Categoria: 1985
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Tipologia: CCNL
Data firma: 7 maggio 1985
Validità: 01.04.1985 - 30.05.1987
Parti: Sica-Cna e Fulc (Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Ulcid-Uil)
Settori: Chimici, Ceramica, Artigianato

Sommario:

Capitolo I
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 3 - Reclami e controversie
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Enti bilaterali
Capitolo II
Art. 6 - Sistema di informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti - Occupazione e decentramento
Art. 7 - Governo del mercato del lavoro
Art. 8 - Formazione professionale
Art. 9 - Lavoro conto terzi
Capitolo III
Art. 10 - Diritto di assemblea
Art. 11 - Delegato d’impresa
Art. 12 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 13 - Contributi sindacali
Art. 14 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 15 - Affissioni
Capitolo IV
Art. 16 - Assunzione
Art. 17 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 18 - Periodo di prova
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 22 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 25 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Festività
Art. 28 - Riposi retribuiti
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 31 - Assenze e recuperi
Art. 32 - Mano d’opera femminile
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Maternità
Art. 35 - Lavoratori studenti
Art. 36 - Diritto allo studio
Art. 37 - Servizio militare
Art. 38 - Trasferte
Art. 39 - Ambiente di lavoro
Art. 40 - Prevenzione delle malattie professionali
Art. 41 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 42 - Rapporti in azienda
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Licenziamento senza preavviso
Art. 45 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 46 - Calcolo dell’indennità
Art. 47 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 48 - Abiti da lavoro
Art. 49 - Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 50 - Cessione, trasformazione e trapasso d’impresa
Art. 51 - Indennità in caso di morte
Art. 52 - Classificazione dei lavoratori
Art. 53 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 54 - Minimi tabellari
Art. 55 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 56 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 57 - Gratifica feriale
Art. 58 - Tredicesima
Art. 59 - Lavoro a cottimo
Art. 60 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 61 - Indennità di trasporto
Art. 62 - Indennità di anzianità
Art. 63 - Una tantum
Capitolo V
Regolamentazione dell'apprendistato

Art. 64 - Norme generali
Art. 65 - Periodo di prova
Art. 66 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 67 - Minimi tabellari apprendisti
Art. 68 - Ferie
Art. 69 - Insegnamento complementare
Art. 70 - Attribuzione della qualifica
Art. 71 - Retribuzione apprendisti
Regolamento - Regolamentazione del lavoro a domicilio

Art. 1 - Definizione del lavoro a domicilio
Art. 2 - Libretto personale di controllo
Art. 3 - Responsabilità del lavorante a domicilio
Art. 4 - Retribuzioni
Art. 5 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 6 - Lavoro notturno e festivo
Art. 7 - Pagamento delle retribuzioni
Art. 8 - Fornitura materiali
Art. 9
Allegato all'ipotesi di accordo Contratto collettivo nazionale di lavoro - Ceramica artigiani
Quota contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della ceramica, terrecotte e gres

Addì, 7 maggio 1985 in Roma tra il Sindacato Italiano Ceramisti Artigiani (Sica) della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna) e la Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl e la Ulcid-Uil (Fulc).

Capitolo I
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti dipendenti delle imprese iscritte all’albo artigiano ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e relativo regolamento nonché del decreto concernente i mestieri artistici, delle attività ceramica, porcellane, gres, terracotta.

Art. 3 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per soggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del presente Contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 5 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base dell’art. 4 dell’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, nel confermare e sottolineare il comune interesse per le costituzioni ed il più ampio sviluppo degli enti bilaterali, si impegnano ad incontrarsi, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, ai vari livelli territoriali sia per esaminare e risolvere i problemi inerenti alla costituzione degli enti stessi, possibilmente a livello intercategoriale, sia per verificare l’andamento di quelli già costituiti ed avviati.

Capitolo II
Art. 6 - Sistema di informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti - Occupazione e decentramento
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana e del settore della ceramica ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì all’attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, ed in particolare il settore della ceramica, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli, come di seguito previsto, che si traducono in accordi o intese fra le parti saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti concordano che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l’impegno da parte dell’impresa all’applicazione delle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro e di legge in materia di lavoro.
Le parti, facendosi carico di una situazione di crisi del settore, considerata alla luce delle contraddizioni che la stessa crisi presenta, sia in rapporto ai comparti produttivi e le sue specializzazioni, sia in rapporto alle realtà territoriali, si impegnano ad incontrarsi ai vari livelli, nazionale, regionale e provinciale per esaminare le problematiche relative alla tipologia produttiva, all’andamento del mercato, alla innovazione tecnologica, all’esportazione e commercializzazione dei prodotti.
Le eventuali posizioni convergenti, emerse da tali confronti, devono impegnare le parti a sviluppare iniziative, congiunte o autonome, nei confronti del Governo, del Ministero dell’industria, delle regioni e degli enti locali, nonché nei confronti dell’ICE o delle strutture regionali interessate all’esportazione o alla commercializzazione dei prodotti della ceramica.
A) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore e del territorio.
Verranno inoltre esaminati i problemi generali inerenti alla politica di programmazione del settore artigiano della ceramica, allo scopo di individuare orientamenti e metodologie volte a renderle aderenti alla realtà del settore e concretamente realizzabili. Le parti concordano inoltre sull’opportunità, ciascuno nella propria sfera di competenza, di agevolare i progetti di consorziazione per lo sviluppo delle aziende artigiane nel quadro di un progetto complessivo nazionale e regionale.
Le informazioni ed il confronto sui temi sopra indicati permetteranno inoltre alle parti di valutare l’andamento della situazione occupazionale e, di conseguenza, le iniziative che favoriscono prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
B) Livello regionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni di categoria artigiane e dei lavoratori si incontreranno per l’esame congiunto delle seguenti materie:
- verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio anche in rapporto ad un più ampio rispondente ruolo della regione sui problemi dell’artigianato ed investimenti agevolati del credito selezionato per i settori e principalmente indirizzato al sostegno dello sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e le eventuali ristrutturazioni, diversificazioni e riconversione della produzione;
- impegno a favorire la costituzione e lo sviluppo di strutture di sostegno al sistema produttivo anche in rapporto con l’ente regione;
- impegno a confrontarsi in merito alle tematiche dell’occupazione, ai problemi della mobilità, nell’ambito delle aree produttive e tra i comparti presenti;
- impegno comune per il risanamento e la qualificazione del settore, di concerto con l’ente regione, attraverso il coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte in modo particolare all’occupazione giovanile ed all’occupazione femminile.
c) Livello territoriale
Di norma annualmente su richiesta di una delle parti, tra le Associazioni sindacali degli artigiani competenti e le OO.SS. dei lavoratori si terranno incontri a livello di comprensorio, intendendo per tale un’area territoriale che presenti al suo interno una concentrazione significativa di aziende del settore ceramico-artigiano. Tali aree potranno avere dimensione provinciale o interprovinciale.
Andrà comunque evitata ogni inutile duplicazione di incontri.
Nell’ambito dei suddetti incontri le Associazioni degli artigiani forniranno alle OO.SS. dei lavoratori elementi conoscitivi globali in loro possesso per settori e comparti produttivi riguardanti:
- la struttura dell’occupazione suddivisa per età e sesso;
- la struttura produttiva del settore all’interno del comprensorio e gli eventuali fenomeni di lavoro decentrato;
- i volumi di investimenti effettuati nel corso dell’anno con particolare riferimento ai finanziamenti pubblici agevolati nonché le prospettive di espansione dei singoli comparti anche in relazione all’attuazione su scala territoriale delle scelte programmatiche regionali.
Sui seguenti problemi, a richiesta di una delle parti, si effettuerà un esame congiunto:
a) sui livelli occupazionali;
b) sui problemi della mobilità della manodopera tenendo conto della domanda e dell’offerta di lavoro esistente nelle imprese e del mercato del lavoro e nell’impegno comune delle parti a sperimentare le strade possibili per risolvere eventuali eccedenze di manodopera legate a situazioni di crisi o difficoltà delle imprese attraverso la mobilità interaziendale all’interno del territorio.
Poiché nelle imprese artigiane non si applica il meccanismo della CIG, le operazioni di trasferimento interaziendali debbono realizzarsi senza alcun onere per le imprese.
Dichiarazione a verbale
Per ciò che concerne il sistema di informazione relativo ad occupazione ed investimenti ed alla mobilità della manodopera le parti intendono quanto sopra convenuto non costituisce modifica a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e decadrà in casi di Accordi interconfederali con ciò in contrasto.
Nota a verbale
Le parti concordano che sui problemi citati i livelli di confronto sono esclusivamente quelli sopra determinati; lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
Il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli sopra individuati.
Le richieste di incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.

Art. 7 - Governo del mercato del lavoro
Le Associazioni artigiane forniranno - in un confronto a livello regionale e territoriale - i dati in loro possesso relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questi livelli i dati in loro possesso sull’entità e sulla struttura delle retribuzioni riferite all’insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divisa per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazione e di realizzare una verifica sull’andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all’organizzazione del lavoro ed alla qualificazione professionale, all’orario di lavoro ed alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile, situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore-ceramica artigiano, si definiranno, ai livelli regionali e/o territoriali, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità, ed anche in relazione alle esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali.
Nel caso in cui - a livello regionale e/o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa un automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Nota a verbale
Le parti concordano che quanto previsto alle lettere A, B, C, D, comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

Art. 8 - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l’ente regione, o con l’ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi specificati per mestiere.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all’ente regione o all’ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della regione o dell’ente locale, ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l’impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
[…]

Art. 9 - Lavoro conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, richiederanno alle imprese esecutrici l’impegno all’applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capitolo III
Art. 10 - Diritto di assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 11 - Delegato d’impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti, viene eletto un delegato di impresa per garantire migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa stessa.
[…]
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente, né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli Accordi esistenti a livello territoriale.

Art. 15 - Affissioni
L’impresa consentirà al delegato d’impresa e/o ai sindacati territoriali di categoria di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell’impresa.

Capitolo IV
Art. 16 - Assunzione

[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.

Art. 20 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
[…]

Art. 21 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda ed i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
[…]

Art. 22 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
La quantità di ore di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore non potrà comunque eccedere il tetto delle 280 ore annue.
Qualora si presenti l’esigenza di effettuare lavoro straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori, ove esistano, e comunque, in mancanza di detti rappresentanti, direttamente ai lavoratori.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro supplementare o straordinario.
[…]

Art. 25 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al RD del 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei locali dell’impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
[…]

Art. 26 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
[…]

Art. 31 - Assenze e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 (trenta) giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 32 - Mano d’opera femminile
Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili, promuovendo ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

Art. 34 - Maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 39 - Ambiente di lavoro
1) Le parti si impegnano ad operare per l’eliminazione delle condizioni ambientali nocive.
2) La struttura sindacale aziendale partecipa alla ricerca delle cause che hanno determinato le situazioni ambientali nocive, e delle misure per la loro eliminazione; tale ricerca d’intesa con le parti, potrà essere affidata ad organismi ed istituti di diritto pubblico qualificati. La RSA o il delegato d’impresa ricercherà con l’impresa le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose.
- Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali comprendenti in forma paritetica i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere medico che ambientale per individuare i fattori di rischio e fornire indicazioni per il loro superamento, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la realizzazione. Il CdF o il delegato di impresa sarà informato a richiesta circa: gli eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo cui sono esposti i lavoratori, rischi noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Per l’effettuazione delle indagini di cui sopra le parti si impegnano a richiedere in via prioritaria l’intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro ecc.) e dei patronati, e a promuovere effettivamente la crescita di tali strutture e la loro capacità di intervento nei luoghi di lavoro.
Qualora esistessero degli oneri per svolgere tali indagini non coperti dalle strutture pubbliche, si procederà ad esaminare e concordare, con le Commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo, il merito dell’indagine e degli oneri conseguenti a carico dell’impresa.
Verranno istituiti i libretti sanitari e di rischio e schede di maternità.
3) Le parti si danno atto che quanto previsto dalla presente regolamentazione attua il disposto dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e che la complessità del programma di eliminazione e riduzione dei fattori ambientali nocivi e particolarmente gravosi, richiede che la sua attuazione avvenga osservando le opportune priorità e tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la realizzazione.
4) Le parti concordano infine sulla piena applicazione dell’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 40 - Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 42 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. […]

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 44 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all’azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 43 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell’arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l’autorizzazione della Direzione:
- di oggetti ed opere per uso proprio o di terzi all’interno dell’azienda;
[…]
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell’interno dell’azienda.

Art. 48 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l’impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione del 60 per cento.
In via di principio l’assegnazione dell’indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all’anno dietro presentazione dell’indumento deteriorato.
Qualora l’impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
[…]

Art. 49 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l’autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 59 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Capitolo V
Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 64 - Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato della ceramica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente Accordo e, per quanto applicabili, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 66 - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini del computo della durata massima dei periodi di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestato presso altre imprese, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che sono obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto dell’apprendista sarà rilasciato dall’impresa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

Art. 69 - Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse 3 ore settimanali per tutta la durata dei corsi stessi.

Regolamento - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Art. 1 Definizione del lavoro a domicilio

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 2 Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio oltre il libretto di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

Art. 4 Retribuzioni
[…]
La compilazione e la approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni provinciali artigiane e dei lavoratori; questi ultimi potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti lavoratori cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda e delle aziende interessate.
A tal fine nelle aree provinciali e interprovinciali omogenee di cui all’art. 1 (livello regionale) ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.

Art. 8 Fornitura materiali
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. […]

Art. 9
Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Dichiarazione a verbale
È di competenza delle parti stipulanti il presente Contratto l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio e le norme disciplinanti del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove è possibili, incrementare l’occupazione aziendale.