Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2011, n. 12027 - Preposto e delega di funzione 


 

 

Ricorso della responsabile civile avverso la sentenza di appello che, nel confermare quella di primo grado che aveva condannato un preposto per il reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore, avrebbe confermato la condanna del responsabile civile.



La condotta colposa contestata ed accertata a carico del preposto era consistita nell'omettere di richiedere al R. l'osservanza delle disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza, così che il R., operaio specializzato con la qualifica di motoseghista, utilizzava il proprio trattore per l'esecuzione dei lavori sul cantiere, rimanendo schiacciato a causa del ribaltamento del mezzo, durante una manovra.
 
 

La ricorrente lamenta di essere stata erroneamente evocata in giudizio quale responsabile civile in quanto l'evento sarebbe stato asseritamente determinato dalla condotta abnorme ed assolutamente imprevedibile della vittima. Inoltre, contesta quanto affermato dalla sentenza di primo grado che aveva ricondotto la responsabilità del datore di lavoro anche alla scelta del preposto, risultato privo di qualsiasi conoscenza della normativa antinfortunistica e addirittura dei propri compiti.



Il ricorso è manifestamente infondato.

 

Le doglianze in questione non tengono conto che la chiamata in giudizio del responsabile civile si radica su di un fatto altrui, tanto è vero che essa viene affermata in ragione non già di un nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso (come è invece per l'imputato), ma in forza della sola esistenza di un rapporto qualificato, caratterizzato dal fatto che un soggetto è chiamato a rispondere sul piano economico del fatto altrui. In tali casi, la prova liberatoria, ove ammessa, non ha mai ad oggetto la mancata partecipazione all'azione criminosa, che non avrebbe senso, ma, con modulazioni diverse da caso a caso, l'impossibilità di impedirla.



Venendo al caso di specie, afferma la Corte, nessuna prova liberatoria in tal senso è stata fornita dalla ricorrente ed anzi l'assunto difensivo è pienamente contraddetto dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha espressamente escluso l'abnormità della condotta della vittima, sul rilievo che le mansioni espletate esulavano da quelle per le quali era stato assunta e che l'uso del trattore di sua proprietà era già avvenuto in altre occasioni, con la tolleranza del preposto.



Nè conclusioni di segno diverso sono giustificate, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dal conferimento della delega di funzioni al capo operaio M. .

"Come affermato più volte, la delega di funzioni, di per sè, non comporta sempre e comunque l'esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (contenuta ora nel
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16, comma 3, che ha recepito il pregresso consolidato orientamento di questa Corte), pur sempre imposto l'obbligo di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura idonea affinchè il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati). Con la possibile conseguenza di una persistente responsabilità (o corresponsabilità del datore di lavoro allorchè si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore."


Infine nessuna prova liberatoria in tal senso è stata fornita dalla ricorrente e correttamente, pertanto, è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro per la scelta del preposto, il quale, come evidenziato dal giudice di primo grado, anche a prescindere da quanto indiscutibilmente emergente dagli atti, aveva dimostrato nel corso dell'esame dibattimentale di sconoscere ogni regola elementare in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro e dei propri compiti.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino Consigliere

Dott. D'ISA Claudio Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

A. F. D. R. C. - responsabile civile;

Nel procedimento a carico:

I. F. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1140/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 15/04/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

udito il P.G. in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv.to Scuteri Ermenegildo del foro di Catanzaro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

 

FattoDiritto

 

 

 

L' A. A. F. d. R. C. , in qualità di responsabile civile, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare quella di primo grado che aveva condannato M. F., quale preposto dell'A., per il reato di omicidio colposo in danno di un dipendente dell'A. tale R. F., avrebbe confermato la condanna del responsabile civile.



La condotta colposa contestata ed accertata a carico del M. era consistita nell'omettere di richiedere al R. l'osservanza delle disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza, così che il R., operaio specializzato con la qualifica di motoseghista, utilizzava il proprio trattore per l'esecuzione dei lavori sul cantiere, rimanendo schiacciato a causa del ribaltamento del mezzo, durante una manovra.


La ricorrente censura la genericità della decisione, evidenziando come in questa non vi sia stata menzione alcuna della posizione del responsabile civile e finanche il dispositivo neppure conterrebbe traccia della conferma delle statuizioni risarcitorie.

Si articola poi censura sul merito della responsabilità, evidenziando che i giudici di merito avevano travisato le emergenze probatorie che deponevano concordemente per l'abnormità della condotta della vittima. La stessa sentenza impugnata aveva, inoltre, precisato l'esistenza di una valida ed efficace delega della funzione di sorveglianza sul cantiere, conferita dall'A. in capo all'imputato M., nella sua qualità di capo-operaio nonchè la coscienza di quest'ultimo dell'uso improprio del trattore di proprietà da parte della vittima. La stessa sentenza, infine, dava atto che l'Ente, dopo il conferimento di detta delega, aveva effettivamente espletato i corsi di formazione in materia di sicurezza.

 

Il ricorso è manifestamente infondato, sotto un duplice profilo.
 


Dal punto di vista processuale, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una parte del processo, nella specie il responsabile civile, avverso la sentenza d'appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado, per lei sfavorevole. Tale principio, affermato con riferimento alla parte civile (v. Sezione 2 , 10 novembre 1988, n. 2212, Chiarina, rv. 180486; Sezione 3 , 23 settembre 1986, Di Sario, rv. 180486) è fondato sulla condivisibile considerazione che il rapporto processuale civile d'impugnazione trova la sua ragione d'essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le sue domande, che nell'interesse al gravame, fondamento unico per la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi. Ne deriva che la parte processuale, qualora voglia ottenere una modifica in senso per lei vantaggioso della pronuncia di primo grado, deve proporre rituale impugnazione attraverso l'appello della sentenza. L'omessa tempestiva impugnazione contro la decisione di primo grado comporta quindi la "consunzione" del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza.



Il ricorso è, peraltro, manifestamente infondato anche nel merito.
 


La ricorrente lamenta di essere stata erroneamente evocata in giudizio quale responsabile civile in quanto l'evento sarebbe stato asseritamente determinato dalla condotta abnorme ed assolutamente imprevedibile della vittima che, agendo di propria iniziativa ed in spregio alle disposizioni impartitegli, aveva caricato il legname sul proprio trattore, senza aspettare l'arrivo del mezzo aziendale. Inoltre, contesta quanto affermato dalla sentenza di primo grado che aveva ricondotto la responsabilità dell'A. anche alla scelta del preposto (il M. ) il quale era risultato privo di qualsiasi conoscenza della normativa antinfortunistica e addirittura dei propri compiti.

Le doglianze in questione non tengono conto che la chiamata in giudizio del responsabile civile si radica su di un fatto altrui, tanto è vero che essa viene affermata in ragione non già di un nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso (come è invece per l'imputato), ma in forza della sola esistenza di un rapporto qualificato, caratterizzato dal fatto che un soggetto è chiamato a rispondere sul piano economico del fatto altrui, in forza di speciali rapporti che lo legano all'autore del reato, alla cosa a mezzo della quale esso è stato commesso ovvero al luogo nel cui ambito si è svolta l'attività criminosa (v. in tal senso Sez. 4 , 30 settembre 2008, n. 41815, Sbarra ed altro, rv. 244088, laddove elenca con precisione le ipotesi di cd. responsabilità indiretta disciplinate dal codice civile e dalle leggi speciali). In tali casi, la prova liberatoria, ove ammessa, non ha mai ad oggetto la mancata partecipazione all'azione criminosa, che non avrebbe senso, ma, con modulazioni diverse da caso a caso, l'impossibilità di impedirla.

Venendo al caso di specie, nessuna prova liberatoria in tal senso è stata fornita dalla ricorrente ed anzi l'assunto difensivo è pienamente contraddetto dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha espressamente escluso l'abnormità della condotta della vittima, sul rilievo che le mansioni espletate esulavano da quelle per le quali era stato assunta e che l'uso del trattore di sua proprietà era già avvenuto in altre occasioni, con la tolleranza del preposto.

Nè conclusioni di segno diverso sono giustificate, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dal conferimento della delega di funzioni al capo operaio M. .

Come affermato più volte, la delega di funzioni, di per sè, non comporta sempre e comunque l'esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (contenuta ora nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16, comma 3, che ha recepito il pregresso consolidato orientamento di questa Corte), pur sempre imposto l'obbligo di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura idonea affinchè il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati). Con la possibile conseguenza di una persistente responsabilità (o corresponsabilità del datore di lavoro allorchè si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore.

Ciò significa che la delega di funzioni, per quanto formalmente corretta ed efficace (sussistendo l'idoneità tecnico-professionale del delegato, il trasferimento effettivo dei poteri in capo al delegato e l'autonomia finanziaria del delegato), non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, giacchè questi è sempre tenuto (onde l'inosservanza può essere fonte di responsabilità) ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in un tale ambito, anche sulle funzioni delegate, sì da poter provvedere, nel caso, in via sostitutiva, per far fronte al mancato o inidoneo esercizio della delega.

Nessuna prova liberatoria in tal senso è stata fornita dalla ricorrente e correttamente, pertanto, è stata affermata la responsabilità dell'A., quale datore di lavoro, per la scelta del preposto, il quale, come evidenziato dal giudice di primo grado, anche a prescindere da quanto indiscutibilmente emergente dagli atti, aveva dimostrato nel corso dell'esame dibattimentale di sconoscere ogni regola elementare in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro e dei propri compiti.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

 

 

P.Q.M.
 

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.