Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 1984
Validità: 01.06.1984 - 31.12.1985
Parti: Unione Petrolifera-Confindustria e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Petrolio, Industria

Sommario:

Parte I
A) Investimenti e occupazione
B) Contrattazione articolata
C) Appalti
D) Occupazione giovanile
E) Condizione femminile
F) Sicurezza impianti
G) Rapporti sindacali
H) Assistenza legale
Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Rapporto di lavoro
Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Orari particolari
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Giorni festivi
Art. 10 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
Art. 11 - Sospensioni di lavoro
Art. 12 - Recuperi
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Retribuzione - Terminologia usata nel presente Contratto
Art. 15 - Minimi tabellari
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 19 - Lavoro a cottimo
Art. 20 - Premio di produzione o di rendimento
Art. 21 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Art. 22 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
Art. 23 - Indennità di trasporto
Art. 24 - Indennità di reperibilità
Art. 25 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Art. 26 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 27 - Trasferte
Art. 28 - Trasferimenti
Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
Art. 30 - Infortuni e malattie professionali
Art. 31 - Trattamento economico in relazione agli artt. 29 e 30
Art. 32 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Parte V Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 34 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Disciplina dei licenziamenti
Parte VI Disciplina aziendale e controversie
Art. 37 - Schede di valutazione
Art. 38 - Regolamento interno
Art. 39 - Patto di non concorrenza
Art. 40 - Norme disciplinari
I. Disciplina aziendale

II. Provvedimenti disciplinari
• Procedura per i provvedimenti disciplinari
III. Ammonizione e sospensione
IV. Licenziamento per motivi disciplinari
Art. 41 - Controversie individuali e plurime
I. Controversie individuali e plurime
II. Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Art. 42 - Contestazione sulla retribuzione
Parte VII Istituti di carattere sindacale
Art. 43 - Consiglio di fabbrica
Art. 44 - Affissioni
Art. 45 - Patronati
Art. 46 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 47 - Assemblea
Art. 48 - Locali del Consiglio di fabbrica
Art. 49 - Aspettative per cariche sindacali - Cariche pubbliche
Art. 50 - Permessi per cariche sindacali
Parte VIII Disposizioni particolari
Art. 51 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 52 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 53 - Diritto allo studio
Art. 54 - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Abiti da lavoro
Art. 56 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 57 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
Art. 58 - Casse di previdenza
Art. 59 - Cessione e trasformazione dell’azienda
Art. 60 - Distribuzione del Contratto ed esclusiva di stampa
Parte IX Disposizioni finali
Art. 61 - Abrogazione del precedente Contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 62 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Lettera delle segreterie nazionali Federenergia-Cisl, Filcea-Cgil, Uilpem-Uil per la sicurezza degli impianti
Allegato B - Lettera Asnip per l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro
Allegato C - Lettera Asnip per il lavoro a tempo parziale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose)

Addì 19 maggio 1984, in Roma, fra l’Unione Petrolifera; con la partecipazione di una delegazione industriale e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana, e la Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl Comparto Energia, la Uilpem (Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri).
Premesso che le parti hanno inteso procedere al rinnovo intermedio del CCNL 5 marzo 1981, come previsto nella parte I, punto H (struttura del Contratto), che viene integralmente confermata, sia pure nei termini precisati con l’Accordo nazionale intermedio del 30 giugno 1983, fatto salvo il necessario coordinamento con le indicazioni contenute nell’Accordo interconfederale 22 gennaio 1983, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono l’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse, comunque, la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e i lavoratori da esse dipendenti.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Le parti dichiarano che sono da considerarsi comunque escluse dalla dizione predetta:
- le aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti), anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente sorveglianza doganale) ma non titolari di depositi costieri;
- i chioschi, i distributori stradali e le stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all’applicazione del Contratto stesso.

Parte I
A) Investimenti e occupazione

Le parti, nel riaffermare l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e riconoscendo l’importanza del ruolo dell’informazione, convengono quanto segue:
premesso che le società petrolifere operano nell’ambito degli indirizzi e dei programmi stabiliti dal Governo e che le loro scelte di politica industriale sono condizionate a specifiche direttive degli organismi istituzionali preposti,
1) a livello di settore: annualmente le Associazioni imprenditoriali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro porteranno a conoscenza dei sindacati firmatari del Contratto collettivo nazionale di lavoro il quadro generale delle condizioni in cui opera il settore, le questioni legate all’andamento del mercato, gli impegni che potranno conseguire all’attuazione degli indirizzi stabiliti dal Piano governativo dell’energia; ciò sia per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti che in relazione ai programmi di investimenti nel settore della raffinazione, nonché alle linee di sviluppo che si prospettano nel settore della distribuzione.
Su questi temi ed in particolare sugli eventuali effetti sociali che potranno derivarne, le parti effettueranno un esame e confronto.
2) a livello di azienda: annualmente le aziende si incontreranno con le OO.SS. nazionali firmatarie del presente Contratto unitamente ad una Rappresentanza dei Consigli di fabbrica delle diverse unità produttive, per l’informazione sui seguenti punti:
a) prospettive di sviluppo dell’attività dell’azienda, le implicazioni sugli investimenti e sugli aspetti industriali ed organizzativi che ne derivano;
b) i dati consuntivi dell’occupazione ed il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione a processi di riorganizzazione e riconversione industriale;
c) i programmi di formazione e qualificazione professionale.
Inoltre, qualora si prospettassero esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico produttiva comportanti incidenze apprezzabili sotto il profilo occupazionale dei lavoratori - esigenze di cui verrà data preventiva informazione da parte delle aziende - le aziende stesse e le OSL firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro si incontreranno per un esame e confronto.
3) a livello di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza: annualmente le Aziende forniranno al Consiglio di fabbrica eventualmente assistito dalle OO.SS. territorialmente competenti:
a) i programmi di attuazione dei nuovi investimenti e le relative realizzazioni;
b) i dati consuntivi dell’occupazione e il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione al punto precedente;
c) i dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale.
Inoltre, qualora si prospettassero esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico produttiva comportanti incidenze apprezzabili sotto il profilo occupazionale dei lavoratori - esigenze di cui verrà data preventiva informazione da parte delle aziende - le parti si incontreranno per un esame e confronto.
4) a livello territoriale regionale: in relazione all’importanza che questo livello assume per una politica attiva dell’occupazione, in presenza di processi di razionalizzazione e di riconversione industriale che interessano aziende associate alle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, potranno essere concordati incontri per l’esame di problemi specifici che abbiano significative ricadute in campo occupazionale ed i loro riflessi sul territorio.
Nota
Per le aziende che, per la loro limitata presenza sul territorio nazionale e per la loro ridotta dimensione occupazionale, non rivestano significatività e particolare importanza, i dati del livello aziendale saranno forniti globalmente in occasione dell’incontro annuale di settore.

B) Contrattazione articolata
Nel riconoscere l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli Accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme, le parti si danno atto che rientra negli obiettivi comuni la promozione ed il rispetto di un assetto organico della contrattazione per una coerente articolazione dell’iniziativa sindacale ai vari livelli: nazionale, aziendale, di unità produttiva. Assetto che eviti interferenze o sovrapposizioni, definendo chiaramente gli ambiti delle rispettive competenze e favorendo un organico coordinamento.
Particolare rilievo assume in questo quadro la contrattazione integrativa aziendale sia per le definizioni ad essa direttamente delegate dal Contratto nazionale, sia per la gestione del Contratto nei suoi molteplici aspetti, dalla verifica del puntuale e corretto adempimento della normativa contrattuale nelle varie unità produttive, alla ricerca di soluzioni concordate nell’ambito degli indirizzi tracciati dal Contratto.
Fermo restando quanto sopra definito, le parti, nel riconoscere alla funzione imprenditoriale l’autonoma definizione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive e nel riaffermare il diritto del sindacato di intervenire per controllarne gli effetti sulla forza lavoro, si danno atto che la migliore combinazione dei fattori produttivi e di organizzazione del lavoro deve realizzare da un lato maggiore efficienza e produttività, elementi assunti anche come strumenti per la difesa attiva dell’occupazione, e dall’altro la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza.
Con questi obiettivi si intende anche perseguire il controllo degli effetti dei processi di ristrutturazione sulla forza lavoro.

C) Appalti
1) Informazione

In occasione degli incontri annuali a livello di azienda o di significativa unità produttiva di cui al punto A) della presente parte prima, saranno forniti i dati complessivi sulle diverse attività svolte in appalto e relative al ciclo operativo, compreso il numero dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in tali attività.
Nota a verbale
Le Organizzazioni sindacali sottolineano l’opportunità che le aziende, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti precisati dalla normativa contrattuale sugli appalti, favoriscano nella concessione di attività in appalto imprese organizzate in forma cooperativa.

2) Distribuzione
a) In considerazione delle speciali caratteristiche e modalità operative proprie della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio) e tenuto conto dei chiarimenti intervenuti in proposito tra le parti, detta distribuzione ai punti di vendita e alle stazioni di servizio, nonché negli aeroporti dallo stoccaggio agli aerei, sarà in via di massima esercitata direttamente dalle aziende.
Le aziende petrolifere che attualmente concedono in appalto tale servizio dovranno limitare la concessione ad una quota non superiore al 50 per cento dell’entità del prodotto trasportato.
L’impegno di cui sopra verrà realizzato aziendalmente con il seguente criterio: il totale del prodotto trasportato verrà calcolato assumendo convenzionalmente come valore di riferimento la capacità complessiva del parco automezzi di proprietà, funzionanti ed effettivamente utilizzati ed in appalto, adibiti alla distribuzione dei carburanti all’intera rete nazionale.
A tal fine ciascuna azienda fornirà alle OO.SS. dati specifici relativamente:
- al parco automezzi sia proprio che di privati;
- al numero dei lavoratori kilolitristi dipendenti articolati per unità produttiva.
Ciò anche al fine di controllare e programmare la realizzazione degli obiettivi concordati nei commi precedenti.
b) In relazione all’intento di favorire una maggiore efficienza e produttività del servizio di distribuzione, le parti convengono che a livello aziendale potranno essere adottate soluzioni organizzative intese a realizzare una migliore rispondenza del servizio stesso alle esigenze del consumo, quali lo sviluppo professionale, la distribuzione degli orari di lavoro che potranno essere articolati e turnati come ad esempio: su sei giorni settimanali, durate giornaliere diverse, sfalsamenti ecc.
L’impostazione generale di tali soluzioni verrà definita nella contrattazione integrativa aziendale e la sua concreta realizzazione verrà contrattata a livello delle varie unità locali.

3) Manutenzione
Le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti di raffineria.
Provvederanno inoltre in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti dei depositi purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continua ed ininterrotta del personale di manutenzione per settori di attività.
Considerata la prevalente esigenza di indirizzi applicativi omogenei, la struttura esecutiva del CDF - le rappresentanze dei CDF per le aziende con più unità produttive (per es. depositi) - unitamente alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti concorderanno con le Direzioni aziendali unitamente alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, i criteri applicativi della norma contrattuale per le singole aziende.

D) Occupazione giovanile
In relazione al problema dell’occupazione giovanile, le aziende, presentandosi la necessità di ricorrere ad assunzioni, terranno anche in considerazione quanto previsto dalla legge n. 285 del 1 giugno 1977, intesa a favorire l’occupazione per i giovani alla ricerca di un primo impiego (contratto di formazione a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato).

E) Condizione femminile
Nel riconfermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità uomo-donna, le aziende confermano la disponibilità a rendere possibile un pari sviluppo professionale delle lavoratrici includendole in eventuali corsi di addestramento e qualificazione professionale, relativamente alle attività aziendali.
Sempre in funzione della parità delle lavoratrici, si terrà conto delle possibilità di adibire le donne ai lavori tradizionalmente assegnati al personale maschile: le parti si riservano di identificare quelle eventuali mansioni per le quali la legge sopra citata ammette deroghe.

F) Sicurezza impianti
Le parti, richiamando le indicazioni contenute nella lettera della OSL 6 marzo 1981 (Allegato A), confermano l’impegno di esaminare congiuntamente, entro la data di scadenza del Contratto, i problemi concernenti la incolumità delle persone, le condizioni di sicurezza e la integrità degli impianti a ciclo continuo.

G) Rapporti sindacali
Allo scopo di favorire soluzioni positive delle eventuali vertenze, le parti concordano sulla necessità di un approfondito ed esauriente esame delle problematiche oggetto del confronto per consentire soluzioni non conflittuali.
Qualora questa prima fase non permetta di realizzare la composizione della controversia, le parti si impegnano comunque, prima di assumere iniziative in contrasto con il proposito di evitare il conflitto sindacale, a concordare un tempestivo incontro, al quale ciascuna delle parti potrà farsi assistere dalla propria Organizzazione.

Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione

[…]
L’assunzione è subordinata all’esito favorevole della visita medica.
[…]

Art. 3 - Rapporto di lavoro
Il Contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto e da atto scritto.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le norme previste nel presente Contratto nazionale si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso.
[…]

Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro

Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l’orario normale di lavoro per i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell’art. 7 non potrà eccedere le 40 ore settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (es. fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato ecc.), l’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 45 ore settimanali (44 per l’autista kilolitrico e per l’autista rifornitore di aerei).
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, nonché per i lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell’art. 7, l’orario normale di lavoro annuo è di 244 giornate di otto ore lavorative al lordo delle ferie.
Per tali lavoratori gli schemi di turnazione delle squadre, al fine dell’applicazione dell’orario contrattuale annuo di lavoro, verranno definiti in sede aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
[…]
L’orario di lavoro come sopra disposto, sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell’art. 7, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, ad avvicendamenti tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
[…]
Per quanto in particolare riguarda le modalità della prestazione lavorativa dei turnisti, le parti concordano che deve essere considerata insita nell’attività di lavoro in turno la possibilità di essere chiamati in servizio durante il riposo nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell’orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione.
La materia sarà oggetto di specifici accordi a livello aziendale.
[…]
A livello aziendale, potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno differenziati durante l’arco dell’anno.
La distribuzione dell’orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
Chiarimenti a verbale
1) Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle società soggette all’applicazione del presente Contratto, varranno le disposizioni emanate dalle autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.
[…]

Art. 7 - Orari particolari
A) Orari con i quali viene assicurata una attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, per cinque giorni settimanali.
B) Orari con i quali viene assicurata una attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
C) Orari con i quali viene assicurata una attività per cinque giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
[…]
Altri eventuali tipi di orari potranno essere definiti con le Strutture sindacali aziendali, adeguando le relative maggiorazioni.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme di legge.
In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Nessuno spostamento del predetto giorno di riposo potrà essere disposto senza un preavviso da parte dell’azienda di almeno 48 ore, salvo casi di materiale impossibilità.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 10 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dal Contratto e dalle leggi, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]
a) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. In tali ipotesi rientrano anche i casi di prestazioni straordinarie generate dal mancato cambio turno.
b) Al di là dei casi previsti dal comma precedente, il lavoro straordinario potrà essere prestato entro i limiti e secondo le modalità preventivamente contrattate a livello aziendale con la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica.
Tuttavia tale contrattazione non avrà luogo per le ore di prestazione fino alle 25 ore trimestrali individuali, fatta salva la libera determinazione del lavoratore interessato.
Le prestazioni di cui al presente punto b), ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi.
Le aziende forniranno al Consiglio di fabbrica, a sua richiesta, le informazioni relative alla consistenza di lavoro straordinario di cui ai precedenti punti a) e b).
Tali informazioni potranno essere richieste dal Consiglio di fabbrica con una frequenza non inferiore ai quattro mesi.
Chiarimento a verbale
In relazione alle imprescindibili esigenze di sicurezza connesse con le particolari caratteristiche degli impianti, le parti si danno atto che il lavoratore del turno smontante per lasciare il posto di lavoro deve avere la sostituzione del lavoratore del turno montante e pertanto costituisce preciso impegno dell’azienda provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione suddetta.

Art. 12 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordato tra le aziende e i Consigli di fabbrica, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i tenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 13 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 19 - Lavoro a cottimo
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.
[…]

Art. 22 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
In relazione alle particolari caratteristiche del lavoro svolto sui campi di aviazione al personale addetto al rifornimento di aeromobili sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro come sopra svolto una speciale indennità di lire 1.000.
La suddetta indennità, che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L’indennità medesima assorbe e sostituisce somme e ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo.

Art. 24 - Indennità di reperibilità
Al lavoratore al quale l’azienda richieda di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi in sede aziendale, nell’ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I, e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo dell’immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.

Art. 25 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale nell’ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I.

Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Infortuni e malattie professionali

Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e relative norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Parte VI Disciplina aziendale e controversie
Art. 38 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’azienda, sentita la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente Contratto.

Art. 40 - Norme disciplinari
I. Disciplina aziendale

Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II. Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente Contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.

III. Ammonizione e sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o recidività, l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
a) non osservi l’orario di lavoro o non adempia alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[…]
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
h) non comunichi entro tre giorni il cambiamento dell’indirizzo della sua abitazione.

IV. Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nella presente parte IV;
4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
5) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell’azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda o danneggiamento volontario del materiale stesso;
[…]
7) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Art. 41 - Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse dalle procedure che seguono le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari Accordi interconfederali in vigore.
In relazione alle procedure di cui ai successivi punti, le parti si impegnano a rispettare i seguenti criteri:
- attivazione ed efficienza delle procedure;
- gradualità e tempestività di applicazione;
- assenza di conflittualità nelle varie fasi della verifica.

I. Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo, entro 10 giorni, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica o l’Organizzazione sindacale territoriale di categoria dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora non si raggiunga un accordo, il lavoratore interessato, o la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere, entro 10 giorni dal mancato accordo, all’Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

II. Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l’interpretazione del presente Contratto saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente Contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.

Parte VII Istituti di carattere sindacale
Art. 43 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
A) di voler affidare nelle singole unità produttive con oltre 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie demandate al livello aziendale.
B) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità fino a 100 dipendenti, di sei per le unità fino a 250 dipendenti, di nove per le unità fino a 600 dipendenti e di dodici per le unità con oltre 600 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione dell’unità produttiva a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati - in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la struttura esecutiva - in relazione alle materie in discussione.
Ai componenti della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica viene riconosciuta la tutela prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, per i dirigenti delle RSA.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto A) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di ore pari al doppio del numero dei dipendenti in forza nell’unità produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nonché quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]
In caso di mancata costituzione del Consiglio di fabbrica, si applica la disciplina del CCNL 19 giugno 1972 relativa alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, le quali assumeranno le funzioni ed i compiti propri del Consiglio di fabbrica.
[…]

Art. 44 - Affissioni
Il Consiglio di fabbrica ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui al secondo comma dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 47 - Assemblea
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. […]
.Nelle unità con meno di 10 dipendenti la convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dell’orario di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria e riguardi la generalità dei lavoratori dell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, e comunque per un numero massimo di 8 assemblee nel periodo stesso, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno svolgersi normalmente nel periodo terminale o iniziale dell’orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell’unità produttiva e la struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]

Art. 48 - Locali del Consiglio di fabbrica
Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione della struttura esecutiva del Consiglio di fabbrica, per l’esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Inoltre il Consiglio di fabbrica ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, anche nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, di un locale idoneo per le sue riunioni.

Parte VIII Disposizioni particolari
Art. 51 - Disciplina dell’apprendistato

Si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 54 - Ambiente di lavoro
La concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose non dovrà superare i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Si precisa che dette tabelle - che verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati - vengono richiamate per quelle parti che siano applicabili alle attività per le quali il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro viene stipulato e con riguardo alle attuali condizioni e caratteristiche delle attività medesime.
Nel caso in cui le competenti Autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame fra le parti stipulanti il presente Contratto.
L’azienda adotterà le misure atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
In caso di innovazioni produttive che comportino l’esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l’azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informazione al Consiglio di fabbrica.
In attuazione del disposto dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante il Consiglio di fabbrica, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
A tal fine il Consiglio di fabbrica, avvalendosi della sua struttura esecutiva:
a) controlla lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presenta alla direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa;
c) concorda con la direzione dell’unità aziendale la scelta di istituti specializzati qualora risulti necessario avvalersi dell’opera degli stessi per particolari indagini ed accertamenti sulle condizioni ambientali di lavoro.
Gli oneri relativi alle indagini nell’ambito dei casi, modi e termini concordati, sono a carico dell’azienda.
Gli istituti specializzati che potranno essere chiamati ad effettuare, mediante loro medici o esperti qualificati, indagini ed accertamenti, dovranno essere scelti fra enti specializzati di diritto pubblico.
I medici ed i tecnici predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato;
d) controlla l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi o impegni precedentemente intercorsi;
e) presenta proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e specifiche;
f) controlla il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali, biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Le aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di fabbrica i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure previste dal presente Contratto, vengano individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, nonché l’effettuazione di analisi volte a mantenere sotto controllo gli eventuali agenti di rischio nel posto di lavoro.
Quali strumenti idonei a concorrere ad un’efficace opera di prevenzione e tutela della salute sono istituiti il registro dei dati ambientali, il registro dei dati biostatistici, il libretto personale sanitario e di rischio.
I risultati delle rilevazioni ambientali e degli accertamenti vengono annotati sul "registro dei dati ambientali" conservato a cura dell’azienda e tenuto a disposizione dei membri del Consiglio di fabbrica.
I risultati statistici degli esami e delle visite mediche periodiche nonché le assenze per infortunio, per malattia professionale e malattia comune vengono annotati per ogni reparto sul "registro dei dati biostatistici".
Il registro viene compilato e conservato a cura dell’azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I risultati delle visite mediche di assunzione e di quelle periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali ed ai fattori ambientali di nocività cui il singolo lavoratore è esposto vengono annotati sul "libretto personale sanitario e di rischio".
Il lavoratore interessato o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale sanitario e di rischio, ottenere dal medico di fabbrica delucidazioni ed informazioni in merito alle annotazioni in esso contenute nonché estratti del libretto stesso. Il libretto personale sanitario e di rischio viene compilato e conservato a cura dei servizi medici di fabbrica col vincolo del segreto professionale.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Le disposizioni contrattuali saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici ed ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie istituite nell’ambito delle Regioni.

Art. 55 - Abiti da lavoro
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, alle maestranze che non rientrino nei casi previsti nei commi successivi, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda fornirà mezzi detersivi idonei e sufficienti ed assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti commi, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora l’azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise provvederà alla relativa fornitura.
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
Inoltre, agli impiegati tecnici di raffineria, stabilimento, cantiere, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzioni ed a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente le necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.

Art. 56 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

Art. 57 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
In relazione alle norme di legge sulla tutela del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti, la durata del riposo intermedio viene stabilita in un’ora (in mezz’ora, nel caso di lavoro a turno), quando l’orario di lavoro sia superiore alle 8 ore.

Allegati
Allegato A - Lettera delle segreterie nazionali Federenergia-Cisl, Filcea-Cgil, Uilpem-Uil per la sicurezza degli impianti
"Le OSL in merito al problema dell’assetto degli impianti di raffineria, durante l’esercizio del diritto di sciopero, riconfermano, nell’ambito della loro autonomia, gli impegni contrattuali tesi ad assicurare, nel comune interesse, un congiunto esame dei problemi connessi all’incolumità delle persone, le condizioni di sicurezza e l’integrità degli impianti a ciclo continuo.
Su tali argomenti le OSL nazionali-territoriali ed i CdF hanno aperto un dibattito teso a realizzare comportamenti omogenei.
In questa logica le OSL sono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche capaci di realizzare gli impegni sopra espressi attraverso accordi da realizzare a livello locale tra CdF e Direzioni aziendali sui seguenti problemi:
- squadre di sicurezza che dovranno essere limitate alle mansioni strettamente necessarie anche in funzione dell’assetto impianti concordato;
- tempi di preavviso;
- assetto degli impianti di particolare complessità tecnologica, sofisticazione del processo produttivo, di delicatezza delle strutture che comunque non potrà essere gestito come mezzo per garantire quote di produzione durante l’effettuazione delle azioni di sciopero.
Le scriventi OSL si impegnano entro il corrente anno ad aprire un confronto con le controparti sia per verificare le esperienze svolte a livello aziendale, sia per proporre gli orientamenti e le decisioni scaturite dal dibattito con i lavoratori.
Roma, 6 marzo 1981".