Cassazione Penale, Sez. 4, 09 marzo 2011, n. 9369 - Precarie condizioni di salute e adibizione a lavori inidonei


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) L. T. F. N. IL (OMESSO);

2) G. A. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1379/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

udito il P.G. in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di cui all'articolo 590 cod. pen. e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Catania che ha emesso sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili.

L'addebito mossogli imputati e ritenuto dei giudici di merito è quello di aver adibito la lavoratrice C. C. ad un compito cui non era idonea a causa delle precarie condizioni di salute, così cagionandole lesioni personali.



2. Ricorrono per cassazione gli imputati lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare genericamente che non sussistono dubbi sulla penale responsabilità, senza compiere alcun accertamento sulla prevedibilità ed prevenibilità dell'evento in considerazione anche del fatto che l'istituto era dotato di strumenti di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche escludevano ogni sforzo fisico degli operatori. Nè è stato dimostrato il collegamento tra la condotta degli imputati e l'evento. La Corte ha pure omesso totalmente di motivare sulla richiesta di disporre un accertamento tecnico al fine di verificare l'idoneità delle attrezzature di movimentazione.

 

3. Il ricorso è infondato. La pronunzia, contrariamente a quanto dedotto, evidenzia che la lavoratrice si trovava in precarie condizioni di salute note agli imputati e che inoltre fu adibita ad un servizio, sia pure compiuto con l'aiuto di macchine sollevatrici, certamente incompatibile con la sua condizione fisica. Il fatto è tuttavia di rilievo indubbiamente tenue considerato anche che la vittima ha riportato solo un modesto peggioramento della condizione vertebrale. Tale situazione ha determinato l'esistenza di danno biologico e patrimoniale oltre che morale in relazione al quale è stata emessa pure condanna al pagamento della provvisionale di 3.000 Euro.

A fronte di tale succinta ma puntuale ponderazione del merito, il ricorso si limita a proporre censure che in massima parte sollecitano questa Corte alla riconsiderazione del fatto. D'altro canto, la sentenza evidenzia la condotta imprudente consistita nell'adibire la lavoratrice ad un compito cui non era idonea e da pure conto delle conseguenze pregiudizievoli patite. Tale valutazione di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità, comporta un implicito giudizio di irrilevanza dell'indagine tecnica sollecitata in appello; ambito nel quale non si configura, con come è ben noto, diritto alla prova che possa essere sindacato nella presente sede di legittimità.

 

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.
 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.