Tipologia: CCNL
Data firma: Servizi, Istruzione privata, Aninsei
Validità: 01.10.1984 - 30.09.1987
Parti: Aninsei, Sigisl e Cgil Scuola, Cisl-Scuola, Sinascel-Cisl, Uil-Scuola
Settori: Servizi, Istruzione privata, Aninsei

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Prospetto paga
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Commissione d’esame
Art. 19 - Determinazione della quota giornaliera, oraria, mensile
Art. 20 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 21 - Supplenze personale docente
Art. 22 - Trattamento previdenziale - Estratto conto
V - Trattamento convittuale
Art. 23 - Trattamento convittuale
Art. 24 - Vitto e alloggio
V - Trattamento convittuale
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Art. 27 - Completamento d’orario
Art. 28 - Riduzione d’orario
Art. 29 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 30 - Ferie
VII - Sospensione del rapporto di lavoro

Art. 31 - Assenze per malattia
Art. 32 - Aspettativa per malattia
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 37 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento ed elettorali
Art. 38 - Aspettativa
VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 39 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 40 - Risoluzione per limiti di età
Art. 41 - Decesso del lavoratore
Art. 42 - Licenziamento
Art. 43 - Restituzione di documenti
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto
IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 45 - Regolamento interno
Art. 46 - Doveri del lavoratore
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
X - Diritti sindacali
Art. 48 - Diritti sindacali
Art. 49 - Ritenute sindacali
XI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 50 - Contrattazione integrativa
Art. 51 - Conciliazione
Art. 52 - Rinvio alle leggi
Art. 53 - Norme transitorie
Allegato - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 2 - Facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente dipendente dalle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali

Il giorno 23 gennaio 1985, in Roma, tra l’Aninsei Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, il Sigisl Sindacato Italiano Gestori Istituzioni Scolastiche Libere e il Sindacato nazionale scuola Cgil, la Federazione Cisl Scuola Università Ricerca ed i sindacati componenti Sinascel-Cisl, la Uil Scuola; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto contempla e tutela il personale che presta la sua opera in qualità di lavoratore subordinato negli istituti scolastici gestiti da enti e privati aderenti e rappresentati dall’Aninsei e dal Sigisl.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro tutela anche il personale dipendente da altri istituti non associati alle predette Organizzazioni che ne accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel Contratto individuale di assunzione e comunicata alle parti contraenti il presente Contratto.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente Contratto è istituto d’istruzione il complesso delle attività educative e scolastiche organizzate da enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Il legale rappresentante provvede all’organizzazione dell’istituto e ne determina l’indirizzo educativo.
Ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell’istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
[…]

II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Ai fini dell’applicazione del presente Contratto il personale è classificato come segue:
I livello - Personale ausiliario
Accudienti, bidelli e/o addetti alle pulizie, personale di fatica, manovali comuni, inservienti ai piani
II livello - Personale esecutivo
Applicati di segreteria, aiuto economi, cuochi, aiutanti tecnici di laboratorio, guardarobieri, addetti alla custodia, autisti di bus, infermieri, assistenti all’infanzia e di scuola materna, portieri- centralinisti, tecnici delle caldaie e capi-sala.
III livello - Personale di concetto
- segretari e/o economi;
- personale docente;
- puericultrici e istitutori di convitto;
- docenti in scuole materne;
- docenti in scuole elementari.
Docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate che insegnino in materie per le quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo equipollente.
IV livello - Personale docente
Docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate che insegnino in materie per le quali è richiesto il diploma di laurea, o in educazione fisica, artistica e musicale.
IV livello bis - Personale docente
Docenti in corsi di preparazione agli esami, docenti in corsi d’istruzione e formazione tecnica e professionale, docenti in corsi liberi d’arte, docenti in corsi di lingua, docenti in corsi di cultura varia, docenti nei doposcuola, in attività integrative e parascolastiche e docenti nei corsi per corrispondenza.
V livello - Personale direttivo
a) Direttori di scuole elementari e materne;
b) Presidi di scuole secondarie di I e II grado, direttori dei corsi di preparazione agli esami, di istruzione e formazione tecnica e professionale, di corsi liberi d’arte, di lingua e di cultura varia, rettori di convitto.

III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
e) certificato di sana costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]

V - Trattamento convittuale
Art. 23 - Trattamento convittuale
La direzione dell’istituto ha la facoltà di richiedere al personale, al momento dell’assunzione, di vivere nell’istituto.
Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.
Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano. […]

V - Trattamento convittuale
Art. 25 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di:
- 39 ore settimanali per il personale appartenente ai livelli I, II e V per i segretari e/o economi (livello III); per puericultrici e istitutori di convitto (livello III);
- 36 ore settimanali per i docenti della scuola materna (livello III);
- 24 ore settimanali per i docenti della scuola elementare (livello III);
- 18 ore settimanali per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate (livelli III e IV);
- 1248 ore annuali per il personale appartenente al livello IV bis.
Il personale può essere assunto con orario inferiore a quanto sopra previsto: in tal caso la retribuzione, in ogni suo elemento, ivi compresa la contingenza, è riproporzionata sull’orario di lavoro.
Ai soli fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, contingenza, tredicesima, trattamento malattia, aumenti periodici etc.) l’orario mensile convenzionale dei dipendenti del livello IV bis si ritiene pari al monte ore annuo diviso per 12; l’orario giornaliero convenzionale si ottiene dividendo ulteriormente per 26; l’orario settimanale convenzionale si ottiene dividendo l’orario mensile convenzionale per 4,33.
Le ore corrispondenti ai giorni di ferie, di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell’orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso del superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno scolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l’eventuale straordinario.
L’orario di lavoro settimanale per il personale del livello IV bis può variare nel corso dell’anno a seconda delle esigenze dell’istituto tra zero ore e il doppio dell’orario settimanale convenzionale, ma comunque non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere.
Al lavoratore del livello IV bis non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell’arco della giornata sia distribuita su più di due dei tre turni antimeridiano, pomeridiano e serale.
Per i dipendenti del livello IV bis le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate almeno la settimana precedente.
Al lavoratore del livello IV bis può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell’ambito comunale, in tal caso viene conteggiata in aggiunta all’orario prestato, mezza ora per ogni sede.
La presenza degli istitutori, richiesta negli ambienti dell’istituto durante il periodo notturno è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente dei livelli III e IV è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per numero di ore non superiore alle 110 ore nell’anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto nell’anno scolastico saranno retribuite in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre, in base alla quota oraria in atto.
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, al personale docente dei livelli III e IV potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d’insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l’assunzione.

Art. 26 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Il personale insegnante con 18 ore settimanali di insegnamento può essere assunto per un orario di lezioni superiore fino a 24 ore.
Il personale insegnante con 24 ore settimanali di insegnamento può essere assunto per un orario di lezione superiore fino a 32 ore.
Il personale insegnante con 36 ore settimanali di insegnamento può essere assunto per un orario di lezione superiore fino a 40 ore.
Gli istitutori possono essere assunti per un orario di lavoro superiore alle 39 ore settimanali e fino a 45 ore.
[…]

Art. 29 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto o dal preside se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato.
Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 16 ore mensili.
Al personale di livello IV bis potranno essere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale, risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
In considerazione delle particolari esigenze di carattere organizzativo dell’attività didattica e formativa può essere richiesta prestazione lavorativa supplementare anche ai lavoratori a tempo parziale in deroga a quanto previsto dall’art. 5, quarto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
[…]

Art. 30 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 45 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 46 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
[…]
d) di rispettare e di far rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto;
[…]
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]

Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 42, le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base, da versare secondo legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 giorni di effettivo lavoro (6/26).
[…]

X - Diritti sindacali
Art. 48 - Diritti sindacali
Per quanto concerne i diritti sindacali valgono le disposizioni di legge ivi compresa la legge n. 300/70.

XI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 50 - Contrattazione integrativa
Non è ammessa contrattazione integrativa a livello locale e aziendale in quanto gli aumenti corrisposti in sede di rinnovo si intendono comprensivi di qualsiasi aumento collettivo a livello aziendale.
La contrattazione integrativa aziendale potrà esclusivamente rinnovarsi nelle scuole dove siano stati sottoscritti Accordi integrativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro dei trienni 1978/81 e 1981/84.
In tal caso, ferma restando la normativa prevista dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti gli istituti, contrattuali, potranno essere oggetto di contrattazione aziendale:
1) l’organizzazione del lavoro, in relazione alla tipicità dell’attività svolta dall’istituto;
2) la retribuzione mensile.

Art. 51 - Conciliazione
Per la conciliazione delle vertenze si rinvia all’allegato che forma parte integrante del presente Contratto.

Art. 52 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nella legge 15 luglio 1966, n. 604 e nelle altre leggi sul lavoro.

Allegato - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli Accordi e dai Contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiederne un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
È in facoltà del datore di lavoro aderire o meno a tale richiesta.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dai datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma, del Codice di procedura civile (legge 533/1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno opportune.

Art. 2 Facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.