Cassazione Penale, Sez. 5, 18 aprile 2011, n. 15524 - Falsa attestazione di mancanza di precedenti penali in materia antinfortunistica


Responsabilità di S. per aver falsamente affermato di non aver precedenti penali (in realtà esistevano tre sentenze di condanna per contravvenzioni alle normative ambientali o di prevenzione degli infortuni sul lavoro) nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, presentata alla Questura di Reggio Calabria a corredo della domanda di rilascio del passaporto - Ricorso in Cassazione - Rigetto.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

 

 

sul ricorso proposto da:
1) S.S. , N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1256/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 26/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Filippo Orlando, in sost. dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).

 

 

 

 

Fatto

 

La Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza emessa in data 22 gennaio 2008 dal locale Tribunale, appellata da S.S., con la quale era stata ritenuta la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 c.p. avendo, secondo l'accusa, falsamente affermato di non aver precedenti penali nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, presentata alla Questura di Reggio Calabria a corredo della domanda di rilascio del passaporto.


Ricorre per cassazione il S. chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.
Con il primo deduce difetto di motivazione sul ricorrere dell'elemento psicologico del reato, non avendo considerato la Corte d'appello che la sua dichiarazione di non aver precedenti penali era dipesa dall'erronea convinzione di dover attestare se avesse o meno subito carcerazione, in ciò tratto in errore, sia dalle sue scarse conoscenze giuridiche, sia dall'aver beneficiato della sospensione condizionale della pena in occasione della precedente condanna, con ciò mal valutando la portata sanzionatoria di quella pronuncia.

Con il secondo motivo lamenta l'erroneità del giudizio della Corte territoriale che aveva confermato la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, a tanto non ostando l'unico precedente non grave.

 

Il ricorso deve essere rigettato.

 

Non sono fondate le doglianze sull'affermazione di responsabilità.
Il ricorrente propone all'attenzione di questa Corte un profilo di doglianza che era già stato prospettato alla Corte di merito la quale ha fornito sul punto adeguata risposta, osservando, in sintonia con quando già rilevato dal primo giudice sulle difese del prevenuto in quella sede, che il modello sul quale era stata redatta la dichiarazione sostitutiva conteneva l'avvertenza circa la conseguenze penali derivanti da una sua eventuale falsità, nonchè la chiara dizione che si trattava di dichiarazione sostitutiva delle ordinarie certificazioni, ed inoltre, che, non era in alcun modo ragionevole ipotizzare che precedenti condanne penali (tre precedenti condanne, seppur a pena sospesa) non potessero costituire un vissuto personale indimenticabile, ed un fatto significativo ed importante per una persona, per comprender la cui natura non occorreva aver particolari cognizioni giuridiche.
Ed adeguatamente la Corte di merito ha posto in evidenza il valore di certificazione della dichiarazione sostitutiva, secondo il D.Lgs. n. 445 del 2000, dell'ordinaria certificazione che l'interessato dovrebbe allegare ai sensi della L. n. 1185 del 1967, art. 16 e succ. modd..


Non può non osservare il Collegio, al proposito, in punto di sussistenza del fatto che, secondo condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, sent. n. 16275 del 16/3/2010 ric: Zagari) falsità in tale certificazione costituisce reato, anche se relativa ad elemento che secondo la normativa in materia non sarebbe di per sè ostativo alla concessione del passaporto; questo sia in quanto costituisce informazione essenziale per l'amministrazione (e come tale è ancora prevista dal citato art. 16) rispetto ad altri elementi ancora rilevanti per il rilascio, sulla possibile sottoposizione del richiedente (art. 3, lett. d) ad esecuzione di pena (detentiva o pecuniaria) o (art. 3, lett. e) di misure di sicurezza o di prevenzione, sia in quanto, secondo l'orientamento delle S.U. di questa Corte, anche le false indicazioni o le omissioni, pure parziali, dei dati di fatto, riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, costituiscono falsità punibile, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni per il provvedimento positivo dell'amministrazione (cfr. S.U., sent. n. 6591, del 27/11/2008, Rv. 242152, ric: Infanti). Ed il Collegio ritiene che il principio, sia pure affermato in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non possa non valere anche con riguardo alla presente fattispecie, attesa la palese, sostanziale identità della stessa rispetto a quella oggetto della citata pronuncia.

Inammissibile è poi il secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale in tema di trattamento sanzionatorio ha rilevato l'esistenza di precedenti penali ostativi; invero, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a suo carico sono state pronunciate tre sentenze di condanna per contravvenzioni alle normative ambientali o di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in tutte e tre le occasioni è stato applicato, oltre i limiti di legge, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che la somma dei precedenti si ponesse come dato di personalità negativo per l'applicazione delle attenuanti generiche e, seppure implicitamente - ma in modo sufficiente per giustificare la mancata attivazione del proprio potere ufficioso, in assenza, come pare dal testo della sentenza d'appello, di specifico motivo di impugnazione - che quei precedenti qualificassero la proclività del prevenuto alla violazione della legge penale. E si tratta di corretta applicazione di criteri previsti dall'art. 133 c.p., significativi anche ai fini degli artt. 62 bis e 163 c.p., a fronte della quale il ricorso non evidenzia alcun decisivo elemento di segno opposto non considerato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.