DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

(89/336/CEE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire alle radiocomunicazioni, nonché ai dispositivi, apparecchi o sistemi il cui funzionamento è soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchi elettrici ed elettronici una sufficiente protezione dai disturbi provocati da tali perturbazioni;

considerando che gli Stati membri hanno altresì il compito di provvedere alla protezione delle reti di erogazione dell'energia elettrica da eventuali perturbazioni elettromagnetiche e pertanto anche alla protezione delle apparecchiature che esse alimentano;

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (4), riguarda in particolare i segnali emessi da tali apparecchiature durante il funzionamento normale nonché la protezione contro qualsiasi danno delle reti pubbliche di telecomunicazione; che resta conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi momentanei provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli apparecchi stessi;

considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative fissano in particolare i livelli di disturbo ammissibili delle perturbazioni elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro grado di immunità da questi stessi segnali; che non necessariamente tali disposizioni imperative comportano livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione devono essere armonizzate per consentire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri;

considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che è la libera circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni

possono essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso in questione deve limitarsi unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi devono sostituire le disposizioni nazionali in materia;

considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che, per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, è importante disporre di norme armonizzate a livello europeo sulla compatibilità elettromagnetica, il rispetto delle quali garantisca ai prodotti una presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) è riconosciuto come organismo competente ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il CENELEC, sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CENELEC su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di regolamentazioni tecniche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (2), ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;

considerando che, in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è opportuno facilitare la libera circolazione delle merci, accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario, apparecchi conformi alle norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di controllo comunitario, la quale garantisca che tali norme nazionali siano conformi agli obiettivi di protezione della presente direttiva;

considerando che la dichiarazione CE di conformità relativa all'apparecchio costituisce una presunzione della conformità dello stesso alla presente direttiva; che questa dichiarazione deve presentarsi nella forma più semplice possibile;

considerando che, per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE, per ottenere una protezione efficace in materia di compatibilità elettromagnetiche, il rispetto della presente direttiva deve tuttavia essere attestato da marchi o certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; che, per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi, è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;

considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi disturbino le radiocomunicazioni e le reti di telecomunicazioni; che è quindi opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;

considerando che la presente direttiva riguarda gli apparecchi ed i materiali di cui alle direttive 76/889/CEE (3) e 76/890/CEE (4) concernenti rispettivamente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi ed alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; che è pertanto opportuno abrogare tali direttive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) « apparecchi »: tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche;

2) « perturbazioni elettromagnetiche »: i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;

3) « immunità »: l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica senza alterazioni della qualità;

4) « compatibilità elettromagnetica »: l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo;

5) « organismo competente »: l'organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato II e riconosciuto come tale;

6) « attestato di certificazione CE »: il documento con cui un organismo notificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 certifica che il tipo di apparecchio esaminato è conforme alle disposizioni della presente direttiva riguardanti detto tipo di apparecchio.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.

Essa fissa i requisiti di protezione in tali materie nonché le relative modalità di controllo.

2. Nella misura in cui delle direttive specifiche armonizzino taluni requisiti di protezione specificati nella presente direttiva, per taluni apparecchi, gli apparecchi in questione ed i requisiti di protezione in questione non sono o cessano di essere compresi nel settore di applicazione della presente direttiva, non appena dette direttive specifiche siano entrate in vigore.

3. Gli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori ai sensi della definizione n. 53, articolo 1 del regolamento radio che fa parte della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono esclusi dal settore di applicazione della presente direttiva, a meno che tali apparecchi siano disponibili in commercio.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a far sì che gli apparecchi di cui all'articolo 2 possono essere immessi sul mercato o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, quando sono installati e opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Articolo 4

Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono essere costruiti in modo tale che:

a) le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;

b) gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche, la quale permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

I principali requisiti in materia di protezione sono riportati nell'allegato III.

Articolo 5

Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, né l'immissione sul mercato né l'entrata in servizio sul proprio territorio degli apparecchi che sono contemplati nella presente direttiva e che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle misure speciali seguenti:

a) le misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, prese per un luogo particolare, per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;

b) le misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, prese per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 83/189/CEE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle speciali misure prese in virtù del paragrafo 1.

3. Le misure speciali ritenute giustificate formano oggetto di informazioni appropriate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura della Commissione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 gli apparecchi che soddisfano:

a) le norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali;

b) oppure le norme nazionali che li riguardano e che sono previste al paragrafo 2, nella misura in cui non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati da tali norme.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), che ritengono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. La Commissione comunica senza indugio tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 essa notifica agli Stati membri quali di tali norme beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede a sua volta alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Gli Stati membri accettano che gli apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo 1, o in assenza di norme, siano considerati conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, se la loro conformità a tali requisiti è documentata con uno degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) non soddisfano pienamente i requisiti di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato « comitato », ed espongono i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.

Sentito il parere del comitato la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). 2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica al più presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento.

Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, la Commissione consulta il comitato che formula un parere senza indugio. Sentito il parere del comitato, la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

 

 

Articolo 9

1. Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10 non è conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti previsti all'articolo 4, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b) ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed avvia le procedure previste all'articolo 8.

3. Se l'apparecchio non conforme è corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.

 

Articolo 10

1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la conformità degli apparecchi alle disposizioni della presente direttiva è attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Questa dichiarazione deve essere tenuta a disposizione della competente autorità durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi.

Inoltre il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appongono sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia il marchio CE di conformità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.

Nell'allegato I sono riportate le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed al marchio CE.

2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione delle autorità competenti interessate una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente.

Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione il fascicolo tecnico ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.

La conformità degli apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista nel paragrafo 1.

Gli Stati membri presumono che questi apparecchi corrispondano ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, ferme restando le disposizioni del presente paragrafo. 3. Qualora ancora non esistano le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, gli apparecchi in questione possono continuare ad essere soggetti, a titolo transitorio fino al 31 dicembre 1992 al massimo, ai regimi nazionali in vigore alla data di adozione della presente direttiva, fatta salva la compatibilità di tali regimi con le disposizioni del trattato.

4. La conformità degli apparecchi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 86/361/CEE alle disposizioni della presente direttiva, è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

5. La conformità alla presente direttiva degli apparecchi concepiti per le radiotrasmissioni definite dalla convenzione dell'unione internazionale delle telecomunicazioni è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6.

Questa disposizione non si applica agli apparecchi summenzionati allorché essi sono progettati e destinati esclusivamente ai radioamatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 3.

6. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri le autorità competenti previste al presente articolo e gli organismi abilitati a rilasciare gli attestati di certificazione CE di cui ai paragrafi 4 e 5. La Commissione pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco di tali autorità ed organismi e garantisce l'aggiornamento di detta informazione.

La notifica precisa se questi organismi sono competenti per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva o se la loro responsabilità si limita a determinati settori specifici.

Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato II per valutare gli organismi da notificare.

Si suppone che gli organismi che rispondono ai criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate soddisfino i criteri summenzionati.

Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la propria autorizzazione se constata che l'organismo in questione non soddisfa più i criteri elencati nell'allegato II. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11

La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 1992.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1991. Essi ne informano la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.

(2) GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 82.

GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 72.

(3) GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 2.

(4) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(2) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

(3) GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 22.

 

 

ALLEGATO I

1. Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

- descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;

- riferimento delle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità e, se del caso, quali disposizioni nazionali siano state adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni della direttiva;

- identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;

- se del caso, riferimento dell'attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo notificato.

2. Marchio CE di conformità

- Il marchio CE di conformità è composto dalla sigla CE che figura in basso e dal millesimo dell'anno durante cui è stato apposto il marchio.

- Se necessario questo marchio deve essere completato con la sigla corrispondente all'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE.

- Qualora gli apparecchi siano oggetto di altre direttive che prevedono il marchio CE di conformità, l'apposizione del marchio CE indica anche la conformità ai requisiti richiesti da queste altre direttive.

ALLEGATO II

Criteri per valutare gli organismi da notificare

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:

1) disponibilità di personale nonché di mezzi e attrezzature necessari;

2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;

3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;

4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;

5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

ALLEGATO III

Elenco illustrativo dei principali requisiti in materia di protezione

Il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi deve essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:

a) radioriceventi e telericeventi private,

b) apparecchiature industriali,

c) apparecchiature radio mobili,

d) apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali,

e) apparecchiature mediche e scientifiche,

f) apparecchiature di tecnologia dell'informazione,

g) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico,

h) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina,

i) apparecchi didattici elettronici,

j) reti ed apparecchi di telecomunicazione,

k) emittenti di radio e filodiffusione,

l) illuminazione e lampade fluorescenti.

Gli apparecchi, in particolare quelli citati alle lettere da a) a l), dovrebbero essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati a funzionare, in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di perturbazione causata dagli apparecchi che soddisfano le norme definite all'articolo 7.

Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.


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