Tipologia: CCL
Data firma: 18 gennaio 1985
Validità: 31.12.1987
Parti: Intersind-Sip, Sip e Filpt-Cgil, Silte-Cisl, Uilte-Uil
Settori: Servizi, TLC, Sip

Sommario:

Art. 1 - Premessa
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Personale a tempo parziale, straordinario e apprendistato
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Personale straordinario
Art. 6 - Apprendistato
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 7 - Sede, zona e posto di lavoro
Art. 8 - Orario di lavoro
• Orario flessibile
Art. 9 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Inquadramento
Art. 13 - Mutamento temporaneo di funzioni e attività
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Vestiario
Art. 16 - Alloggio
Art. 17 - Previdenza
Art. 18 - Doveri del lavoratore
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
Stipendio - Retribuzione - Indennità
Art. 20 - Definizione dei termini "stipendio" e "retribuzione"
Art. 21 - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 22 - Pagamento della retribuzione
Art. 23 - Minimi di stipendio
Art. 24 - Assegnazione al livello superiore
Art. 25 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 26 - Indennità di contingenza
Art. 27 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Quattordicesima mensilità
Art. 30 - Premio annuo
Art. 31 - Indennità di reperibilità
Art. 32 - Rimborso spese di locomozione
Art. 33 - Rimborso spese di trasferta
Assenze dal servizio - Malattia - Infortuni - Maternità

Art. 34 - Assenze
Art. 35 - Permessi
Art. 36 - Diritto allo studio - lavoratori studenti
Art. 37 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia
Art. 38 - Infortuni sul lavoro
Art. 39 - Tutela della maternità
Art. 40 - Licenza straordinaria
Art. 41 - Servizio militare
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 42 - Anzianità
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto
Art. 45 - Indennità in caso di morte
Art. 46 - Certificato di lavoro
Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 47 - Commissione interpretativa nazionale
Art. 48 - Controversie individuali sull’inquadramento
Art. 49 - Assemblee dei lavoratori
Art. 50 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
Art. 51 - Permessi ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria
Art. 52 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 53 - Ambiente
Norme finali
Art. 54 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 55 - Cessione o trasformazione della società
Art. 56 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 57 - Decorrenza e durata del Contratto
Appendice
Art. 9 Giorni festivi - Riposo settimanale
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall' art. 19 del Contratto collettivo di lavoro
Schema di lettera per la trattenuta dei contributi sindacali
Art. 2 CCL 24 dicembre 1969
Art. 4 CCL 16 luglio 1981
Art. 43 CCL 16 luglio 1981
Art. 45 CCL 16 luglio 1981

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della Sip

Il giorno 18 gennaio 1985 è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCL 16 luglio 1981 per i lavoratori dipendenti dalla Sip, secondo quanto contenuto nell’Accordo del 1 novembre 1984 e come risulta dal testo seguente, tra la Delegazione Intersind-Sip e la Sip - Società italiana per l’esercizio telefonico p.a. e la Federazione lavoratori telecomunicazioni (Filpt-Cgil, Silte-Cisl, Uilte-Uil).

Art. 1 - Premessa
Il presente Contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la Sip - Società italiana per l’esercizio telefonico p.a. - detta nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.

Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione

[…]
4. Prima dell’assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.

Personale a tempo parziale, straordinario e apprendistato
Art. 5 - Personale straordinario

1. Al lavoratore straordinario si applicano le disposizioni di legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato […]
2. La Società, per le esigenze del traffico nei periodi stagionali, sempre quando non sia sufficiente il personale di commutazione ordinario, può valersi delle prestazioni di personale "straordinario".
[…]

Art. 6 - Apprendistato
1. L’apprendistato, che non è consentito per il tirocinio dei lavori di ufficio anche d’ordine, si compie sia mediante l’assegnazione dell’apprendista ai servizi ed ai lavori della Società sotto la guida di personale adatto, sia con speciali corsi teorico-pratici da svolgersi durante il normale orario di lavoro ed organizzati con le modalità ed i criteri ritenuti più rispondenti alle necessità del servizio ed alle condizioni ambientali.
2. La durata dell’apprendistato viene stabilita come segue:
- per i lavoratori dei servizi d’utenza: mesi 6;
- per tutti gli altri lavoratori: mesi 12.
3. L’istituto dell’apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti.
4. Il periodo di apprendistato iniziato deve essere completato anche dal lavoratore che nel corso del periodo stesso compia il ventesimo anno di età.
[…]
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di legge.

Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 7 - Sede, zona e posto di lavoro

[…]
Posto normale di lavoro
[…]
Contestualmente all’applicazione di quanto precede il personale operante all’esterno inserito nella posizione di lavoro di:
- Tecnico di impianti d’abbonato (attività prevalente installatore-riparatore)
- Tecnico di reti
- Tecnico di sistemi d’utente
- Assistente tecnico di reti
- Assistente tecnico di impianti d’abbonato
- Assistente tecnico di sistemi d’utente
osserverà un intervallo meridiano - non compreso nell’orario di lavoro - della durata minima di 30 minuti e massima di 90 minuti, nell’ambito di una fascia temporale non superiore ad 1 ora e 30 minuti. In coincidenza con l’inizio e la fine del suddetto intervallo, il lavoratore ne darà comunicazione telefonica al Centro di lavoro della sede dell’utente o dal più vicino punto utile. La durata giornaliera dell’intervallo meridiano sarà individuale ma unitaria per i componenti delle squadre.
Durante l’intervallo l’automezzo potrà essere utilizzato soltanto per comprovate necessità di raggiungimento del più vicino posto di ristoro.
[…]

Art. 8 - Orario di lavoro
1. La durata settimanale dell’orario normale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, fatta eccezione per i seguenti lavoratori per i quali, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) - Operatori di commutazione ................................. 36 ore
- Capo turno di commutazione ............................... 36 ore
- Capo sala di commutazione ................................ 36 ore
b) dal 1 gennaio 1985: Operatori di commutazione notturna delle sedi di Milano, Roma e Napoli ................................... 36 ore
c) dal 1 gennaio 1986, fino alla revisione degli attuali regimi d’orario (0-24): Operatori di commutazione notturna delle sedi ad esclusione di Milano, Roma e Napoli ................. 36 ore
La durata settimanale dell’orario normale di lavoro degli Operatori di commutazione viene elevata a 38 ore, contestualmente al riassetto organizzativo dei Centri di lavoro servizi d’utenza di 2° livello, da attuarsi entro il 30 aprile 1986 ed all’attribuzione ai medesimi della posizione di lavoro di "Operatore addetto ai servizi d’utenza".
Quanto sopra si applica contestualmente anche nei confronti dei Capo turno e Capo sala addetti ai servizi d’utenza.
Per i lavoratori addetti ai servizi d’utenza, per gli Operatori di commutazione e per gli Operatori di commutazione notturna gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali.
2. Gli orari di lavoro sopraindicati sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana e potranno essere effettuati in turni a orario base, orario sfalsato, orario a ciclo continuo, secondo le esigenze di servizio; in tal caso, le due giornate di libertà e di riposo potranno anche non essere consecutive.
3. All’ora stabilita per l’inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
4. L’orario di lavoro, sempre nei limiti della sua durata, e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, può essere continuato o con interruzione. Nel caso in cui esso sia continuato, il lavoratore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, la cui durata non potrà essere di norma inferiore ad un’ora o, comunque, a mezz’ora nel caso di lavoro a turno. Nel caso in cui esso sia interrotto, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non deve essere inferiore ad un’ora e superiore a 4 ore.
5. Il personale turnista di centrale, il personale di custodia, i notturnisti, cui non può essere consentito l’allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà, in sostituzione del riposo intermedio, di consumare la refezione durante le ore di servizio.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario.
7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
[…]

Orario flessibile
10. Fermo restando il mantenimento dell’orario flessibile in tutte le sedi ove lo stesso è già in atto, potranno essere interessate all’orario flessibile tutte le sedi di lavoro ove siano occupati almeno 50 dipendenti (o anche un minor numero, qualora nel posto di lavoro siano in atto i sistemi automatici di rilevazione presenze necessari alla gestione dell’orario flessibile; in casi particolari l’installazione dei suddetti sistemi potrà essere oggetto di valutazione a livello locale tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti).
11. L’introduzione dell’orario flessibile è subordinata alla richiesta del personale, formulata tramite le Organizzazioni sindacali stipulanti a livello locale, con le quali verrà pure compiuto un esame in comune delle condizioni tecnico-operative di fattibilità, nel quadro degli indirizzi di seguito specificati.
12. Il tipo di flessibilità si articolerà su una fascia mobile di un’ora (collocata all’inizio e al termine dell’orario), con compensazione giornaliera. La scelta dell’ora di entrata, nell’ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l’orario di uscita.
In particolare:
a) la fascia mobile oraria di entrata sarà collocata tra le ore 8 e le ore 9;
b) il termine dell’orario di lavoro viene determinato giornalmente con riferimento all’orario di entrata; ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della fascia saranno considerate come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell’orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno assenza ingiustificata (salvo diverso titolo);
c) la flessibilità dell’orario, per tutto il personale dei settori che nell’ambito degli Uffici amministrativo-commerciali esplicano la loro normale attività in contatto con il pubblico, sarà adeguata localmente alle esigenze di servizio e, a tali effetti, contenuta in 30', fermo restando l’inizio della fascia alle ore 8.
13. L’orario flessibile potrà riguardare tutto il personale con esclusione, per ragioni organizzative, dei lavoratori addetti ai servizi generali e del personale turnista, indipendentemente dal regime d’orario da questi seguito nella giornata (ad esempio turnisti del CED ecc.).
A livello di Agenzia, non saranno interessati all’orario flessibile i lavoratori manuali e gli impiegati operanti nell’ambito dei Centri di lavoro.
Eventuali ulteriori casi di esclusione potranno essere individuati a livello locale in relazione a particolari esigenze di servizio, anche per singole giornate.
14. Potrà essere interessato all’orario flessibile - limitatamente alle sedi nelle quali sia stato introdotto - anche il personale a tempo parziale che svolga attività compatibile con l’istituto; tuttavia, la flessibilità sarà contenuta in 30 minuti in entrata e in 30 minuti in uscita nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero, sempre che il conseguente slittamento dell’uscita stessa non vada a cadere nel riposo intermedio.
Note a verbale
1) A tutti gli effetti del presente Contratto sono considerati "lavorativi" tutti i giorni non festivi della settimana, anche nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia concentrato in 5 giornate.
2) Nei riguardi degli operatori del CED, è stabilita una pausa di mezz’ora giornaliera (di cui 20 minuti a carico della Società) quando si tratti di turni continuati e una pausa di mezz’ora (interamente a carico della Società) quando si tratti di operatori che compiano turni rotativi sull’intero arco di 24 ore.
3) Nei turni del personale operante nei Centri di lavoro servizi d’utenza che siano composti di due periodi, di cui uno superiore a 3 ore, quest’ultimo potrà essere intervallato da una pausa non retribuita.
4) A seguito dell’abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "O.S.", per far fronte all’esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall’andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un’aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario del Centro di lavoro. La predetta aliquota sarà stabilita, con definizione tra le parti in sede locale, per ogni Centro di lavoro, all’inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all’andamento del traffico registrati nel corso dell’anno precedente, salvo verifiche sull’effettivo andamento delle assenze nell’anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.
5) Il personale inviato in trasferta in altra sede della Società, segue - salvo diversa disposizione - l’orario giornaliero di lavoro in atto presso tale sede.
[...]
7) Per il personale operante all’esterno inserito nella posizione di lavoro di:
- Tecnico di impianti d’abbonato (attività prevalente installatore-riparatore)
- Tecnico delle reti
- Tecnico di sistemi d’utente
- Assistente tecnico di reti
- Assistente tecnico di impianti di abbonato
- Assistente tecnico di sistemi d’utente
l’intervallo meridiano è regolato dal precedente art. 7, comma quarto.
[…]
10) L’articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici commerciali, nell’ambito delle previste 6 ore di coincidenza dell’attività agli sportelli con l’orario normale di lavoro, e la relativa individuazione delle presenze necessarie, nonché gli eventuali adattamenti stagionali saranno oggetto di definizione a livello regionale - entro il 31 marzo 1985 - secondo criteri che terranno conto delle esigenze connesse alla domanda e alle conseguenti necessità gestionali.
L’attività di esazione e pagamento sarà svolta con l’osservanza dello stesso orario di apertura al pubblico definito per gli Uffici commerciali.
[…]
Disposizioni transitorie
1) Fino al momento dell’attuazione del riassetto organizzativo dei Centri di lavoro servizi d’utenza, nei confronti dei seralisti (Operatori di commutazione addetti esclusivamente ai turni serali-notturni) verranno applicati i seguenti criteri:
- gli interessati osserveranno l’orario di lavoro di 36 ore settimanali e la loro prestazione ordinaria giornaliera si svolgerà nell’arco di tempo compreso tra le ore 16,30 e le ore 1, con un riposo intermedio non retribuito di mezz’ora;
[…]
2) Nei confronti del personale notturnista dei Centri di lavoro servizi d’utenza di Roma, Milano e Napoli, fino al 31 dicembre 1984, e di quello degli altri Centri di lavoro servizi d’utenza di 1o livello, fino al 31 dicembre 1985, continuerà ad essere osservato l’orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Art. 9 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
[…]
Lavoratori in turno
5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale. Questo potrà essere prestabilito, con definizione tra le parti in sede locale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell’ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d’orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all’altra.
[…]
8. La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al quinto comma, lettera e) dell’art. 10 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
[…]
Note a verbale
1) Per determinate categorie di lavoratori in turno (ad es. lavoratori di centrale, di impianti d’abbonato, reti, servizi d’utenza ecc.) possono essere stabilite, con definizione tra le parti in sede locale, compensazione di orario fra più settimane di calendario, fermo restando per il personale interessato l’orario effettivo di lavoro - mediamente in ciascun ciclo di turni - stabilito all’art. 8. In tale ipotesi - come pure nel caso di cadenza non uniforme del riposo settimanale, secondo quanto previsto nella seconda parte del quinto comma del presente articolo - non compete alcun compenso per lavoro straordinario o festivo.
[…]

Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]
9. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.
[…]

Art. 11 - Ferie
[…]
3. Le ferie devono essere godute nel corso dell’anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 15 - Vestiario
1. La Società fornirà al personale di cui al successivo terzo comma gli indumenti e gli oggetti nello stesso indicati.
2. La Società si riserva la facoltà di richiedere la riconsegna di particolari indumenti, in relazione anche alla data ed allo stato di uso, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro o sempre quando venga a mancare il titolo dell’assegnazione, nonché la facoltà di sostituire gli indumenti ed oggetti assegnati anche prima del termine di durata dell’assegnazione, nel caso in cui gli indumenti ed oggetti stessi non risultino più sufficientemente decorosi ed idonei, salvo l’addebito della relativa spesa al lavoratore responsabile di grave trascuratezza.
3. Il personale di seguito indicato ha l’obbligo di indossare nelle ore di servizio la seguente dotazione di vestiario:
…omissis…
4. Oltre alle dotazioni di vestiario di cui al precedente terzo comma la Società provvederà altresì a dotare singoli lavoratori o reparti di tutti quegli altri indumenti ed oggetti di vestiario che siano prescritti dalle norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Saranno definite a livello di Direzione regionale:
a) le eventuali aggiunte di dotazione di particolari indumenti rese necessarie da peculiarità riguardanti le singole Regioni o da particolari situazioni ambientali (per es. servizio collegamento piroscafi ecc.);
b) le dotazioni integrative ai lavoratori che normalmente operano all’esterno in zone di montagna;
c) la ripartizione e la frequenza di assegnazione dei capi di vestiario (tute) di cui ai punti 1a), e 8), nei limiti complessivi ivi indicati;
d) l’assegnazione in sostituzione delle tute di tela di un corrispondente numero di pantaloni e camiciole, purché riguardi la generalità dei lavoratori interessati di una stessa Agenzia;
e) una diversa ripartizione - nell’ambito delle quantità complessivamente previste - della assegnazione delle tute di tela e di fustagno per tutti i lavoratori interni (centrali, trasmissioni, addetti all’assegnazione lavori);
f) l’estensione della dotazione dell’eskimo al personale di magazzino, in presenza di particolari condizioni strutturali ambientali e ogni qualvolta lo stesso sia impegnato nei compiti di guida dell’autocarro.
6. Il personale ha l’obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti ed oggetti assegnati di cui al presente articolo, e di utilizzarli esclusivamente per ragioni di servizio.
Note a verbale
1) Nei confronti del personale dei Servizi d’utenza, di quello addetto all’assegnazione lavori, di centrale (con esclusione degli addetti a compiti di assistenza ai collaudi delle centrali), trasmissione, nonché di quello impiegatizio (capitecnici e assistenti) addetto a lavori interni si procederà all’assegnazione delle pantofole su richiesta dei singoli interessati e nei casi in cui l’assegnazione di dette calzature sia imposta da esigenze di sicurezza sul lavoro. In entrambe le ipotesi l’uso delle pantofole è obbligatorio.
2) Le varianti - risultanti dal presente articolo - alle dotazioni di indumenti in precedenza previste, avranno applicazione dal momento della scadenza del termine di durata degli indumenti già assegnati, e comunque non prima dell’esaurimento delle scorte di magazzino.
3) I seguenti indumenti verranno inoltre assegnati in quanto espressamente richiesti:
- vestaglie: per i lavoratori dei servizi d’utenza, magazzino (personale impiegatizio), tecnici di sistemi d’utente, per i capitecnici e assistenti di impianto d’abbonato, reti, centrali, trasmissione, officina e sistemi d’utente; nonché per gli addetti all’archivio e alla corrispondenza (2 capi ogni 2 anni);
- tute di tela: per i capitecnici, gli assistenti di reti, impianti d’abbonato e di trasmissione; per gli assistenti del servizio edile (1 ogni 5 anni);
- guanti: per i lavoratori addetti con continuità alla guida di automezzi sociali (1 paio ogni 3 anni);
- stivali di gomma: per i capitecnici e assistenti di impianti, di abbonamento e di reti (1 paio);

Art. 18 - Doveri del lavoratore
1. Il servizio pubblico gestito dalla Società, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell’espletamento dei compiti loro affidati.
In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell’esigenza di garantire all’utenza il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare:
a) osservare le norme del presente Contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti;
[…]
c) durante l’orario di lavoro disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali e con l’utenza condotta uniformata a principi di correttezza, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
f) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
g) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali sociali da parte del personale della Società, e non introdurre - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
[…]
2. La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente Contratto.

Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
1. L’inosservanza da parte dei lavoratori dei doveri loro spettanti, darà luogo, a seconda della gravità delle mancanze, a:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di stipendio, comunque non superiore a 4 ore;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
f) licenziamento con preavviso o senza preavviso per ragioni disciplinari, secondo le norme di legge.
2. Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
3. La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
4. La sospensione di cui alla lettera d) del precedente primo comma è inflitta in caso di recidiva in mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei provvedimenti di cui alle stesse lettere a), b), c).
5. La sospensione di cui alla lettera e) del precedente primo comma è inflitta in caso di mancanze gravi ma tali da non consentire l’applicazione del provvedimento di cui alla lettera f).
6. Il licenziamento non esclude altre eventuali responsabilità, di ordine civile o penale, nelle quali il lavoratore sia incorso.
[…]

Stipendio - Retribuzione - Indennità
Art. 31 - Indennità di reperibilità

1. La reperibilità è un istituto integrativo degli orari di lavoro di cui all’art. 8 ed è finalizzata a garantire la continuità del servizio telefonico e la tutela degli impianti.
2. Qualora venga richiesta al lavoratore la reperibilità oltre l’orario normale di lavoro, la Società, per ogni ora di reperibilità, dovrà corrispondergli un’indennità […]

Assenze dal servizio - Malattia - Infortuni - Maternità
Art. 38 - Infortuni sul lavoro

1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l’obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la Società.
[…]
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, la Società provvederà, compatibilmente con le norme di legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
Note a verbale
1) Per quanto concerne la pratica applicazione del terzo comma del presente articolo si rinvia ai chiarimenti intervenuti in proposito, come da lettera inviata dalla Società alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
[…]

Art. 39 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gestazione e di puerperio valgono le norme di leggi vigenti in materia.
[…]

Controversie di lavoro e relazioni sindacali
Art. 47 - Commissione interpretativa nazionale

1. Le controversie sull’interpretazione del presente Contratto saranno definite da una commissione paritetica formata da delegati delle parti stipulanti (ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori designerà un solo delegato). Detta Commissione ove lo ritenga necessario, sceglierà di comune accordo un Presidente.
2. La Commissione deciderà senza formalità di procedura; essa sarà convocata, dietro richiesta di una delle parti stipulanti, entro 60 giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 49 - Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni dei lavoratori che sono parte stipulante del Contratto possono chiedere di indire per le unità produttive, fuori dell’orario di lavoro (nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue), in locali di cui la Società abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente dalla Società stessa.
[…]
4. Gli argomenti dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
5. Compete alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di curare il corretto andamento delle assemblee.
[…]
Nota a verbale
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di assemblea, si richiamano, in particolare, i criteri seguenti:
a) il numero massimo di 10 ore annue va riferito ad anno solare;
b) il lavoratore potrà assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione all’assemblea, e gli verrà conteggiato il tempo di assenza effettiva dal lavoro;
c) le assemblee dovranno essere effettuate, salvo casi particolari, all’inizio o al termine di ciascun periodo giornaliero dell’orario di lavoro;
d) le assenze dal servizio per la partecipazione alle assemblee in orario di lavoro saranno considerate a tutti gli effetti come permessi retribuiti.

Art. 50 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
1. La Società collocherà presso le sedi di:
- Direzione generale
- Direzione regionale
- Agenzia
un albo a disposizione dei Sindacati di categoria, aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive segreterie.
2. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla locale Direzione aziendale.
Nota a verbale
Per le sedi diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo restano ferme le situazioni di fatto esistenti alle quali si farà riferimento analogico per la collocazione di albi presso nuovi centri di lavoro che siano eventualmente istituiti.

Art. 53 - Ambiente
1. Nella comune consapevolezza del valore prioritario che deve riconoscersi agli obiettivi della salvaguardia e del miglioramento della qualità dell’ambiente, l’Azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti si sono impegnate alla ricerca delle soluzioni ritenute idonee ai fini di una più effettiva adeguatezza del rapporto lavoratore-ambiente sotto lo specifico profilo della sicurezza e della tutela della salute.
2. In questa prospettiva e in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parti stipulanti hanno convenuto sull’opportunità di istituire, a diversi livelli dell’Organizzazione aziendale, apposite commissioni alle quali assegnare specifiche e ben definite competenze, nell’intento di:
a) conoscere, in modo tecnicamente approfondito, le problematiche attinenti l’ambiente e l’igiene sul lavoro, anche in via preventiva;
b) pervenire ad una auspicabile composizione dei rispettivi punti di vista sulle questioni comunque insorgenti in materia di tutela della salute dei lavoratori;
c) individuare e promuovere le azioni di sensibilizzazione e i modi di propulsione per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la loro ottimizzazione e razionalizzazione.
3. Per quanto concerne le attribuzioni, la composizione, il funzionamento delle commissioni di cui sopra, nonché la realizzazione, con la necessaria gradualità, di un sistema integrato di informazioni in ordine ai dati biostatistici e ambientali si fa rinvio alle apposite intese contestualmente intervenute tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti.
4. Nello stesso testo sono pure definite le modalità per il controllo, ai sensi del citato art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dello stato di applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Appendice
Comunicato
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro

A maggior chiarimento delle norme contenute nell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro in tema di provvedimenti disciplinari, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si precisa quanto segue:
I - Si applica la sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero (verbale o scritto) ad un massimo di giorni 10 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di inosservanza del dovere di diligenza o di collaborazione, come ad esempio:
- mancato rispetto delle disposizioni di servizio;
[…]
- condotta non uniformata a principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori;
[…]
- inosservanza delle norme del Contratto collettivo di lavoro.
[…]
III - Generalità:
1. Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni, tenuto conto del servizio pubblico gestito dalla Società, saranno determinati anche in relazione:
- alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
2. al lavoratore che commette una mancanza della stessa natura di quella già sanzionata o la stessa mancanza, sarà irrogata una sanzione di maggiore entità, anche se non prevista nel medesimo paragrafo;
3. se uno stesso fatto sanzionabile disciplinarmente comporta l’applicazione di più provvedimenti, si applica quello più elevato tenendo conto della gravità della mancanza.