Tipologia: CCNL
Data firma: 1 gennaio 1984
Validità: 01.01.1984 - 31.12.1986
Parti: Ente Chiesa e Udac
Settori: Servizi, Sacristi

Sommario:

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Malattia o infortunio
Art. 11 - Preavviso di licenziamento
Art. 12 - Indennità di licenziamento
Art. 13 - Controversie di lavoro
Art. 14 - Norme disciplinari
Art. 15 - Condizione di miglior favore
Art. 16 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Art. 17 - Scadenza del Contratto
Art. 18 - Quota Contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da chiese

Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, addetto alla custodia della Chiesa e degli arredi sacri, che provvede alla preparazione e al servizio delle sacre cerimonie ed al suono delle campane, alle pulizie della Chiesa e dei locali annessi, ed a quanto altro riguarda la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente Chiesa concordato dalle parti.
Gruppo A: Sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una Chiesa o eventualmente di più Chiese nell' ambito della stessa Parrocchia.
Gruppo B: Sacristi che non sono occupati a tempo pieno.
Gruppo C: Sacristi che non effettuano almeno 15 ore settimanali di servizio. Tali Sacristi si presume prestino la loro opera volontariamente a titolo devozionale e pertanto non sono assoggettati alla presente normativa.

Art. 4 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario è di 48 ore settimanali, distribuite di massima in sei giornate lavorative di 8 ore in dipendenza delle necessità e dell' insorgenza di particolare esigenza di servizio.

Art. 6 - Riposo settimanale
Il Sacrista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale necessariamente non coincidente con la domenica e le altre festività religiose.
Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo.
[…]

Art. 13 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente Contratto, dovranno essere, prima di dar corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all'incaricato dell'Udac e all'incaricato Diocesano della Faci.
In mancanza di accordo potrà essere esperito tentativo di conciliare presso l'ufficio provinciale di lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell' 11 agosto 1973).