi di ricorso a loro disposizione;

 

considerando che è stato tenuto conto del parere del comitato scientifico consultivo per la valutazione della tossicità dei composti chimici, per quanto concerne i limiti sanitari in rapporto alla biodisponibilità per bambini dei composti metallici dei giocattoli,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

 

2. I prodotti elencati all'allegato I non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva.

 

 

Articolo 2

1. I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

 

2. Nello stato in cui viene immesso sul mercato ed in considerazione di una durata d'impiego prevedibile e normale, il giocattolo deve soddisfare alle condizioni di sicurezza e di salute stabilite dalla presente direttiva.

 

3. Ai sensi della presente direttiva l'espressione «immissione sul mercato» comprende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito.

 

 

Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché i giocattoli possano essere immessi sul mercato solo quando sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato, la vendita o la distribuzione nel loro territorio dei giocattoli conformi alla presente direttiva.

 

 

Articolo 5

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 i giocattoli che sono muniti del marchio «CE» di cui all'articolo 11, in appresso denominato «marchio ''CE''», con cui si dichiara la loro conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

 

2. Gli Stati membri accettano che qualora il fabbricante abbia applicato solo parzialmente o non abbia applicato affatto le norme di cui al paragrafo 1, o qualora tali norme non esistano, i giocattoli in questione siano considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 se, avendo ricevuto un attestato «CE» del tipo, ne è garantita la conformità al modello approvato con l'apposizione del marchio «CE».

 

 

Articolo 6

1. Ove uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro si rivolge al comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in appresso denominato «comitato», esponendogli le sue ragioni. Il comitato esprime con urgenza un parere.

 

Sulla scorta del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione o parte di esse debbano essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

2. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione interessato ed eventualmente concede un nuovo mandato di normalizzazione.

 

 

Articolo 7

1. Ove uno Stato membro constati che i giocattoli, muniti del marchio «CE» e utilizzati conformemente alla loro destinazione o secondo l'uso di cui all'articolo 2, rischiano di compromettere la sicurezza e/o la salute dei consumatori e/o dei terzi, esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare i prodotti dal mercato o vietarne o limitarne la commercializzazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata indicando le ragioni della decisione e in particolare, se la non conformità è dovuta:

 

a) alla mancata osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, qualora il giocattolo non corrisponda alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

 

b) alla non corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

 

c) a una lacuna nelle norme stesse, di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna alle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui all'articolo 6.

 

3. Se il giocattolo non conforme è munito del marchio «CE» lo Stato membro competente adotta le misure appropriate e ne informa la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

 

 

Articolo 8

1. a) Prima della commercializzazione, giocattoli fabbricati in conformità delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 devono essere muniti del marchio «CE» con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conferma che i giocattoli rispettano le suddette norme.

 

b) Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

 

- una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1; eventualmente: un attestato CE del tipo, rilasciato da un organismo abilitato; copie di documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo abilitato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato;

 

- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

 

- informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione.

 

Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, il summenzionato obbligo di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario.

 

2. a) I giocattoli che siano completamente o parzialmente non conformi alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1 devono, prima di essere immessi sul mercato, essere muniti del marchio «CE», con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità confermano che il giocattolo è conforme al modello esaminato secondo la procedura prevista all'articolo 10 e che l'organismo abilitato lo ha dichiarato conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

 

b) Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

 

- una descrizione dettagliata della fabbricazione;

 

- una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato;

 

- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

 

- copie dei documenti che il fabbricante ha presentato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, ad un organismo abilitato;

 

- il certificato di prova del campione o copia conforme.

 

Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, il summenzionato obbligo di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario.

 

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro competente prende le misure appropriate affinché tali obblighi siano rispettati.

 

In caso di manifesta inosservanza di questi obblighi esso può in particolare esigere che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità faccia effettuare a sue spese, entro un termine determinato, una prova da parte di un organismo abilitato per verificare la conformità alle norme armonizzate o ai requisiti essenziali di sicurezza.

 

 

Articolo 9

1. L'allegato III elenca i criteri minimi che gli Stati membri devono rispettare per designare gli organismi abilitati di cui alla presente direttiva.

 

2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi abilitati cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 é all'articolo 10. La Commissione pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco di tali organismi, nonché il numero distintivo che essa avrà loro attribuito e ne assicura l'aggiornamento.

 

3. Uno Stato membro che abbia abilitato un organismo deve revocare tale abilitazione qualora constati che detto organismo non soddisfa più i requisiti elencati nell'allegato III. Esso ne informa immediatamente la Commissione.

 

 

Articolo 10

1. La certificazione «CE» è la procedura con la quale un organismo abilitato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

 

2. La domanda di certificazione «CE» è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità presso un organismo abilitato.

 

La domanda deve contenere:

 

- una descrizione del giocattolo

 

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del mandatario/dei mandatari, nonché il luogo di fabbricazione dei giocattoli;

 

- informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione, nonché un modello di cui si prevede la produzione.

 

3. L'organismo abilitato procede alla certificazione «CE» secondo le seguenti modalità:

 

- esamina i documenti forniti dal richiedente e constata se sono in regola;

 

- verifica che i giocattoli non rischino di compromettere la sicurezza e/o la salute, come previsto all'articolo 2,

 

- effettua gli esami e prove appropriate per verificare se il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate,

 

- l'organismo può chiedere altri esemplari del modello.

 

4. Qualora il modello risponda ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, l'organismo abilitato redige un attestato «CE», del tipo che è notificato al richiedente. Tale attestato riporta le conclusioni dell'esame, indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni del giocattolo approvato.

 

La Commissione, gli altri organismi abilitati e gli altri Stati membri possono ottenere, su semplice richiesta una copia dell'attestato e, previa richiesta motivata, copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami e delle prove effettuate.

 

5. L'organismo abilitato che rifiuti di rilasciare un attestato «CE» del tipo ne informa lo Stato membro che lo ha abilitato e la Commissione precisando le ragioni del rifiuto.

 

 

Articolo 11

1. Il marchio «CE» di cui agli articoli 5, 7 e 8, il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell'importatore nella Comunità devono di norma essere apposti sul giocattolo o sull'imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, nonché di giocattoli composti di elementi di piccole dimensioni, queste indicazioni possono allo stesso modo essere apposte sull'imballaggio o su un'etichetta o su un foglio informativo. Qualora le succitate indicazioni non siano apposte sul giocattolo, occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle.

 

2. Il marchio «CE» è costituito dal simbolo «Ce».

 

3. È vietato apporre sui giocattoli marchi o iscrizioni che possano essere confusi con il marchio «CE».

 

4. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore stabilito nella Comunità.

 

5. L'allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l'uso che debbono essere date per determinati giocattoli. Gli Stati membri possono esigere che queste avvertenze o indicazioni, talune di esse, nonché le informazioni di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato, nella(e) loro lingua(e) nazionale(i).

 

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano effettuati controlli mediante sondaggio dei giocattoli che si trovano sul mercato per verificarne la conformità alla presente direttiva.

 

L'autorità incaricata dei controlli:

 

- ottiene l'accesso, su richiesta, al luogo di fabbricazione o di immagazzinamento nonché alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b);

 

- può chiedere al fabbricante o al suo mandatario o al responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità di fornire, entro un termine determinato, stabilito dallo Stato membro, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b);

 

- può prelevare un campione e procedere su di esso ad esami e prove.

 

2. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

 

3. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure necessarie per garantire la riservatezza per quanto riguarda le notifiche delle copie relative alla certificazione «CE» di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

 

 

Articolo 13

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito alle attività svolte, nel quadro della direttiva, dagli organismi da essi abilitati onde consentirle di vigilare sull'applicazione corretta e non discriminatoria delle procedure di controllo.

 

 

Articolo 14

Le decisioni adottate in applicazione della presente direttiva nell'intento di limitare l'immissione sul mercato dei giocattoli, sono motivate in maniera circostanziata. Tali decisioni sono notificate con la massima sollecitudine all'interessato con le indicazioni dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro o dei termini entro i quali il ricorso deve essere esperito.

 

 

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno 1989 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1g gennaio 1990.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

 

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

 

 

 

(1) GU n. C 282 dell'8. 11. 1986, pag. 4

(2) GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 91 e decisione del 9 marzo 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 22.

(4) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag.8.

(6) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

 

 

 

 

 

ALLEGATO I

PRODOTTI CHE NON SONO CONSIDERATI COME GIOCATTOLI AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

(Articolo 1, paragrafo 1)

 

1. Decorazioni natalizie

2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti

3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco

4. Attrezzature sportive

5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde

6. Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti

7. Giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.)

8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti

9. Armi ad aria compressa

10. Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione (1)

11. Fionde e lanciasassi

12. Giuochi con freccette a punte metalliche

13. Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt

14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico

15. Veicoli con motore a combustione

16. Giocattoli macchine a vapore

17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica

18. Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt

19. Succhiotti di puericoltura

20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali

21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini

 

 

(1) Ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente per giocattoli, senza pregiudizio delle più rigorose disposizioni già vigenti in taluni Stati membri.

 

 

 

 

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DEI GIOCATTOLI

 

I. PRINCIPI GENERALI

 

1. Conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, gli utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati contro i rischi per la salute e l'incolumità fisica quando i giocattoli siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratta di rischi:

 

a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo,

 

b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali.

 

2. a) Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte. È il caso in particolare dei giocattoli che, per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

 

b) Per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per gli utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.

 

3. Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

 

II. RISCHI PARTICOLARI

 

1. Proprietà fisiche e meccaniche

 

a) I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati, i relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmente la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferite.

 

b) Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto.

 

c) I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti.

 

d) I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati.

 

e) I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali tati giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.

 

f) I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

 

g) I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno.

 

h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore e non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con il giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi.

 

i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo.

 

j) I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in modo da garantire che:

 

- la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto;

 

- i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano salvo che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite.

 

2. Infiammabilità

 

a) I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da materiali che

 

1. non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione,

 

2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la sorgente di ignizione),

 

3. o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma,

 

4. oppure siano trattati, qualunque sia la composizione chimica del giocattolo, in modo da ritardare il processo di combustione del medesimo.

 

Detti materiali combustibili non debbono comportare rischi di ignizione per altri materiali presenti nel giocattolo.

 

b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengono sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE (1) ed in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili.

 

c) I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al paragrafo 1, dell'articolo 2 della direttiva. Questa disposizione non si applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato I, punto 10 e alla relativa nota in calce.

 

d) I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o preparati:

 

- che, in caso di miscelazione, possono esplodere:

- per reazione chimica o per riscaldamento,

- per miscelazione con sostanze ossidanti;

 

- che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

 

3. Proprietà chimiche

 

1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.

 

Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi.

 

2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:

 

0,2 µg di antimonio,

0,1 µg di arsenico,

25,0 µg di bario,

0,6 µg di cadmio,

0,3 µg di cromo,

0,7 µg di piombo,

0,5 µg di mercurio,

5,0 µg di selenio,

 

o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici.

 

Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha una significativa importanza tossicologica.

 

3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 88/379/CEE (2) in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco.

 

Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro un limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV.

 

4. Proprietà elettriche

 

a) La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt.

 

b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con i cavi o altri fili conduttori attraverso i quali l'elettricità perviene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica.

 

c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di un contatto.

 

5. Igiene

 

I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezione, di malattia e di contaminazione.

 

6. Radioattività

 

I giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. La direttiva 80/836/Euratom (3) è d'applicazione.

 

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

 

 

 

 

ALLEGATO III

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAGLI ORGANISMI ABILITATI

(Articolo 9, paragrafo 1)

 

I laboratori designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

 

1) disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;

 

2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;

 

3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, del personale tecnico e amministrativo rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del giocattolo;

 

4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;

 

5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale.

 

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

 

 

 

 

ALLEGATO IV

AVVERTENZE E INDICAZIONI DELLE PRECAUZIONI D'USO

(Articolo 11, paragrafo 5)

 

I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e appropriate per ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione quali sono previsti nei requisiti essenziali, e in particolare:

 

1. Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi

 

I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza - per esempio la scritta «non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi» o «non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni» - integrata da una indicazione concisa, la quale può anche risultare dalle istruzioni per l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione.

 

Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

 

2. Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto

 

Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di caduta o di ribaltamento.

 

Debbono essere inoltre fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erroneo.

 

3. Giocattoli funzionali

 

I giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti».

 

Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

 

Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.

 

4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o preparati pericolosi; giocattoli chimici

 

a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono, in quanto tali, dette sostanze o preparati, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

 

b) Oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: «Attenzione! Solo per bambini di età superiore a . . . anni (1). Da usare sotto la sorveglianza di adulti».

 

Sono in particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi.

 

5. Skate-board e pattini a rotelle per bambini

 

Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: «Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione».

 

Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per collisione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ecc.).

 

6. Giocattoli nautici

 

I giocattoli nautici definiti nell'allegato II, punto 1, lettera f), recano l'iscrizione conformemente al mandato del CEN per l'adozione di norme EN/71, parte 1 e 2:

 

«Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza».

 

 

(1) L'età deve essere fissata dal fabbricante.


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