Categoria: 1985
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 gennaio 1985
Validità: 01.02.1985 - 31.12.1986
Parti: Fenaodi, Sno, Antlo-Casa, Claai e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Odontotecnici, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
• Premessa

• Relazioni sindacali
Art. 2 - Delega sindacale
Art. 3 - Permessi retribuiti
Art. 4 - Diritto di assemblea
Art. 5 - Delegato di impresa
Art. 6 - Tutela dei licenziamenti
Art. 7 - Quota diffusione contratto
Art. 8 - Lavoratori studenti
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Classificazione dei lavoratori: profili e declaratorie
Art. 11 - Indennità di contingenza
Art. 12 - Definizione delle voci retributive
Art. 13 - Struttura della paga tabellare livelli retributivi
Art. 14 - Trasferte
Art. 15 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto: trattamento di miglior favore
Art. 16 - Reclami sulla retribuzione
Art. 17 - Decorrenza e durata
Art. 18 - Tabelle retributive in vigore dal 1 febbraio 1985
Art. 19 - Una tantum
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 25 - Enti bilaterali
Parte II - Operai
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Gratifica natalizia
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 13 - Indumenti di lavoro
Art. 14 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Divieti
Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Permessi
Art. 22 - Custodia metalli preziosi
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 25 - Licenziamento per mancanze
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 27 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Indennità in caso di morte
Art. 29 - Reclami e controversie
Art. 30 - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
Parte III - Impiegati
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 16 - Trattamento di malattia o infortunio
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Doveri del lavoratore
Art. 21 - Assenze e permessi
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Trasformazione - Trapasso - Cessione - Cessazione e fallimento dell’impresa
Art. 27 - Certificato di lavoro
Parte IV - Apprendistato
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata dell’apprendistato e percentuali retributive
Art. 5 - Malattia e infortuni
Art. 6 - Minimi di paga
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione della qualifica
Art. 11 - Inscindibilità

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese odontotecniche artigiane e dalle aziende odontotecniche

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana odontotecnica s’intende l’azienda avente i requisiti previsti dalla legge 24 agosto 1985, n. 443.

Addì 25 gennaio 1985 tra la Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani (Fenaodi), il Sindacato Nazionale Odontotecnici (Sno), l’Antlo (Associazione Nazionale Titolari Laboratori Odontotecnici) aderente alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa), con l’intervento della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa), la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane e la Flm (Federazione Lavoratori Metalmeccanici) che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

Parte I - Comune
Art. 1 Rapporti sindacali
Premessa

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana odontotecnica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di relazione e rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane odontotecniche, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
In questo quadro si sottolinea l’impegno delle parti a riaffermare l’importanza del settore per le caratteristiche produttive delle attività rigorosamente rispondenti ad una domanda di salute e prevenzione della stessa (concetto e cultura non ancora compresi sostanzialmente nel Paese), anche tramite una regolamentazione di natura legislativa intesa a superare la legge n. 1265 del 1927 e il relativo regolamento n. 1334 del 1928, che consenta al settore ed alle strutture produttive, di essere garanti delle risposte alla domanda-espressione delle esigenze della popolazione, nello spirito e rispettando i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Relazioni sindacali
a) In ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane odontotecniche, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’occupazione nel settore e nel territorio, le parti si impegnano ad un confronto per l’esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale, di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese artigiane odontotecniche.
Si conviene che il confronto dovrà tener conto della peculiarità che lega l’impresa artigiana odontotecnica nell’ambiente socio-economico nel quale sorge ed al quale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo.
Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la programmazione territoriale, l’imprenditorialità artigiana ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.
In particolare le parti si impegnano a confrontarsi, di norma ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti, per la verifica e l’assunzione di eventuali iniziative comuni, su:
a1) stato di attuazione della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istituzione del Servizio sanitario nazionale, in particolare in riferimento al rapporto tra l’attività del settore e servizio stesso, con particolare attenzione all’utilizzo dello strumento delle Convenzioni sia a livello nazionale che nel territorio;
a2) stato di attuazione dell’iter parlamentare delle proposte tendenti all’affermazione di una odontotecnica moderna e adeguata alle esigenze reali della popolazione che superi l’anacronistica legislazione vigente.
b) Impegno delle parti al confronto ed all’esame congiunto a livello regionale e provinciale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo delle regioni e degli enti locali sui problemi dell’artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane odontotecniche, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione finalizzata a nuove metodologie e innovazioni tecnologiche.
Per quanto riguarda il livello regionale le parti si impegnano a concorrere con azioni congiunte verso le regioni, di interventi di carattere programmatorio atti a:
b1) individuare le linee sia quantitative che qualitative di sviluppo del settore tra il potenziale produzione/prestazione e la domanda espressa dall’utenza anche attraverso il servizio erogato dalle USL;
b2) individuare le linee quantitative e strutturali legate ai processi di istruzione scolastica e di formazione rivolta sia alla qualificazione e/o riqualificazione con particolare attenzione agli eventuali interventi per le finalità di cui al punto b1) della lettera b).
Le parti concordano che il confronto e l’impegno comune sui temi ed ai livelli sopraindicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché alla realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell’impresa, con particolare riguardo alle aree e realtà più deboli del territorio ed in primo luogo del Mezzogiorno.
Le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti per la verifica e l’assunzione di iniziative comuni atte al raggiungimento delle finalità individuate ai punti b1) e b2) della lettera b).
c) Impegno delle parti per un’indagine conoscitiva a livello regionale e provinciale per un confronto in ordine alle tendenze dell’organizzazione e strutturazione produttiva delle imprese artigiane odontotecniche.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati, compresi quelli disponibili presso gli organismi istituzionali - ad esempio la CPA e la CRA - con la possibilità di opportune integrazioni.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto ai punti a), b) e c), comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale.
Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli indicati.
Le richieste di incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.

Art. 4 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruire collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L' assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 5 Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa stessa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in un’assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di un’ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d’impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l’utilizzazione ai fini mutualistici attraverso gli enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra tenuto conto che l’applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l’accantonamento di cui al terzo comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
- La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare facoltà di opzione prevista per l’utilizzo delle somme accantonate indicando per le imprese l’erogazione in forma mutualistica tramite l’ente bilaterale o in sua assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
- Le Organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l’utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Flm conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle Organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali dall’attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli Accordi esistenti a livello territoriale.

Art. 20 Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite in 5 giorni sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Dichiarazione
Per quanto concerne la ripartizione dell’orario settimanale di lavoro, le Confederazioni datoriali come sopra costituite, d’intesa con le rispettive Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell’orario stesso, così come articolato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, è la trasposizione di una situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.

Art. 22 Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10 per cento da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L' applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.
L' attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
La presente normativa entra in vigore dal febbraio 1985.
Inoltre, viene istituita un’indennità annua pari a 16 ore di retribuzione contrattuale, per ogni lavoratore che ne abbia maturato il diritto a fine anno.
Alternativamente, tale indennità potrà essere trasformata, anche parzialmente, in permessi retribuiti in relazione alle esigenze tecnico-produttive delle imprese, sulla base di intese da convenirsi.
Le frazioni di anno si computano in dodicesimi.
La presente normativa decorre dal 1 febbraio 1985 con l’utilizzo di 8 ore; le rimanenti 8 ore saranno utilizzate con decorrenza dal 1 gennaio 1986.

Art. 24 Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Per l’igiene, la sicurezza e l’ambiente di lavoro valgono le norme di legge nazionali e regionali, ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del lavoratore.

Art. 25 Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base dell’art. 4 dell’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 si impegnano ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e risolvere i problemi inerenti la costituzione degli Enti bilaterali entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte II - Operai
Art. 1 Assunzioni

[…]
L' ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria.
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.

Art. 5 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 6 Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 280 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura massima del 50 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
È ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore […]

Art. 8 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’Accordo interconfederale 21 dicembre 1983.

Art. 10 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad inscindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un’indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 13 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l’impresa.

Art. 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta un’integrazione del trattamento Inps fino a garantire il 100 per cento della retribuzione netta di fatto.
[…]

Art. 19 Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere e tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 23 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del presente Contratto e delle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell’art. 25 (licenziamento per mancanze).
[…]

Art. 24 Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

Art. 25 Licenziamento per mancanze
L' azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell’interno dell’impresa, furto o frodi e danneggiamento volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]

Art. 29 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente Contratto.

Parte III - Impiegati
Art. 5 Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 10 Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 280 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 50 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo potrà essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero nei due casi sopraindicati non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì, venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore […]

Art. 11 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 18 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi, sarà corrisposta un’integrazione del trattamento Inps fino a garantire il 100 per cento della retribuzione di fatto netta.
[…]

Art. 20 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
[…]

Art. 22 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Parte IV - Apprendistato
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato odontotecnico è regolata dalle norme di legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione e dell’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separate da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4 Durata dell’apprendistato e percentuali retributive
1) L' inquadramento degli apprendisti per il settore odontotecnico è riferito al 1° gruppo previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, che ne definisce le durate in rapporto all’età di assunzione.
[…]

Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 parte II fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.