Tipologia: CCNL
Data firma: 14 novembre 1983
Validità: 01.11.1983 - 31.12.1985
Parti: Intersind, Aia-Confindustria e Anpico
Settori: Trasporti, Piloti collaudatori

Sommario:

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Mansioni e doveri
Art. 5 - Retribuzione
Art. 6 - Stipendio
Art. 7 - Indennità di volo
Art. 8 - Aumenti periodici
Art. 9 - Tredicesima mensilità
Art. 10 - Indennità di trasferta e di missione
Art. 11 - Trasferimenti
Art. 12 - Congedo per matrimonio
Art. 13 - Perdita bagagli
Art. 14 - Indumenti di volo
Art. 15 - Orario di servizio - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Benemerenze aviatorie
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Trattamento di malattia o infortunio
a) Malattia o infortunio contratti per cause di servizio
b) Malattia o infortunio contratti non per causa di servizio
c) Turni di riposo obbligatori
Art. 20 - Sicurezza ed assistenza al volo
Art. 21 - Assicurazione infortuni
Art. 22 - Scomparsa
Art. 23 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Art. 25 - Preavviso
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 28 - Certificato di lavoro
Art. 29 - Disposizioni generali
Art. 30 - Disposizioni speciali
Art. 31 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Indennità di volo (Aeroplani)
Allegato B - Indennità di volo (Elicotteri)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali

Addì 14 novembre 1983, in Milano, tra la delegazione dell’Associazione sindacale Intersind, la delegazione di Rappresentanza sindacale dell’Associazione Industrie Aerospaziali (Aia); con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e l’Associazione nazionale piloti collaudatori (Anpico) è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali.

Art. 3 - Contratto a termine
L’assunzione può essere effettuata con prefissione di termine, secondo le norme di legge.
Il rapporto di lavoro a termine è regolato, oltre che dalle norme di legge, anche da quelle del presente Contratto in quanto applicabili.

Art. 4 - Mansioni e doveri
I piloti collaudatori svolgono le seguenti mansioni:
a) l’esecuzione di voli di esigenza tecnica e di preparazione di aeromobili di serie;
b) l’esecuzione di messa a punto e collaudo di aeromobili prototipi e prototipi derivati;
c) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo di messa a punto e collaudo di aeromobili di serie;
d) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e di collaudo di aeromobili riparati o revisionati;
e) l’istruzione a doppio comando per l’abilitazione di altri piloti sugli aeromobili prodotti dalla ditta;
f) i trasporti in volo degli aeromobili e le loro consegne;
g) l’esecuzione di voli di esibizione, dimostrazione e presentazione;
h) la collaborazione con la dirigenza in ciò che ha relazione con i compiti sopra elencati.
L’esecuzione di voli per gare, raids, primati o di altre prestazioni di volo aventi carattere di eccezionalità da parte dei piloti collaudatori, è facoltativa e deve formare oggetto - caso per caso - di un particolare accordo con il datore di lavoro.
Il pilota collaudatore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare ha l’obbligo di volare secondo le vigenti norme e regole dell’aria, attenendosi a tutte le disposizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità e sarà in ogni momento responsabile della sicurezza del volo.

Art. 7 - Indennità di volo
In conformità di quanto stabilito dall’art. 907 del Codice della navigazione per l’effettuazione dei voli di cui all’art. 4 del presente Contratto ad eccezione di quelli previsti al punto a) sono corrisposte ai piloti collaudatori indennità o premi di volo, come indicato nell’allegato A) per gli aeroplani e nell’allegato B) per gli elicotteri.
Al pilota collaudatore è garantito a partire dal 1 gennaio 1983 un impiego minimo mensile di prestazioni in volo, corrispondente alla liquidazione di lire 300.000 per indennità di volo, salvo che tale minimo non sia stato raggiunto per fatto e per colpa del pilota interessato.
La garanzia predetta si intende riferita ai giorni di effettiva disponibilità e pertanto la somma fissata a fronte di tale impegno è frazionabile con il rapporto 1/26.
Il conguaglio tra le somme liquidate mensilmente a copertura della garanzia di impiego minimo e quelle maturate effettivamente per indennità di volo, avverrà ogni mese.

Art. 14 - Indumenti di volo
Gli equipaggiamenti ed il materiale necessario (effetti di volo, paracadute, equipaggiamenti speciali ecc.) saranno forniti e mantenuti in stato di efficienza dal datore di lavoro.
Tali equipaggiamenti e tale materiale dovranno essere di una marca e di un modello omologati e autorizzati da un ente ufficiale e del tipo concordato con i piloti collaudatori stessi.

Art. 15 - Orario di servizio - Giorni festivi - Riposo settimanale
L’orario di servizio per i piloti collaudatori sarà fissato in relazione alle esigenze di volo e di lavoro. L’orario di volo non dovrà superare le 6 ore giornaliere, salvo il caso di voli speciali che esigano una ininterrotta superiore durata.
[…]
Per consentire il massimo della produttività ed in funzione delle esigenze aziendali, i piloti collaudatori sono disponibili ad effettuare attività di volo in ogni giorno della settimana, fermo restando i limiti previsti dal presente articolo.
[…]

Art. 16 - Ferie
[…]
Fermo restando il principio di irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite in tutto o in parte entro il primo semestre dell’anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari alla retribuzione spettante compreso l’importo minimo garantito di cui al secondo comma dell’art. 7, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.

Art. 19 - Trattamento di malattia o infortunio
Il trattamento da usarsi al pilota collaudatore in caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia o infortunio oppure per turni di riposo obbligatorio sarà il seguente:

c) Turni di riposo obbligatori
Quando il pilota collaudatore venga riconosciuto da un istituto medico legale affetto da fatica operazionale, e quindi debba trascorrere un periodo di riposo obbligatorio della durata fissata dall’istituto stesso, avrà diritto al solo trattamento retributivo previsto nel caso di malattia per causa di servizio.
Trascorso il periodo di 15 mesi di cui al punto a) ed al punto b) senza che il pilota collaudatore abbia potuto riprendere servizio, l’azienda ha la facoltà di licenziare il pilota, corrispondendogli l’indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto.
Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il pilota perdurando la malattia, può presentare le proprie dimissioni.
Ove ciò non avvenga il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del trattamento di fine rapporto.
[…]
In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia a causa di servizio, a richiesta di ognuna delle due parti è ammesso il ricorso ad una Commissione arbitrale, costituita da due sanitari designati dalle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei piloti collaudatori e da un terzo sanitario con funzioni di presidente, designato d’accordo dai predetti, o, in mancanza di accordo, dall’ordine professionale dei medici.

Art. 20 - Sicurezza ed assistenza al volo
L’osservanza delle norme di legge e di quelle emanate dagli organi competenti per la sicurezza e l’assistenza al volo costituisce preciso dovere dell’azienda e dei piloti.
In particolare l’azienda deve fornire un adeguato servizio antincendio e sanitario di emergenza nei casi di operazioni di volo su aeroporti, dove l’azienda svolge normalmente attività di volo, sprovvisti di tali servizi disposti dai Ministeri competenti.

Art. 21 - Assicurazione infortuni
L’assicurazione dei piloti collaudatori sarà effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni e si intende valida anche nel caso di infortunio occorso durante il periodo di prova, fermo restando quanto previsto all’art. 2.
[…]

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Qualora il pilota collaudatore commetta qualche infrazione disciplinare potrà essere assoggettato, a seconda della gravità, ad una delle seguenti sanzioni:
1) rimprovero scritto;
2) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo di 10 giorni;
3) licenziamento.

Art. 30 - Disposizioni speciali
Le aziende si impegnano a dare al pilota collaudatore non riconosciuto idoneo al servizio di volo in seguito a visite psicofisiologiche, la preferenza in caso di assunzione per un posto a terra in relazione alle attitudini del pilota stesso.
Qualora il pilota collaudatore venga riconosciuto da un istituto medico legale non più idoneo al servizio di volo per infortunio o malattia contratti per causa di servizio, la ditta s'impegna a dare all’interessato una occupazione a terra nella stessa azienda in relazione alle sue capacità e qualifiche professionali, purché il pilota abbia un grado di invalidità permanente inferiore al 75 per cento, determinato sulla base delle tabelle ufficiali Inail.
In caso di contestazione si seguirà la procedura prevista dall’ultimo comma dell’art. 19.
In caso di passaggio del pilota a mansioni a terra, dovranno essergli corrisposte, al momento del passaggio stesso, le indennità di preavviso e di anzianità che, come pilota, gli sarebbero spettate in caso di licenziamento; in tal caso il pilota verrà considerato assunto ex novo con le nuove funzioni.

Allegati
Allegato A - Indennità di volo (Aeroplani)
Indennità di volo (Aeroplani)
Qualora l’equipaggio minimo prescritto comprenda n. 2 piloti, l’indennità di volo di cui al presente allegato spetta per intero a ciascuno di essi.

1. Attività di produzione
1.1. Collaudo aeroplani di serie
Per il collaudo di ogni aeroplano di serie, di cui siano stati collaudati ed omologati i prototipi o i prototipi derivati, spetterà al pilota una indennità P in lire computata in base alla seguente formula:
P = A x F
dove A = Coefficiente economico di valore:
- dal 1 gennaio 1983 120;
- dal 1 gennaio 1984 122.
F = Fattore ricavato dalle tabelle A, B, rispettivamente per aeroplani con sistema motopropulsore a elica e a reazione.
Le indennità calcolate mediante questa formula coprono integralmente l’ammontare dell’indennità da corrispondersi per il complesso delle prove richieste contrattualmente per l’aeroplano di serie: messa a punto, collaudo ed accettazione.

Tabella A (aeroplani a elica)
Con decorrenza 1 gennaio 1983

Categoria Potenza installata in HP F
1a fino a 500 1.000
2a da 501 a 1.000 1.100
3a da 1.001 a 3.000 1.500
4a da 3.001 a 6.000 2.000
5a da 6.001 a 10.000 3.000
6a da 10.001 a 15.000 4.600
7a oltre 15.000 5.100

Nota
In caso di aeroplani dotati di reattori ausiliari, la potenza totale sarà calcolata aggiungendo alla potenza dei motopropulsori a elica quella data dai reattori a velocità di decollo a pieno carico
.

Tabella B (aeroplani a reazione)
Con decorrenza 1 gennaio 1983

Categoria Spinta statica in Kg F
1a fino a 1.000 1.850
2a da 1.001 a 1.500 2.400
3a da 1.501 a 2.500 2.750
4a da 2.501 a 3.500 3.400
5a da 3.501 a 5.000 4.050
6a da 5.001 a 6.500 5.200
7a da 6.501 a 7.500 6.600
8a da 7.501 a 8.500 7.500
9a da 8.501 a 10.500 8.100
10a da 10.501 a 15.000 8.600
11a da 15.001 a 20.000 n.d.
12a da 20.001 a 40.000 n.d.
13a oltre 40.000 n.d.

Nota
Qualora, nel corso di validità del Contratto, vengano prodotti o revisionati aeroplani con caratteristiche superiori a quelle di cui alla 10
a cat., le parti si impegnano a reincontrarsi per la determinazione del relativo premio secondo gli indirizzi adottati per la formulazione della tabella.

1.2. Collaudo aeroplani di serie riparati o revisionati
Per il collaudo di aeroplani di serie riparati o revisionati, qualora le prove contrattualmente richieste si identifichino con quelle per il collaudo di aeroplani di serie nuovi (del medesimo tipo), verrà corrisposta un’indennità pari a quella che compete per questi ultimi in virtù del precedente punto 1.1.
Detta indennità, per aeroplani di serie riparati o revisionati, è riducibile fino al massimo del 50 per cento in proporzione al numero delle prove eliminate ed alle minori prestazioni e caratteristiche richieste rispetto a quelle contrattualmente prescritte per gli aeroplani di serie nuovi di identico tipo.
1.3 Collaudo del primo aeroplano di serie
Per il collaudo di tale aeroplano sarà corrisposta una indennità come segue:
- 2 volte il premio P se l’aeroplano non è riprodotto su licenza;
- 4 volte il premio P se l’aeroplano è riprodotto su licenza.
Nota
In caso di iniziato ed interrotto collaudo, non per colpa del pilota, il premio sarà commisurato al lavoro già svolto.


2. Attività sperimentale
2.1. Indennità per attività sperimentale
Devono intendersi aeroplani prototipi quegli aeroplani costruiti in numero limitato di esemplari espressamente per l’esecuzione di prove sperimentali e/o di certificazione del tipo che si differenziano per le particolarità architettoniche, per le caratteristiche aerodinamiche o per la tecnica costruttiva adottata da ogni altro aeroplano costruito.
Per aeroplano prototipo derivato si intende l’aeroplano nel quale siano state radicalmente modificate, rispetto al prototipo (omologato o non) l’ala o la fusoliera o gli impennaggi o i comandi di volo o il motore, oppure siano stati aumentati il carico alare o la potenza o la spinta di almeno il 25 per cento o sia stato aggiunto l’armamento.
Per tutta l’attività sperimentale compiuta sui prototipi, prototipi derivati, aeroplani di serie modificati o comunque temporaneamente destinati a prove particolari (quindi non comprese nei voli già descritti al paragrafo 1.), sarà corrisposta al pilota collaudatore un’indennità oraria pari a 0,45 P per ogni ora intera di volo.
La frazione di ora eventualmente risultante dalla somma dei tempi di volo effettuati nel periodo considerato, verrà computata proporzionalmente in sede di liquidazione come previsto dall’art. 7, comma quarto.
2.2. Attività di volo con gruppi motopropulsori di sviluppo o con carburanti, ossidanti, lubrificanti ecc. di tipo non ancora approvato per il motore
Per l’attività di volo su aerei dotati di gruppi motopropulsori di sviluppo, di eliche o di parti ausiliarie del motore o dell’aeromobile, per i quali cioè non sono state completate le prove di omologazione, sempre che trattisi di organi fondamentali interessanti la parte statica o dinamica dell’aeromobile (motori, eliche, radiatori, comandi, sistemi di atterramento ed ammaraggio ecc.) nonché per l’attività di volo con carburanti, ossidanti, lubrificanti ecc. di tipo non ancora approvato per il motore, o di apparati radio o per la navigazione o per il tiro, non ancora omologati sul velivolo, sarà corrisposta al pilota una indennità oraria pari a 0,25 P per ogni ora intera di volo.
La frazione di ora eventualmente risultante dalla somma dei tempi di volo effettuati nel periodo considerato, verrà computata proporzionalmente in sede di liquidazione come previsto dall’art. 7, comma quarto.
Tale indennità è dovuta pure nel caso in cui i voli vengano effettuati nell’ambito di altro programma, anche non sperimentale, ed è quindi da aggiungere ad altre indennità eventualmente spettanti.
2.3. Caso di infortunio su prototipi o prototipi derivati
In caso di infortunio mortale, o tale da determinare l’invalidità permanente al volo, accaduto durante l’attività sperimentale su prototipo o prototipo derivato, dovrà essere corrisposta un’indennità pari a 60 P nel caso del prototipo e 40 P nel caso del prototipo derivato. s'intende che da tale premio dovrà essere detratta la parte di indennità eventualmente già liquidata al pilota.

3. Attività commerciale
3.1. Voli di dimostrazione e di esibizione
a) Per voli di dimostrazione si intendono quelli in cui, con a bordo persone estranee all’equipaggio, il pilota abbia dimostrato le prestazioni o le qualità di volo o operative dell’aeroplano mediante l’effettuazione di figure acrobatiche, esclusa la vite, e il raggiungimento di almeno due valori limite delle prestazioni o delle qualità di volo o abbia effettuato manovre dimostrative delle possibilità operative dell’aeroplano, senza però effettuare tiri di qualsiasi genere.
b) Per voli di esibizione si intendono quelli in cui con a bordo il solo equipaggio, siano state dimostrate ad un pubblico di qualsiasi entità o qualifica, le prestazioni o le qualità di volo o operative dell’aeroplano mediante l’effettuazione di figure acrobatiche, esclusa la vite, e, il raggiungimento di almeno due valori limite delle prestazioni o delle qualità di volo o siano state effettuate manovre dimostrative delle possibilità operative dell’aeroplano, senza però che siano stati effettuati tiri di qualsiasi genere.
Per ogni volo di dimostrazione o di esibizione, dovunque e per qualsiasi ragione esso sia stato ordinato o autorizzato, sarà corrisposto un premio pari alla metà di quello spettante per il collaudo dell’aeroplano di serie corrispondente.
Qualora tali voli comprendano l’effettuazione di spegnimento di un motore, di due o più giri di vite, anche non stabilizzati, di tiri a fuoco con munizionamento inerte o reale o comprendano volo notturno o strumentale, il premio corrisposto sarà pari a quello spettante per il collaudo degli aeroplani di serie.
3.2. Istruzione a doppio comando o voli di accompagnamento su aeroplani monoposto
Per l’attività di cui al presente titolo verranno corrisposte le seguenti indennità:

- per l’insieme dei voli necessari al conseguimento dell’abilitazione sull’aeroplano, comprese le emergenze

0,5 P

- per ogni ciclo di lezioni a doppio comando per volo strumentale, notturno, di vite, di tiro

0,5 P

- per ogni lezione a doppio comando, al di fuori dell’abilitazione per volo strumentale, notturno, di tiro o di vite

0,1 P

3.3. Voli di trasporto
Per i voli di trasporto e di trasferimento fuori collaudo, effettuati su qualsiasi tipo di aeroplano, verrà pagata una indennità chilometrica in ragione di:
- lire 100 dal 1 gennaio 1983;
lire 110 dal 1 gennaio 1984
per chilometro volato.
Per gli stessi voli, se effettuati di notte, l’indennità chilometrica verrà aumentata del 50 per cento.
I chilometri da considerare per il computo delle predette indennità sono quelli risultanti dalle carte aeronautiche di navigazione, seguendo le rotte effettivamente percorse.
Detti voli, se limitati ad un percorso di 100 km per aeroplani ad elica e di 200 km per aeroplani a reazione, non verranno indennizzati.
3.4. Gare, raids, primati ecc.
Per l’esecuzione di voli per gare, raids, primati o per le altre prestazioni di volo aventi carattere di eccezionalità fermo restando quanto stabilito nell’art. 4 del Contratto, le indennità relative saranno concordate di volta in volta tra le parti interessate.

Allegato B - Indennità di volo (Elicotteri)
Qualora l’equipaggio minimo prescritto sia costituito da n. 2 piloti l’indennità di volo di cui al presente allegato sarà corrisposta per intero a ciascuno di essi.

1. Attività di produzione
1.1. Collaudo elicotteri di serie
Per il collaudo di ogni elicottero di serie, di cui siano stati collaudati ed omologati i prototipi o i prototipi derivati, spetterà una indennità P, in lire, computata in base alla seguente formula:
P = A x F
dove A = coefficiente economico di valore:
- dal 1 gennaio 1983 120;
- dal 1 gennaio 1984 122.
F = fattore ricavato dalla tabella A.
I premi calcolati mediante questa formula coprono integralmente l’ammontare dell’indennità da corrispondersi per il complesso delle prove richieste contrattualmente per l’elicottero di serie: messa a punto, collaudo e accettazione.


Tabella A
Con decorrenza 1 gennaio 1983

Categoria Potenza installata in HP F
1a fino a 600 2.200
2a da 601 a 1.000 2.400
3a da 1.001 a 1.500 3.000
4a da 1.501 a 2.500 3.300
5a da 2.501 a 4.000 3.500
6a da 4.001 a 6.000 3.700
7a da 6.001 a 8.000 4.000
8a da 8.001 a 10.000 4.300
9a oltre 10.000 n.d.

Nota
Qualora, nel corso di validità del Contratto, vengano prodotti o revisionati elicotteri con caratteristiche superiori a quelle di cui alla cat. 8
a, le parti si impegnano a reincontrarsi per la determinazione del relativo premio secondo gli indirizzi adottati per la formulazione della tabella.

1.2. Collaudo elicotteri di serie riparati o revisionati
Per il collaudo di elicotteri di serie riparati o revisionati - qualora le prove contrattualmente richieste si identifichino con quelle per il collaudo di elicotteri di serie nuovi, del medesimo tipo - verrà corrisposta un’indennità pari a quella che compete per questi ultimi in virtù del precedente punto 1.1.
Detti premi, per elicotteri di serie riparati o revisionati sono riducibili, fino al massimo del 50 per cento, in proporzione al numero delle prove eliminate ed alle minori prestazioni e caratteristiche richieste rispetto a quelle contrattualmente prescritte per gli elicotteri di serie nuovi di identico tipo.
1.3. Collaudo del primo elicottero di serie
Per il collaudo di tale elicottero sarà corrisposta una indennità come segue:
- 2 volte il premio P se l’elicottero non è riprodotto su licenza;
- 4 volte il premio P se l’elicottero è riprodotto su licenza.
Nota
In caso di iniziato ed interrotto collaudo, non per colpa del pilota, il premio sarà commisurato al lavoro già svolto.


2. Attività sperimentale
2.1. Collaudo elicottero prototipo
Per il collaudo di un elicottero prototipo - e s'intende per tale il primo esemplare di un elicottero di originale progettazione che, per le sue particolarità architettoniche e per le sue caratteristiche aerodinamiche o per la tecnica costruttiva adottata, si differenzi da ogni altro elicottero già costruito - il premio è di 64 volte il premio P che risulta dalla formula di cui al punto 1.1. In detto premio di collaudo saranno comprese tutte le prestazioni del pilota collaudatore, a cominciare dalle operazioni di messa a punto sino a quelle di omologazione, esclusione fatta soltanto delle prestazioni riguardanti l’effettuazione delle prove particolari di cui al successivo punto 2.7. le quali saranno pagate a parte nella misura prescritta al punto 2.7. stesso.
2.2. Collaudo elicottero prototipo derivato
Per elicottero prototipo derivato s'intende:
a) l’elicottero nel quale siano stati radicalmente modificati, rispetto al prototipo o al tipo omologato, il o i rotori principali o la fusoliera o il rotore di coda o i comandi di volo o il motore oppure sia stato aumentato il carico sul disco o la potenza di almeno il 25 per cento, o sia stato aggiunto l’armamento o siano state aggiunte superfici di sostentamento.
"Modifiche radicali" sono quelle che richiedono la ripetizione della maggior parte delle prove inerenti le prestazioni o le qualità di volo già eseguite sul prototipo. Per tale elicottero il premio di collaudo sarà uguale al 60 per cento di quello spettante per il collaudo del prototipo dal quale l’elicottero stesso deriva.
b) l’elicottero derivato, secondo i requisiti di cui al punto a), da un prototipo che non abbia effettuato, in tutto o in parte, le prove di omologazione. Per tale elicottero il premio di collaudo sarà corrisposto, caso per caso, o sarà compreso tra il 60 ed il 100 per cento del premio del prototipo dal quale l’elicottero stesso deriva, a seconda del numero delle prove che il prototipo originario aveva già fatto al momento dell’interruzione dei voli di collaudo e di omologazione.
Si intende che il premio di collaudo di riferimento dovrà essere aggiornato in funzione delle eventuali nuove caratteristiche del sistema motopropulsore.
2.3. Liquidazione dei premi
Le indennità relative al collaudo del prototipo o dei prototipi derivati dovranno essere liquidate come segue:
a) il 40 per cento dopo il primo volo;
b) il 40 per cento dopo la messa a punto;
c) il 20 per cento dopo l’omologazione dell’elicottero.
In caso di infortunio mortale, o tale da determinare la invalidità permanente al volo, accaduto durante l’attività sperimentale su prototipo o prototipo derivato, dovrà essere corrisposto un premio pari a 60 P nel caso del prototipo e 40 P nel caso del prototipo derivato.
s'intende che da tale premio dovrà essere detratta la parte di indennità eventualmente già liquidata al pilota.
2.4. Collaudo dell’elicottero prototipo successivo al primo
Per il collaudo del secondo esemplare di un elicottero prototipo, sarà corrisposto un premio pari a 4 volte il premio P spettante per il corrispondente elicottero di serie.
2.5. Omologazione dell’elicottero per uso civile già omologato per uso militare e viceversa
Per l’omologazione di un elicottero per uso civile già omologato per uso militare, e viceversa, sarà corrisposto un premio pari a 3 volte il premio P che spetterebbe per il corrispondente elicottero di serie.
2.6. Prove conseguenti a modifiche
Per l’effettuazione delle seguenti prove richieste in conseguenza di modifiche interessanti la parte statica o dinamica, o la configurazione esterna dell’elicottero, saranno corrisposti, relativamente soltanto al primo esemplare modificato, i premi aggiuntivi indicati a fianco di ciascuna prova:

- per le prove di stallo del o dei rotori

3 P

- per le prove di definizione delle caratteristiche di atterraggio in autorotazione

4 P

- per le prove di definizione del diagramma H-V

2,5 P

- per tutti i voli relativi alla ricerca del MACH limite o della Vne

4 P

- per le prove di autovibrazione o per il raggiungimento della VD

4 P

- per le prove di ricerca dei regimi operativi minimi e massimi dei rotori

2,5 P

- per le prove di definizione delle caratteristiche d’inerzia del rotore in caso di arresto motore

2,5 P

- per tutte le prove di risonanza col terreno

1,5 P

- per tutte le prove di controllabilità e maneggevolezza

2,5 P

- per tutte le prove di stabilità dinamica

2,5 P

2.7. Prove particolari
Per le seguenti prove che comportino voli sperimentali definiti da appositi programmi, saranno corrisposti i premi aggiuntivi indicati a fianco di ciascuna prova:

- prove di sparo armi automatiche (per ogni tipo di arma)

3 P

- prove di lancio razzi non guidati (per ogni tipo di razzo)

3 P

- prove di lancio armamento di caduta (per ogni tipo di bomba)

3 P

- prove di lancio missili (per ogni tipo di missile)

3 P

- prove di appontaggio

4 P

- prove di certificazione e/o qualificazione di apparati di bordo, compresi i radar per uso civile

2 P

- prove di volo notturno

2 P

- prove senza una o più porte

2 P

- prove in clima tropicale o artico o in alta montagna

5 P

- prove di sgancio carichi esterni non esplosivi

4 P

- prove con carichi asimmetrici

5 P

- prove in IMC

6 P

- prove installazioni radio per RAI

1 P

- prove radar per usi militari

4 P

- prove sistemi di puntamento

2 P

- prove impianti antighiaccio

5 P

- prove per l’omologazione di un gancio baricentrico o di un verricello

3 P

- prove di spegnimento e riaccensione del motore in volo (solo nel caso di elicotteri monomotori)

4 P

- per tutte le prove di ricerca dei regimi operativi massimi e minimi dei rotori degli elicotteri

5 P

- per tutte le prove di definizione delle caratteristiche di inerzia del rotore degli elicotteri in caso di arresto motore

5 P

- per tutte le prove di risonanza col terreno

3 P

- per tutte le prove di controllabilità e maneggevolezza

5 P

- per tutte le prove di stabilità dinamica

5 P

- per le prove di definizione del diagramma H-V

5 P

- negli elicotteri plurimotori per le prove di definizione delle caratteristiche di atterraggio in seguito a perdita parziale della potenza

4 P

2.8. Attività di volo con gruppi motopropulsori di sviluppo o con parti di essi
Per l’attività di volo con elicotteri equipaggiati con gruppi motopropulsori di sviluppo, per i quali cioè non sono state completate le prove di omologazione, nonché per l’attività di volo con nuovi tipi di carburanti, ossidanti, lubrificanti ecc., di tipi non ancora approvati per il motore, sarà corrisposta una indennità oraria pari a 1/4 di P per ogni ora intera di volo.
La frazione di ora eventualmente risultante dalla somma dei tempi di volo effettuati nel periodo considerato, verrà computata proporzionalmente in sede di liquidazione come previsto dall’art. 7, comma quarto.
Tale indennità oraria verrà corrisposta anche nel caso che l’attività di volo venga effettuata al fine di provare parti ausiliarie dei motori o dell’elicottero, sempre che trattisi di organi fondamentali interessanti la parte statica o dinamica (trasmissioni, radiatori, comandi, sistemi di atterramento ed ammaraggio ecc.).
Tale indennità è dovuta pure nel caso in cui i voli vengano effettuati nell’ambito di altro programma, anche non sperimentale, ed è quindi da aggiungere ad altre indennità eventualmente spettanti.
2.9. Prove impianti dell’elicottero o equipaggiamenti che hanno subito modifiche
Per la messa a punto o per la prova di impianti dell’elicottero o equipaggiamenti non compresi tra quelli oggetto delle prove elencate ai precedenti paragrafi 2.6. e 2.7., sarà corrisposto, per ogni ora di volo intera, un premio pari ad 1/4 del P spettante per il collaudo dell’elicottero di serie sul quale viene effettuato il volo.
Per le prove con elicottero fissato al terreno verrà corrisposto per ogni ora intera di funzionamento un premio pari a 0,15 del P calcolato sulla base della tabella A dell’allegato B.
La frazione di ora eventualmente risultante dalla somma dei tempi di volo o di prova effettuati nel periodo considerato, verrà computata proporzionalmente in sede di liquidazione come previsto dall’art. 7, comma quarto.
2.10. Rideterminazione delle caratteristiche
L’effettuazione di prove su elicotteri di serie, ivi compresa la prova di autonomia, per la rideterminazione o la verifica delle caratteristiche contrattuali (prove di lotto o di gruppo o prove di controllo in seguito a contestazione) sarà così retribuita:
- 4 P per l’effettuazione dell’insieme delle prove di volo considerate normali;
- 1 P per l’effettuazione di ciascuna delle seguenti prove specifiche:
1) stallo rotori;
2) autotrazione;
3) verifica del MACH limite o della Vne;
4) plafond pratico;
5) prestazioni monomotore;
6) per ciascun tipo di prova operativa prevista al punto 2.7.

3. Attività commerciale
3.1. Voli di dimostrazione e di esibizione
a) Per voli di dimostrazione si intendono quelli in cui, con a bordo persone estranee all’equipaggio, il pilota abbia dimostrato le prestazioni o le qualità di volo o operative dell’elicottero mediante l’effettuazione di figure acrobatiche, esclusa l’autorotazione, e il raggiungimento di almeno due valori limite delle prestazioni o delle qualità di volo o abbia effettuato manovre dimostrative delle possibilità operative dell’elicottero, senza però effettuare tiri di qualsiasi genere.
b) Per voli di esibizione si intendono quelli in cui, con a bordo il solo equipaggio, siano state dimostrate ad un pubblico di qualsiasi entità o qualifica, le prestazioni o le qualità di volo o operative dell’elicottero mediante la effettuazione di figure acrobatiche, esclusa l’autorotazione, ed il raggiungimento di almeno due valori limite delle prestazioni o delle qualità di volo o siano state effettuate manovre dimostrative delle possibilità operative dell’elicottero, senza però che siano stati effettuati tiri di qualsiasi genere.
Per ogni volo di dimostrazione o di esibizione, o per ognuno dei successivi compiuti nella stessa giornata, dovunque o per qualsiasi ragione essi siano stati ordinati o autorizzati, sarà corrisposto un premio pari alla metà di quello spettante per il collaudo dell’elicottero di serie corrispondente.
Qualora tali voli comprendano l’effettuazione di due o più atterraggi in autorotazione, anche non stabilizzati, di tiri a fuoco con munizionamento inerte o reale o comprendano volo notturno o strumentale, il premio corrisposto sarà pari a quello spettante per il collaudo degli elicotteri di serie.
3.2. Istruzione a doppio comando
Per l’attività di cui al presente articolo verranno corrisposte le seguenti indennità:

- per l’insieme dei voli necessari al conseguimento dell’abilitazione completa, comprese le emergenze

1 P

- per ogni lezione a doppio comando, al di fuori dell’abilitazione

1/4 P

- per l’insieme delle lezioni di volo impartite per il conseguimento di un brevetto per pilota privato

2,5 P

- per l’insieme delle lezioni di volo impartite per il conseguimento di un brevetto di pilota professionale

6 P

N.B.
Per il conseguimento del brevetto, sia privato che commerciale, è previsto che venga effettuato l’addestramento su elicotteri scuola e successivamente il passaggio sull’elicottero desiderato. Pertanto, il premio totale si compone del premio relativo al conseguimento del brevetto (2,5 P oppure 6 P dell’elicottero iniziale) più 1 P dell’elicottero sul quale si effettua la transizione finale.

3.3. Voli di trasporto
Per i voli di trasporto e di trasferimento fuori collaudo effettuati su qualsiasi tipo di elicottero, verrà pagata una indennità chilometrica in ragione di:
- lire 100 dal 1 gennaio 1983;
- lire 110 dal 1 gennaio 1984
per chilometro volato.
Per gli stessi voli, se effettuati di notte, l’indennità chilometrica verrà aumentata del 50 per cento. I chilometri da considerare per il computo delle predette indennità sono quelli risultanti dalle carte aeronautiche di navigazione seguendo le rotte effettivamente percorse. Detti voli, se limitati ad un percorso di 100 chilometri, non verranno indennizzati.
3.4. Gare, raids, primati ecc.
Per l’esecuzione di voli per gare, raids, primati o per altre prestazioni aventi carattere di eccezionalità, fermo restando quanto stabilito nell’art. 4 del Contratto, le indennità relative saranno concordate di volta in volta tra le parti interessate.