Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2011, n. 9238 - Malattia professionale e nesso di causalità


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

sentenza

 

 

sul ricorso proposto da:

INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE R. P. S.P.A., già  in Amministrazione Straordinaria ora in Gestione Liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSIO CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -

 

contro R.L., R.D., nella qualità di eredi di R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO, rappresentati e difesi dall'avvocato FIRRIOLO FRANCESCO, giusta delega in atti; - controricorrenti ¬e sul ricorso n. 28346 del 2009 proposto da: INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE R. P. S.P.A., già in Amministrazione Straordinaria ora in Gestione Liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSIO CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -

 

contro R.L., R.D., nella qualità di eredi di R.F.;
- intimati -

 

Nonchè da:

R.L., R.D., nella qualità di eredi di R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO, rappresentati e difesi dall'avvocato FIRRIOLO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrente incidentali -


contro
INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE R. P. S.P.A., già in Amministrazione Straordinaria ora in Gestione Liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSIO CESARE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso le sentenze n. 599/2009 e 1255/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositate il 23/05/2006 R.G.N. 1447/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI;
udito l'Avvocato FIRRIOLO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
 

 

Fatto

 

 

Con sentenza non definitiva in data 6.12.2006/14.12.2006 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova il 19.2/18.5.2004, impugnata da L. e R. D., nella qualità di eredi di R.F., accertava l'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal R. e la malattia che ne aveva determinato il decesso e dichiarava il diritto degli eredi all'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria della I.A.M. R. P. spa dei crediti di risarcimento dagli stessi fatti valere, a titolo proprio e a titolo successorio, in relazione alla malattia e alla morte del de cuius.
Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti dell'istruttoria, valutati alla luce di un doveroso criterio di accentuata probabilità logica e di elevata credibilità razionale, conducevano a ritenere che, ove non fosse stata posta in essere dal datore di lavoro la situazione personale ed ambientale di esposizione al rischio patogeno specifico (esposizione ad amianto), non si sarebbe verificato lo sviluppo nosologico che aveva condotto al prematuro decesso del lavoratore.


Con successiva sentenza del 6/23.5.2009 la Corte di appello di Genova, pronunciando in via definitiva, riconosceva, a titolo di risarcimento, a L. e R.D., iure proprio, l'importo in favore di ciascuno di Euro 150.000,00 e ad entrambi in solido, iure hereditario, l'ulteriore somma di Euro 76.000,00.

Per la cassazione delle sentenze ha proposto distinti ricorsi la Industrie Aeronautiche e Meccaniche R. P. spa, già in amministrazione straordinaria ed attualmente in gestione liquidatoria (di seguito la società P.), affidandoli a svariati motivi.
Resistono con controricorso D. e R.L., i quali hanno proposto anche ricorso incidentale, avverso il quale resiste la società P.. La società P. ha depositato memoria.

 

Diritto


I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
1. Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva la società ricorrente, prospettando vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2697 e 2087 c.c.), osserva che l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro, che presupponeva, fra l'altro, la prova a carico del lavoratore della nocività dell'ambiente di lavoro, era stata affermata dalla corte territoriale senza che la stessa trovasse riscontro nei documenti di causa e nella stessa testimonianza (de relato) assunta nel corso dell'istruttoria, sicchè la stessa veniva, in definitiva, a fondarsi su una "arbitraria" ricostruzione dei fatti, inidonea ad integrare una prova nemmeno presuntiva ex art. 2729 c.c..

 

Il motivo è inammissibile per mancata osservanza dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile nel caso ratione temporis.
 

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico - giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico - giuridica. Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito. Il quesito posto dall'Istituto (con cui si chiede "...se sia condizione della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 e 2697 c.c., la prova, a carico del lavoratore, della nocività dell'ambiente e, pertanto, di cassare la decisione...anche per mancanza di tale condizione necessaria") non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto generico, perchè inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma esaustivi e concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione, e tale da risolversi essenzialmente in un quesito, del tutto astratto, sui criteri che presiedono all'interpretazione della legge.
Si deve soggiungere che la ricorrente prospetta, altresì, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all'illustrazione dei motivi, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.
Deve, infatti, confermarsi, in aderenza all'insegnamento di questa Suprema Corte, come l'onere imposto in parte qua dall'art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e , comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l'ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).
 

1.2 Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 la società ricorrente prospetta vizio di motivazione con riguardo alla diagnosi della malattia che aveva condotto al decesso del lavoratore, e quindi alla individuazione della causa del decesso stesso, ed, al riguardo, fra l'altro rileva che la corte territoriale aveva apoditticamente privilegiato quella di mesotelioma pleurico, pur in mancanza di adeguati riscontri sperimentali.


Anche tale motivo è inammissibile, per difetto delle condizioni poste dall'art. 366 bis c.p.c., ultima parte con riferimento alla prospettazione del vizio di motivazione, che, per quanto si è già detto, non può risolversi nella mera illustrazione del motivo, nè desumersi dalla stessa.
 

 

1.3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2087 e 2697 c.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando) ( p , ), che, nell'affermare la responsabilità del datore di lavoro, la corte di merito aveva trascurato gli elementi di segno contrario emergenti nel corso del giudizio, ed, in specie, dalla relazione di consulenza.
Il quesito formulato a conclusione del motivo ("se sia condizione necessaria della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 e 2697 c.c., la prova rigorosa del nesso causale tra noci vita dell'ambiente di lavoro e danno, prova nella fattispecie assolutamente carente") presenta caratteri del tutto analoghi a quello relativo al primo motivo, sicchè vanno ripetute le stesse considerazioni già svolte per escluderne la conformità ai requisiti previsti dall'art. 366 bis c.p.c..
 

 

1.4 Con il quarto motivo, infine, denuncia ancora violazione delle stesse disposizioni di legge da ultimo indicate ed osserva, in proposito, che la sentenza impugnata aveva omesso di verificare quali fossero le conoscenze scientifiche e tecniche che, al momento della presunta inalazione delle fibre di amianto, risultavano idonee a dar contezza del fenomeno, specificando concretamente le misure atte ad evitare l'insorgere della malattia.
 

Il motivo è infondato.
I giudici di appello hanno, infatti, correttamente osservato come già al tempo dell'esposizione del lavoratore al rischio morbigeno era nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che l'uso delle stesse era sottoposto a particolari cautele indipendentemente dalla concentrazione per centimetro cubo.
Tale constatazione trova conferma nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha reiteratamente osservato (v. ad es già Cass. n. 4721/1998) come la pericolosità dell'amianto fosse sicuramente nota da epoca ben anteriore al 1970, per come dimostra un complesso significativo di disposizioni normative in tal senso rilevanti, quali, fra le altre, il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 il quale stabiliva che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualsiasi specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti a impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente, precisando, altresì, che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione" (e cioè, devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse), o ancora, nell'ambito del medesimo testo, l'art. 9, che prevedeva il ricambio di aria, l'art. 15, che prevedeva che, anche fuori dell'orario di lavoro, si dovesse ridurre al minimo il sollevamento delle polveri e, proprio a tal fine, prescriveva l'uso di aspiratori, l'art. 18, che proibiva l'accumulo di sostanze nocive, l'art. 19, che imponeva di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 25, che prescriveva, quando potesse esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori fossero forniti di apparecchi di protezione. Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto che, in un ambiente di lavoro esposto al rischio del sollevamento delle polveri, la legge già esistente all'epoca imponeva di impedire che ciò avvenisse, facendo onere al datore di lavoro di tener conto della natura (e della specifica pericolosità) delle polveri al fine di adottare tutte le misure idonee a ridurre il rischio da contatto.

 


2. Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza definitiva, la società ricorrente, lamentando violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101 e 209 nonchè dell'art. 112 c.p.c. rileva che la corte ligure aveva indebitamente condannato la procedura al pagamento di somme in favore degli eredi del lavoratore, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad
accertare l'entità dei crediti da ammettersi al passivo, così come statuito con la pronuncia non definitiva.
Con riferimento alla censura in esame, deve constatarsi che la sentenza definitiva ha, in realtà, erroneamente adottato una statuizione di condanna, laddove con la sentenza non definitiva si era solo riconosciuto il diritto degli eredi del lavoratore all'ammissione al passivo della procedura dei crediti di risarcimento dagli stessi fatti valere a titolo proprio e successorio.
Nondimeno, il motivo appare infondato, se si considera che, con riferimento ai profili diversi dalla determinazione del quantum, l'unica statuizione rilevante è quella contenuta nella sentenza non definitiva, che ha accertato il diritto reclamato, precisandone contenuto e limiti, e che ciò appare del tutto coerente con il principio per cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, dal momento che la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso. Quanto ora detto trova conforto, oltre che in un dictum più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 2332/2001; Cass. n. 4821/1999; Cass. n. 451/1981), anche nel principio dell'economia processuale ed in quello della ragionevole durata (art. 111 Cost., comma 2) dal momento che la quantificazione ad opera della sentenza definitiva dei danni, ripetutamente rivendicati nel corso del giudizio, per configurare la parte consequenziale e terminale della domanda dispiegata, finisce per rendere la decisione finale esaustiva della intera iniziale domanda e per esaurire in via definitiva ogni possibile contenzioso tra le parti.
2.2 Con il secondo motivo, prospettando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell'art. 2059 c.c., la società ricorrente osserva che la corte territoriale, operando una indebita ed immotivata duplicazione del danno biologico, ne aveva, con non consentito automatismo, raddoppiato l'ammontare.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia, altresì, vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla mancanza di una motivazione idonea a giustificare l'asserita personalizzazione del risarcimento riconosciuto, essendosi la corte territoriale limitata a svolgere, al riguardo, solo generiche considerazioni.

 

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e vanno rigettati.
Giova, al riguardo, premettere come, con riferimento al nuovo modello risarcitorio patrocinato dalle SU con la sentenza n. 26973 del 2008, questa Corte abbia già osservato che, nello specifico ambito lavoristico, che costituisce da sempre terreno di elezione per l'emersione ed il riconoscimento dei danni alla persona, per tali intendendosi il complesso dei pregiudizi che possono investire l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore si riscontra "un reticolato di disposizione specifiche volte ad assicurare una ampia e speciale tutela alla "persona " del lavoratore con il riconoscimento espresso dei diritti a copertura costituzionale (art. 32 e 37 Cost.)", così come è frequente, al pari che in altri settori processuali, l'uso di espressioni molteplici per indicare pregiudizi e sofferenze, che possono essere utilizzati con valore meramente descrittivo e non per indicare tipi autonomi di danno, data l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, quale categoria idonea a ricomprendere "tutti gli interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica".
Ne deriva che l'evocazione di definizioni che trovano la loro origine essenzialmente nella pratica giudiziaria non può servire, in ogni caso, per una duplicazione ai fini liquidatori di danno di identico contenuto, fermo restando la funzione del risarcimento, che è proprio quella di assicurare una doverosa, giusta ed integrale finalità recuperatoria (v. in particolare Cass. n. 10864/2009).
In tal contesto, la regola chiave dell'intervento delle SU - che il risarcimento "deve ristorare interamente il pregiudizio", a condizione che sia superata la soglia di offensività, posto che il sistema richiede "un grado minimo di tolleranza" - impone, in presenza di un pregiudizio costituzionalmente qualificato, quale criterio direttivo essenziale per la liquidazione del danno, una volta esclusa ogni operazione di mera sommatoria, un criterio di personalizzazione del risarcimento, che risulti strumentale alla direttiva del "ristoro del danno nella sua interezza".
Ciò implica, in primo luogo, che, esclusa ogni duplicazione meramente nominalistica delle voci e dei titoli di danno, a fronte dell'onnicomprensività che assume la categoria del torto non patrimoniale, si dovrà, comunque, tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e distinzione degli stessi, atteso che, ove non si realizzasse tale condizione, verrebbe vanificata la necessità di assicurare l'effettività della tutela, con la piena reintegrazione della sfera giuridica violata.
Ne discende che, in presenza della lesione di un diritto fondamentale della persona, la personalizzazione (id est l'integrità) del risarcimento imporrà la considerazione per ogni conseguenza del fatto lesivo, ivi compresi i pregiudizi esistenziali (quali le sofferenze di lungo periodo e il deterioramento obiettivamente accettabile della qualità della vita, che pur non si accompagnino ad una contestuale lesione dell'integrità psico - fisica in senso stretto), che siano riflesso della gravità della lesione e della sua capacità di compromettere bisogni ed esigenze fondamentali della persona.
Così come ne deriva che il bisogno, segnalato dalle SU, che i giudici accertino "l'effettiva entità del pregiudizio" e provvedano "all'integrale riparazione" rende il criterio della personalizzazione del danno tendenzialmente incompatibile con metodologie di calcolo puramente automatiche ed astratte (v. ad es. Cass. n. 29191/2008, per la quale "vanno esclusi i meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico"), e cioè che non tengano conto, nell'ambito di una valutazione esaustiva e complessa e pur facendo ricorso a criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e quindi della particolarità del caso concreto e della reale entità  del danno.
Resta fermo, in ogni caso, che spetta al giudice di merito accertare, ove il danno determini un vulnus per interessi oggetto di copertura costituzionale, i criteri che consentano, attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento, l'integrale riparazione del pregiudizio, e tale valutazione, se assistita da motivazione adeguata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi che regolano la materia, resta esente dal sindacato di legittimità.
Deve, quindi, in sintesi affermarsi che, in presenza della lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola per cui il risarcimento deve ristorare interamente il pregiudizio impone di tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e distinzione degli stessi, e che, a tal fine, il giudice deve provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione, e quindi della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. Nel caso in esame la corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha determinato la misura del risarcimento (quantificato in misura pari al doppio del danno biologico), tenendo conto delle ripercussioni, "massimamente penalizzanti", che la malattia aveva avuto sulla vita del danneggiato, e valorizzando, pertanto, nell'ottica di un risarcimento personalizzato, la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l'assenza di ogni prospettiva di guarigione, proprie di una persona affetta da una grave forma tumorale maligna ad esito infausto, che lo aveva condotto alla morte dopo quasi tre anni di malattia. La motivazione adottata dei giudici di merito individua le fonti di convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile ed in assenza di errori di diritto la decisione, sicchè si sottrae ad alcuna censura in sede di legittimità. 2.3 Con il quarto motivo la società ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 ulteriore violazione dell'art. 2059 c.c., per costituire duplicazione non consentita del danno la attribuzione agli eredi di un danno non patrimoniale iure hereditatis (per invalidità temporanea totale e relativa personalizzazione) ed il contestuale riconoscimento iure proprio di un danno non patrimoniale per la morte del congiunto. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto correttamente la corte territoriale che i resistenti vennero ad essere direttamente danneggiati per il fatto di essere stati privati rispettivamente del marito e del padre, subendo la lesione di interessi tutelati dalla legge, in quanto membri di un nucleo familiare, privato dell'apporto affettivo ed economico del capo famiglia, quando ancora quest'ultimo era in giovane età e gli stessi si trovavano in una fase della loro vita (il figlio aveva al tempo ventidue anni e conviveva con i genitori) nella quale potevano, secondo quanto normalmente avviene in casi simili, far conto ancora a lungo della sua presenza.

 


Nessuna duplicazione di titoli risarcitori è, pertanto, prospettabile, risalendo gli eventi di danno alla violazione di interessi distinti.
In particolare viene qui in rilievo la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt 2 29 30 Cost ) a abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.) a seguito della perdita del rapporto parentale; situazione dalla quale palesemente possono emergere danni non patrimoniali tutelabili ex art. 2059 c.c. e per la cui liquidazione devono essere considerati un complesso di elementi (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della famiglia, convivenza ed età dei familiari) idonei a dimensionare il risarcimento all'effettiva entità del pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 8828/2003; Cass. n. 28407/2008).
Tali elementi sono stati puntualmente esaminati dalla corte territoriale con adeguata motivazione, ed il danno è stato determinato in relazione alla gravità delle conseguenze che la perdita del congiunto aveva determinato per il contesto familiare.
Nessuna censura, pertanto, può essere mossa alla sentenza impugnata, sia per ciò che attiene al riconoscimento del diritto che ai criteri di liquidazione adottati.
 

2.4 Con l'ultimo mezzo del ricorso proposto avverso la sentenza definitiva, la società ricorrente, infine, denuncia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), per essere la liquidazione compiuta dalla corte territoriale sulla base dei valori massimi delle tabelle in uso presso l'ufficio giudiziario "sostanzialmente immotivata".
Il motivo è inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c. con riferimento al vizio di motivazione (v. punto 1).
 

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale gli eredi di R. F. lamentano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell'art. 32 Cost. osservando come, sulla base della prospettiva di tutela offerta da tale precetto, devono ritenersi suscettibili di risarcimento tutti gli esiti lesivi dell'integrità psico -fisica, ivi compresi gli effetti lesivi aventi natura di postumi permanenti.
 

 

Il motivo è infondato.
 

 

La corte territoriale ha, in realtà, fatto corretta applicazione dei principi posti dalle SU con la sentenza n. 26973 del 2008 e, tenuto conto dell'esigenza di evitare la duplicazione dei titoli di risarcimento, ha dato atto di come, nel caso, l'invalidità temporanea si fosse protratta dalla diagnosi della malattia al decesso del lavoratore, con la conseguenza che, mancando una cesura temporale fra il periodo di invalidità permanente e quello di invalidità temporanea, non seguita dalla cessazione della malattia e dalla stabilizzazione dei relativi postumi, il riconoscimento di entrambi i titoli di danno avrebbe, in effetti, comportato il ristoro, non consentito, di un identico pregiudizio, dovendo il danno permanente rapportarsi allo stesso periodo di incidenza dell'invalidità temporanea.
 

4. Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare fra la parti 2/3 delle spese di causa, ponendole, per il resto, a carico della società ricorrente.
 

 

 

P.Q.M.

 


LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna la società ricorrente al pagamento di 1/3 delle spese, che liquida nell'intero in Euro 38,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.