Tipologia: CCNL
Data firma: 23 febbraio 1983
Validità: 01.01.1982 - 31.12.1984
Parti: Federelettrica-Cispel e Fnle, Flaei, Uilsp e Faile
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate

Sommario:

Parte politica del Contratto
• Premessa generale
• Politica energetica
• Strutturazione del settore elettrico ed energetico
• Politica tariffaria
• Assunzioni
Art. 1 - Applicabilità del Contratto
Art. 2 - Appalti
Art. 3 - Assunzioni del personale - Periodo di prova
Art. 4 - Orario di lavoro
• Flessibilità dell’orario di lavoro
• Dichiarazioni a verbale
Art. 5 - Reperibilità
• Canone telefonico
• Norma transitoria
• Dichiarazioni a verbale
Art. 6 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
Art. 7 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
• Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno

• Trattamento turnisti
• Trattamento custodi e guardiani notturni
• Norma transitoria
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 10 - Aspettativa
Art. 11 - Tutela della maternità
Art. 12 - Malattia - Infortuni sul lavoro
Art. 13 - Servizio militare
Art. 14 - Trasferimenti - Traslochi - Cantieristi
Art. 15 - Rimborsi spese
Art. 16 - Classificazione del personale
Art. 17 - Stipendio - Professionalità - Quadri
Art. 18 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati da istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari
Art. 19 - Lavoratori studenti
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Formazione professionale
Art. 22 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 23 - Scelta del personale
Art. 24 - Determinazione del valore orario dello stipendio
Art. 25 - Aumenti biennali
Art. 26 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 27 - Premio di produzione
Art. 28 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna

B) Rimborso spese bicicletta e motorizzazione
C) Indennità testimoni
D) Indennità rischio
E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
F) Indennità zona malarica
G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
Art. 29 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 30 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
A) Alloggio
B) Vestiario
C) Energia elettrica
Art. 31 - Domande di compensi
Art. 32 - Doveri del lavoratore
Art. 33 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Norme aziendali
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto
Art. 39 - Certificato di lavoro
Art. 40 - Inscindibilità del contratto
Art. 41 - Libertà sindacali
• Consigli dei delegati

• Permessi sindacali
• Affissioni comunicati
• Quote sindacali
• Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
• Sedi sindacali
Art. 42 - Consultazioni e confronti periodici
Art. 43 - Amministrazione del Contratto
Art. 44 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 45 - Case per lavoratori
Art. 46 - Attività ricreative, culturali e sociali
Art. 47 - Assistenza di malattia
Art. 48 - Modifiche delle strutture aziendali
Art. 49 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 50 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Modello di delega per trattenute sindacali
Allegato 2 - Regolamento delle vertenze individuali
Allegato 3 - Assistenza legale ai lavoratori
Allegato 4 - Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori elettrici in relazione alla richiesta della Federelettrica di abolire le agevolazioni tariffarie in materia di energia elettrica
Allegato 5 - Scambio di corrispondenza avvenuta tra le parti sui permessi sindacali durante la vigenza del CCNL 1 agosto 1979
Allegato 6 - Dichiarazione comune
Allegato 7 - Lettera delle OO.SS. alla Federelettrica
Allegato 8 - Lettera delle OO.SS. Fnle-Flaei-Uilsp alla Federelettrica
Allegato 9 - Dichiarazione comune
Allegato 10 - Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
Appendice 1 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Accordo 8 aprile 1981(monetizzazione della presenza)
Accordo 10 marzo 1983 (voci retributive)
Accordo 29 marzo 1983 (anticipazioni TFR)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende elettriche municipalizzate

Addì 23 febbraio 1983, in Roma, la Federazione nazionale delle aziende e dei servizi elettrici degli Enti locali (Federelettrica), assistita dalla Delegazione sindacale permanente della Cispel, la Federazione Fnle - Flaei - Uilsp, costituita da: la Federazione nazionale lavoratori energia (Fnle), la Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei), l’Unione italiana lavoratori servizi pubblici (Uilsp); in relazione alle intese raggiunte il giorno 3 febbraio 1983 per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende elettriche municipalizzate stipulato il 1 agosto 1979 e scaduto il 31 dicembre 1981; si danno atto reciprocamente che il contenuto degli accordi sottoscritti per il suddetto rinnovo, relativamente alla parte comportante modificazioni agli articoli del precedente CCNL, è stato trasfuso negli articoli del testo del nuovo Contratto, allegato al presente verbale, da valere per i lavoratori di cui sopra, mentre per la parte programmatica e d’intenti esso risulta dalla premessa e dagli allegati al Contratto stesso; si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso; le parti concordano, infine, che nelle clausole ove si è prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente Contratto, questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data del 1 febbraio 1983.

Addì 23 febbraio 1983, in Roma, la Federelettrica, rappresentata dalla Delegazione all’uopo nominata dal Consiglio direttivo, assistita dalla Delegazione sindacale permanente della Cispel, la Federazione autonoma italiana lavoratori elettrici (Faile), si danno reciprocamente atto che il Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate, stipulato il 1 agosto 1979 e scaduto il 31 dicembre 1981, è rinnovato secondo gli accordi risultanti dai documenti allegati al presente verbale; si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso; si concorda, infine, che nelle clausole ove si è prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente Contratto questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data del 1 febbraio 1983.

Art. 1 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
2. Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell’Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all’Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a verbale
I) Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste
Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende elettriche cui il presente Contratto si riferisce.
[…]
III) Lavori di costruzione ed ampliamento reti di illuminazione pubblica
Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel comma b) del presente articolo, sempreché non siano di carattere permanente.

Art. 2 - Appalti
1. Le aziende svolgeranno direttamente, con il proprio personale, tutte le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo e costituiscono il normale esercizio dell’attività aziendale, sempreché abbiano carattere continuativo e possano essere utilmente realizzati dalle Aziende al fine di una più razionale organizzazione del servizio.
2. L’identificazione dei lavori la cui esecuzione può essere effettuata mediante appalto sarà compiuta dalle Aziende previo esame con il Consiglio dei delegati, tenendo conto della gradualità necessaria per l’applicazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo, della natura dei servizi espletati dalle Aziende, nonché delle situazioni organizzative connesse con le dimensioni e i compiti delle singole Aziende.

Art. 4 - Orario di lavoro
1. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari o individuali, viene stabilita dalla Direzione d’accordo con il Consiglio dei delegati; essa deve favorire il massimo rispetto di quanto stabilito all’art. 7.
2. La durata normale delle prestazioni è fissata in 40 ore settimanali per tutti i lavoratori.
3. Per i lavoratori addetti ai lavori nocivi, oppure disagiati e gravosi, da identificarsi aziendalmente tra la Direzione e il Consiglio dei delegati: 38 ore settimanali. In luogo della riduzione di orario a 38 ore i singoli lavoratori hanno la facoltà di optare per il mantenimento di situazioni preesistenti aziendalmente o di trasformare la detta riduzione di orario in giornate di riposo aggiuntivo.
4. Gli orari settimanali di cui sopra sono ripartiti in cinque giorni; nelle aziende dove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede aziendale.
5. Al personale che opera normalmente in località isolata di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana per un periodo non superiore a cinque settimane consecutive.
6. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna del normale stipendio mensile.
[…]

Flessibilità dell’orario di lavoro
1. Le singole Aziende, di propria iniziativa o a richiesta del Consiglio dei delegati, compatibilmente con le esigenze della propria organizzazione e del servizio, esamineranno con il Consiglio dei delegati stesso la possibilità di pervenire ad una regolamentazione della flessibilità dell’orario di inizio della prestazione del mattino con compensazione giornaliera, compresi l’eventuale ambito di applicazione e le modalità di attuazione.
2. Tale orario, che non potrà essere applicato a lavoratori che svolgono particolari tipi di mansioni incompatibili con le esigenze di cui sopra, dovrà contenere fasce di "rigidità" o "d’obbligo" nelle quali i lavoratori in attività per le necessità del servizio del settore di appartenenza o di quelle dei settori ad esso collegati, devono essere tutti presenti, e "fasce di flessibilità", per l’entrata del mattino e l’uscita pomeridiana, dell’ampiezza non superiore a 60 minuti primi.
3. L’adozione della flessibilità avrà, inizialmente, carattere e durata sperimentali.
4. Al termine del periodo fissato verranno esaminati i risultati dell’esperienza fatta e saranno prese le conseguenti decisioni.

Dichiarazioni a verbale
I) Turni di lavoro
L’Azienda, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.
II) Ripartizione dell’orario
1. L’orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
2. Eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio, la cui individuazione deve essere effettuata dalla Direzione d’accordo con il Consiglio dei delegati, possono essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato, nel qual caso l’orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
3. Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione rilevanti al fine di assicurare la copertura del diagramma di carico.
III)
1. Nell’intento di perseguire la riduzione dei periodi di indisponibilità degli impianti di produzione termoelettrica e far fronte sia ai guasti accidentali sia alle esigenze della manutenzione programmata, anche mediante l’istituzione di squadre di manutenzione operanti in doppio turno, per sei giorni alla settimana, di norma dal lunedì al sabato, la Federelettrica curerà la predisposizione di studi organizzativi che, attraverso provvedimenti anche con riflessi sull’orario di lavoro, consentano una più razionale utilizzazione degli impianti.
2. Tale studio organizzativo sarà presentato alle Organizzazioni sindacali nazionali entro il 31 dicembre 1984.
[…]

Art. 5 - Reperibilità
1. In relazione alle esigenze di servizio i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire pertanto all’azienda notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) per l’intero mese (in ragione di sei giorni alla settimana) - esclusi i giorni di riposo, ferie, festività di cui agli artt. 6 e 8 del presente Contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore - laddove questi fruisca di alloggio gratuito;
b) in via eccezionale per l’intero mese (in ragione di 5 giorni alla settimana) - restando sempre esclusi i giorni di riposo, ferie, festività, di cui agli artt. 6 e 8 del presente Contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore - laddove questi non fruisca di alloggio gratuito. Tale reperibilità sarà richiesta - sempre che non ostino obiettive difficoltà - a periodi alterni di durata settimanale nel mese, esclusi i giorni di riposo, ferie e festività, con possibilità di alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro (con la corresponsione della indennità prevista per il punto c) del presente comma, in relazione ai periodi di effettiva reperibilità), mediante l’estensione della reperibilità a tutti i lavoratori idonei allo specifico servizio che non abbiano validi e giustificati motivi per esserne esentati. L’esistenza delle condizioni per l’attuazione di detta linea di tendenza formerà annualmente oggetto di esame tra le Aziende e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. Con accordi locali, conseguenti a valutazione delle parti delle specifiche situazioni aziendali, potranno essere realizzati turni di reperibilità settimanale di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi;
c) per singole giornate della settimana e precisamente:
c.1) per ciascuna delle cinque giornate settimanali di normale attività lavorativa;
c.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui alla precedente lettera b) qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
c.3) per le giornate festive di cui all’art. 6 del presente Contratto.
[…]
11) Gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti tra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l’intervallo meridiano).
12. Per le Aziende con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti tra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l’inizio dell’orario di lavoro dello stesso giorno.
[…]

Dichiarazioni a verbale
I) Reperibilità in zona diversa da quella abituale
Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
II) Pronto intervento
In relazione a richiesta avanzata dalle Organizzazioni sindacali, la Federelettrica dichiara che servizi di pronto intervento potranno essere istituiti laddove, per la concentrazione dell’utenza e quindi per la ricorrenza degli interventi, sia statisticamente rilevata la possibilità e la convenienza di realizzare l’occupazione ottimale delle unità impegnate.
[…]

Art. 6 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 per cento dello stipendio orario, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 per cento dello stipendio giornaliero. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 per cento dello stipendio giornaliero.
7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, una indennità pari al 60 per cento dello stipendio giornaliero.
[…]
Dichiarazione a verbale
Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
1. Le Parti convengono che ai lavoratori i quali, nel normale giorno di riposo settimanale, effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60 per cento dello stipendio orario per le ore di lavoro effettivamente prestate, o della maggiorazione del 75 per cento qualora in detto giorno di riposo settimanale ricorra l’ipotesi del lavoro straordinario notturno festivo.
2. Si chiarisce che le esigenze di servizio di cui al sesto comma del presente articolo devono essere obiettive ed imprevedibili, va quindi esclusa, fatta eccezione per il primo giorno, l’assenza per malattia, infortunio o ferie che si prolunghi per più giorni, e cioè oltre una settimana.

Art. 7 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno

1. Le Parti stipulanti concordano che si ricorrerà al lavoro straordinario solo in caso di inderogabili esigenze di carattere urgente ed imprevedibile strettamente inerenti al servizio elettrico ed agli altri servizi pubblici gestiti dall’Azienda con il proprio personale cui si applichi il presente Contratto.
2. Conseguentemente, tenuta presente la necessità di dare attuazione al principio generale di cui sopra, si conviene che le Aziende adotteranno i provvedimenti necessari per far si che non vengano effettuate prestazioni di lavoro straordinario per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente.
3. Altre eventuali ipotesi di lavoro straordinario dovranno di norma essere esaminate preventivamente alla loro attuazione, d’intesa fra Aziende e Organizzazioni sindacali.
4. Le suddette prestazioni, ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione, contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente legati con quelli settimanali o infrasettimanali.
5. Il riposo compensativo obbligatorio delle prestazioni straordinarie non avrà luogo nei seguenti casi:
- prestazioni effettuate nella prima giornata in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma;
- prestazioni effettuate nei casi in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma che richiedano un pronto intervento con chiamata extra orario di lavoro.
6. Le altre prestazioni straordinarie possono essere effettuate limitatamente a 2 ore giornaliere, sino a un massimo di 10 ore mensili.
7. Per gli addetti alle attività tecnico-operative, il limite potrà essere di 120 ore annuali pro capite.
8. Le Aziende comunicheranno mensilmente alle Organizzazioni sindacali notizie dettagliate del lavoro straordinario eseguito, con riferimento alle unità operative e con l’indicazione analitica e nominativa dei dipendenti interessati, nonché' delle ore di prestazione eseguite e delle modalità seguite per il compenso in base alle norme stabilite nel presente Contratto.
9. Sui dati relativi al lavoro straordinario rientranti nel primo comma si svolgeranno consultazioni tra le Aziende e le OO.SS.
[…]
14. Resta abolita ogni forma di compenso forfetizzato per lavoro straordinario, in qualsiasi modo corrisposto.
[…]
17. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non sia stato richiesto dall’Azienda.
18. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro straordinario, festivo e notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Trattamento turnisti
[…]
6. Le Aziende, in relazione alla durata settimanale dell’orario di lavoro, nella ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne e di superamento del blocco delle assunzioni con conseguente adeguamento degli organici, esamineranno, con le OO.SS., la realizzazione, anche attraverso processi di riorganizzazione, della copertura di ciascuna posizione di turno con sei turnisti.
7. Le Aziende, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabiliranno i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richiesti due turni antimeridiani, due pomeridiani e due notturni.
8. Ai lavoratori addetti ai turni continui avvicendati con prestazioni alternative diurne e notturne spettano 8 giorni di permesso retribuito all’anno.
9. Detta norma va realizzata a partire dal 1 gennaio 1984.
10. Tutte le disposizioni o prassi applicative esistenti in sede aziendale, definite previe intese con gli organismi rappresentativi del personale, saranno ricondotte, attraverso accordi locali, e con gradualità, al rispetto delle norme sopra citate salvaguardando le posizioni di miglior favore presenti per i lavoratori in servizio all’atto della stipula del presente Contratto.
11. Le conseguenze derivanti dall’applicazione di detto beneficio, perdurando il vincolo numerico delle assunzioni, saranno valutate tra le Parti a livello aziendale.
12. Per quanto riguarda gli 8 giorni di permesso di cui all’ottavo comma, le Parti precisano che tale beneficio assorbe siano a concorrenza eventuali trattamenti aziendali di orario di lavoro ridotto.

Norma transitoria
1. In relazione alle esigenze aziendali legate a vincoli in materia di organici posti dalle disposizioni vigenti sulla finanza locale, i limiti di 120 ore annue previsti dal presente articolo sono estensibili sino ad un massimo di 180 ore annue.
2. Le esigenze di servizio che determinano l’applicazione di tale norma vanno verificate in base a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e in quella sede potranno essere individuate le situazioni, anche relative ai casi di prestazioni di cui al comma sesto, che possono dare luogo al recupero delle ore straordinarie effettuate.
3. La presente norma transitoria resterà in vigore per il 1983.
4. Le Parti si incontreranno nel gennaio 1984 per adottare, alla luce della nuova situazione, le conseguenti decisioni.
5. Le Parti riconfermano il proprio impegno all’assunzione di iniziative specifiche atte alla rimozione dell’attuale blocco delle assunzioni e per l’adeguamento degli organici.
Dichiarazione a verbale
La Federelettrica e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 1984 per definire il trattamento dei turnisti in caso di sostituzione.

Art. 8 - Ferie
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 30 aprile dell’anno successivo.
[…]

Art. 11 - Tutela della maternità
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Malattia - Infortuni sul lavoro
[…]
9. L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell’Azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità. È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. Tali accertamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L’Azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
10. Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio emesso dal medico di cui all’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la costituzione di un collegio medico di appello formato da tre medici di cui uno nominato dall’Azienda a sue spese, uno nominato dal lavoratore a sue spese ed il terzo designato di comune accordo tra i due a spese della parte soccombente.
11. In caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Medico provinciale o dall’Ufficio sanitario del Comune.
12. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
13. Se la decisione del terzo medico non intervenga entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
V) Lavoratori sottoposti a dialisi
Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti che saranno esclusi dal computo del periodo di cui al comma primo dell’art. 12.

Art. 21 - Formazione professionale
1. La Federelettrica, e le maggiori Aziende, tenendo conto della continua evoluzione tecnologica e della naturale obsolescenza delle cognizioni, si adopereranno - d’intesa con la Cispel ed in particolare con i Comitati regionali della Cispel - affinché sia generalizzato l’addestramento teorico-pratico per tutti i lavoratori neo-assunti all’atto del primo inserimento e, per i lavoratori già in servizio, secondo criteri di formazione per gruppi omogenei, siano effettuati corsi di richiamo e di aggiornamento rivolti, in particolare, alla sicurezza ed alle nuove tecniche e metodi di lavoro.
2. Per le Aziende minori si farà si che detti corsi possano essere svolti in sede, nei tempi e modi più opportuni, da istruttori anche di altre aziende della regione, appositamente prescelti e designati in sede di Comitati regionali della Cispel.
3. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello competente per la Regione, collaboreranno alla preparazione, formazione e conduzione dei corsi stessi.
4. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio, per la scelta del personale di cui all’art. 23 del presente Contratto.
5. Analoghi corsi di formazione professionale saranno programmati, per iniziativa delle singole Aziende e con la collaborazione delle istanze sindacali territoriali dei lavoratori, in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro.
6. Tale impegno formativo dovrà avere carattere di continuità ed essere indirizzato, con opportune articolazioni, alla generalità dei lavoratori, con attuazione durante l’orario di lavoro e nei periodi dell’anno più opportuni.
Neo assunti
a) Generalizzazione dell’addestramento teorico-pratico a tutti i lavoratori all’atto del primo insediamento;
b) omogeneizzazione delle modalità di attuazione di detto addestramento (programmi, metodologia didattica, durata da graduare anche in relazione ai diversi livelli di scolarità ed all’attività di destinazione).

Art. 28 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna

1. Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta un’indennità mensile da concordarsi con le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio continuativo in località disagiata di montagna per almeno 4 settimane l’indennità viene corrisposta in proporzione all’effettiva durata di tale servizio.
2. Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
1. In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi
b) a macchine dei centri meccanografici
viene corrisposta una indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lettera a) è graduabile fino al 5 per cento dello stipendio mensile e per i lavoratori di cui alla lettera b) è del 9 per cento dello stipendio stesso.
2. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi con le competenti OO.SS.

F) Indennità zona malarica
1. Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 2.000 mensili.
2. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Organizzazioni sindacali tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero, elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.

G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
1. Ai lavoratori che all’interno delle gallerie o caverne siano addetti ad attività civili elettriche e/o meccaniche di costruzione, è dovuta una indennità di lire 2000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all’interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.
2. Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all’interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un’indennità di lire 750 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle stesse.
Dichiarazioni a verbale
[…]
II) Esalazioni venefiche
Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
III) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L’Azienda terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
[…]

Art. 30 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
B) Vestiario

1. Saranno istituite Commissioni per l’assegnazione vestiario, costituite in via paritetica da rappresentanti aziendali e sindacali.
2. L’Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgano la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
3. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
4. L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
5. L’Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
6. Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
7. Quando ne prescriva l’uso, l’Azienda fornirà: l’uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini e agli autisti di vettura; il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.
Dichiarazioni a verbale
[…]
III) Vestiario Dotazione impermeabili
Quelle Aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare tale dotazione in modo che, raggiunta la parità di numero tra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.
IV) Vestiario Situazione di fatto
In merito all’ultimo comma del punto b) del presente articolo i rappresentanti delle Aziende, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, dichiarano che le Aziende non hanno intenzione di mutare le usanze in atto.
[…]

Art. 32 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’Azienda stessa;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, a visita medica da effettuarsi da Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.
Dichiarazione a verbale
La Rappresentanza della Federelettrica chiarisce che l’attività dei dipendenti investiti di cariche sindacali svolta per la tutela degli interessi dei lavoratori non può essere, di per sé, considerata in contrasto con gli interessi delle Aziende ai fini e per gli effetti del comma d) del presente articolo.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di stipendio;
d) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino a un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e con indennità.
2. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
3. Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni per la stessa mancanza, o per mancanze analoghe, in sospensioni dal servizio e dallo stipendio per un totale di 15 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per trenta giorni complessivamente anche se conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 32.
4. Il licenziamento di cui alla lettera g) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
5. Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 35 - Norme aziendali
Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 41 - Libertà sindacali
Consigli dei delegati

1. I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
[…]

Affissioni comunicati
1. L’Azienda collocherà vicino all’ingresso delle sue sedi un albo. In detti albi, previa comunicazione alla Direzione, potranno essere affissi comunicati di carattere esclusivamente sindacale.
2. I comunicati dovranno recare la firma del responsabile dell’istanza del Sindacato nell’azienda, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione.

Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dall’Azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell’Azienda.
[…]
5. Le assemblee dovranno di norma essere indette nelle ore iniziali o finali dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con gli utenti.
6. L’Azienda metterà a disposizione delle Organizzazioni sindacali il locale necessario per lo svolgimento delle assemblee.

Sedi sindacali
1. L’Azienda, nei limiti del possibile, metterà a disposizione almeno un locale per le sedi delle Organizzazioni sindacali.
2. Nelle Aziende con meno di 50 dipendenti le Organizzazioni sindacali usufruiranno a turno della sede del Consiglio dei delegati.
[…]

Art. 42 - Consultazioni e confronti periodici
1. Premesso che le Parti sono concordi nel riaffermare, anche in materia di questioni del personale, la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni amministratrici e delle Direzioni delle Aziende;
che sono da evitare tanto le procedure burocratiche capaci di appesantire la gestione delle Aziende, quanto le regolamentazioni che possano complicare o ritardare le decisioni direzionali relative alla gestione degli affari del personale;
che nulla si intende innovare riguardo all’oggetto della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro, che resta nelle attribuzioni dei competenti Organi direttivi delle Aziende e delle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici;
nell’intento di improntare a spirito di maggiore collaborazione i rapporti fra le Aziende ed i loro dipendenti, come condizione essenziale per una ordinata conduzione;
le Parti hanno riconosciuto l’utilità di prevedere consultazioni, a livello nazionale, tra la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto su questioni di carattere generale riguardanti l’applicazione della normativa contrattuale, con esclusione degli argomenti di competenza del Consiglio dei delegati, al fine di informare le Organizzazioni medesime e di acquisire maggiori elementi di giudizio circa le decisioni che le Aziende dovranno adottare nella loro piena autonomia e responsabilità.
2. La Federelettrica dichiara la propria disponibilità allo sviluppo di rapporti diretti con le Segreterie nazionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, per cui si impegna ad effettuare confronti preventivi sulle più importanti scelte di politica generale quali: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative politiche e legislative di riforma del settore, ristrutturazione del settore elettrico e politica occupazionale, azioni per il miglioramento del servizio.
3. A tale proposito saranno promossi incontri sistematici tra le Parti sopra descritte, eventualmente assistite dalle rispettive Confederazioni. Al fine di rendere più proficui gli stessi, la Federelettrica si impegna a:
- fornire alle Organizzazioni sindacali, preventivamente agli incontri, la documentazione riguardante gli argomenti oggetto del confronto stesso (dati preventivi e consuntivi);
- verbalizzare l’andamento del confronto, anche sui punti di eventuale divergenza;
- operare in modo che analoghi incontri con le stesse modalità vengano attuati tra le strutture dei Comitati regionali della Cispel e le corrispondenti Segreterie regionali delle OO.SS., eventualmente assistite dai corrispondenti livelli territoriali delle Confederazioni sindacali in merito ad aspetti specifici di programmi territoriali oppure a riflessi locali dei programmi stabiliti in sede nazionale relativamente a: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative di ristrutturazione del settore e politica occupazionale.
4. Confronti preventivi - cioè scambi di informazioni e di valutazioni - saranno altresì attuati a livello locale, tra le Commissioni amministratrici, o rappresentanti dalle stesse delegati, e le Segreterie territoriali delle predette OO.SS., eventualmente assistiti dai corrispondenti livelli territoriali delle Organizzazioni sindacali confederali e dalla Federelettrica, sulle più importanti scelte di politica aziendale in occasione della formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani pluriennali e dei relativi investimenti, della localizzazione e utilizzazione degli impianti di produzione, della formulazione delle linee generali delle ristrutturazioni aziendali finalizzate al miglioramento del servizio, con riferimento anche ai programmi aziendali di politica occupazionale e all’incremento della produttività.

Art. 43 - Amministrazione del Contratto
L’interpretazione delle norme del nuovo Contratto verrà effettuata dalla Federelettrica d’intesa con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del Contratto stesso.

Art. 44 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
1. In materia di ambiente di lavoro, le Aziende confermano l’impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e di attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti e in ogni altra attività aziendale.
2. Le Organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi.
3. Nell’esplicazione del proprio lavoro le Organizzazioni sindacali potranno, di volta in volta, avvalersi della collaborazione dei lavoratori dei reparti interessati, o, se necessario, di esperti esterni, previa consultazione con l’Azienda.
4. Le Aziende forniranno annualmente alle OO.SS. locali e ai Consigli dei delegati i dati statistici riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5. Con specifico riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle Unità sanitarie locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all’interno delle unità produttive", le Aziende, ove già non esista un Servizio sanitario aziendale, si impegnano ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime Unità sanitarie locali, nelle centrali termoelettriche ed in quelle in caverna, sempre d’intesa fra le competenti Direzioni e le OO.SS. Nei casi in cui le Unità sanitarie locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati.
6. Il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all’ambiente di lavoro, ivi compresi casi di particolare gravosità e disagio, sarà effettuato, ove si renda necessario, ricorrendo, d’intesa fra l’Azienda e le Organizzazioni sindacali, alle Unità sanitarie locali, a strutture istituite o istituende nell’ambito delle Regioni, od istituti specializzati di diritto pubblico.
7. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e la integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, si potrà ricorrere alla istituzione di appositi strumenti quali questionari di gruppo, registri dei dati ambientali e biostatistici, libretti personali sanitari di rischio.
8. Per quanto riguarda il personale addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, il personale addetto ai cantieri di costruzione ed i guardiadighe che operino in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché i tirafili addetti all’esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 kv, le Parti si incontreranno, a livello nazionale, entro il mese di ottobre '83 per definire normative e programmi esecutivi di eventuali piani di avvicendamento di detto personale.
9. Per il personale addetto ai cantieri di costruzione, per i guardiadighe ed i tirafili, l’avvicendamento è peraltro subordinato all’ulteriore condizione che gli stessi abbiano una età non inferiore ai 45 anni.
10. Nella predisposizione dei predetti piani si terrà conto delle maggiori anzianità maturate e la loro realizzazione avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze aziendali.
Dichiarazione a verbale
1. Per una più ampia e definitiva normativa riguardante i lavori nocivi, disagiati e gravosi le Parti si incontreranno in sede nazionale entro il 31 ottobre 1983.
2. Eventuali accordi avranno decorrenza dalla data di stipula del presente Contratto.

Art. 48 - Modifiche delle strutture aziendali
1. Saranno effettuati esami preventivi tra le Aziende e il Consiglio dei delegati, in tutti i casi di modifica dell’organizzazione del lavoro o delle strutture aziendali aventi riflessi nei metodi di lavoro, sulla occupazione dei dipendenti e sulle condizioni di svolgimento del lavoro stesso; ciò anche allo scopo di concordare le posizioni e l’inquadramento degli addetti senza stretto riferimento alle esemplificazioni contenute nell’art. 16.
2. L’Azienda si incontrerà con il Consiglio dei delegati prima della adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione delle modifiche sopraindicate.
3. In caso di richiesta da parte del Consiglio dei delegati le Parti si dovranno incontrare entro 15 giorni per l’esame della materia di cui sopra.

Allegati
Allegato 2 - Regolamento delle vertenze individuali
1. Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite il Consiglio dei delegati, alla Direzione aziendale, a mezzo di domanda motivata e sottoscritta dall’interessato.
2. Il CdD chiederà l’accertamento in contraddittorio della situazione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, con la partecipazione dell’interessato assistito dal CdD e dell’Azienda. Tali accertamenti non potranno riguardare più di cinque casi al giorno.
3. La Direzione aziendale dovrà discutere la vertenza con il CdD entro dieci giorni dall’accertamento.
4. In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle due Parti verbale in triplice esemplare, corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l’esame della vertenza, ponendo in evidenza quelli sui quali le Parti non si dichiarino d’accordo.
5. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro dieci giorni al Sindacato provinciale ed alla Federelettrica.
6. A richiesta della parte più diligente, la Federelettrica provvederà alla convocazione presso l’Azienda interessata dei Delegati dei Sindacati provinciali dei lavoratori, assistiti dai Delegati dei sindacati regionali (o in mancanza da quelli delle Federazioni nazionali) e della propria rappresentanza locale.
7. Essi avranno il compito di sentire le Parti e di tentare la composizione amichevole della vertenza, con che si riterrà esaurita l’azione conciliativa.