Cassazione Penale, Sez. 4, 24 gennaio 2011, n. 2298 - Responsabilità di un preposto

 


 

 

  

Responsabilità di un preposto dipendente di una srl, per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore:  quest'ultimo infatti veniva impiegato in un'attività posta ad oltre due metri di altezza sprovvisto di cinture di sicurezza, trabattelli, e qualunque altra attrezzatura anche personale antinfortunistica e, nel colpire con un pesante martello un grosso bullone, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo, cagionandosi le lesioni consistite nella frattura dello scafoide carpale e polso destro, guarite in un periodo superiore a gg. 40.

  

Ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

 


 

 

 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza
 

 

 


sul ricorso proposto da:

1) P.L.V.G., N. IL ***;

avverso la sentenza n. 1024/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/05/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Baccaro Raffaella, del Foro di Roma, in sost. Dell'avv. Bulgheroni Cesare, che chiede l'accoglimento del ricorso.





Fatto

 



Con sentenza in data 23.5.2008 la Corte di Appello di Milano confermava quella emessa in data 1.6.2007 dal Tribunale di Varese che aveva condannato P.L.V.G. alla pena condizionalmente sospesa di giorni 20 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita con assegnazione di una provvisionale per il reato di lesioni personali colpose gravi in danno del dipendente O.M., in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, avendo, quale preposto al cantiere e dipendente della ditta O. srl sub appaltatrice dei lavori affidati dalla ditta C., omesso di vigilare sui lavoratori presenti sul cantiere affinchè i lavori di manutenzione venissero svolti nel rispetto delle norme di sicurezza, pur disponendo direttamente di detti lavoratori, tra cui l'infortunato, al quale impartiva disposizioni operative della L. n. 547 del 1955, art. 4, lett. C, con la conseguenza che il lavoratore in questione veniva impiegato in un'attività posta ad oltre due metri di altezza sprovvisto di cinture di sicurezza, trabattelli, e qualunque altra attrezzatura anche personale antinfortunistica e che nel colpire con un pesante con un pesante martello un grosso bullone, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo, cagionandosi le lesioni consistite nella frattura dello scafoide carpale e polso destro, guarite in un periodo superiore a gg. 40 (commesso il ***).



Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di P.L.V.G., deducendo:

1. il vizio di motivazione in ordine alla posizione e al ruolo rivestito dall'imputato nel cantiere C. nonchè il travisamento del fatto e delle risultanze istruttorie su un punto decisivo della controversia; contesta, in particolare, il ruolo rivestito dal P., all'interno del cantiere, richiamando la deposizione di taluni testi ( Z., A.) in base alle quali sia la ditta sub sub appaltatrice G. sia quella appaltante e sub appaltatrice O. aveva in cantiere un proprio responsabile che sovraintendeva ai dipendenti delle rispettive aziende, circostanza sulla quale la sentenza aveva taciuto.

Contesta, altresì, la deduzione tratta dalla Corte circa il ruolo del P. sulla scorta di due comunicazioni della O. alla C. e alla ASL di ***

2. La mancata assunzione di un prova decisiva (l'escussione di due testi, T. e B.) ai fini della decisione e omessa motivazione sul punto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevando l'ingiustificata revoca dell'ordinanza ammissiva del teste T. e il rigetto di escussione ex art. 507 c.p.p. del legale rappresentante della ditta appaltatrice.

3. Il difetto di motivazione in relazione all'art. 590 c.p., commi 1 e 2 con riferimento all'esistenza del nesso eziologico tra l'evento di danno e la durata della malattia oltre la soglia per la punibilità a querela del reato. Richiama quanto rappresentato in sede di appello circa la durata della malattia, pari a gg. 7 come da prognosi del Pronto soccorso dell'Ospedale di *** e rileva che la durata della malattia era stata determinata sulla scorta di documenti non verificabili e comunque su valutazioni di parte.

4. La violazione di legge, con riferimento agli artt. 76, 78 e 102 c.p. laddove la Corte aveva respinto le contestazioni mosse dalla difesa in ordine alla regolare costituzione diparte civile (sostituzione dell'avv. Nicola Canestrini da parte dell'avv. Amirante, che depositò l'atto di costituzione, senza delega).


 

Diritto

 



Si deve immediatamente rilevare, in via preliminare ed assorbente, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, non ravvisandosi cause d'inammissibilità del ricorso ed in assenza di periodi sospensione per un tempo rilevante alla data odierna, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi (ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e art. 160 c.p., u.c. nel testo previgente, nonchè in quello attuale, come novellato dalla L. n. 251 del 2005) alla data del 9.3.2009.

Non sussistono evidenti condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2 nè va sottaciuto, sia pur incidentalmente, che in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono comunque rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 19.3.2009 n. 14450, Rv. 244001). Ad ogni modo, e tanto ai fini del disposto dell'art. 578 c.p.p., il ricorso appare infondato.

Infatti, si deve ribadire quanto già correttamente esposto in ordine alle censure sub 1 e 3 dalla Corte milanese, rilevando che, quanto ai vizi motivazionali, che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di Cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424). Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. 2, 15.1.2008, n. 5994; Sez. 1, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. 4, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).

Invero, la Corte milanese ha, con ampia e congrua motivazione, disatteso le doglianze esposte nell'atto di appello esaminando meticolosamente tutti gli elementi probatori raccolti testimoniali e documentali ivi compresi gli elaborati dei consulenti tecnici e ritraendone conferma sia quanto alla posizione di garanzia ricoperta dall'imputato che impartiva ordini distribuendo compiti a tutti i lavoratori e verificando il risultato, sia quanto al nesso eziologico tra l'omessa vigilanza che gl'incombeva e le lesioni riportate dalla persona offesa, nonchè alla durata complessiva della conseguente infermità.

Ancora, congrua ed esauriente è la motivazione addotta per respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per il riesame di testi: invero, premesso che la rinnovazione è istituto di carattere eccezionale, si osserva, anzitutto, come dovendosi ritenere che la stessa sia stata prospettata ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la Corte avrebbe potuto ammetterla solo qualora avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro è da rammentare che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064): ma, nel caso di specie, come sopra rilevato, la Corte d'appello ha dato conto, con adeguata e logica motivazione, della superfluità, peraltro già ritenuta dal primo giudice, delle prove richieste attese le emergenze probatorie conseguite nell'istruttoria dibattimentale. Anche l'ultima censura è infondata.

Benchè al sostituto del difensore della persona offesa non spetti il potere di costituzione di parte civile, l'avv. Amirante, che si era limitato a depositare l'atto di costituzione a firma del procuratore speciale designato avv. Canestrini, risultava avere delega per l'udienza di comparizione alla quale, comunque, come da verbale, era presente la persona offesa personalmente: questa presenza vale a far assumere al titolare del diritto l'esercizio del medesimo avvenuto con la costituzione di parte civile da ritenere equivalente a quella personalmente effettuata. L'azione civile nel processo penale, per il disposto dell'art. 76 c.p.p., è esercitata - da chi è legittimato ad causam - mediante la costituzione di parte civile che non deve avvenire necessariamente a mezzo di procuratore speciale come è reso evidente dall'uso della locuzione "anche" (da Sez. 4, n. 22601 del 13.5.2005 Rv. 231793 ed altre successive conformi), sicchè deve in ogni caso ritenersi sanata l'irritualità della costituzione della parte civile, comunque effettuata con atto a firma dell'avv. Canestrini, quale procuratore speciale.

Consegue, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il rigetto del ricorso ai fini civili.



 

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso ai fini civili