Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav, 21 aprile 2011, n. 9250 - Risarcimento danni per infortunio sul lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

sentenza

 

sul ricorso 19705/2007 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato BERRETTA Stefano, giusta delega in atti;
- ricorrente -

 

contro F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato DISTASO Alfonso, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 282/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/07/2006 R.G.N. 289/05; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega BERETTA STEFANO;
udito l'Avvocato MANZI FEDERICA per delega DISTASO ALFONSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

 

Con sentenza del 1.2.2005, il Tribunale di Treviso aveva condannato la società Poste Italiane a risarcire a F.D. i danni per l'infortunio sul lavoro occorso al predetto il 9.6.2000, in misura di Euro 11.195,15.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 6.7.2006, rigettava il gravame della società, sostenendo che la responsabilità civile postula la necessaria sussistenza del dolo e della colpa del datore di lavoro, che dovevano essere provati dall'istante, nonchè dell'esistenza di un nesso causale tra l'omissione delle cautele e l'insorgenza del trauma, non essendo sufficiente che l'evento dannoso si fosse verificato durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, per essere l'ipotesi diversa da quella del danno da infortunio indennizzabile dall'INAIL, per il quale era sufficiente solo l'occasione di lavoro.
Secondo l'appellante, non era emerso che i lavori appaltati, per i quali era prevista la presenza di un direttore dei lavori, riguardassero anche il montaggio di una lastra di vetro e, comunque, non era stato chiarito il ruolo svolto dal direttore dei lavori, dovendo considerarsi altresì che, in ipotesi di affidamento di lavori in appalto, il committente di regola era esonerato da responsabilità, salva previsione contraria, e che il danno risarcibile era solo quello differenziale, laddove non erano presenti i presupposti per il risarcimento de danno morale.
La Corte territoriale rilevava che la dinamica del sinistro doveva ritenersi pacifica e che nel conferimento dell'incarico alla ditta appaltatrice GIOMO era stato comunicato che direttore dei lavori sarebbe stato l'ingegnere V., dipendente della società committente, la quale, pertanto, non poteva ritenersi esonerata da responsabilità, avendo l'obbligo di controllare lo stato dei luoghi prima di fare rientrare gli operai nei locali interessati dai lavori;
peraltro, non erano state predisposte misure atte ad evitare infortuni, provvedendosi a recintare i locali ove era avvenuta l'installazione della vetrata e privo di pregio era il rilievo secondo cui il danno biologico non era stato liquidato correttamente, essendo inferiore al 6%, secondo la normativa 38/2000 e quindi non indennizzabile dall'INAIL, restando conseguentemente a carico del datore l'obbligo risarcitolo nella misura del 3,5% accertata, laddove il danno morale era stato liquidato in misura minima.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l'impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso il F..

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Diritto

 

Con il primo motivo, la società Poste Italiane deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2043 e 2097 c.c., anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la insufficiente e/o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).
Assume la necessaria presenza di dolo o colpa del datore e la necessità di prova, oltre che di tale elemento soggettivo, del nesso causale. Rileva che la sola prova dell'infortunio non determina la responsabilità del datore di lavoro e che dalla nota 5.4.2000, inviata, tra gli altri, alla sede di (OMISSIS), non si evinca affatto che i lavori riguardassero specificamente anche il montaggio di lastra di vetro e non si chiarisca il ruolo attribuito al Direttore dei lavori, il quale, peraltro, faceva parte di ufficio diverso da quello ove erano stati effettuati i lavori. Evidenzia, poi, che il committente non è obbligato a sorvegliare l'esecuzione dei lavori e che la corresponsabilità dello stesso può configurarsi in casi eccezionali che nella specie non ricorrevano, in quanto non vi era stata alcuna ingerenza del direttore dei lavori nello svolgimento del lavoro commissionato e l'appaltatore aveva operato in piena autonomia. Assume, infine, che non poteva ravvisarsi alcun comportamento omissivo da parte di essa ricorrente anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Formula, a conclusione della parte argomentativa, quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2056, 2059 e 2097 c.c., del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).
Rileva che non si era tenuto conto della possibilità di risarcire solo il c.d. danno differenziale, occorrendo preliminarmente quantificare l'intero danno alla salute secondo i criteri civilistici e detrarre, poi, da tale quantificazione le indennità corrisposte dell'INAIL, la eventuale differenza soltanto potendo essere posta a carico del datore di lavoro.
Osserva che la valutazione del danno biologico era, comunque, eccessiva e non considerava l'assenza assoluta di prova in ordine a danni ulteriori, tra i quali il danno alla vita di relazione. Anche il danno morale rappresentava una duplicazione delle riparazioni per la stessa offesa e, peraltro, non era provato.

Il ricorso è infondato.

L'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire. Corretta risulta, pertanto, la decisione impugnata con riguardo a tale valutazione, conforme ai principi affermati da questa Corte appena richiamati (cfr. Cass 22 marzo 2002 n. 4129 e, successivamente, Cass. 28 ottobre 2009 n. 22818). Il rilievo formulato con il primo motivo tende, peraltro, ad una rivisitazione del materiale probatorio, sollecitando una diversa valutazione del contenuto della nota del 5.4.2000 richiamata, non consentita in sede di legittimità, sicchè il motivo si presenta prima ancora inammissibile per l'impossibilità evidenziata di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dal giudice del merito.
Questa Corte di cassazione -ribadendo un indirizzo giurisprudenziale costante ha statuito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice di merito e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del dedotto vizio. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Anche il secondo motivo di ricorso va disatteso, dovendo rilevarsi che con lo stesso si addebita alla sentenza impugnata di aver riconosciuto sia il danno morale che quello biologico, così determinando una duplicazione di tutele e in ogni caso di avere proceduto a quantificazione dello stesso senza tenere conto della necessità di determinare secondo i criteri civilistici il relativo ammontare, per poi quantificare il solo danno differenziale, risarcibile dal datore di lavoro.
Mentre per quanto attiene agli aspetti relativi alla prova del danno sì tratta di una questione di merito, va messo in luce per il resto che il giudice del gravame si è in definitiva attenuto al principio, affermato da questa Corte, secondo cui il danno biologico -inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finchè la malattia perduri. Il danno morale costituisce, invece, autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che. nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che, in ipotesi particolari, alla lesione della dignità della persona, (cfr. Cass. 22 marzo 2007, che richiama Cass. 12 maggio 2006, n. 11039). Nella specie la Corte del merito ha ritenuto correttamente liquidato il danno morale nella misura minima del 30% di quella complessiva del danno biologico, tenuto conto di ragionevoli criteri, quali l'entità del nocumento patito e l'età dell'infortunato.
Quanto al danno biologico, trattandosi nel caso considerato di infortunio sul lavoro ricadente, ratione temporis, sotto la disciplina del D.Lgs. n. 38 del 2000 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico all'interno della copertura assicurativa dell'INAIL), non si pone alcun problema di danno differenziale, essendo stato lo stesso quantificato in misura percentuale del 3,5%, inferiore al tetto del 6% risarcibile dall'assicuratore sociale, onde il rilievo appare destituito di giuridico fondamento, sicchè anche su tale punto la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le è stata mossa.
Per concludere, il ricorso va rigettato e va confermata la sentenza impugnata, per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 


La Corte cosi provvede:
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 17,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.