Corte di Appello di Lecce, Sez. Lav., 11 ottobre 2010, n. 2383 - Riconoscimento malattia professionale


N. 2383/2010 Sent.

N.445/08 R.G.

N.14679 Cron.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Riunita  in  Camera  di  Consiglio  e  composta  dai seguenti Magistrati:
1) dott. Vittorio Delli Noci Presidente rel.

2) dott.ssa Daniela Cavuoto Consigliere

3) dott.ssa Caterina Mainolfi Consigliere

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella  causa civile in materia di previdenza ed assistenza,  in  grado  di  appello,  iscritta  al  n. 445/2008 del Ruolo Generale Sez. Lav. App., promossa

DA

C. MARIA PANTALEA, C. SANDRO e C. COSIMO, quali eredi di C. Pietro, rappresentati e difesi dagli aw.ti Franco Saullo,  Massimiliano Del Vecchio e Colomba Valentini, come da mandato in atti.
APPELLANTI CONTRO I.N.A.I.L., in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, rappresentato e difeso dall'aw. Rosalba Caracuta,  come da procura generale alle liti riportata in atti.
APPELLATO


 

OGGETTO:   Riconoscimento malattia professionale.

 

Appello avverso sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2520/07 del   22.10/7.12.2007.
Alla udienza dell'1.10.2010 la causa è stata decisa, come da dispositivo, sulle conclusioni di cui in atti.

 

Fatto

 

Con ricorso depositato il 28.1.2005 C. Pietro, premesso che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze delle aziende metalmeccaniche operanti all'esecuzione di lavori appaltati dall'I., Nuova I. S.p.a., U. S.p.a. di Taranto, E. S.p.a. Petrolchimico di Brindisi, negli anni dal 1969 al 2001, con le mansioni di operaio manutentore meccanico costretto ad operare in ambienti inquinati da idrocarburi, gas, fumi, vapori, altissime temperature, oli acidi, amianto, polveri inquinanti; che, a causa di tale attività lavorativa, aveva contratto una malattia professionale (carcinoma renale sx, conseguente nefrectomia renale sx e  linfoadenoctomia e  relative conseguenze patologiche), con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura da accertarsi; tanto premesso, ed esperito inutilmente il procedimento amministrativo, chiedeva al Giudice del Lavoro di Brindisi la condanna dell'INAIL al riconoscimento in suo favore di tutte le prestazioni di legqe, oltre accessori.
L'INAIL resisteva.
La causa veniva istruita con prova per testi ed espletamento di C.T.U. medico-legale; quindi, il Tribunale di Brindisi, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 22.10.2007, sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata (che aveva ritenuto solo "possibile" il nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa espletata), rigettava la domanda.
Proponevano appello C. Maria Pantalea, C. Sandro e C. Cosimo, quali eredi di C. Pietro (deceduto il 4.7.2006), con ricorso depositato il 18.2.2008 e contestavano le valutazioni espresse nella consulenza medico-legale, fatte proprie dal giudice di primo grado; chiedevano, pertanto, la rinnovazione delle indagini peritali e l'accoglimento della domanda.
 
L'INAIL si costituiva con memoria depositata il 26.10.2009, opponendosi all'appello.
Nel corso dell'istruttoria, veniva ammessa ed espletata una prima C.T.U., ad opera del dott. P. R., oncologo, e poi, a seguito delle dettagliate osservazioni critiche da parte della difesa degli appellanti, una seconda C.T.U., ad opera del dott. B. T., specialista in medicina preventiva del lavoro.
Alla udienza odierna, sulle conclusioni di cui in atti, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

 

Diritto

 


La impugnazione è fondata.
Gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado, basandosi sulle valutazioni del C.T.U., a loro dire erronee, abbia negato la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia accertata e l'attività lavorativa espletata e, all'uopo, hanno chiesto la rinnovazione delle indagini.
Le indagini sono state rinnovate ed il primo C.T.U. nominato, dott. P. R., oncologo, ha accertato che il defunto C. era affetto in vita, tra l'altro, da "tetraparesi da lesioni metastatiche ossee in pregresso carcinoma renale a cellule chiare nefrectomizzato a sx e con recidiva al rene superstite", evidenziando che il predetto C. (come da certificazioni INAIL e come già riportato nella C.T.U. di primo grado) risultava essere stato esposto ad amianto in vari periodi, tra il 1969 e il 1992, per complessivi 20 anni.
Il dott. R. ha riconosciuto che il C., in virtù della sua attività lavorativa, intervenendo in varie zone dei Petrolchimici in cui aveva operato, era potuto venire in contatto con tutte le sostanze inquinanti normalmente prodotte in tali stabilimenti, in particolare contaminanti tipo idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sostanze riconosciute secondo lo IARC con evidenza di cancerogenicità per l'uomo (soprattutto nel periodo lavorativo dal 1970 al 1990).
Per certo, comunque, si doveva considerare il ripetuto contatto con l'amianto, come peraltro riconosciuto dallo stesso INAIL; sostanza ritenuta come potenziale cancerogeno pluripotente per alcune patologie (polmonari, pleuriche e laringee), ma anche probabile per altre (rene).
Il dott. R. ha, quindi, affermato che, sulla scorta dell'ampia documentazione in atti (confermata anche dalle risultanze testimoniali e dalla conoscenza delle attività produttive e delle sostanze normalmente correlate, quali contaminanti, nel Petrolchimico di Brindisi), il C. era certamente venuto a contatto con varie sostanze contaminanti, "delle quali alcune potenzialmente cancerogene anche se non specificamente nella patologia neoplastica renale, altre invece più probabilmente incidenti sul processo neoplastico in questione (sostanze inquinanti presenti negli olii minerali e radiazioni ionizzanti in maniera quantitativamente e qualitativamente meno precisabile e asbesto in maniera certamente affermabile)".
Il dott. R., pertanto, ha accertato il requisito della esposizione a rischio del C..
Quanto al nesso di causalità, il dott. R. ha affermato che le sostanze inquinanti con le quali il C. era venuto in contatto nel corso della sua attività lavorativa, potevano "aver rappresentato valide probabili concause del processo multifasico carcinogenetico, potendo influire in qualità di fattori favorenti l'evoluzione neoplastica sia pur di grado lieve".
Le valutazioni e conclusioni del predetto C.T.U. (che prima aveva parlato di "probabilismo" e poi ha concluso nel senso di "concausa di lieve grado nel determinismo della patologia neoplastica renale occorsa") sono state dettagliatamente contrastate dalla difesa degli appellanti con le approfondite note tecniche depositate il 3.3.2010.
Le incerte conclusioni della prima C.T.U. e le acute osservazioni della difesa degli appellanti hanno indotto questa Corte ad ammettere una seconda C.T.U. medico-legale, questa volta affidata al dott. B. T., specialista in medicina preventiva del lavoro, il quale, sulla base dell' ampia documentazione esibita, ha accertato che il de cuius era affetto in vita da "tetraparesi da mieloradicolopatia cervicale compressiva da neoformazione vertebrale metastatica, K rene dx superstite (pregressa nefrectomia sn per K) con meta ossee, gammopatia monoclinale benigna, ipoacusia neurosensoriale, ipertensione arteriosa, gastrite cronica ed ernia iatale".
Il C.T.U., dopo un accurato exursus scientifico sulla natura professionale della patologia neoplastica, è passato alla valutazione del rapporto di causalità o concausalità necessaria e preponderante tra l'attività di tubista industriale svolta dal 1969 al 2001 presso società appaltatrici per l'E. di Brindisi, l'A. di Manfredonia e l'I. di Taranto ed il carcinoma renale a cellule chiare contratto.
Tra i fattori di rischio è indicata, tra l'altro, l'esposizione ai derivati del petrolio ed a sostanze chimiche di uso industriale: in particolare, la benzina, il gasolio per motori diesel e i loro derivati presso raffinerie petrolifere, il solvente tricloroetilene presso industrie chimiche ed aerospaziali, il cadmio, l'asbesto, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici, i solventi adoperati nel lavaggio a secco dei vestiti, gli erbicidi e pesticidi; per l'asbesto è emersa in maniera evidente la correlazione con il carcinoma del rene.
Il C., nel corso dell'espletamento delle mansioni di tubista industriale presso vari reparti di impianti siderurgici e petrolchimici, è stato esposto sicuramente all'amianto dal 1969 al 1992, come attestato dallo stesso INAIL, e ad altri inquinanti chimici tipici di tali impianti (fumi di saldature con presenza di cadmio, diossina, acido cianidrico, arsenico, butadiene, composti del cromo, IPA, benzene, oli minerali, amine aromatiche, nerofumo, idrogeno solforato).
In ogni caso - secondo il dott. T. - è certo che il C. è stato esposto a sostanze (amianto e solventi organici) che studi statistico-epidemiologici hanno dimostrato avere una significativa incidenza del tumore renale; e, all'uopo, ha citato bibliografia scientifica internazionale.
Il C.T.U. ha poi elencato dettagliatamente, ai fini della deduzione del nesso di causalità, i vari criteri medico-legali per il riconoscimento del tumore renale quale malattia professionale, pervenendo alla conclusione che il "carcinoma a cellule chiare" contratto dal C. aveva trovato "la concausa necessaria e preponderante nell'esposizione ad agenti patogeni presenti nei luoghi di lavoro da lui frequentati e correlati all'espletamento della sua attività lavorativa". Ha quindi determinato (alla luce delle tabelle allegate al D.L.vo n. 38/2000) il grado di riduzione della capacità lavorativa conseguente alla tecnopatia nella misura complessiva del 60% dalla data della domanda sino al novembre 2004 e dell'85% dal novembre 2004 (comparsa delle metastasi ossee) sino al decesso, causato dal carcinoma renale.
Le valutazioni e conclusioni del predetto C.T.U., ineccepibili sul piano tecnico-scientifico, oltre che logico, congruamente ed esaurientemente motivate, basate su vasta letteratura scientifica internazionale, vanno pienamente accettate dalla Corte.
Peraltro, anche il primo C.T.U. dott. R. - per come innanzi evidenziato - aveva ritenuto la sussistenza del nesso eziologico, sia pure valutandolo di grado lieve.
Le osservazioni critiche formulate dalla difesa dell'INAIL ripropongono le argomentazioni già prospettate, ampiamente superate dalle ineccepibili valutazioni del dott. T., basate - si ripete- su vasta letteratura scientifica internazionale.
L'appello, pertanto, deve essere accolto entro i limiti di cui all'atto di impugnazione e, per l'effetto, l'INAIL è obbligato a corrispondere agli eredi C. i ratei maturati della rendita per malattia professionale spettante al de cuius nella misura del 60% a decorrere dalla domanda amministrativa sino al novembre 2004 e dell'85% da quest'ultima data sino a tutto luglio 2006, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo.
 
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno,  quindi,  accollate  all'INAIL per  intero,  con distrazione.

Spese di C.T.U.   definitivamente a carico dell'Inail

 

P. Q. M.

 

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art. 437 c.p.c;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18.2.2008 da C. Maria Pantalea e C. Cosimo, quali eredi di C. Pietro, nei confronti dell' INAIL avverso la sentenza del 22.10.2007 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata la natura professionale della malattia denunciata da C. Pietro il 29.10.2002, condanna l'INAIL a corrispondere agli eredi appellanti i ratei maturati della rendita per malattia professionale spettante al de cuius nella misura del 60% a decorrere dalla domanda amministrativa sino al novembre 2004 e dell'85% da quest'ultima data sino a tutto il luglio 2006, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo.
Condanna l'INAIL al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.600,00 quelle di primo grado, di cui € 900,00 per onorari, ed in € 3.000,00 quelle di secondo grado, di cui € 1.800,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti M. Del Vecchio, C. Valentini e F. Saullo.
Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'INAIL.
 
Così deciso in Lecce l'1.10.2010.
 
  
Depositato in Cancelleria

11 ottobre 2010.