Tipologia: CCNL
Data firma: 6 dicembre 1986
Validità: 01.12.1986 - 30.11.1989
Parti: Asap e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Industria, PP.SS.

Sommario:

Avvertenza
Dichiarazione delle parti contraenti
Parte prima
I - Rapporti sindacali

Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale
Art. 2 - Relazioni industriali
Art. 3 - Organizzazione del lavoro - Gruppi funzionali integrati - Formazione professionale
• Organizzazione del lavoro
• Gruppi funzionali integrati
• Formazione professionale
Art. 4 - Comitato congiunto sulla previdenza integrativa
Art. 5 - Fondo di solidarietà
Art. 6 - Mercato del lavoro
Art. 7 - Pari opportunità femminile
Art. 8 - Intesa su appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
II - Diritti sindacali
Art. 9 - Strutture sindacali di fabbrica
Art. 10 - Istituti di patronato
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 13 - Contributi sindacali
Art. 14 - Comunicazioni sindacali
Art. 15 - Diritto d’assemblea e locali
Parte seconda
I - Inserimento del lavoratore nell'Azienda

Art. 16 - Assunzione
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 19 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell’azienda
Art. 20 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 21 - Abiti da lavoro
Art. 22 - Visita personale di controllo
Art. 23 - Igiene, sicurezza e ambiente
Art. 24 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 25 - Contratti di formazione-lavoro
Art. 26 - Lavoratori studenti
Art. 27 - Diritto allo studio
II - Classificazioni
Art. 28 - Classificazione del personale
Art. 29 - Normative particolari per i quadri
Art. 30 - Passaggio di mansioni
III - Trattamento economico
Art. 31 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
Art. 32 - Determinazione della quota oraria e giornaliera
Art. 33 - Minimi retributivi
Art. 34 - Trattamenti economici specifici per i lavoratori dell’area 5
Art. 35 - Indennità di contingenza
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Contrattazione salariale aziendale
Art. 38 - Forme incentivanti di retribuzione
Art. 39 - Indennità per disagiata sede
Art. 40 - Contestazioni sulla retribuzione
IV - Durata del lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro
1) Lavoratori giornalieri non discontinui
2) Lavoratori turnisti
3) Lavoratori discontinui
• Dichiarazione a verbale
Art. 42 - Lavoro a tempo parziale
Art. 43 - Interruzione del lavoro a causa di forza maggiore e riduzione dell’orario
Art. 44 - Chiamate fuori orario
Art. 45 - Giorni festivi
Art. 46 - Lavoro supplementare - straordinario - notturno - festivo
Art. 47 - Maggiorazioni per lavoro in turno
Art. 48 - Ferie
V - Trasferimenti e trasferte

Art. 49 - Trasferimenti
Art. 50 - Trasferte
Art. 51 - Lavoro all’estero
1) Tutela sindacale
2) Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro

b) Ferie
c) Festività
d) Trattamento di fine rapporto
3) Tutela previdenziale
4) Questioni inerenti l’insediamento
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
Art. 53 - Denuncia di infortunio e malattia professionale
Art. 54 - Conservazione del posto durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 55 - Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 56 - Congedo matrimoniale
Art. 57 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 58 - Servizio militare
Art. 59 - Aspettativa
VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto
Art. 62 - Certificato di lavoro
Parte terza
I - Disciplina nell'Azienda

Art. 63 - Doveri del lavoratore
Art. 64 - Disciplina aziendale
Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
Art. 66 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
Art. 67 - Licenziamento
II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 68 - Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 69 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 70 - Impegni derivanti dall’applicazione delle procedure
Parte quarta
Disposizioni finali

Art. 71 - Distribuzione del Contratto ed esclusiva di stampa
Art. 72 - Durata del Contratto
Allegati
Allegato 1 - Accordo integrativo
Allegato 2 - Accordo sulla determinazione degli organici
Allegato 3/a - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1 gennaio 1987
Allegato 3/b - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1 dicembre 1987
Allegato 3/c - Minimi mensili di stipendio in vigore dal 1 dicembre 1988
Allegato 3/d - Valori per livello della contingenza in vigore al 1 dicembre 1986
Allegato 4 - Trattamenti economici specifici per i lavoratori dell’area 5
Allegato 5 - Accordo Fondo prestiti case - Fida
Allegato 6 - Dichiarazione congiunta sulle mense
Allegato 7 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato 8 -Declaratorie e profili per settori
Allegato 9 - Leggi e decreti richiamati nel presente Contratto
Allegato 10 - Statuto dei diritti dei lavoratori Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle industrie del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche

Il 6 dicembre 1986, in Roma, tra l’Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap, e la Filcea-Cgil nazionale, la Flerica-Cisl nazionale con l’assistenza del Comitato di negoziazione, dell’Esecutivo nazionale e della Cisl confederale, la Uilcid-Uil nazionale, con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali e territoriali dei suddetti sindacati di categoria e dai Consigli di fabbrica dei settori interessati, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali nelle aziende a partecipazione statale del settore chimico rappresentate dall’Asap.

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la distinzione tra operai e impiegati, superata in tutti gli aspetti che ricadono nell’ambito dell’autonomia sindacale, verrà mantenuta a titolo individuale ai soli fini previdenziali.

Dichiarazione delle parti contraenti
I miglioramenti scaglionati nell’arco della vigenza del Contratto di cui agli artt. 33, 37 e 41 trovano spazi di contrattazione nel quadro dello scambio complessivo e continuativo che le parti si sono impegnate a realizzare e sono quindi ad esso correlati.

Parte prima
I - Rapporti sindacali
Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale

Il presente Contratto collettivo si applica ai lavoratori delle aziende associate all’Asap che operano nel campo della chimica e più specificamente nei settori della chimica di base, fibre, ricerca, chimica fine e farmaceutica, coke.
Le modalità ed i tempi di applicazione per i lavoratori di aziende acquisite saranno definiti fra le parti.

Art. 2 - Relazioni industriali
1. Le parti concordano che l’attuale processo evolutivo delle aziende del comparto chimico a partecipazione statale debba tendere ad una crescente e competitiva internazionalizzazione delle sue attività.
Parallelamente, dovranno essere poste in atto azioni di sviluppo, di qualificazione e di risanamento delle attività industriali che, tenendo conto delle attuali criticità sociali, privilegino il consolidamento e lo sviluppo dell’occupazione reale, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani e alle peculiari condizioni del Mezzogiorno.
2. Conseguentemente, al fine di realizzare preventivamente il più alto grado di consenso possibile sulle specifiche linee di politica industriale, le parti intendono improntare i reciproci rapporti sulla base dei seguenti presupposti:
- le aziende riconoscono l’opportunità di coinvolgere concretamente il sindacato nelle scelte strategiche e nelle conseguenti azioni di intervento;
- il sindacato condivide, per parte sua, gli obiettivi dell’efficienza e redditività dell’impresa.
3. Gli obiettivi convenuti saranno perseguiti attraverso un sistema che prevede fasi di consultazione e valutazione congiunta, fasi informative e procedure di conciliazione.
Resta inteso che il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo o limitativo del normale confronto sindacale nelle varie sedi e livelli.
Consultazione e valutazione congiunta; informazione
4. L’Asap, le aziende capo-settore e le OO.SS.LL. istituiscono Comitati intersindacali ai seguenti livelli:
- nazionale;
- regionale e/o comprensoriale (per quelle aree per le quali le parti lo ritengano opportuno in relazione alla presenza in loco di aziende diverse con problemi strategici interconnessi);
- di grande insediamento.
5. La composizione di tali Comitati sarà la seguente:
- Comitato nazionale: una delegazione composta dalle segreterie nazionali di ciascuna Organizzazione di categoria, e una delegazione composta dai massimi livelli di rappresentanza delle aziende e dell’Asap;
- Comitato regionale e/o comprensoriale: una delegazione, fino ad un massimo di tre membri per Organizzazione, composta da segretari di categoria e, se ritenuto opportuno, confederali ed una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle aziende e dell’Asap;
- Comitato di grande insediamento: una delegazione composta da un massimo di nove membri comprensiva di rappresentanti della struttura sindacale e del Consiglio di fabbrica, e una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle aziende e dell’Asap.
6. Compiti e funzioni dei Comitati saranno i seguenti:
- Comitato nazionale:
- acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le strategie di politica industriale delle aziende, al fine di verificare il grado di consenso che il sindacato ritiene di poter realizzare su di esse;
- confrontarsi circa le prospettive ed i programmi di sviluppo, di ricerca e di innovazione tecnologica di portata strategica e funzionali alla competitività aziendale, valutando anche le conseguenze sulla professionalità e sulla organizzazione del lavoro;
- confrontarsi sui progetti attuativi delle suddette linee strategiche nonché sulle relative implicazioni gestionali con particolare riferimento al Mezzogiorno nell’intento di individuare azioni e comportamenti idonei a realizzare i progetti medesimi;
- esaminare in particolare le implicazioni occupazionali che emergono dall’azione industriale al fine anche di individuare le necessarie azioni di supporto con specifica attenzione all’occupazione giovanile e femminile in particolare nel Mezzogiorno;
- affrontare i temi dell’ecologia e della tutela ambientale anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle Organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi, modalità e livelli;
- attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all’ambito di diretta disponibilità delle parti;
- Comitato regionale comprensoriale o di grande insediamento:
- confrontarsi sulle ricadute nel territorio delle strategie esaminate dal Comitato nazionale, sulle possibili attività di reindustrializzazione nei punti di maggior crisi e sull’impatto ecologico-ambientale delle singole realtà produttive;
- attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle Organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi e modalità;
- confrontarsi sui programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica valutandone anche le conseguenze sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità;
- esaminare e discutere le specifiche esigenze di formazione professionale ed i relativi progetti e programmi;
- attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all’ambito di diretta disponibilità delle parti.
7. A livello di segreterie regionali o comprensoriali di categoria, qualora non sia costituito il Comitato regionale o comprensoriale, nonché a livello di Rappresentanze sindacali aziendali per ogni direzione o stabilimento, le aziende forniranno annualmente informazioni relative a:
- programmi e realizzazioni degli investimenti;
- programmi e realizzazioni delle ristrutturazioni;
- programmi produttivi e di vendita e loro aggiornamenti anche ai fini della determinazione dei calendari lavorativi annuali;
- struttura quantitativa e qualitativa della forza-lavoro;
- modifiche significative dell’organizzazione del lavoro e/o delle tecnologie e loro conseguenze sull’occupazione;
- caratteristiche e volume delle eventuali attività conferite a terzi;
- programmi applicativi di ricerca e sviluppo;
- programmi di formazione professionale e di formazione-lavoro.
Le predette informazioni saranno corredate dai necessari dati quantitativi.
8. Nelle unità produttive che realizzano presenze plurisocietarie, eventuali problemi di interesse generale derivanti dalla oggettiva situazione di compresenza relativamente all’utilizzazione dei servizi logistici e/o infrastrutturali saranno oggetto di esame congiunto fra le società capo-settore ed i CdF interessati, eventualmente assistiti dalle strutture territoriali.
Analoga disponibilità viene assicurata, per quanto di competenza, riguardo ad insediamenti industriali nei quali esista la compresenza di società esterne al polo chimico pubblico.
9. Per quanto concerne Eniricerche - tenuto conto delle sue specificità, del ruolo intersettoriale ad essa assegnato per la ricerca scientifica e lo sviluppo della ricerca nell’ambito del Gruppo ENI, nonché del ruolo strategico innovativo che deve avere la ricerca stessa per le applicazioni e lo sviluppo industriale - le informative ed i confronti sulla programmazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte da questo organismo saranno gestiti a livello di uno specifico Comitato nazionale di categoria e confederale, di norma convocato annualmente.
Con riferimento a tali incontri l’azienda fornirà i necessari dati informativi, fatti salvi eventuali specifici vincoli di riservatezza.
A livello di ciascuna delle sue sedi operative, inoltre, Eniricerche fornirà annualmente alle Rappresentanze sindacali aziendali opportune informazioni sullo stato dei programmi di ricerca e sviluppo affidati, per la realizzazione, alle strutture organizzative di tali sedi.
10. Nel caso in cui vengano presi in esame iniziative e progetti coperti da riservatezza, le parti restano impegnate a comportamenti improntati a buona fede e correttezza.
Procedure di conciliazione
11. Nell’ambito dell’attività di valutazione e consultazione congiunta ai vari livelli, le parti sugli specifici temi si asterranno dal prendere iniziative unilaterali per il periodo di tempo ritenuto necessario per realizzare lo specifico confronto.
12. Premesso che le parti privilegeranno il confronto preventivo e la ricerca di soluzioni negoziali per la composizione delle controversie, e che per quelle eventualmente non risolte in sede locale, su richiesta comune, si farà ricorso ad istanze successive, resta inteso che, nelle fasi di contrattazione successive alla fase di valutazione e consultazione congiunta e per le materie che costituiscono oggetto della stessa e di cui al punto 6, esse convengono quanto segue:
- le OO.SS.LL., finché non siano da considerare concluse le predette fasi di contrattazione, eviteranno il ricorso ad azioni conflittuali;
- correlativamente, le aziende si asterranno per lo stesso periodo da azioni unilaterali relativamente alla materia controversa.
13. Le parti concordano sulla opportunità che in sede locale vengano realizzati accordi, da assoggettare a verifiche periodiche, aventi l’obiettivo di garantire in ogni occasione la salvaguardia delle strutture produttive, della sicurezza dei lavoratori e la protezione dell’ambiente interno ed esterno.
Dichiarazione a verbale
Le imprese sollevano l’esigenza che vengano prese in considerazione le conseguenze delle azioni sindacali rispetto all’efficienza globale dell’azienda con particolare riferimento alla produzione ed al mercato.
Le OO.SS.LL. confermano il loro orientamento a gestire le eventuali forme di lotta in modo tale da garantire un rapporto equilibrato tra modalità ed effetti dell’iniziativa e gli obiettivi perseguiti.

Art. 3 - Organizzazione del lavoro - Gruppi funzionali integrati - Formazione professionale
Organizzazione del lavoro

1. Nella esigenza di promuovere mutamenti organizzativi connessi con l’evoluzione tecnologica e nella consapevolezza che il cambiamento nella organizzazione del lavoro rappresenta nella realtà industriale del settore un fattore evolutivo che oggi può contribuire al miglioramento della produttività e conseguentemente al superamento della crisi in atto, l’Asap e le aziende assicurano che soluzioni di cambiamento organizzativo, finalizzate alla realizzazione di obiettivi di produttività ed efficienza ed alla contemporanea valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori sia individuali che collettive, verranno ricercate ed attuate attraverso il confronto con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso soluzioni necessariamente graduali e articolate, tenendo conto della oggettiva diversità (dal punto di vista tecnico, impiantistico, produttivo-organizzativo, nonché da quello dei contesti ambientali e sociali dati) delle situazioni esistenti nelle varie unità.
3. L’Asap e le aziende riconfermano, in materia di organizzazione del lavoro, che faranno sostanzialmente riferimento ai seguenti principi:
- il processo organizzativo deve tendere ad attuarsi nel senso di una gestione continua della professionalità;
- il fattore lavoro deve acquisire competenze professionali effettive, piene, disponibili ed utilizzabili nel processo produttivo;
- i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, devono essere concepiti come presenza consapevole alla globalità del processo produttivo.
4. Verranno attuati, anche mediante adeguate sperimentazioni, assetti organizzativi che:
- perseguano il miglioramento di produttività ed efficienza verificato attraverso parametri concreti e misurabili;
- siano volti in generale alla ricerca di una migliore "qualità del lavoro":
- offrendo ai lavoratori le maggiori possibilità di sviluppare la propria professionalità e di esprimerla in senso collettivo;
- consentendo una maggiore partecipazione al controllo del ciclo di attività di competenza;
- favorendo le esperienze di lavoro e di gruppo;
- evitando o riducendo la presenza nelle strutture di livelli prevalentemente gerarchici;
- eliminando divisioni e parcellizzazioni del lavoro;
- consentendo alle lavoratrici di sviluppare la propria professionalità anche nell’ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
5. Le aziende agiranno pertanto nelle seguenti direzioni:
a) realizzazione di cambiamenti organizzativi secondo le finalità indicate nel punto precedente, anche ricorrendo a metodologie e modelli partecipativi avanzati tali da incidere sia sulle strutture che sui comportamenti;
b) attuazione di specifici programmi formativi, coerenti con le linee di cambiamento organizzativo ipotizzati e con le nuove forme di professionalità da raggiungere.
Per l’attuazione dei cambiamenti e dei programmi suddetti risultano presupposti necessari la volontà, la disponibilità e l’impegno dei lavoratori.
6. Sulla base di queste premesse e in relazione alla eliminazione degli indicati condizionamenti oggettivi, le aziende opereranno in modo da determinare l’evoluzione effettiva dell’organizzazione del lavoro, la modificazione sostanziale del rapporto tra i lavoratori e il ciclo produttivo, l’effettivo innalzamento qualitativo dei livelli professionali, il graduale movimento verso forme di professionalità di gruppo e collettive omogenee, pervenendo per questa via al superamento del tradizionale limite classificatorio esistente tra attività di tipo operativo e attività di tipo impiegatizio.
7. L’Asap e le aziende dichiarano inoltre la loro disponibilità a ricercare, laddove lo sviluppo del processo di cambiamento organizzativo lo renda possibile, la strumentazione di elementi retributivi complementari volti a riconoscere i maggiori apporti verificati e verificabili in quelle aree o nuclei di attività in cui le situazioni oggettive consentano l’individuazione e la definizione, attraverso la contrattazione con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, del rapporto tra prestazione collettiva o di squadra e risultato produttivo, misurato mediante parametri verificabili quali, ad esempio, qualità e quantità della produzione, rese, consumi ecc.
8. In ciascuna sede di lavoro, ai fini dell’attuazione degli interventi organizzativi di cui sopra, le parti definiranno le aree di applicazione, le priorità e le gradualità necessarie, nonché il carattere, le modalità ed i tempi delle sperimentazioni, riconoscendo peraltro la necessità di definire la distinzione tra il momento dell’attuazione del cambiamento organizzativo e il momento del riconoscimento formale di eventuali nuovi contenuti professionali.
9. L’Asap e le aziende verificheranno periodicamente con la Fulc la situazione determinatasi nelle varie unità a seguito dell’applicazione dei criteri suddetti, nonché lo stato dei programmi di cambiamento organizzativo, di formazione e di sviluppo della professionalità, anche nei loro riflessi sugli inquadramenti del personale.

Gruppi funzionali integrati
A livello aziendale, tra la Direzione ed il CdF, potranno essere sperimentalmente costituiti gruppi funzionali integrati, composti dai lavoratori appartenenti ad aree omogenee di produzione e/o di servizi nell’intento di favorire un approccio multidisciplinare ai problemi operativi col fine di operare, nell’attuale contesto tecnico-organizzativo, per il miglioramento della produttività, dell’efficienza, della qualità dei prodotti e del lavoro, della sicurezza, dell’igiene del lavoro, dell’affidabilità degli impianti, anche attraverso l’interrelazione verticale- orizzontale delle conoscenze e delle esperienze professionali.
Le parti si danno atto che i gruppi sono impegnati in attività propositive di ordine tecnico-operativo e che eventuali problematiche di natura sindacale saranno di competenza del CdF.
L’attività dei gruppi funzionali integrati si realizzerà secondo metodologie di lavoro predefinite e tali da favorire la partecipazione ai gruppi.
L’azienda garantirà ai gruppi le informazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, restando impegnati i partecipanti all’obbligo della riservatezza.
La partecipazione ai gruppi è volontaria e comporta la disponibilità a socializzare conoscenze ed esperienze di lavoro per risolvere i problemi di interesse dei partecipanti, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal livello e qualifica.
L’Asap e le aziende verificheranno periodicamente con la Fulc, a livello nazionale, i risultati ottenuti nelle sperimentazioni attuate.

Formazione professionale
10. Al fine di favorire l’aggiornamento e la riqualificazione professionale richiesti dalle esigenze di supportare la mobilità anche interfunzionale e consentire il necessario adeguamento a fronte dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa in corso e/o programmati, le parti - anche con riferimento ai processi di razionalizzazioni produttive, secondo le modalità convenute tra di esse nell’Accordo integrativo di cui all’allegato 1 del presente Contratto - convengono sull’attuale rilevanza della formazione professionale dei lavoratori.
11. Pertanto le aziende organizzeranno, in funzione delle esigenze di cui sopra, corsi di riqualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento su materie di specifico interesse le cui caratteristiche fondamentali dovranno essere:
- l’assoluta aderenza alla realtà e alle singole esigenze;
- l’adozione di forme di modi adeguati ("formazione su misura" che nasce e si attua cioè essenzialmente sul posto di lavoro e che adotta supporti e metodologie didattiche "attive");
- l’interessamento contemporaneo del maggior numero possibile di lavoratori compatibilmente con le esigenze operative e nei tempi obiettivamente necessari;
- l’assenza in tale tipo di formazione di ogni intento aprioristicamente selettivo.
Le aziende forniranno informazioni, ai vari livelli, agli organismi sindacali, in merito al numero dei lavoratori interessati ed ai criteri di selezione, alla durata, alla sede, alle caratteristiche e alle finalità tecnico-professionali dei corsi.
Le aziende terranno altresì conto di eventuali suggerimenti o proposte che venissero formulate dalle OO.SS.LL.

Art. 6 - Mercato del lavoro
1. Le parti concordano sull’opportunità di una consultazione congiunta semestrale, a livello nazionale e territoriale con le OO.SS.LL., sulle problematiche del mercato del lavoro, con specifico riferimento alle aziende del settore, anche al fine di fornire al Comitato nazionale di cui alla prima parte del Contratto elementi e dati utili ad una corretta valutazione degli andamenti delle specifiche situazioni occupazionali.
[…]

Art. 8 - Intesa su appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
1. Ai fini di un’efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le aziende in occasione degli incontri per gli investimenti produttivi forniranno alle Rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni correlati ai processi di investimento, con particolare riferimento ai problemi della occupazione: politica dell’indotto, sua articolazione per tipologia di prodotto; ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo o comunque fatti di decentramento produttivo come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio a quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
A tale proposito le aziende forniranno periodicamente i dati relativi al numero delle imprese interessate e dei lavoratori impiegati.
2. Le aziende si impegnano a portare periodicamente a conoscenza delle Rappresentanze sindacali degli stabilimenti, delle sedi e dei laboratori con riferimento ai processi di investimento, le situazioni relative al ricorso alla attività delle imprese esterne, necessitato dalla esigenza di modifica e miglioramento degli impianti, ampliamento degli stessi, costruzione di nuovi impianti.
3. Relativamente alle attività di migliorie e modifiche, verranno in particolare esaminate, nei vari stabilimenti, le singole realtà esistenti allo scopo di pervenire ad una costante e coerente individuazione delle situazioni specifiche con l’obiettivo di definire concreti progetti di graduali e realistiche soluzioni al fenomeno dell’appalto stesso.
4. Per quanto riguarda più specificatamente le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell’efficienza e della sicurezza degli impianti, nonché alla bonifica e al risanamento degli stessi, le aziende contratteranno con i CdF il loro svolgimento con personale aziendale.
5. Le soluzioni sostitutive degli appalti dovranno tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, di una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, del carattere di continuità anche con svolgimento in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati, secondo specifici accordi.
[…]
7. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa, che verranno stipulati con le imprese rientranti nell’ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l’osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro, nonché le modalità di controllo da parte delle aziende appaltanti, del rispetto delle suddette norme.
8. Le aziende sono disposte altresì a collaborare attivamente con enti pubblici e con iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell’ambito del territorio in cui l’azienda opera. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
9. Le aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento al suo interno delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l’igiene, l’ambiente e la sicurezza del lavoro.
Dichiarazione dell’azienda sugli handicappati
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 482/1968, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

II - Diritti sindacali
Art. 9 - Strutture sindacali di fabbrica

1. L’Asap e le aziende da essa rappresentate, al fine di una migliore strumentazione del sistema di relazioni industriali, nel pieno rispetto del principio dell’autonomia sindacale in tutta la sua portata operativa, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di affidare la rappresentanza sindacale a livello di stabilimento ai Consigli di fabbrica e si impegnano a facilitare ad essi l’assolvimento degli specifici compiti operativi.
2. Nell’ambito del Consiglio di fabbrica è costituito un Comitato esecutivo. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio di fabbrica verrà stabilito per ogni stabilimento funzionalmente alla struttura organizzativa dello stabilimento stesso, in occasione dell’accordo applicativo a livello locale.
3. Il Consiglio di fabbrica, oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966, è l’organo sindacale di rappresentanza unitaria a livello di unità produttiva e assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori in fabbrica. Più in particolare i singoli delegati assistiti dal Comitato esecutivo possono intervenire in prima istanza nei confronti dei rappresentanti della Direzione aziendale per specifici problemi del reparto; è invece compito del Consiglio di fabbrica, eventualmente assistito dai sindacati provinciali, affrontare le vertenze in seconda istanza o quelle che si riferiscono ai problemi generali dello stabilimento.
[…]

Art. 14 - Comunicazioni sindacali
1. I comunicati dei rappresentanti delle strutture sindacali di fabbrica nonché dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente Contratto vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende, previa comunicazione alle aziende stesse.
2. Tali comunicati debbono riguardare la convocazione di riunioni sindacali e argomenti direttamente attinenti alla materia contrattuale.

Art. 15 - Diritto d’assemblea e locali
In conformità alla legge 20 maggio 1970, n. 300, è concesso a richiesta dei sindacati, previo idoneo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa e simili) fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso alle strutture sindacali di fabbrica di usufruire di appositi locali nell’ambito dell’azienda.

Parte seconda
I - Inserimento del lavoratore nell'Azienda
Art. 18 - Durata del rapporto di lavoro

1. Il contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato.
2. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (2, allegato 9), si applicano le norme previste nel presente Contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso ed al trattamento di fine rapporto. […]

Art. 20 - Consegna e conservazione utensili e materiali
1. Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. […]
2. È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
[…]
4. Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli che siano imputabili a sua negligenza. […]
5. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli, senza l’autorizzazione dell’azienda. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
6. Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato; in caso contrario, ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però tempestivamente l’azienda.

Art. 21 - Abiti da lavoro
1. L’azienda fornisce in uso gratuito ogni anno un abito da lavoro (tuta, vestaglia, camice ecc.) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e che pertanto gli stessi sono tenuti ad indossare.
2. Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni ecc.) l’azienda è inoltre tenuta a fornire una tantum, all’atto dell’assunzione, una seconda tuta.
3. Ogni 12 mesi viene rinnovata una tuta da lavoro. Qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di tale termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo è tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
4. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l’abito da lavoro tenendo presente la necessità di assicurarne l’efficacia agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
5. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
6. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
7. Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
8. Ove le esigenze lo impongano, l’azienda può esigere che i lavoratori indossino, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, abiti di lavoro, divise o abiti speciali. In tal caso, l’azienda fornisce in uso gratuito gli indumenti richiesti.
9. L’azienda deve inoltre dotare i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle norme vigenti sull’igiene e la sicurezza del lavoro (3, allegato 9). Il lavoratore è responsabile della buona conservazione di questi mezzi.
10. Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo e il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale.

Art. 23 - Igiene, sicurezza e ambiente
1. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali gli agenti chimici e fisici superino i limiti convenuti e riportati nell’allegato documento "Salute, sicurezza ed ambiente" che costituisce parte integrante del presente Contratto.
Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti con leggi nazionali, essi verranno assunti contrattualmente.
In caso di emanazione di direttive comunitarie le relative implicazioni in materia saranno oggetto di specifico confronto tra le parti.
2. Verranno effettuate sistematiche indagini sull’ambiente di lavoro, volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall’allegato documento "Salute, sicurezza e ambiente".
3. Il CdF è competente, per parte dei lavoratori, a trattare i problemi dell’ambiente di lavoro a livello di fabbrica.
4. Le aziende provvederanno, attraverso servizi di prevenzione, medicina, sicurezza ed ecologia, alla sorveglianza dei fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 833/78, nell’ambito degli indirizzi e secondo gli standards di servizio fissati dai piani sanitari regionali, nel rispetto delle competenze delle USL.
5. Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate particolari situazioni di rischio, le parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici mirati all’area di rischio individuata.
6. Le decisioni riguardanti le azioni per ricondurre le situazioni di rischio entro i limiti di soglia prestabiliti anche mediante provvedimenti di carattere personale, volti a ridurre l’esposizione a rischio ed i suoi eventuali riflessi, vengono prese dopo esame e discussione congiunta tra Direzione aziendale e CdF.
7. In relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, con specifico riferimento alle questioni di carattere ecologico, le aziende si impegnano a fornire adeguata informativa al CdF, secondo quanto previsto dall’allegato documento "Salute, sicurezza e ambiente".
Qualora le competenti istituzioni, in aree o settori particolarmente critici, intendano promuovere progetti di indagine d’impatto ambientale ed eventuali successive iniziative di risanamento, le aziende e l’Asap verificheranno con le OO.SS.LL. agli opportuni livelli le modalità per una loro collaborazione nonché per rendere disponibili, su richiesta delle stesse istituzioni, supporti e contributi tramite proprie competenze tecniche specialistiche.
8. Ai fini di una efficace opera di prevenzione dei rischi di tutela della salute dei lavoratori, verranno utilizzati strumenti informativi relativi ai dati ambientali e biostatistici, al rischio lavorativo, alle sostanze chimiche utilizzate ed alla affidabilità degli impianti.
L’articolazione e le modalità di utilizzo di tali strumenti sono definite nell’allegato documento "Salute, sicurezza e ambiente".
9. L’azienda è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi necessari per la difesa dagli specifici agenti di rischio.
10. I lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni aziendali per la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
Durante il lavoro, essi debbono servirsi dei mezzi protettivi prescritti e curarne la buona conservazione.

Art. 24 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 25 - Contratti di formazione-lavoro
Per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro si rinvia alla vigente normativa e agli accordi sindacali che la integrano.

IV - Durata del lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro

1. Premesso che l’attenta gestione del tempo di lavoro costituisce un elemento importante del progetto complessivo di recupero - ai massimi livelli possibili - dell’investimento chimico, in un comparto caratterizzato dalla necessità di mantenere il costante raccordo con il mercato, realizzando indispensabili condizioni di competitività, le parti confermano l’impegno a migliorare il rapporto tra le prestazioni come contrattualmente dovute e quelle effettivamente conferite, identificando nuove articolazioni di orario e modalità di gestione flessibile degli orari e delle prestazioni (mobilità, turni, lavori preparatori-complementari e di emergenza, eventuali prestazioni straordinarie nell’ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali).
2. In relazione alle esigenze connesse con il diritto dei lavoratori a godere delle ferie e dei riposi contrattuali le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento di tali diritti tenendo altresì conto dell’assenteismo secondo i parametri convenzionali concordati a livello nazionale (allegato 2).
3. Al verificarsi di situazioni di crisi strutturali che determinano rilevanti conseguenze occupazionali le parti concordano sulla possibilità di realizzare riduzioni di orario i cui costi in linea di principio non dovranno ricadere sulle aziende.
4. In relazione a quanto sopra, gli orari di lavoro e le modalità di conferimento delle prestazioni vengono stabiliti come segue:

1) Lavoratori giornalieri non discontinui
5. I lavoratori giornalieri non discontinui forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un orario settimanale di 39 ore distribuite dal lunedì al venerdì.
6. Considerato altresì che detti lavoratori sono impegnati ad una prestazione annua pari a 2.001,5 ore al lordo delle ferie e delle festività coincidenti con giornate lavorative - intendendosi con ciò compensate le festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 - a livello aziendale potranno essere programmate - previ confronti sindacali - articolazioni collettive di orario anche a livello di singola unità organizzativa. Tali programmi potranno prevedere prestazioni fino a 48 ore settimanali su sei giorni a settimana con correlativi periodi a prestazioni ridotte nel rispetto dell’orario contrattuale annuo nonché una distribuzione su cinque giornate compreso anche il sabato per i lavoratori addetti a laboratori, manutenzioni, spedizioni ed attività assimilabili dal punto di vista operativo.
7. Su richiesta dell’azienda, in rapporto a specifiche esigenze non programmabili connesse con problemi di manutenzione degli impianti, di particolari opportunità di mercato, nonché di adempimenti amministrativi, verranno prestate 32 ore annue pro capite, fuori dalla normale programmazione dell’orario.
Tali ore saranno comprese nel monte lavorativo annuo individuale, dando luogo al pagamento delle maggiorazioni di cui all’art. 46, nono comma, con fruizione di riposi compensativi.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1987 l’orario di lavoro dei giornalieri non discontinui viene ridotto di 8 ore annue.
Vengono corrispondentemente riproporzionati gli orari annui espressi in ore e le misure orarie delle ferie di cui agli artt. 41 e 48.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l’orario di cui sopra viene ridotto di ulteriori 8 ore annue con gli analoghi riproporzionamenti.
10. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l’orario di cui sopra viene ridotto di ulteriori 4 ore annue, con gli analoghi riproporzionamenti.
11. In assenza di accordo sulla distribuzione dell’orario di lavoro o sul calendario annuo di cui al sesto comma, le riduzioni di orario di lavoro contrattualmente convenute per i lavoratori giornalieri potranno essere distribuite esclusivamente su base giornaliera e/o settimanale.
12. Resta altresì convenuto che la durata dell’intervallo per il pranzo non potrà essere inferiore a 45 minuti.

2) Lavoratori turnisti
13. I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo così determinato:
- Turnisti tipo A (3 X 7) e C (2 X 7), esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:
- 1904 ore annue (corrispondenti a 238 giornate di 8 ore) al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali;
- a decorrere dal 1 gennaio 1987, il numero annuo di giornate viene ridotto da 238 a 237;
- a decorrere dal 1 gennaio 1988, il numero delle suddette giornate viene ridotto a 236;
- a decorrere dal 1 gennaio 1989, il numero delle suddette giornate viene ridotto a 234,5.
14. - Turnisti di tipo B (3 X 5):
- 1984 ore annue (corrispondenti a 248 giornate di 8 ore) al lordo delle ferie e delle festività infrasettimanali coincidenti con le giornate lavorative;
- a decorrere dal 1 gennaio 1987, il numero annuo di giornate viene ridotto da 248 a 247;
- a decorrere dal 1 gennaio 1988, il numero delle suddette giornate viene ridotto a 246;
- a decorrere dal 1 gennaio 1989, il numero delle suddette giornate viene ridotto a 245.
15. Restano così compensati tutti i riposi derivanti da norme di legge o da precedenti accordi sindacali.
16. Per ogni ora effettivamente lavorata dai lavoratori addetti ai turni di tipo A e C nelle festività infrasettimanali, viene corrisposto il compenso previsto dall’art. 46, quattordicesimo comma.
17. I lavoratori turnisti addetti ai turni di tipo B hanno diritto di godere, nel corso dell’anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate, con la corresponsione del compenso previsto dall’art. 46, quattordicesimo comma.
18. A livello aziendale, nell’ottica di quanto previsto ai commi primo e secondo del presente articolo, potranno essere programmati, previo confronto sindacale, schemi di turno che consentiranno il godimento di 3 settimane pro capite di ferie in un periodo di 4 mesi normalmente da giugno a settembre. Conseguentemente nella restante parte dell’anno verranno attuate schematizzazioni che realizzino le prestazioni dovute.

3) Lavoratori discontinui
19. I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri.
20. Le aziende potranno fissare l’orario normale di lavoro in misura compresa tra l’orario settimanale di lavoro dei giornalieri previsto alle varie date, di cui ai commi ottavo, nono e decimo del presente articolo, e le 48 ore settimanali, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata, oltre il suddetto orario dei giornalieri e fino alle 48 ore settimanali, un compenso pari al 100 per cento della quota oraria.
21. L’individuazione di figure di lavoratori discontinui e la fissazione degli orari settimanali, nell’ambito delle misure previste al precedente comma, saranno esaminate in sede aziendale.
22. L’orario di lavoro deve essere apposto in apposita tabella, da affiggere a norma di legge.

Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento alle riduzioni di orario di lavoro definite nel presente Contratto ed agli obiettivi di tutela dell’occupazione che le hanno ispirate, si danno reciproco affidamento sul fatto che - con particolare riferimento alla programmazione dell’orario di lavoro dei turnisti - orienteranno i loro rapporti all’obiettivo di favorire i necessari recuperi di efficienza ed evitare incrementi di costo ingiustificati rispetto al perseguimento dei rispettivi obiettivi.

Art. 46 - Lavoro supplementare - straordinario - notturno - festivo
[…]
4. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea connessa a comprovabili esigenze tecniche, produttive e gestionali, e tali da non richiedere un correlativo dimensionamento di organico.
Resta stabilito che il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore montante per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
L’azienda comunque resta impegnata ad attivarsi per la ricerca, entro breve tempo, della relativa sostituzione, secondo modalità da definire a livello locale.
5. Al di là dei casi previsti al comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare o straordinario derivante da situazioni che non è possibile prevedere all’atto della predisposizione dei programmi di lavoro e delle loro variazioni, saranno contrattate tra Direzione aziendale e CdF. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione previste al nono comma del presente articolo - saranno compensate da corrispondenti riposi possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
6. Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai CdF i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie, per servizio o reparto.
7. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, nei limiti previsti dal presente articolo, a meno che non sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.
8. Il lavoro supplementare, straordinario, quello festivo e quello notturno debbono essere espressamente disposti e autorizzati.
[…]

Art. 48 - Ferie
[…]
7. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con una indennità sostitutiva commisurata a tante quote orarie della retribuzione quante sono le ore di ferie non fruite.
[…]

V - Trasferimenti e trasferte
Art. 51 - Lavoro all’estero

1. Per alcune società del settore, il ricorso al lavoro all’estero risulta connaturato con le specifiche attività svolte e con le esigenze di internazionalizzazione del gruppo Eni che abbisogna di una flessibilità di impiego, a livello internazionale, delle proprie capacità tecniche e manageriali come strumento primario per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L’impiego della capacità tecnico-operativa nei mercati internazionali impone a tali aziende di confrontarsi costantemente in un regime caratterizzato da alta concorrenzialità, ed in contesti legislativi diversi da quelli vigenti nel nostro Paese.
3. Le OO.SS.LL. concordano con quanto sopra detto e in funzione della rilevante importanza che l’attività all’estero riveste per l’economia nazionale, dichiarano la loro piena disponibilità a sostenere iniziative aziendali volte a facilitare la mobilità dei lavoratori per l’esecuzione del lavoro all’estero.
4. Le aziende e le OO.SS.LL. concordano inoltre nel ritenere che l’attività all’estero è uno dei modi per mantenere i livelli occupazionali.
5. A tal fine l’Asap e le aziende dichiarano che per il personale in servizio in Italia temporaneamente comandato all’estero, tenuto conto delle specificità e pluralità delle situazioni che si possono riscontrare, sia a livello di area geografica che di contesti operativi, nell’intento di mantenere, il più possibile, il collegamento con la disciplina contrattuale del settore, nella stipulazione dei contratti individuali per l’estero garantiscono quanto segue:

1) Tutela sindacale
a) Il lavoratore prima di recarsi a prestare servizio con "contratto estero" presso società estera o una dipendenza all’estero della società usufruirà dell’assistenza della Rappresentanza sindacale per la definizione del contratto individuale con particolare riferimento alla sua posizione professionale.
Analoga assistenza potrà essere fornita al rientro dall’estero per l’inserimento del lavoratore e la destinazione nelle unità produttive operanti in Italia.
[…]
b) L’esame, con Rappresentanze di lavoratori italiani nelle unità aziendali locali all’estero, dei problemi emergenti in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro, logistica e distribuzione dell’orario di lavoro.
[…]

2) Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro

Premesso che il regime dell’orario di lavoro da osservare all’estero non può non risentire della legislazione, oltre che degli usi e delle consuetudini locali, le aziende si impegnano a fissare i trattamenti economici di base sull’orario contrattuale del settore, riconoscendo ovviamente o compensi aggiuntivi o comunque trattamenti globali che tengano conto di ulteriori prestazioni.

b) Ferie
Le aziende riconoscono ai lavoratori impiegati all’estero un numero di giorni di ferie all’anno, non inferiore a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori che operano in Italia.
Per i lavoratori che operano in zone geografiche particolarmente disagiate sotto il profilo climatico, le aziende riconoscono un numero aggiuntivo di giorni di ferie.

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Denuncia di infortunio e malattia professionale

1. Per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso in caso di infortunio e malattia professionali, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
2. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi l’azienda per i provvedimenti del caso.
[…]
6. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortuni di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.

Art. 57 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Per il trattamento delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
2. All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici addette a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni. […]

Parte terza
I - Disciplina nell'Azienda
Art. 63 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività nell’azienda, e in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli, osservando le norme del presente Contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 64 - Disciplina aziendale
1. Il lavoratore - nelle manifestazioni del rapporto di lavoro - dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Egli è tenuto a trattare educatamente con i propri colleghi.
2. I superiori debbono improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di correttezza e di collaborazione.
3. L’azienda favorisce la conoscenza diretta, da parte del lavoratore, non solo dei superiori diretti, ma anche di quelli con i quali egli può avere rapporti nello svolgimento della sua attività.

Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni alle norme del presente Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multe fino all’importo di 3 ore di retribuzione;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
[…]

Art. 66 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti della multa, dell’ammonizione scritta, o della sospensione, il lavoratore che:
a) senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda non occasionalmente l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, senza l’autorizzazione del superiore diretto o senza giusto motivo;
c) esegue con negligenza il lavoro affidatogli;
d) contravviene al divieto di fumare in aree pericolose, espressamente indicato con apposito cartello;
e) costruisce entro l’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno all’azienda stessa; per danno lieve si intende quello equivalente ad una quota giornaliera di retribuzione individuale;
f) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’azienda;
g) non avverte subito i superiori diretti di eventuali anomalie che possano compromettere la produzione e/o gli impianti;
[…]
i) non osserva e non fa osservare scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza del lavoro;
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del presente Contratto e del regolamento interno, o commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla correttezza del comportamento o all’igiene del lavoro.
2. La multa va applicata per le mancanze di minor rilievo (punti b-c-e-f); l’ammonizione scritta per i casi di recidiva delle infrazioni sanzionate con multa; la sospensione per i casi di maggior rilievo (punti a-d-g-h-i-l) e per i casi di recidiva delle infrazioni sanzionate da ammonizione scritta. […]

Art. 67 - Licenziamento
Il lavoratore, ai sensi delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
[…]
c) recidiva nella mancanza di cui al punto d) dell’art. 66 (divieto di fumare);
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nell’azienda, e che rechi perturbamento all’attività della stessa;
h) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 66 (danni non gravi e sperpero non rilevante al materiale dell’azienda);
i) costruzione entro l’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell’azienda stessa;
l) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dal regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 66;
m) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
n) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
p) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
[…]

II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 69 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro

1. Salvo restando quanto previsto dalle procedure di cui all’art. 65, quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma del presente Contratto, ivi compresa l’assegnazione della qualifica di quadro, può proporre - tramite il Consiglio di fabbrica - la questione dinanzi alla delegazione sindacale dell’azienda. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 30 giorni dalla presentazione.
2. La delegazione sindacale dell’azienda ha sede presso il servizio relazioni col personale o presso l’unità periferica designata.
3. La regolamentazione procedurale delle fasi di cui ai commi precedenti è stabilita con appositi accordi.
4. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il Consiglio di fabbrica può ripresentare il reclamo all’Asap, tramite i sindacati provinciali o nazionali di categoria dei lavoratori.

Art. 70 - Impegni derivanti dall’applicazione delle procedure
1. Le parti stipulanti il presente Contratto si danno atto del comune intendimento di servirsi delle procedure di cui all’articolo precedente, al fine di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie.
2. Le parti stipulanti il presente Contratto si impegnano ad attuare le procedure di cui all’art. 69 prima di riprendere - relativamente all’oggetto della controversia - la propria libertà di azione.