Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1983
Validità: 01.08.1983 - 30.06.1986
Parti: Associazione nazionale fabbricanti articoli da occhialeria - Confindustria e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhialeria. Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Sistema di informazioni

Art. 1 - Occupazione - Investimenti
Art. 2 - Lavoro esterno
Art. 3 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 4 - Mobilità interna della mano d’opera
Art. 5 - Mobilità esterna della manodopera
Capitolo II Norme comuni alle tre regolamentazioni
Art. 6 - Assunzione e documenti di lavoro
Art. 7 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 8 - Mutamento di mansioni
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Passaggio di qualifica
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
• Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 11, 12 e 13
Art. 14 - Regime di orario part-time
Art. 15 - Lavoro a turni
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Giorni festivi
Art. 18 - Minimi contrattuali
Art. 19 - Aumenti retributivi - Contrattazione aziendale
Art. 20 - Indennità di contingenza
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Tredicesima mensilità
Art. 23 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Corresponsione della retribuzione
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27 - Permessi
Art. 28 - Assenze
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Aspettativa
Art. 31 - Tutela della maternità
Art. 32 - Servizio militare
Art. 33 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 34 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 35 - Disciplina aziendale
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Art. 37 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Reclami e controversie
Art. 39 - Indennità in caso di morte
Art. 40 - Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 41 - Cessazione di azienda
Art. 42 - Regolamento interno di azienda
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Art. 44 - Diritto allo studio
Art. 45 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 46 - Mense aziendali
Art. 47 - Commissioni interne
Art. 48 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 49 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 50 - Fondo di solidarietà
Art. 51 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 52 - Assemblee
Art. 53 - Diritto di affissione
Art. 54 - Norme generali
Art. 55 - Decorrenza e durata
Art. 56 - Distribuzione contratto
Parte operai

Art. 57 - Periodo di prova
Art. 58 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 59 - Inizio e fine del lavoro
Art. 60 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 61 - Recupero delle ore perdute
Art. 62 - Lavoro discontinuo
Art. 63 - Lavoro a cottimo
Art. 64 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 65 - Ferie
Art. 66 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 67 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 68 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Art. 69 - Abiti da lavoro
Art. 70 - Trasferte
Art. 71 - Trasferimenti
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 73 - Criteri di appartenenza
Art. 74 - Periodo di prova
Art. 75 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Art. 76 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 77 - Ferie
Art. 78 - Trasferta
Art. 79 - Trasferimento
Art. 80 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte impiegati
Art. 82 - Periodo di prova
Art. 83 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 84 - Ferie
Art. 85 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 86 - Trasferta
Art. 87 - Trasferimenti
Art. 88 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 89 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 90 - Alloggio
Art. 91 - Previdenza
Art. 92 - Lavoratori con funzioni direttive
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - menti periodici di anzianità (estratto dall’art. 12 CCNL 21 luglio 1979)
Allegato 3 - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione del lavoro a domicilio
Art. 1 bis
Art. 2 - Libretto personale di controllo
Art. 3 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 5 bis
Art. 6 - Lavoro notturno e festivo
Art. 7 - Pagamento della retribuzione
Art. 8 - Fornitura materiale
Art. 9 - Norme generali
Art. 10 - Partecipazione ai lavori delle RSA
Allegato 4 - Protocollo di intesa intersettoriale
Allegato 5 - Declaratorie ed esemplificazioni in vigore fino al 31 dicembre 1983

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore produzione occhiali e articoli inerenti l’occhialeria

Addì 24 luglio 1983, a Milano tra l’Associazione nazionale fabbricanti articoli da occhialeria, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili - Abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), l’Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Uilta), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti, minuterie ecc.) e per i lavoratori da esse dipendenti.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, l’Accordo interconfederale del 22 gennaio 1983, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte generale
Capitolo I Sistema di informazioni
Art. 1 - Occupazione - Investimenti

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono quanto segue:
1) Livello nazionale
Annualmente o su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore relativo al mercato interno ed estero con particolare riferimento all’occupazione; a tal fine l’Associazione nazionale di categoria degli imprenditori fornirà all’Organizzazione nazionale dei lavoratori elementi conoscitivi globali riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali con i criteri generali della loro localizzazione o rilevanti ampliamenti;
- i programmi di investimento fatta eccezione per quelli non programmabili o che non abbiano riflessi sull’occupazione;
- le innovazioni tecnologiche;
- il numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica;
[…]
Su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, potranno avvenire incontri delle parti stesse per valutazioni riferite:
[…]
- alle strutture di supporto, specie per le piccole e medie imprese, quali, ad esempio, progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 374).
2) Livello regionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’Associazione nazionale, unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà alle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le seguenti informazioni globali riguardanti:
- prospettive produttive;
- programmi relativi a nuovi insediamenti industriali e significative ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, con particolare riferimento alle prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità territoriale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- numero di addetti suddiviso per sesso e qualifica;
[…]
Nella medesima sede, su richiesta di una delle parti, potrà essere esaminato l’andamento economico produttivo del settore, con particolare riferimento alla mobilità della manodopera, alla qualificazione professionale, al decentramento produttivo ed al lavoro a domicilio.
La presente procedura viene attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende del settore produttivo sopra indicato.
Le parti forniranno all’Ente regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Considerato che l’Associazione nazionale imprenditoriale si assume, in via temporanea, l’incarico di adempiere alla procedura informativa del presente livello, le parti interessate provvederanno ai necessari coordinamenti al fine di evitare l’attivazione contestuale delle procedure medesime.
3) Livello territoriale (provinciale o comprensoriale)
Annualmente, o su richiesta delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al punto precedente per il settore produttivo cui si applica il presente contratto.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consentirà alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la propria autonoma valutazione sull’occupazione, sulla mobilità territoriale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
La presente procedura informativa verrà attuata per le province e i comprensori aventi un significativo numero di aziende del settore produttivo interessato.
4) Livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive in entrambi i casi occupanti più di 70 dipendenti, tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali, forniranno alle RSA e alle Organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti, nel corso di un apposito incontro, informazioni preventive riguardanti:
- prospettive produttive;
- nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione;
- programmi di investimento che abbiano riflessi sull’occupazione, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati erogati dallo Stato; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza;
- numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
- numero di addetti suddiviso per sesso e qualifica.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consentirà alle strutture sindacali aziendali e/o alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione, alla mobilità e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l’Associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nel caso in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito stabilito dalla legge n. 782/1980 ("Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale").

Art. 2 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell’ambito del settore dell’occhialeria a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dell’occhialeria svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali facciano ricorso a riduzione o sospensioni di orario di lavoro o riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
3) Di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l’Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 14 luglio 1976. Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale.
4) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari.
Al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno, l’Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, nel corso degli incontri di cui sopra i dati complessivi della quantità di lavoro esterno commissionato nei precedenti 12 mesi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede, si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 14 luglio 1976 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 4 - Mobilità interna della mano d’opera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Le RSA potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

Parte generale
Capitolo II Norme comuni alle tre regolamentazioni
Art. 7 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli

Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 11 - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
[…]

Art. 12 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
L’orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell’art. 11 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l’intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 ore settimanali saranno contenute nel limite di 90 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all’orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione. […]
La direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSA del programma d’orario, con l’indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale e all’utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSA.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l’orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 12.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSA.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta dal lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50 per cento con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50 per cento con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall’azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta di una delle parti, presso la competente sede territoriale, all’esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento della occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell’anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
Su richiesta delle RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale di cui al secondo comma.
[…]
Il lavoro notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
[…]
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la Direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSA. Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.

Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 11, 12 e 13
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente Contratto in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell’orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell’occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l’attuazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell’orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l’orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell’incontro previsto nel capitolo "Sistema di informazioni" del presente Contratto.

Art. 15 - Lavoro a turni
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno; ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz’ora.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 5 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Per turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui nello stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l’inizio e col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 11.

Art. 16 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 31 - Tutela della maternità
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 6, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Per il trattamento dovuto in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 33 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato rilasciato dall’Istituto assicuratore. In tal caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.
[…]

Art. 35 - Disciplina aziendale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Quando la condotta del lavoratore nell’interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei doveri, e, successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva, l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nella adozione della sanzione punitiva un rapporto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa l’indennità di contingenza, oppure nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
3) Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
[…]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
d) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal punto 2) (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’azienda;
e) quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento allorché detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (ciò in considerazione alle particolari caratteristiche dell’industria cui si riferisce il presente Contratto rilevato che il materiale usato per la produzione è di particolare infiammabilità);
[…]
h) quando lavorando solo o in comunione con altri lavoratori nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
i) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori;
l) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto.
[…]

Art. 38 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative tra le parti, o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato Accordo tra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione delle norme del presente Contratto saranno esaminate, a richiesta di una delle parti, con l’intervento delle Organizzazioni sindacali territoriali e/o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione. La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure di cui sopra non si darà corso ad azioni sindacali. […]
Dichiarazione a verbale
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, la Direzione aziendale e le RSA assumono l’impegno, anche in relazione a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 gennaio 1983, di favorire l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle controversie.

Art. 42 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente Contratto.

Art. 43 - Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze sindacali aziendali:
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le Rappresentanze sindacali aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra aziende e Rappresentanze sindacali aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell’art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle Usl, con l’indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d’esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli artt. 16 e 33 del TU 30 giugno 1965, n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull’attività di prevenzione attuata ai sensi dell’art. 21 della legge 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto od in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al primo comma, le RSA potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma saranno a cura dell’azienda riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al quinto comma, le RSA e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra RSA ed azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli Accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 47 - Commissioni interne
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 48 - Rappresentanze sindacali aziendali
In ogni unità produttiva le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente Contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle Rappresentanze sindacali, scelti fra i dipendenti dell’unità produttiva stessa, secondo i seguenti criteri:
a) un dirigente per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti;
b) un dirigente ogni 240 o frazione di 240 dipendenti per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupano oltre 120 dipendenti, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a).
Ai dirigenti sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale per le Commissioni interne.
[…]

Art. 52 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente avere luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva: in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
[…]
Il diritto all’assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 53 - Diritto di affissione
Le Rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a notizie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 54 - Norme generali
Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti col presente Contratto non intendono sostituire le condizioni individuali più favorevoli in atto che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non regolato dal presente Contratto, si applicano le norme di legge e gli Accordi interconfederali.

Parte operai
Art. 58 - Disciplina dell’apprendistato

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio di 3o e 4o livello, mediante un addestramento tecnico pratico.
Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 3 settimane lavorative.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in:
- 12 mesi per il 4° livello;
- 8 mesi per il 3° livello.
[…]
La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di 2/3 per i licenziati da scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all’attività dell’apprendista.
Il servizio prestato, antecedentemente all’assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini del compimento del periodo di apprendistato, purché effettuato nella stessa fase di lavorazione e non siano trascorsi più di 18 mesi tra la fine di un periodo e l’inizio del successivo.
Nel libretto di lavoro dell’interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati, a cura del datore di lavoro, i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
L’apprendista non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possono comunque minare la resistenza fisica, né adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a giornata: nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli sarà considerato operaio qualificato ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Per quanto riguarda la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e del relativo trattamento economico, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto si riferisce all’assunzione ed al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della parte operai.

Art. 61 - Recupero delle ore perdute
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell’attività lavorativa, convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all’interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 62 - Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi, ai fini della presente normativa, esclusivamente i portinai ed i custodi che non svolgono altre mansioni, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 50 ore settimanali.
Per i custodi ed i portieri fruenti di alloggio nello stabilimento, o nelle immediate adiacenze, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali.
[…]

Art. 63 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli Accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell’ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all’esame di un organo tecnico paritetico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’Ispettorato del lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia. Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori Organizzazioni.

Art. 67 - Permessi di entrata e di uscita
Durante l’orario di lavoro l’operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la inderogabile necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.

Art. 68 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture o deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell’azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza l’operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. […]
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
[…]
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazione se non esplicitamente autorizzato.
[…]

Art. 69 - Abiti da lavoro
L’operaio deve presentarsi provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l’usura dell’abito di lavoro o di parti di esso, l’azienda concorrerà in ragione del 40 per cento della spesa necessaria per il rinnovamento dell’abito stesso o delle parti logorate.
[…]

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 73 - Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di semplice o ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 75 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli artt. 58 e 63.

Art. 77 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
[…]

Parte impiegati
Art. 84 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
[…]

Allegati
Allegato 3 - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1 Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d’opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art. 1 bis
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore o dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Art. 2 Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alle vigenti leggi in materia, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 4 Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni ed il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno della azienda o delle aziende interessate.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al primo comma potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente a seconda delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Per i lavori commissionati a domicilio per i quali, entro tre mesi - che decorreranno dal momento in cui la commissione viene investita del problema da una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a livello territoriale (provinciale o zonale) le tariffe stesse saranno determinate a livello aziendale con le RSA.
Nell’ambito dei tre mesi, prima di demandare le trattative a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Contratto, informate in tempo utile, si faranno carico di intervenire per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le tariffe di cottimo di determinate prestazioni. In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSA, per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.

Art. 5 bis
Le parti stipulanti il presente Contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA ed ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con il relativo indirizzo. Dati ed indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende inoltre forniranno alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
Chiarimento a verbale
Le maggiorazioni di cui all’art. 5 del presente regolamento saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.

Art. 8 Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

Art. 9 Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente Contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare, si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l’azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per quanto riguarda l’applicazione delle leggi e dei contratti.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 oltre che all’art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate commissioni.

Art. 10 Partecipazione ai lavori delle RSA
Uno o più lavoratori a domicilio, designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, fra quelli che prestano la loro opera esclusivamente per l’azienda interessata, parteciperanno ai lavori delle RSA.
Il numero di tali lavoratori sarà proporzionale al numero dei lavoratori a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l’azienda, secondo il seguente rapporto: 1 ogni 50 lavoratori a domicilio con un massimo di 7.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoratori è fissato nella misura di un’ora all’anno per ciascun lavoratore a domicilio, con un minimo di 16 ore annue procapite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale; tali ore verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell’operaio qualificato.