• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Delega di Funzione
  • Dirigente e Preposto

Infortunio accorso ad un assistente di cantiere alle dipendenze di una s.p.a - Responsabilità da attribuirsi al soggetto che il rappresentante legale della società aveva delegato in materia di sicurezza e igiene del lavoro quale RSPP - Obblighi e Responsabilità del preposto.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Pier Francesc - Presidente -
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
1) D.C.D. N. IL (OMISSIS);
2) RESP CIV;
avverso SENTENZA del 24/11/2005 di ROMA CORTE APPELLO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. OLIVO RICCARDO che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. CECCHINI A.M. che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 7/4/2003 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava D.C.D. colpevole del reato p. e p. dall'art. 590 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 583 c.p., comma 2, nn. 1 e 3 in danno di F.E., meglio specificato al capo g) della rubrica, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo condannava alla pena di Euro 2500,00 di multa.
Il giudice, altresì, condannava, in solido tra loro, il D. C. ed il responsabile civile IRTI Lavori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dal F., costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione allo stesso di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 400.000,00, nonchè alla rifusione delle spese dalla parte civile medesima sostenute.
Il Tribunale dichiarava pure non doversi procedere nei confronti del D.C. in ordine alle contravvenzioni ascritte ai capi da a) ad f) e da h) ad m) della rubrica perchè estinte per oblazione ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24. Si trattava di un infortunio sul lavoro che era stato addebitato al D.C. in qualità di responsabile della sicurezza delegato per il cantiere della IRTI Lavori s.p.a., società impegnata nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria (OMISSIS) nella tratta e (OMISSIS), e che era stato così ricostruito.
Il F., assistente di cantiere, aveva riportato lesioni personali gravissime mentre era in corso il trasporto di un carico di nove casseri.
Si stavano compiendo le operazioni di traslazione aerea dello stesso dal terreno al cassone di un camion quando la catasta aveva subito un movimento anomalo per lo scivolamento verso l'altra di una delle due catene che la legava Per l'effetto, il carico si era squilibrato, abbassandosi, ed i vari elementi che lo componevano erano scivolati, proiettandosi verso una parete in cemento armato, ed avevano parzialmente colpito il F. che si trovava nei pressi.
La caduta era avvenuta per l'errata predisposizione del carico.
Questo era stato formato con nove elementi anzichè con otto.
Inoltre, erano state utilizzate due catene in luogo delle prescritte corde di canapa e non erano stati inseriti i doppi coni e gli spessori in legno che avrebbero impedito lo scivolamento degli elementi del carico.
Era stato anche accertato che era stata utilizzata una gru la quale presentava un difetto al braccio meccanico ed era priva di dispostivi acustici e luminosi ancora, non era stato vietato il passaggio di persone nel raggio di azione della gru durante il trasporto dei casseri. Era pure emerso che il F. durante le operazioni di disarmo dei casseri si era dovuto assentare dal cantiere per accompagnare in ospedale un operaio che si era infortunato e che il predetto era ritornato sul posto dopo un'ora, un'ora e mezza, mentre era in corso il trasporto del secondo carico dei casseri.
A seguito di impugnazione del difensore del D.C. e del responsabile civile Fallimento Irti Lavori S.p.a. in persona del curatore fallimentare, la Corte di Appello di Roma in data 24/11/2005, in riforma della decisione di primo grado, riteneva il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 30% e determinava in Euro 280.000, 00 la provvisionale assegnata alla parte civile, confermando il riconoscimento di responsabilità nei confronti del D.C..
Il collegio ravvisava il concorso di colpa del F. per il comportamento imprudente da lui tenuto in quanto, pur essendo professionalmente qualificato ed esperto dei luoghi di lavoro, si era collocato nel raggio di azione di una gru in movimento, senza che il gruista si fosse potuto accorgere della sua presenza in modo da sospendere, eventualmente, l'operazione in atto di trasporto del carico sul camion. Proponeva ricorso per cassazione il D.C. il quale contestava la dichiarazione d colpevolezza in ordine al fatto attribuito, deducendo sul punto motivazione incoerente e contraddittoria. Osservava che nella specie vi era stato il trasferimento in capo al F., il quale era specificamente il preposto alla sicurezza, degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro

 

 

Diritto

Il gravame è infondato e va rigettato.
I giudici hanno ravvisato la colpa del prevenuto nella causazione dell'evento lesivo nel fatto che egli, rivestendo pacificamente la qualifica di direttore tecnico di cantiere, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nel dettare le disposizioni generali in materia di organizzazione e di sicurezza del lavoro, non aveva previsto l'eventualità che il preposto vale a dire il F. si dovesse assentare e dovesse essere per qualche motivo sostituito nei compiti di vigilanza sull'attività dei dipendenti. Per i giudici, il prevenuto, quale principale responsabile della sicurezza nell' organizzazione del lavoro, avrebbe dovuto prevedere che vi fosse, in sostituzione del preposto, qualora quest'ultimo non fosse presente nel cantiere e si trovasse nell'impossibilità, sia pure temporanea, di svolgere i suoi compiti, altra persona capace che vigilasse sul lavoro svolto in modo che questo si svolgesse in condizioni di sicurezza. Se il D.C. avesse a ciò provveduto, l'operazione di traslazione aerea del carico, rivelatasi per le modalità di esecuzione assai pericolosa, non sarebbe stata posta in essere senza la presenza di un preposto. Il collegio ha pure evidenziato che l'incidente non si sarebbe verificato se il carico fosse stato assicurato con funi anzichè con catene e fosse stato bloccato con i biconi forniti dalla ditta produttrice in caso di sua movimentazione nonchè se i casseri fossero stati accatastati nel numero di otto. Si poteva, pertanto, concludere che il D.C., nella sua qualità, avrebbe dovuto, affinchè fossero rispettate le norme di sicurezza nel cantiere, predisporre le misure necessarie ad evitare situazioni di pericolo per gli evidenti rischi per i lavoratori che l'effettuazione di operazioni come quella posta in essere potevano creare.
Il ricorrente ha sostenuto che il F., rivestendo le funzioni di preposto alla sicurezza ed essendosi assentato dal cantiere per accompagnare in ospedale un operaio infortunatosi, avrebbe dovuto disporre per la propria sostituzione temporanea ovvero ordinare la sospensione delle operazioni di carico della gru. Non avendo ciò fatto, la parte lesa era da ritenere unica responsabile diretta ed esclusiva dell'evento verificatosi. Tale assunto non è condivisibile.
Il collegio, all'esito della valutazione compiuta delle emergenze processuali di cui ha dato conto con argomentazioni congrue e logiche, ha correttamente ritenuto che anche il D.C. fosse responsabile della causazione dell'evento. Ed infatti, il preposto non può sostituirsi al direttore tecnico di cantiere responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non esplicando un potere di direzione nell'organizzazione del lavoro, in quanto deve solo vigilare sull'attività degli altri dipendenti per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali e nella osservanza delle direttive impartite. Nella specie, il preposto, espletando compiti sussidiali, non era tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre e di realizzare, in caso di allontanamento dal cantiere, una sua sostituzione per l'osservanza in concreto delle norme di sicurezza, rientrando l'individuazione di una persona capace e competente, idonea allo scopo, nel potere del direttore tecnico responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione a cui spettava di dare direttive in ordine alle attività soggette alla normativa prevenzionale e di sicurezza. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del D.C. al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese dalla stessa sostenute nel presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2300,00, di cui Euro 300,00 per spese, oltre IVA e C.P.A..

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè a rifondere alla parte civile le spese da questa sostenuta nel presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2300,00 di cui Euro 300,00 per spese, oltre IVA e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006