Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 1985
Validità: 01.01.1985 - 30.10.1987
Parti: Confederazione italiana degli armatori liberi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Cisnal-Mare
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da crociera ecc.

Sommario:

Premessa
Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento
Art. 6 - Ufficiali radiotelegrafisti
Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Condotta dei marittimi
Art. 11 - Assenze da bordo
Art. 12 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini ecc.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 - Reclami dei marittimi
Art. 15 - Controversie sindacali
Capo IV Orario di lavoro
Art. 16 - Inizio del servizio a bordo
Art. 17 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 18 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
Art. 19 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 - Lavori per la sicurezza della navigazione ecc.
Art. 24 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 25 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 26 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 27 - Servizio merci, posta e provviste
Art. 28 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 29 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 30 - Misura e componenti della retribuzione
Art. 31 - Paghe
Art. 32 - Indennità di contingenza
Art. 33 - Scatti di anzianità /navigazione
Art. 34 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 35 - Indennità di navigazione
Art. 36 - Indennità rischio guerra
Art. 37 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 38 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 39 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 40 - Assegni familiari
Art. 41 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 42 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 43 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 44 - Indennità di rappresentanza durante l’imbarco, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario
Art. 45 - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive
Art. 46 - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero
Art. 47 - Indennità rischi epidemici
Art. 48 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 49 - Divise equipaggio
Capo VII Alloggio e vitto
Art. 50 - Corredo cuccette
Art. 51 - Vitto qualità e quantità dei viveri
Art. 52 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 53 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi; Ferie; Congedo matrimoniale
Art. 54 - Giorni festivi
Art. 55 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 56 - Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 57 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione
Art. 58 - Ferie
Art. 59 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 60 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Art. 61 - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 62 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 63 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 64 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 65 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 66 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 67 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 68 - Norme relative al contratto di imbarco a viaggio
Art. 69 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato. Preavviso
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
Art. 71 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento di bordo
Art. 72 - Regolamento di bordo
Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 73 - Iscrizione al turno
Art. 74 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 75 - Regolamento di imbarco
Art. 76 - Periodo di imbarco
Art. 77 - Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare - Periodo di prova
Art. 78 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 79 - Comitato paritetico
Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 80 - Fondo nazionale marittimi
Art. 81 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
Art. 82 - Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 83 - Sbarchi per grave motivo personale
Art. 84 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 85 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 86 - Applicabilità e criteri di ammissione alla CRL
Art. 86 bis - Norma di attuazione e transitoria
Art. 87 - Periodo d’imbarco
Art. 88 - Periodo di riposo
Art. 89 - Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 90 - Sbarchi per grave motivo personale
Art. 91 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Art. 92 - Disponibilità retribuita
Art. 93 - Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro
Art. 94 - Ferie per il personale in CRL
Art. 95 - Scatti di anzianità
Art. 96 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 97 - Cause di cancellazione dalla CRL
Art. 98 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 99 - Norme transitorie per le aziende che iniziano ad applicare il regime di continuità
Art. 100 - Dimissioni
Capo XV Varianti da apportare al Contratto nella sua applicazione alle navi adibite a servizi locali
Art. 101 - Varianti da apportare al Contratto nella sua applicazione per le navi dell’armamento libero esercenti servizi locali regolari
Capo XVI Disposizioni finali e di attuazione
Art. 102 - Disciplina contrattuale
Art. 103 - Affissione del Contratto a bordo
Art. 104 - Contrattazione integrativa
Art. 105 - Decorrenza e durata
Art. 106 - Allegati
Art. 107 - Trattamento di miglior favore
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a viaggio Mod. V (Contratto a viaggio)
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato Mod. T.I. (Contratto a tempo indeterminato)
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 6 - Compensi per lavori disagiati (Art. 72)
Allegato 7 - Tabella viveri personale di stato maggiore e allievi ufficiali (Composizione dei pasti)
Allegato 5-Indennità di navigazione
Allegato 8 - Tabella viveri sottufficiali e comuni (Composizione dei pasti)
Allegato 9 - Tabella viveri spettanti ad ogni componente l’equipaggio - Comuni
Allegato 10 - Assicurazione malattie
Allegato 11 - Assicurazioni infortuni
Allegato 12 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili (Art. 65)
Allegato 13 - Premessa (Accordo 10 agosto 1978 e 5 agosto 1978)
Appendice
Assistenza economica da parte delle Casse marittime per le malattie insorte dopo il 28o giorno dallo sbarco
Assistenza economica da parte delle Casse marittime per le malattie insorte dopo il 28o giorno dallo sbarco
Diritti sindacali
Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Affissione comunicazioni sindacali
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Permessi sindacali
Deleghe per riscossione dei contributi sindacali
Delega comune
Agevolazioni allo studio
Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Navi specializzate e tradizionali
Periodo d’imbarco e periodo di riposo
Comitati paritetici per la mobilità della manodopera
Fondo di dotazione per la riqualificazione e specializzazione del personale
Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi
Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
Navi automatizzate

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da crociera o da passeggeri, superiori a 50 t.s.l.

L’anno 1985 addì 26 del mese di marzo, in Roma la Confederazione italiana degli armatori liberi
e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), Unione italiana lavoratori trasporti settore marittimi (Uiltrasporti) hanno stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da crociera o da passeggeri, superiori a 50 t.s.l.
L’anno 1985 addì 26 del mese di marzo, in Roma la Confederazione italiana degli armatori liberi e la Cisnal Mare (Cisnal-Mare) hanno stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da crociera o da passeggeri, superiori a 50 t.s.l.

Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco

1. Il rapporto di lavoro può essere stipulato con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo indeterminato.
[…]

Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
1. Il contratto di imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all’inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a viaggio, come indicato nell’art. 1.

Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento

1. Le tabelle minime di armamento in relazione alla sicurezza della navigazione (numero di personale di coperta, numero di personale di macchina, numero di personale addetto ai servizi per l’equipaggio), saranno stabilite nave per nave dall’Autorità marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.
2. Sulle navi superiori a 7.500 t.s.l., purché siano disponibili nel porto di partenza della nave, saranno imbarcati due allievi in soprannumero: uno di coperta e uno di macchina. La mancata risposta o presentazione alla chiamata dei due allievi non dovrà in ogni caso ritardare la partenza della nave.
3. Il numero del personale di macchina sarà concordato, caso per caso, dalle Organizzazioni sindacali rispettive e sottoposto all’approvazione dell’Autorità marittima.
4. Per le motonavi il numero del personale di macchina sarà determinato caso per caso dall’Autorità marittima, sentite le Organizzazioni sindacali interessate e, ove occorra, il Registro italiano navale.
5. Per i piroscafi dotati di caldaie a combustione liquida il numero dei fuochisti sarà determinato in modo che ognuno di essi debba accudire a non più di nove polverizzatori sulla stessa fronte.
6. Se il numero dei polverizzatori fosse superiore a nove, ma inferiore a multiplo di nove, si imbarcherà, oltre al personale normale, un carbonaio che sarà particolarmente adibito alla pulizia dei polverizzatori.
7. Sulle navi da 1.001 a 2.500 tonnellate di stazza lorda non adibite a traffici mediterranei sarà imbarcato, a scelta dell’armatore, un diplomato macchinista, od un fuochista, oppure un operaio meccanico, il quale durante la navigazione disimpegnerà le mansioni di ingrassatore. Per le navi adibite a traffici mediterranei tale obbligo vigerà per quelle superiori a 1.250 t.s.l.
8. Per le navi di stazza lorda superiori alle 2.500 tonnellate saranno imbarcati a scelta dell’armatore, due diplomati macchinisti, un diplomato macchinista ed un fuochista od un operaio, oppure un fuochista ed un operaio, oppure due fuochisti, i quali durante la navigazione disimpegneranno le mansioni di ingrassatore.
Sostituzione mancanti in corso di viaggio
9. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno dei marittimi prescritti dalla tabella di armamento, spetterà all’Autorità marittima o consolare decidere se e dove il comandante debba provvedere a completare l’equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l’Autorità marittima o consolare provvederà soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.

Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
1. I diplomati nautici (capitani di lungo corso e capitani di macchina) possono essere imbarcati come allievi ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
2. Gli allievi ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l’equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo stato maggiore.
3. Ove siano imbarcati allievi ufficiali di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
4. I diplomati nautici (capitani di lungo corso e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come comuni, oltre gli allievi previsti dalle tabelle di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei comuni.
5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel secondo comma del paragrafo "servizio di coperta" del regolamento di bordo annesso al presente Contratto (art. 72).
6. Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina mercantile e dal presente Contratto collettivo.

Art. 10 - Condotta dei marittimi
1. Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2. I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

Art. 11 - Assenze da bordo
1. Quando la nave è in porto, il comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2. Nessuna persona dell’equipaggio potrà comunque allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al comandante o chi lo rappresenti.
3. Durante le ore di lavoro sarà vietato al personale di intrattenersi con persone estranee al servizio.

Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1. dell’art. 70;
c) sospensione dal turno particolare e dall’elenco della CRL per un periodo massimo di 2 mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall’elenco della CRL.
2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano e al grado di colpa.
3. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell’applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito e all’audizione a difesa del marittimo.
4. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall’elenco della CRL, sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l’armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
[…]
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad es. danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora, tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
i) infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto;
[…]
5. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall’elenco della CRL.
6. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal comandante e da questo annotati sul giornale di bordo. Il comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla direzione della società.
[…]

Art. 15 - Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra aziende e lavoratori quando riguardino una sola società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 16 - Inizio del servizio a bordo

1. Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall’armatore o dal comandante o da altro rappresentante dell’armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno 2 ore prima dell’ora stabilita per la partenza.
2. Durante la sosta della nave in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio, dovrà trovarsi a bordo almeno un’ora prima dell’ora stabilita per la partenza della nave, risultante dall’apposito ordine di servizio da diramarsi all’atto dell’arrivo della nave in porto.
3. In mancanza di tale disposizione fa testo l’orario di partenza della nave previsto negli itinerari ufficiali.
4. Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di imbarco sarà risolto per fatto del marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l’ora della partenza.
5. Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato il contratto di imbarco sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all’iscrizione al turno di precedenza il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15 giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate al punto 1 dell’art. 70 del presente Contratto.
6. Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel quarto comma il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

Art. 17 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1. L’orario normale di lavoro nei porti o rade, quando non funzioni il turno di navigazione, sarà di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali per tutto l’equipaggio, compresi gli ufficiali, e si effettuerà dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
2. L’orario di lavoro per il personale di camera, cambusa e cucina adibito al servizio delle cucine e mense ufficiali, sottufficiali e comuni, sarà distribuito fra le ore 6 e le ore 19, oppure fra le 7 e le 20 con le sole interruzioni di lavoro per la normale consumazione dei pasti.
3. È in facoltà del comandante, fermo restando quanto sopra per il personale di camera, cucina e cambusa, di modificare anche per una sola categoria del restante personale questi orari secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purché l’ora del pranzo sia inclusa tra le 11 e le 14 e l’orario sia compreso tra le 6 e le 19, ovvero tra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle 8 ore con le sole interruzioni per la consumazione dei pasti.
4. Seguiteranno in porto i consueti turni di guardia come in effettiva navigazione: per il personale di macchina quando le caldaie siano mantenute in alimento, e quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali, per il personale di camera, cambusa e cucina quando vi siano passeggeri a bordo. Il tutto per il personale strettamente necessario a giudizio del comandante.
5. Qualora il comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell’equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra - anche dopo l’orario normale, gli ufficiali, sottufficiali e comuni impiegati avranno il diritto al trattamento previsto dal successivo art. 19.
6. Ai marittimi delle navi in porto, adibiti in giorno festivo, a lavori di manutenzione straordinaria o di riparazione sarà concesso il riposo compensativo ed il compenso lavoro straordinario per le ore di effettivo lavoro.

Art. 18 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione gratuitamente, un mezzo idoneo per consentire al personale libero dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo.
2. Le tre corse al giorno di tale mezzo, complete (andata e ritorno), saranno effettuate in coincidenza con il cambio delle guardie.

Art. 19 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
1. Il servizio di guardia, sia diurno che notturno, sarà compiuto, a giudizio del comandante, dal personale strettamente necessario alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Il personale comandato dopo l’orario normale di lavoro, nei giorni feriali, a tale servizio nei porti (nazionali ed esteri) avrà diritto:
a) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione, al 35 per cento del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza (guardia oppure ispezione) al 70 per cento del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con prestazioni, all’intero compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno).
3. Quando su una nave è comandato a disposizione un solo ufficiale per sezione (coperta, macchina e camera), questo verrà considerato "di ispezione" e avrà diritto almeno al compenso di cui al comma precedente, lettera b).
4. Il personale al servizio di guardia notturna di cui ai punti b) e c) del comma secondo non potrà essere chiamato al lavoro se non avrà usufruito di almeno 6 ore di riposo.
5. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione a giudizio del comandante, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia con turni distribuiti, a criterio del comandante, sulla base di 8 ore di servizio e 16 franche oppure 12 ore di servizio e 24 franche.
6. Per ogni ora di servizio nei predetti turni, prestata nelle ore notturne dei giorni feriali, sarà corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso per lavoro straordinario notturno. Le ore di lavoro oltre gli orari dei turni predetti saranno retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
A) In porto
2. Per il lavoro eventualmente prestato nelle 8 ore dell’orario normale del sabato sulle navi, in porto con turno di porto o con turno di navigazione, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3. Al personale in servizio nei porti con turno di porto dopo l’orario normale di lavoro si applica il trattamento previsto dall’art. 19.
4. Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
B) In navigazione
5. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell’orario normale del sabato sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
6. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno indennizzati mediante il pagamento di tante giornate o pro rata di: paga base, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 53, rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale e gli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 95, nonché delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di stato maggiore di cui all’allegato n. 3, indennità di rappresentanza di cui all’art. 44.

Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1. L’inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal comandante secondo le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Il servizio di navigazione continuerà anche nei porti di scalo, come detto al quarto comma dell’art. 17.
3. Il turno di navigazione per il personale di macchina comincerà sui piroscafi alle ore 8 del giorno dell’accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
4. Il turno di navigazione per il personale di coperta, camera, cucina e famiglia, comincerà alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
5. Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte, in modo che il personale stesso abbia 4 ore di franchigia prima di essere messo in turno.
6. Alla partenza e all’arrivo, tutto il personale di coperta necessario, a giudizio del comandante, sarà al posto di manovra e vi resterà fino a che la nave non sarà ormeggiata, disormeggiata e rassettata.
7. Il personale di camera resterà a bordo e presterà servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati.
8. All’arrivo nei porti, ultimate le manovre delle macchine e spenti i fuochi, il personale di macchina di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto a 8 ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
9. Il personale di macchina che all’arrivo in porto era franco potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento di 8 ore di riposo continuativo nelle 24 ore.
10. All’arrivo nei porti, dopo l’ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta il personale di coperta di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto alle 8 ore di franchigia. Il personale di coperta che all’arrivo era franco potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento delle 8 ore di riposo continuativo nelle 24 ore.

Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
2. Tutto il personale imbarcato ha diritto di fruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
3. Il servizio di navigazione per lo stato maggiore sia di coperta che di macchina, sarà di 8 ore sulle 24. Il turno sarà di 4 ore di lavoro con 8 franche, salvo che per le navi che abbiano stato maggiore inferiore a tre persone di coperta e di macchina, o che compiano servizi di breve navigazione, per le quali i turni di guardia possono essere diversamente distribuiti ma egualmente ripartiti.
4. Per gli ufficiali radiotelegrafisti l’orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle 8 ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali sul servizio RT di bordo.
5. Il comandante e il direttore di macchina sono esclusi dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine almeno tre ufficiali ciascuno. Sulle navi adibite a lungo corso il servizio di guardia in coperta e macchina dovrà essere disimpegnato esclusivamente dagli ufficiali col turno di 4 ore di guardia e 8 di riposo con esclusione del comandante e del direttore di macchina.
6. I sottufficiali e comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24, alternando 4 ore di lavoro con 8 franche.
7. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di guardia, per i sottufficiali e comuni, potranno essere diversamente distribuiti, entro i limiti delle ore di lavoro giornaliere stabiliti dal presente Contratto, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali e in mancanza di esso con il consenso dell’Autorità marittima.
8. L’orario del personale di camera, cucina e famiglia ed infermeria è di 8 ore giornaliere, da ripartirsi in due o al massimo in tre turni, tra le ore 6 e le 24, con la corresponsione del normale compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti le 8 giornaliere e con il diritto per il marittimo ad un riposo continuativo di 8 ore. La presente norma non si applica al personale di camera adibito al servizio di guardia notturno. Per tale categoria l’orario di lavoro, sempre nei limiti di 8 ore sulle 24, si svolge in un solo turno tra le ore 22 e le 6.
9. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
10. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione.
11. Durante il viaggio le guardie di servizio eseguiranno i lavori loro richiesti per la navigazione, la sicurezza della nave e del carico, il normale funzionamento delle macchine, il servizio delle persone imbarcate, l’ordinario lavaggio di ponti. Per i lavori eseguiti fuori dell’orario di guardia, quando richiesti dal comandante, è dovuto ai marittimi il compenso per lavoro straordinario.
12. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali limitatamente dalle 6 alle 20 e i lavori di manutenzione ordinaria; questi ultimi saranno effettuati limitatamente dalle ore 8 alle 17. Le suddette prestazioni non daranno diritto a compensi per lavoro straordinario.
13. La composizione minima di ogni singola guardia in plancia, su nave con pilota automatico in funzione, sarà di un ufficiale e di un marinaio.
In caso di avaria del pilota automatico o del radar, o quando la nave navighi in nebbia, attraversi stretti o punti grande traffico, la guardia verrà rafforzata con altro marittimo di coperta.
Il marittimo giornaliero chiamato per rinforzare la guardia nelle ore notturne deve avere, al termine della stessa, le 8 ore di riposo consecutivo di cui al punto 2.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 18 e le ore 6.
14. Agli effetti dell’applicazione delle varie misure dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le 6.
15. I marittimi di età inferiore ai 18 anni sono esonerati dal servizio di guardia notturna.
16. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l’orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato, fermo restando le consuetudini in atto, secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le 8 ore di lavoro sulle 24; tali 8 ore saranno comprese tra le ore 6 e le ore 20.
17. Il personale di coperta potrà essere chiamato a sostituire il personale di macchina, quando il comandante lo ritenga indispensabile.

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 - Lavori per la sicurezza della navigazione ecc.

1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, da apposito accordo.

Art. 24 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2. Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

Art. 25 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente Contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell’orario normale.

Art. 26 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 27 - Servizio merci, posta e provviste
1. L’imbarco o lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali, il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, l’imbarco e lo sbarco del bagaglio, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e remunerati con un supplemento di lire 1.500 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza.
3. La somma complessiva dovuta al personale che ha compiuto tali operazioni sarà suddivisa in ragione delle rispettive paghe e liquidata contemporaneamente alle paghe stesse.
4. Se i lavori suddetti sono compiuti oltre l’orario normale, daranno diritto - oltre che al supplemento sopra indicato - al compenso per lavoro straordinario.
5. Qualora le operazioni di cui al comma primo del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, il marittimo che presta la propria opera ai verricelli non avrà diritto a compenso per lavoro straordinario se il lavoro verrà effettuato nell’orario normale.
6. Per detto lavoro eseguito oltre l’orario normale il marittimo avrà diritto al compenso per lavoro straordinario.
7. Per le suddette operazioni è altresì stabilito un compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
8. La ricezione e la consegna degli effetti postali sarà normalmente eseguita sotto bordo. Quando sia effettuata negli Uffici postali a terra, il personale adibitovi fuori orario avrà diritto al compenso per lavoro straordinario.
9. Al personale che esegue l’imbarco e lo sbarco della posta sarà corrisposto un compenso di lire 1.500 a metro cubo da ripartirsi tra il personale stesso in ragione delle rispettive paghe.
10. Sarà inoltre corrisposto il compenso per lavoro straordinario al personale che esegue tale lavoro oltre l’orario normale.
11. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco richiede l’uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse e nei depositi frigoriferi.
12. Il compenso da corrispondere anche al personale di famiglia per imbarco provviste sarà determinato nella contrattazione integrativa.
13. In mancanza di lavoratori di terra specializzati, oppure nel caso che questi non effettuino prestazioni, l’imbarco oppure lo sbarco degli autoveicoli sarà eseguito dal personale di bordo, al quale sarà corrisposto un compenso di lire 2.000 per ciascun autoveicolo di qualsiasi tipo.

Art. 28 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all’art. 41.

Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 35 - Indennità di navigazione

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure giornaliere indicate nella tabella allegata al presente Contratto, per giorno di effettivo imbarco (v. allegato n. 5).
2. Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l’ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
4. L’indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
5. In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all’importo dell’indennità di navigazione non corrisposta.
6. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.

Art. 36 - Indennità rischio guerra
1. Agli equipaggi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’ente assicuratore corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25 per cento, verrà corrisposta una indennità giornaliera rischio guerra. La misura di tale indennità non potrà essere inferiore a tanti trentesimi del 100 per cento della paga base, indennità di contingenza, supplemento paga personale di stato maggiore di cui all’allegato n. 3 e indennità di rappresentanza per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
2. L’indennità in parola non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.
3. La decorrenza e la cessazione delle indennità si identificheranno con l’inizio e la cessazione dell’applicazione del citato soprappremio.

Art. 42 - Compensi per sostituzione di personale mancante
1. Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi (ufficiali, allievi ufficiali, sottufficiali e comuni) previsto dalla tabella di armamento, il comandante regolerà il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali 8 ore di lavoro.
2. Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre al proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari alla paga, più indennità di contingenza (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti durante il periodo dell’effettiva sostituzione, più il 20 per cento della sola paga base. Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione delle rispettive paghe e indennità di contingenza (esclusa panatica ed ogni altro accessorio).
3. Se, nonostante la mancanza di alcuno dei marittimi, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l’equipaggio, la paga base e l’indennità di contingenza (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti saranno ripartite fra i marittimi delle singole sezioni alle quali appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe basi e indennità di contingenza.
4. Il compenso di cui al comma terzo non verrà corrisposto qualora la nave sia commercialmente inoperosa in porto.

Art. 43 - Compensi per lavoro straordinario
1. Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre gli orari stabiliti nei precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
2. Il lavoro straordinario non dovrà superare le 120 ore mensili, salvo esigenze oggettive o stagionali in relazione all’operatività del mezzo, da concordare aziendalmente.
[…]
5. Non sarà considerato lavoro straordinario quello relativo ai calcoli di navigazione e dei diagrammi di macchina, nonché a qualunque lavoro per la sicurezza della nave, dei passeggeri e del carico. La presente disposizione riguarda tutte le categorie e specialità dell’equipaggio, siano o non siano di servizio i marittimi che vi appartengono, nel momento in cui il lavoro stesso viene compiuto.
6. Sono esclusi dal compenso per lavoro straordinario i padroni al comando, i direttori di macchina non in possesso del titolo professionale di capitano di macchina, i capi o primi commissari, i maitre d’hotel, i maestri di casa.
7. Ai maestri di casa e maitre d’hotel esclusi dai compensi per lavoro straordinario, sarà corrisposto un supplemento mensile tale da assicurare ad essi una retribuzione complessiva superiore almeno del 10 per cento a quella del primo cameriere computando in quest’ultima anche il compenso per lavoro straordinario.
8. Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dal comando della nave.
9. Gli infermieri e le infermiere avranno diritto ai compensi per lavoro straordinario intendendosi ore straordinarie quelle di servizio compiute oltre le 8 ore di servizio effettivo nelle 24.
10. È ammessa la forfetizzazione dei compensi per lavoro straordinario e/o la predeterminazione del tempo necessario alla esecuzione di determinati lavori straordinari da convenirsi caso per caso tra le Organizzazioni interessate mediante accordo sindacale.

Art. 45 - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive
1. Qualora la nave fosse adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposto a tutti i componenti l’equipaggio un soprassoldo nella misura del 15 per cento della paga e della indennità di contingenza, esclusa la panatica e ogni altra indennità o compenso, per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo.
2. Ferme restando le altre condizioni, l’indennità predetta sarà elevata al 20 per cento quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
3. La presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Art. 46 - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero
1. Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, sarà corrisposto al marittimo un soprassoldo in misura pari all’8 per cento della paga base più indennità di contingenza, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale.
2. Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali.
3. La presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Art. 47 - Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio un’indennità pari al 10 per cento della paga tabellare per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
3. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo, o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale l’espressione "epidemia" o "stato epidemico".
4. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Art. 49 - Divise equipaggio
[…]
2. L’armatore disporrà affinché a bordo siano disponibili le tenute di fatica necessarie per il personale di coperta, da indossare secondo le disposizioni del comandante.
[…]

Capo VII Alloggio e vitto
Art. 51 - Vitto qualità e quantità dei viveri

1. Le razioni di viveri sono determinate nelle qualità e quantità risultanti dalle tabelle allegate al presente Contratto (allegati nn. 7, 8, 9).
2. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3. Agli ufficiali, sottufficiali e comuni sarà somministrato vitto unico per il primo e secondo piatto.
4. Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera, con esclusione dei sottufficiali capi servizio, e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al comando di bordo le eventuali manchevolezze.
5. L’armatore fornirà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile, per la consumazione dei pasti.

Capo IX Previdenze
Art. 63 - Assicurazione malattie e infortuni

1. Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
2. L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente Contratto (allegati nn. 10 e 11).
[…]

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 72 - Regolamento di bordo

A) Servizio di coperta
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 25 e 26 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si debba fare ricorso all’uso di ponteggi sospesi è corrisposto il compenso di cui all’allegato n. 6.
2. La pulizia dei gabinetti di decenza per gli ufficiali, sottufficiali e comuni, nonché quelli dei passeggeri di 3a classe, sarà eseguita dai giovanotti o dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio.
3. Sui piroscafi ove siano imbarcati due nostromi, il primo nostromo sarà esentato dal servizio di guardia in navigazione.
4. Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curerà coadiuvato dagli operati indicati dal comandante, l’apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo. Esso sarà alle dipendenze degli ufficiali di coperta.
5. Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sarà tenuto alla sorveglianza dell’imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio.
6. I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore a giudizio del comandante.
B) Servizio di macchina
7. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando le esigenze del servizio lo richiedano, a giudizio del direttore di macchina.
8. Gli operatori addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori, nonché delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina.
9. Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo ed alle relative motrici, alla sorveglianza ed al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione delle dinamo e le loro motrici, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi, eventualmente, quelli per i servizi radioelettrici.
10. Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli ufficiali macchinisti.
11. Il 1° capo fuochista sarà escluso dal turno di guardia in navigazione quando il numero dei sottufficiali e comuni di macchina superi il numero di trenta.
12. Gli ingrassatori, durante la guardia, sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l’impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 kw di potenza, senza diritto ad alcuna indennità. Per gli impianti superiori ai 15 kw, e quando per il numero degli elettricisti imbarcati o in caso di assenza dell’elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l’ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia o uno degli operai di guardia dovrà curarne la lubrificazione, ed in tal caso riceverà un compenso di lire 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso e per le dinamo a lubrificazione automatica.
13. Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici, sarà provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialità.
14. Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei porti o rade o per lavori alle macchine stesse durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai. Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso.
15. Il rifornimento dell’olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sarà fatta per turno ad uno degli ingrassatori di guardia.
16. Quando il livello dell’acqua delle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvederà a farlo regolare da un fuochista che avrà le mansioni di capo guardia a seconda del numero e della ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sarà stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovrà governare.
17. Durante il turno di navigazione i fuochisti e i carbonai di guardia ai forni delle caldaie accese saranno esclusivamente adibiti ai lavori inerenti al governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuerà in porto con le macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del direttore di macchina, sarà tenuta ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai, e durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie.
18. Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell’imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in più di quello che il direttore di macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovrà prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
19. La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi i gabinetti di decenza purché sotto coperta) destinati alle sezioni macchine, sarà eseguita dai carbonai.
20. La pulizia delle tuberie, forni pozzetti ecc. delle caldaie (escluso l’interno di queste) sarà fatta dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina.
21. Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sarà eseguita guardia per guardia da uno dei carboni di servizio mezz’ora prima di ultimare il proprio turno.
22. Il carbone per le cucine e per i forni da pane sarà possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sarà alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai garzoni di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore, questa sarà manovrata da uno dei carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del direttore di macchina.
23. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuata fuori dell’orario di servizio. Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’allegato n. 6 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori
a) Lavori da non effettuare
24. All’interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall’art. 23, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
25. Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all’interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
26. Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
27. Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa.
b) Lavori di particolare disagio
28. Per l’effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. 6 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all’interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate, picchettaggio alberi e ciminiere in condizioni di sicurezza con l’uso di ponteggi sospesi;
d) pulizia delle cisterne adibite a carico liquido.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
29. I compensi per l’effettuazione dei sottoelencati lavori:
e) costruzione e demolizione di paratie e divisionali (feeders bins);
f) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali;
sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
30. Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per necessità operative della nave.
In macchina
31. I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(Motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a kw 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvola di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d’aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metroquadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
(Turbonavi):
1) gruppi elettrogeni: revisione completa e lavaggio dell’avvolgimento di un generatore elettrico o di un motore superiore a 40 kw;
2) caldaie principali:
- pulizia fasci tubieri mediante lavaggio e sciabolatura con rimozione detriti e pulizia camera combustione;
- riparazione muratura refrattaria al metroquadro;
3) condensatori:
- pulizia mediante scovolatura del condensatore principale;
- pulizia mediante scovolatura del condensatore ausiliario;
4) turboalternatori: pulizia mediante scovolatura del condensatore.
D) Servizio di camera
[…]
40. Il maestro di casa e il maitre d’hotel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia.
41. Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficienti al servizio di guardia in navigazione saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere ed il ripostiere.
[…]
45. Mansioni del personale di camera:
- cameriere: effettua servizio di tavola, sale e saloni, ponte, cabine, bar, saletta ufficiali, riposteria. Effettua servizio di pulizia e rassetto sale, saloni, ponti, cabine, bar, saletta ufficiali. Partecipa alle operazioni e al controllo dell’imbarco e sbarco dei passeggeri;
- garzone: nella prima classe effettua il servizio di aiuto al cameriere nelle sale e saloni, ai bar, nelle cabine, nei ponti. Nelle altre classi può eseguire anche il servizio di tavola.
È addetto alle riposterie, agli eventuali servizi mensa del personale. Effettua lavori di pulizia e rassetto nei vari reparti di sale, bar, cabine, ponti e riposteria. È adibito alla lavatura delle stoviglie. È adibito alla pulizia dei locali di igiene e relativi accessori. Effettua il trasporto delle provviste, dei corredi e di ogni altro materiale di dotazione tra i vari locali di bordo.
Al fine di effettuare un tirocinio, il garzone può essere adibito per un periodo di imbarco di 12 mesi, alle mansioni spettanti al cameriere, dopo di che, se idoneo, a giudizio dell’armatore potrà essere assegnato alle mansioni della qualifica superiore.
46. Le cameriere saranno specialmente addette al servizio delle passeggere, saranno escluse dal servizio di grossa pulizia, ed aiuteranno - nei porti - i consegnatari della biancheria al controllo di essa.
47. La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sarà eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera.
48. I panettieri sono tenuti a curare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali.
49. Nei giorni in cui non si panifichi, i panettieri oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all’equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il riassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe e dovranno coadiuvare all’imbarco provviste come detto all’art. 27 del presente Contratto.
50. Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovrà provvedere alla pulizia ed al rassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe ed all’imbarco delle provviste, come detto all’art. 27 del presente Contratto.
51. Di regola la cucina per l’equipaggio dovrà essere separata da quella per i passeggeri.
52. Venendo a mancare tutto o parte del personale addetto alle cucine dell’equipaggio, di regola si provvederà a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri.
E) Servizio sanitario
53. Gli infermieri e le infermerie, pur appartenendo al personale di coperta, godranno dello stesso trattamento del personale di camera, e dovranno essere adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto od in navigazione, di giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal primo medico. Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per la mancanza di malati potranno essere addetti alla vigilanza rispettivamente, di alienati o di alienate.
54. Qualora venissero imbarcati dei passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza.
55. Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potrà, ove occorresse - a giudizio del comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero di marinai sufficiente per assicurare il turno di sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale di lire 300 per ogni ora di guardia.
F) Servizi speciali
56. Di massima sono considerate appartenenti ai "servizi speciali" di bordo le categorie non comprese nella elencazione dei servizi che precede, e cioè musicanti, barbieri, manicure, massaggiatrici, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi.
57. L’imbarco di addetti a servizi speciali è riservato al giudizio esclusivo dell’armatore.
58. Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.
Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggi che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.

Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 76 - Periodo di imbarco

1. Il periodo di imbarco è di 5 mesi, prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore e di 5 mesi per le navi traghetto.
[…]

Art. 79 - Comitato paritetico
1. Le parti convengono che, per le questioni riguardanti i turni particolari, la rappresentanza in seno al Comitato paritetico presso le capitanerie di porto ove esiste un turno particolare - presieduto dal comandante del porto - sia costituita da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente Contratto e da altrettanti membri nominati dalla Organizzazione sindacale dell’armamento libero.
2. Le parti concordano che al predetto Comitato - oltre ai compiti che saranno allo stesso affidati dal Comitato centrale per il collocamento dei marittimi, istituito presso il Ministero della marina mercantile - sia demandato il compito di vigilare sull’applicazione delle norme del presente regolamento e di decidere sui casi controversi in ordine alle norme stesse.

Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 81 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo

1. Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38 per cento dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo sarà del 33 per cento.
2. Il marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la chiamata di imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
3. Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
[…]

Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 87 - Periodo d’imbarco

1. Il periodo d’imbarco è di 5 mesi, prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore e di 5 mesi per le navi traghetto.
2. La determinazione del periodo di imbarco per le navi da passeggeri con impiego stagionale sarà rinviata alla contrattazione integrativa del Contratto nazionale.
Da parte dell’armatore potrà essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato sino a 20 giorni prima del periodo minimo d’imbarco.
3. Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco, sbarcherà per "rotazione sociale", salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli artt. 89 e 90.
[…]

Art. 88 - Periodo di riposo
1. Dopo aver completato il periodo d’imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati salvo quanto previsto dai successivi punti 2. e 3.
[…]
3. Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d’imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato. Qualora il marittimo venga chiamato all’imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del marittimo.
[…]

Capo XV Varianti da apportare al Contratto nella sua applicazione alle navi adibite a servizi locali
Art. 101 - Varianti da apportare al Contratto nella sua applicazione per le navi dell’armamento libero esercenti servizi locali regolari

1. In considerazione delle particolari caratteristiche del servizio esercitato dalle navi delle suddette società vengono concordate le seguenti varianti al Contratto nazionale:
A) Servizio in porto e in navigazione
1. In deroga agli artt. 17, 18, 19, 21, 22, il servizio in porto e in navigazione sarà regolato come segue:
2. Durante le soste in porto che non eccedono la durata di 24 ore continuerà il turno di navigazione per tutto il personale salvo diverse disposizioni del comandante anche per singole categorie dell’equipaggio.
3. Durante le soste in porto o rada eccedenti le 24 ore di durata o quando non si effettui il turno di navigazione l’orario normale di lavoro sarà di 8 ore giornaliere. Per il personale di coperta e di macchina si effettuerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13 alle 17; per il personale di camera e cucina sarà regolato secondo le esigenze di servizio.
4. In sede aziendale sarà stabilito quali delle ore eccedenti l’orario normale giornaliero di lavoro, compreso tra le ore 7 e le ore 19, sono di riposo e quali di lavoro straordinario.
5. Durante la sosta della nave in porto quando non si effettua il turno di navigazione il personale potrà essere chiamato a prestare servizio di guardia sia notturno che diurno nel numero ritenuto sufficiente a giudizio del comandante, secondo le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
Il personale comandato dopo l’orario normale di lavoro, nei giorni feriali, al servizio di guardia in porto avrà diritto:
a) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione, al 35 per cento del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza, al 70 per cento del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);
c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo, con prestazione, all’intero compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno).
Per il servizio di guardia effettuato, in giornata festiva, diurno o notturno, si farà luogo al trattamento fissato per i giorni feriali, e verranno inoltre corrisposte tante ore di riposo compensativo quante sono state le ore di guardia.
6. Il passaggio dal servizio di porto al servizio di navigazione, e viceversa, avrà luogo con le modalità determinate dal comandante.
7. In navigazione l’orario normale di lavoro sarà di 8 ore e sarà effettuato dalle ore 7 alle ore 19. A ciò sarà provveduto distribuendo i turni di guardia e disponendo orari anche non continuativi a seconda delle esigenze di servizio, e compatibilmente con le tabelle di armamento.
8. Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
9. Al personale franco di guardia e di servizio chiamato per effettuare manovra sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario forfettizzato di mezz’ora, salvo il caso che la partecipazione alla manovra duri più di 45 minuti. Qualora la durata alla partecipazione alla manovra superi i 45 minuti, sarà corrisposto al personale il compenso di mezz’ora per lavoro straordinario compiuto oltre i 45 minuti.
B) Vitto
10. L’armatore avrà facoltà di corrispondere in ogni caso il vitto in contanti, in misura da determinarsi, caso per caso, d’accordo fra le parti.

Capo XVI Disposizioni finali e di attuazione
Art. 102 - Disciplina contrattuale

1. La disciplina risultante dalle disposizioni del presente Contratto collettivo, da valutare anche nel loro complesso, si intende stabilita in sostituzione complessiva dei trattamenti comunque in atto per effetto di qualsiasi altra regolamentazione collettiva nazionale preesistente, anche se di carattere corporativo o estesa erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Art. 104 - Contrattazione integrativa
1. Fermo restando tutto quanto previsto anche dalla premessa del presente Contratto, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di contrattazione integrativa particolari argomenti di carattere aziendale:
a) che siano stati rinviati espressamente dal Contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
b) che riguardino il rinnovo degli Accordi integrativi già stipulati, per le materie che non siano state oggetto di accordi e di trattazione in sede nazionale. In tal caso sarà mantenuto l’eventuale trattamento di miglior favore;
c) che non siano stati già disciplinati dal Contratto nazionale.
2. Sono esclusi gli argomenti che abbiano formato oggetto di richieste e di trattazione in sede di rinnovo del Contratto nazionale e successivamente abbandonati.
[…]
5. L’Accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
6. Durante il periodo di validità del presente Contratto non dovranno essere posti a carico delle aziende nuovi oneri e la eventuale contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto soltanto l’applicazione delle norme sulla organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali.

Appendice
Diritti sindacali
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai Contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi soggette all’applicazione del presente Contratto "Rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Su ogni nave possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente Contratto:
1) rappresentante sindacale sino a 100 membri di equipaggio;
2) rappresentanti sindacali da 101 a 300 membri di equipaggio;
3) rappresentanti sindacali oltre 300 membri di equipaggio.
Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente all’esatta applicazione dei Contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l’eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari delle navi da passeggeri".
I componenti le Rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali.
2. Sulle navi l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19. Nei porti capolinea, nei quali la sosta della nave è inferiore a 3 giorni e quando la cucina viene chiusa, saranno consentiti l’accesso e la permanenza a bordo anche nel giorno di arrivo, dopo lo sbarco dei passeggeri.
3. I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
4. L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
5. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle società armatrici, a cinque membri della segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente Contratto. Agli anzidetti cinque membri della segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
6. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a 3 ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
7. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.

Affissione comunicazioni sindacali
1. La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto e delle sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle segreterie responsabili delle Organizzazioni e sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1., che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla direzione della società o sedi succursali.

Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero, sarà costituita una Commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle Organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.

Navi specializzate e tradizionali
La composizione numerica dell’equipaggio nelle varie sezioni, sarà finalizzata al raggiungimento di una più efficiente operatività della nave ed a un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.
A tale proposito in via sperimentale su alcune navi possono essere apportate le seguenti modifiche:
a) una diversa organizzazione del lavoro e dei servizi di bordo attraverso un più adeguato e razionale impiego del personale;
b) un diverso svolgimento dei servizi amministrativi mediante una più equa distribuzione degli stessi tra gli ufficiali;
c) un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.

Periodo d’imbarco e periodo di riposo
Nell’applicazione e per i fini dei criteri sopra enunciati, sarà esaminata la possibilità di stabilire un diverso periodo di imbarco fermo restando il rapporto tra periodo di imbarco e periodo di riposo stabilito dalla norma contrattuale.

Comitati paritetici per la mobilità della manodopera
In relazione alla necessaria mobilità della manodopera, e per adeguare sotto l’aspetto numerico e professionale la categoria alle esigenze della flotta, vengono costituiti dei Comitati paritetici.
Detti Comitati opereranno a Genova per l’alto e medio Tirreno, a Napoli per il Mezzogiorno e le isole, a Trieste per l’alto e medio Adriatico ed a Roma per eventuali problemi di carattere generale.
I compiti dei Comitati sono i seguenti:
A) controllare la consistenza del personale delle varie categorie in caso di ampliamento, riduzione o riconversione delle attività marittime, allo scopo di sistemare personale eccedente attraverso l’imbarco o reiscrizione al turno in altre aziende;
B) controllare periodicamente i turni particolari al fine di accertare le eventuali eccedenze o carenze delle qualifiche degli iscritti ai turni;
C) predisporre iniziative per la partecipazione dei lavoratori a programmi di qualificazione e riqualificazione, allo scopo di avviare un processo che porti al superamento delle carenze e delle eccedenze di determinate qualifiche.

Fondo di dotazione per la riqualificazione e specializzazione del personale
Allo scopo di adeguare il grado di professionalità degli equipaggi alle esigenze imposte dalla crescente specializzazione ad automazione delle navi, e per favorire lo sviluppo di una flotta competitiva, è costituito un fondo per la realizzazione di corsi di riqualificazione e specializzazione dei marittimi.
Il fondo sarà utilizzato per:
a) avviare ufficiali, sottufficiali e comuni a corsi di riqualificazione e specializzazione ritenuti necessari alle esigenze della flotta presso enti o istituti professionali, sia in Italia che all’estero;
b) imbarcare, compatibilmente con le esigenze operative ed alla disponibilità degli alloggi, personale in soprannumero per periodi di istruzione su navi automatizzate e/o specializzate;
c) utilizzare ufficiali e sottufficiali già adeguatamente sperimentati con funzioni didattiche secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento del Fondo.
Il Fondo dovrà inoltre svolgere attività promozionale presso enti comunitari, statali e regionali, per riordinamento scolastico e la formazione professionale servendosi anche del contributo e della esperienza delle associazioni professionali (Collegio dei capitani ed altri enti).
La costituzione del Fondo ed il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento che prevede:
1) le modalità di finanziamento (limitatamente alle navi superiori alle 1000 t.s.l.);
2) un Comitato di gestione paritetico composto da membri nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalla associazione armatoriale firmataria e stipulante;
3) le procedure per la selezione e l’avviamento del personale ai corsi.

Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di ammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo. Conseguentemente, premesso che l’eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare variazioni di costo, le parti concordano di sperimentare, per una durata da stabilire, una diversa organizzazione del lavoro a bordo.
Le modifiche da apportare potranno riguardare la conduzione delle navi, lo svolgimento delle operazioni commerciali, la manutenzione della nave ed i servizi di bordo.
Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro, si dovrà tener conto della tipologia della nave e dei viaggi ai quali è adibita, nonché del rapporto operativo delle aziende sulle navi.

Navi automatizzate
(Dotate di certificato IAQ o navi sulle quali l’automazione rappresenta elemento determinante nella conduzione e nelle operazioni commerciali).
1) Tabella di armamento
La composizione della tabella di armamento è definibile tenuto conto del grado di automazione della nave e di professionalità del personale. Le nuove tabelle che comporteranno una variazione qualitativa e quantitativa rispetto alle tabelle tradizionali dovranno tenere conto:
a) di eventuali nuove attribuzioni di compiti e funzioni polivalenti nell’ambito di una diversa organizzazione del lavoro;
b) di una eventuale diversa classificazione del personale con corrispondente introduzione di nuove qualifiche professionali e di funzioni polivalenti.
2) Servizio in navigazione e in porto
Nella composizione numerica delle guardie sarà tenuto conto del grado di automazione della nave.
L’orario di lavoro e di riposo sia in navigazione che in porto, potrà essere disciplinato in considerazione della diversa organizzazione del lavoro ed essere diversamente distribuito nell’arco della giornata tra le varie sezioni e le varie qualifiche tecniche, complementari e polivalenti.