Consiglio di Stato, Sez. 6, 04 aprile 2011, n. 2100 - Ditta esclusa dalla gara di appalto con un DURC irregolare


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 9300 del 2009 proposto dal Progetto Europa group s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Gianmaria Del Monaco, con domicilio eletto presso l' avv. Fabrizio Badò in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
contro
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Creuso e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma della sentenza della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00069/2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRATEGICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Guzzo, per delega dell' avv. Del Monaco, e Manzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FattoDiritto

 

1). Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto la società Progetto Europa Group a r.l. impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento di un servizio di progettazione, indetta dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Padova (in prosieguo C.C.I.A.A. Padova), con l'ulteriore sanzione consistente nella segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per l'annotazione sul casellario da questa tenuto.
Alla suddetta determinazione la stazione appaltante perveniva sul rilievo che la società ricorrente non era in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (5 dicembre 2008), del requisito di regolarità contributiva, secondo quanto previsto dall' art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'alleg. A), lett. l) alla lettera di invito, ed aveva altresì sul punto presentato una dichiarazione non veritiera.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale adito respingeva il ricorso.

Il primo giudice, in particolare, riconosceva la sussistenza dei presupposti per l' esclusione dalla gara, non sussistendo la situazione di regolarità contributiva né alla data dell' autodichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione (27 novembre 2008), né a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (5 dicembre 2008). Escludeva, inoltre, che il tardivo pagamento dei contributi potesse avere effetto sanante dell' irregolarità accertata e che, ai fini della comminatoria di esclusione, fosse necessaria una pluralità di violazione degli obblighi di contribuzione. Riconosceva, inoltre, che l' omissione contributiva era assistita dal carattere di gravità, per l' entità della somma non versata all' istituto di previdenza e perché riferita a più periodi di contribuzione, con la conseguenza che, alla luce del contenuto prescrittivo del bando di gara recante il richiamo alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 38 del codice degli appalti, non poteva ritenersi giustificata la mancata dichiarazione della situazione di inadempienza.
Con impugnativa inizialmente indirizzata avverso il dispositivo della decisione ed integrata nei motivi dopo la pubblicazione della sentenza, la soc. Progetto Europa Group a r.l. ha contrastato le conclusioni del primo giudice, rinnovando le censure articolate in primo grado e concludendo per l' annullamento del provvedimento di esclusione inizialmente gravato.
Si è costituta in giudizio la C.C.I.A.A. di Padova, che ha contraddetto in controricorso i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza gravata.
All' udienza dell' 8 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

2).L' appello è infondato.

 

2.1). Non va condiviso il primo mezzo di impugnativa con il quale la società appellante, muovendo dal dato letterale dell' art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - che individua, quale condizione preclusiva della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici, l' aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali - deduce di non essere incorsa in più violazioni della disciplina sulle posizioni previdenziali e contributive dei lavoratori e che, pertanto, l' unica violazione accertata non può costituire ragione giustificativa dell' esclusione dalla gara.

Il motivo non va condiviso.

Come posto in rilievo dal primo giudice l' uso del plurale per qualificare la condotta effrattiva delle norme sugli obblighi di contribuzione del datore di lavoro si collega alla carattere generale ed astratto del dato normativo, riferito all' ampia casistica delle violazioni nella materia de qua che, in concorso con la connotazione di gravità, precludono la partecipazione alla gara.
Tale conclusione trova sostegno nell' interpretazione sistematica del primo comma dell' art. 1 del d.lgs n. 163 del 2006 che - nell' individuare altre ipotesi che impediscono di assumere la qualità di contraente con le amministrazioni aggiudicatrici, per inosservanza delle regole di sicurezza dei luoghi di lavoro e per l' inadempimento di obblighi di pagamento di imposte e tasse - parimenti utilizza il plurale con richiamo ad accertate infrazioni o violazioni, nell' evidente intento di ricondurre nell' area precettiva della norma la più ampia casistica di comportamenti, tutti espressione di un non corretto esercizio dell' attività di impresa.

2.2). Quanto all' inciso contenuto nella disposizione in esame che prende in considerazione le violazioni definitivamente accertate, è agevole rilevare - in linea con le conclusioni sul punto del primo giudice - che la definitività dell' accertamento dell' inosservanza degli obblighi di contribuzione assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti ascritti all' imprenditore e si renda, quindi, necessario attendere l' esito della contenzioso instaurato. Nel caso di specie nessuna contestazione ha investito il debito contributivo né nell' an, né nel quantum.

2.3). Si giunge, quindi, al nucleo centrale della presente controversia che investe la connotazione di gravità delle violazioni degli obblighi di correntezza contributiva.
Oppone il ricorrente che la stazione appaltante non ha motivato in ordine alla sussistenza degli estremi di gravità dell' inadempienza contributiva - per di più in prosieguo sanata con ravvedimento operoso - e che, nello specifico, non ricorrono le condizioni di cui all' art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 del 2006 per disporre l' esclusione dalla gara.
Per quanto riguarda il primo profilo di doglianza la convenuta C.C.I.A.A. nella nota del 23 febbraio 2009 di comunicazione dell' esclusione dalla gara ha diffusamente esternato le ragioni del provvedere, con richiamo all' art. 38 del codice degli appalti ed alla lexspecialis del concorso, nonché ai criteri osservati ai fini dell' apprezzamento della gravità dell' omissione contributiva, desunti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 e dal parere dell' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 230 del 23 ottobre 2008, al cui contenuto cui è fatto rinvio ob relationem.
Risulta quindi esaustivamente esternato l' iter logico che ha condotto la stazione appaltante ad emettere l' atto di esclusione e la motivazione è assistita dagli elementi essenziali elencati dall' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Per quanto riguarda l' intrinseca gravità dell' omissione contributiva il d.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti di previdenza ha attestato una situazione di inadempienza per un importo di euro 14.000,00, riferito a tre periodi di contribuzione (mesi di luglio, agosto, settembre 2008).
Applicando i parametri di cui all' art. 8, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 in precedenza richiamato - che individuano come cause non ostative al rilascio del documento di regolarità contributiva uno scostamento di euro 100,00 rispetto al dovuto, o non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione - la violazione accertata supera entrambi detti limiti di tolleranza.
Con riguardo, in particolare, allo scostamento percentuale, l' omissione contributiva è stata totale per tre periodi di contribuzione e, ragguagliata all' intero arco annuale di contribuzione, supera ampiamente il limite di tolleranza del 5 %.
La statuizione della stazione appaltante di esclusione dalla gara non si configura pertanto irragionevole - in raffronto ai parametri che in via ordinaria presiedono il rilascio del d.u.r.c. - né sproporzionata al fine perseguito dalla disciplina sui requisiti di ammissione alle gare pubbliche che, con riguardo alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad elemento di affidabilità della ditta contraente il corretto assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne rafforza l' adempimento a salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore.
Poiché il requisito di correntezza contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva.


L' appello va, quindi, respinto.

In relazione ai profili della controversi spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

 

P.Q.M.

 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/04/2011